«Il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non assume rilievo in caso di ammissione dei crediti ex articolo 96, comma 3, numero 3, l.fall., dal cui disposto si evince che la data da considerare ai fini della apponibilità della sentenza nei confronti della massa è quella della dichiarazione di fallimento e non quella di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo».
Una s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., chiedendo l'ammissione in via chirografaria di un credito che risultava da una sentenza del Tribunale del 17 luglio 2012, cioè precedente alla dichiarazione di fallimento del 19 febbraio 2013 nello specifico, il Fallimento deduceva l'inopponibilità della sentenza, sostenendo che doveva farsi riferimento alla data della domanda di concordato, presentata il 23 febbraio 2012. Il Tribunale, tuttavia, ammetteva il credito al passivo in via chirografaria, ritenendo infondata la tesi del Fallimento, in quanto applicabile solo al diverso fine di determinare il cd. periodo sospetto nelle azioni revocatorie fallimentari. Il Fallimento ricorre in Cassazione, lamentandosi della mancata applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali, in virtù del quale gli effetti che la legge ricollega alla data della dichiarazione di fallimento retroagirebbero alla data della presentazione della domanda di concordato. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, costituendo piuttosto un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinti fonti normative Cass. civ., numero 3156/2006 . A riguardo, i Giudici hanno già avuto modo di chiarire che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non assume rilievo in caso di ammissione dei crediti ex articolo 96, comma 3, numero 3, l.fall., dal cui disposto si evince che la data da considerare ai fini della apponibilità della sentenza nei confronti della massa è quella della dichiarazione di fallimento e non quella di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo pertanto, l'accertamento del credito contenuto nella sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento nella specie peraltro passata in giudicato nelle more della procedura in difetto di impugnazione prima da parte della società debitrice ammessa al concordato e poi da parte del curatore fallimentare è opponibile alla procedura. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Scaldaferri – Relatore Amatore Fatti di causa 1. La omissis s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento […] s.r.l., chiedendo l'ammissione in via chirografaria di un credito che risultava da una sentenza del Tribunale di Catania del 17 luglio 2012, cioè precedente alla dichiarazione di fallimento del 19 febbraio 2013, sebbene passata in giudicato il 17 ottobre 2013. 2. Il Fallimento resisteva, deducendo l'inopponibilità della predetta sentenza, essendo il fallimento intervenuto a seguito della revoca del concordato preventivo, sicché doveva aversi riguardo alla data della domanda di concordato, presentata il 23 febbraio 2012. 3. Il Tribunale di Messina, con decreto del 1° marzo 2016, ammetteva il credito al passivo in via chirografaria, ritenendo infondata la diversa tesi del Fallimento, in quanto applicabile solo al diverso fine di determinare il cd. periodo sospetto nelle azioni revocatorie fallimentari. 4. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi la omissis s.p.a. ha resistito con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria numero 16306 del 2017, la Sesta Sezione di questa Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse definibile con il procedimento di cui all'articolo 380 bis c.p.c., rimettendo la causa alla pubblica udienza della 1 Sezione. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 96, comma 3, numero 3, per la mancata applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, L. Fall., articolo 55, comma 2, per violazione del principio di cristallizzazione dei crediti concorsuali alla data della dichiarazione di fallimento, sempre per effetto della negata applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 43, per la erronea considerazione della perdita della capacità processuale del fallito alla data della dichiarazione di fallimento, anziché alla data di apertura del concordato in applicazione del principio di consecuzione delle procedure concorsuali. 3.1 Il vizio di violazione e falsa applicazione dei predetti indici normativi viene prospettato dalla parte ricorrente quale conseguenza della negata applicazione alla fattispecie in esame del principio di consecuzione delle procedure concorsuali, in virtù del quale gli effetti che la legge ricollega alla data della dichiarazione di fallimento nel caso di specie risalente al 19.2.2013 retroagirebbero alla data della presentazione della domanda di concordato nel caso in esame risalente al 23.2.2012 principio che - a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Messina - avrebbe una portata generale, non limitata alla sola espressa previsione contenuta nella L. Fall., articolo 69 bis, in tema di revocatoria fallimentare. 3.1.1 La curatela fallimentare ha dunque lamentato che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che, in mancanza della proposizione dell'appello da parte della […] s.r.l. - in pendenza dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo - e successivamente da parte del curatore fallimentare, la sentenza numero 2610/2012, emessa dal Tribunale di Catania il 17 luglio 2012, sarebbe passata in giudicato nel corso della procedura fallimentare, divenendo così opponibile alla curatela sostiene invece il ricorrente che, in ossequio al principio di consecuzione delle procedure, non sussisterebbe una sentenza di accertamento del credito pronunciata in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo 23.2.2012 , da intendersi quale data di dichiarazione del fallimento ai fini della applicazione della L. Fall., articolo 96, comma 3, numero 3. 3.1.2 Inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale - nel ritenere opponibile al fallimento la sentenza del 17 luglio 2012 - avrebbe altresì violato il principio di cristallizzazione del passivo al momento della dichiarazione di fallimento, sancito dalla L. Fall., articolo 55, comma 2, ritenendo che, sempre in ossequio al principio della consecuzione delle procedure, la predetta sentenza non avrebbe potuto essere considerata anteriore alla data di apertura del fallimento, nella specie da ritenere coincidente con quella di presentazione della domanda di concordato preventivo. 3.1.3 Infine il fallimento ricorrente sostiene che il Tribunale, ritenendo opponibile al fallimento la sentenza del 17 luglio 2012, avrebbe violato anche la L. Fall., articolo 43, posto che, in ossequio al principio di consecuzione delle procedure, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sulla capacità del fallito dovevano farsi retroagire alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. 3.2 I tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente, stante la consequenzialità delle questioni prospettate - sono infondati. 3.2.1 La tesi perorata dal fallimento ricorrente si fonda su un presupposto non condivisibile, e cioè che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali abbia una portata generale, tale cioè da essere in grado di porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina processuale applicabile con l'istituto concordatario, atteso che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio della procedura minore. Merita cioè adesione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il riportato principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, costituendo piuttosto un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinti fonti normative Cass. numero 3156/2006 . Risulta invero manifesta l'intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa. In tal senso vanno lette le specifiche previsioni dell'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo L. Fall., articolo 67, comma 3, lett. e , della prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione del concordato preventivo L. Fall., articolo 111, comma 2 , della decorrenza dei termini di cui agli articolo 64, 65, articolo 67, commi 1 e 2, e articolo 69, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese L. Fall., articolo 69 bis, comma 2 e della inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 gg. precedenti L. Fall., articolo 168 . Al contrario l'operatività del principio di consecuzione è stata espressamente negata a proposito della sospensione del corso degli interessi, quando il fallimento consegua ad un'amministrazione controllata anziché ad un concordato preventivo, così come è stata negata a proposito della individuazione nel tribunale che ha revocato L. Fall., ex articolo 173, la ammissione del debitore al concordato preventivo, e non già nel giudice delegato del successivo fallimento, la competenza a liquidare il compenso del commissario giudiziale Cass. numero 33364/2021 . Deve pertanto ritenersi che il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non assume rilievo nel caso in esame e, più in particolare, sull'ammissione dei crediti L. Fall., ex articolo 96, comma 3, numero 3, dal cui disposto inequivoco si evince che la data da considerare ai fini della opponibilità della sentenza nei confronti della massa è quella della dichiarazione di fallimento e non quella di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo. Sì che l'accertamento del credito contenuto, come nella specie, in sentenza del giudice ordinario pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, nella specie peraltro passata in giudicato nelle more della procedura in difetto di impugnazione prima da parte della società debitrice ammessa al concordato della cui legittimazione processuale non vi è ragione di dubitare e poi da parte del curatore fallimentare, è opponibile - come affermato rettamente dal tribunale trinacrio - alla procedura. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis Cass. Sez. Unumero 23535 del 2019 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.