Il riconoscimento degli interessi compensativi nella domanda di risarcimento dei danni

«Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni».

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 5317/2022, proposto da una banca italiana, contro gli eredi del de cuius D.C. per una causa avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino. Nel 2013, il Tribunale di Viterbo, aveva rigettato la domanda proposta da D.C., poi portata avanti dai suoi eredi, escludendo la configurabilità della nullità e dell'annullabilità dell'ordine di acquisto, ritenendo insussistente il contestato inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario. Di diverso avviso la Corte d'Appello che nel 2019, aveva ritenuto fondati i motivi riguardati gli investimenti, proponendo una somma da liquidare maggiore. Il ricorrente, ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi di doglianza. Il ricorso viene rigettato. Il principale motivo del ricorso, denuncia la violazione degli articolo 1223,1226,2729 c.c., 112, 115, 116 c.p.c. per avere la Corte d'Appello liquidato all'investitore gli interessi compensativi, non oggetto della domanda, pur senza la prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita di capitale investito e al ristoro degli interessi legali di rivalutazione. Secondo il Collegio, tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori articolo 1224 c.c. , in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. Pertanto, questi interessi, costituiscono una necessaria componente, come quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, che non configura l'ipotesi di un risarcimento maggiore, ma soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo. A supporto di questo convincimento, la Corte di Cassazione, sottolinea che «nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni». Nel caso di specie, pertanto, non può essere condivisibile la critica secondo la quale la liquidazione degli interessi compensativi non avesse costituito oggetto della domanda introduttiva del giudizio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.

Presidente Bisogni - Relatore Caiazzo Rilevato che Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 5.6.13, rigettò la domanda proposta da C.D., e poi proseguita, dopo la sua morte, dagli eredi C.G. e A., nei confronti dell'intermediario finanziario omissis , avente ad oggetto declaratoria della nullità, pronuncia dell'annullamento e, comunque, di risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino il 14.4.2000, per la somma di Euro 62.157,55 nonché di risarcimento dei danni. In particolare, il giudice, esclusa la configurabilità della nullità e dell'annullabilità dell'ordine di acquisto, riteneva insussistente il contestato inadempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario, poiché il cliente sarebbe stato adeguatamente informato della rischiosità del titolo e dell'inadeguatezza dell'operazione alla luce del profilo dell'investitore. Gli eredi C. proposero appello che la Corte territoriale, con sentenza del 19.9.19, ha accolto, osservando che premessa la specificità dei motivi d'impugnazione, erano fondati i motivi concernenti la violazione dell'articolo 21 tuf, articolo 28 e 29 Reg. Consob, circa l'obbligo dell'intermediario di non eseguire operazioni inadeguate e rischiose per il cliente, pensionato di 79 anni, senza esperienza in investimenti finanziari, e di acquisirne il consenso scritto di volervi procedere nonostante le informazioni acquisite, anche alla luce delle dichiarazioni del teste, dipendente della banca la somma da liquidare a titolo risarcitorio ammontava a Euro 91.275,31, detratte le cedole incassate, rivalutata e comprensiva degli interessi compensativi. omissis s.p.a. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso gli eredi C., illustrato con memoria, i quali hanno altresì formulato ricorso incidentale subordinato cui resiste omissis s.p.a. con controricorso. Rilevato che Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'articolo 342 c.p.c., per non aver la Corte d'appello ritenuto la mancanza di specificità dei motivi dell'impugnazione proposta da C.G. e A Il secondo motivo denunzia violazione dell'articolo 345 c.p.c., per non aver la Corte d'appello dichiarato d'ufficio l'inammissibilità della domanda nuova formulata nell'atto d'appello, relativamente all'istanza di risarcimento dei danni, rispetto all'originaria domanda di risarcimento conseguente alla pronuncia di risoluzione, trattandosi di domanda del tutto autonoma da ogni preliminare statuizione di scioglimento del contratto d'investimento. Il terzo motivo denunzia violazione degli articolo 1223,1226 e 2729 c.c., articolo 112,115 e 116 c.p.c., per aver la Corte d'appello liquidato all'investitore gli interessi compensativi, non oggetto della domanda, pur senza la prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita del capitale investito e al ristoro degli interessi legali e della rivalutazione. Il quarto motivo denunzia violazione del D.M. numero 55 del 2014, articolo 28 per aver la Corte territoriale liquidato le spese di lite a carico della banca ricorrente, per i due gradi di giudizio, applicando i parametri medi di cui al predetto DM, che però non era all'epoca in vigore. L'unico motivo del ricorso incidentale subordinato denunzia la nullità contrattuale del contratto di investimento per difetto di forma scritta, non risultando neppure la consegna di una copia. Anzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei controricorrenti. In primo luogo, è eccepita la tardività del ricorso principale poiché notificato il 25.11.19 oltre il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata con PEC in data 25.9.19, termine che era invece scaduto il 24.11.19. Al riguardo, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 c.p.c., si osserva, a norma dell'articolo 155 c.p.c., comma 2, e articolo 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno Cass., numero 17640/20 numero 24867/16 numero 11758 e numero 21674/17 . Nel caso concreto, in applicazione dei principi dettati dalla richiamata giurisprudenza, cui il collegio intende dare continuità, l'appello è da ritenere proposto nel rispetto del termine di legge, in quanto notificato l'ultimo giorno utile, da individuare nella data del 25.11.19, giorno corrispondente a quello iniziale. La seconda eccezione predica l'inammissibilità del ricorso in applicazione del principio secondo il quale l'atto d'impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente ove, secondo tale orientamento, l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 291 c.p.c. Cass., numero 30698/17 SU, numero 26279/09 . Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato al difensore degli appellanti, attuali controricorrenti, dopo il decesso di C.A., avvenuto il omissis , nel corso del giudizio d'appello. Ora, il collegio ritiene di aderire al diverso orientamento, secondo il quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4, Cass., SU, numero 15295/14 numero 19533/14, numero 710/16 . Secondo quest'ultima pronuncia delle Sezioni Unite, dunque, la giusta parte è quella che ha instaurato e quella contro cui è stato instaurato il giudizio, ossia quelle che lo hanno fondato e costruito, conferendo il loro mandato al difensore per la globale cura della controversia. Parti che, seppur menomate nella loro capacità o nella loro stessa esistenza in vita, continuano a veder tutelate le proprie ragioni, in favore di coloro che saranno i successori, ad opera del loro rappresentate eletto, al quale soltanto è conferito il potere di disvelare al giudice ed alla controparte l'avvenuta verificazione di quella menomazione. Allora, proprio nella logica costituzionale delle pari condizioni processuali , appare quanto meno paradossale - secondo la suddetta pronuncia delle SU - che colui che è detentore della conoscenza di quell'evento il difensore e decida di non svelarlo al giudice ed alla controparte, possa successivamente giovarsi di quella scelta che potrebbe essere addirittura concordata con i chiamati all'eredità , ottenendo che tutti gli atti rivolti al defunto e presso di lui notificati siano, in buona sostanza ed a prescindere dalle categorie giuridiche, ridotti nel nulla. Invece, l'interpretazione del complesso normativo nel senso opposto a quello che si va ora affermando, propugnata dai controinteressati, condurrebbe non solo a legittimare il summenzionato paradosso ma, addirittura, ad incentivare il difensore in una scelta difensiva che porti quanto più possibile non solo a tacere ma addirittura a celare l'evento, così da avvantaggiarsene in seguito. Nè può essere sottaciuto che, comunque, la costituzione degli eredi del defunto C.A. determinerebbe la sanatoria del vizio della notificazione del ricorso v. Cass., numero 776/2011 numero 23552/10 . Premesso ciò, il ricorso principale è infondato. Il primo motivo non ha pregio, in quanto, come desumibile dalla sentenza impugnata, i vari motivi dell'appello erano stati formulati in maniera adeguatamente specifica, nella piena osservanza dell'articolo 342 c.p.c Il secondo motivo è infondato. La domanda di risarcimento del danno oggetto dell'atto d'appello non può essere considerata una domanda nuova rispetto a quella oggetto dell'atto di citazione in primo grado, afferente alla medesima istanza risarcitoria quale conseguenza della richiesta pronuncia della risoluzione contrattuale per inadempimento. Invero, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'articolo 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione Cass., numero 11348/20 numero 32126/19 numero 12466/16 . Il terzo motivo è infondato. Parte ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia liquidato all'investitore gli interessi compensativi, pur se essi non avevano costituito oggetto della domanda, in mancanza della prova dei danni ulteriori rispetto alla perdita del capitale investito e al ristoro degli interessi legali e della rivalutazione. Rilevato che i controricorrenti chiesero, nell'atto di citazione, il risarcimento dei danni, oltre interessi e la rivalutazione, il collegio ritiene che dalla motivazione della sentenza impugnata si possa desumere che la Corte d'appello, nel riferirsi agli interessi compensativi, abbia in realtà inteso riferirsi ad una modalità liquidatoria del danno che può essere ricompresa nella istanza originaria relativa genericamente agli interessi legali. Invero, il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che il valore dell'investimento perduto ammontava alla somma di Euro 62.155,00 e che da essa era stata detratta la somma di Euro 7556,25, incassata a titolo di cedole prima del default dello Stato emittente l'obbligazione, ha rilevato che il credito risarcitorio era pari alla somma di Euro 54.598,75, rivalutato secondo gli indici istat nella somma di Euro 71.087,5 al fine di garantire ai danneggiati l'integrale ristoro del danno, anche da ritardata liquidazione, era da riconoscere un ulteriore importo per interessi compensativi pari a Euro 20.187,74 da calcolarsi sull'importo originario, anno per anno rivalutato, per la somma complessiva, ristoratrice di ogni danno subito all'attualità, di Euro 91.275,31 sulla quale sono altresì dovuti, dalla pubblicazione della sentenza, gli interessi corrispettivi al saggio legale. Ora, se è vero che effettivamente non risultano richiesti espressamente gli interessi compensativi, va tuttavia osservato che, secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito v. Cass., numero 1111/20 numero 18564718 . Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale . Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni. Nella fattispecie, come detto, la Corte territoriale, dopo aver rivalutato la sorta capitale, corrispondente al valore dell'investimento perduto, a partire dal 3.12.01 ha applicato gli interessi al tasso legale come sostanzialmente è dato evincere dal calcolo effettuato per garantire ai danneggiati l'integrale ristoro del danno, anche da ritardata liquidazione tenuto conto dello sviluppo della motivazione della Corte territoriale, il riferimento agli interessi compensativi, di per sé, non costituisce dunque una componente del danno causato dall'inadempimento contrattuale ontologicamente distinta ed autonoma, bensì una mera modalità di liquidazione del debito di valore. Ne consegue pertanto che non sia condivisibile la critica per la quale la liquidazione degli interessi compensativi non avesse costituito oggetto della domanda introduttiva del giudizio. Il quarto motivo è parimenti infondato, in quanto dalla sentenza non si evince in alcun modo che le spese di lite siano state liquidate sulla base del D.M. numero 55 del 2014. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.