Le telecamere se entrano nelle RSA lo fanno con discrezione e nella massima trasparenza

La videosorveglianza nelle strutture protette può entrare in punta di piedi facendo particolare attenzione alla riservatezza degli ospiti, ai diritti dei lavoratori e ai principi fondamentali del regolamento europeo. In mancanza di un riferimento normativo nazionale adeguato meglio infatti procedere con estrema cautela prima di attivare un impianto di videocontrollo all’interno di una residenza per anziani. In ogni caso andranno sempre posizionati i tradizionali cartelli informativi in prossimità delle telecamere e messe a disposizioni degli ospiti informative di secondo livello complete per evitare sanzioni.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione numero 9745262 del 13 gennaio 2022. L'ispettorato del lavoro ha segnalato all'Autorità di aver effettuato una ispezione presso una residenza per anziani riscontrando la presenza di un sistema di videosorveglianza completo di due telecamere funzionanti, posizionate all'interno della struttura, in assenza dei prescritti cartelli informativi . Il Garante ha quindi avviato una istruttoria che si è conclusa con l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, specifica il provvedimento centrale, «può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali . Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010». Le successive linee guida europee numero 3/2019, prosegue l'ordinanza, specificano che per quanto riguarda la videosorveglianza «le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso primo livello , mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi secondo livello . Nelle linee guida si prevede inoltre che tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto articolo 12, paragrafo 7, del RGPD . Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata approssimativamente all'altezza degli occhi per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessari». In buona sostanza le informative di primo e di secondo livello sono fondamentali per evidenziare all'interessato sia che sta entrando fisicamente in una zona controllata sia quali sono i motivi oggettivi delle riprese, come verranno utilizzati i dati catturati e per quali specifiche finalità. Ma proprio sul necessario bilanciamento tra i numerosi e delicati interessi coinvolti è in attesa di essere licenziata una disposizione normativa bloccata da tempo in Parlamento. In mancanza di questo opportuno faro giuridico spetta al singolo titolare del trattamento trovare un bilanciamento concreto facendo tesoro di tutti i principi fissati dal regolamento europeo e dal codice della privacy , aggiornato alla legge numero 205/2021 .

Ordinanza ingiunzione del Garante Privacy del 13 gennaio 2022, numero 5