Televisore difettoso: tardiva la segnalazione 6 mesi dopo l’acquisto

Respinta la richiesta avanzata dal compratore e mirata a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno. Decisiva la mancata prova dell’esistenza del vizio al momento della consegna del bene. A questo proposito, è irrilevante il fatto che il venditore abbia dato al cliente la possibilità di verificare presso un Centro di assistenza il prodotto.

Niente risoluzione del contratto d' acquisto del televisore se il vizio viene segnalato dal consumatore ben oltre i sei mesi dall'ufficializzazione della compravendita. Decisivo il fatto che il proprietario dell'apparecchio televisivo non abbia dato prova dell'esistenza del difetto al momento della consegna del bene e del nesso causale col danno lamentato. Irrilevante, invece, il fatto che, prima dell'inizio del contenzioso, il venditore abbia comunque offerto al cliente la possibilità di far controllare il prodotto presso un Centro di assistenza. Pomo della discordia è l'acquisto di un televisore nuovo. Il consumatore conclude l'affare in negozio e si vede consegnare a casa il prodotto. A distanza di tempo, però, egli lamenta l'esistenza di un difetto che rende il televisore non idoneo allo scopo, e cita in giudizio la società proprietaria della struttura commerciale per ottenere «la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento della società» e «la restituzione del corrispettivo del bene e il risarcimento del danno». Le pretese avanzate dal consumatore vengono ritenute legittime dal Giudice di pace, ma già in Tribunale i giudici adottano una linea completamente diversa. In particolare, in secondo grado, viene sottolineato che «il vizio denunciato dall'acquirente si è manifestato dopo il termine di sei mesi dall'acquisto, e quindi non è compreso nell'ambito della presunzione iuris tantum di esistenza al momento dell'acquisto, prevista dal Codice del consumo ». Di conseguenza, viene applicata «la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, in base alla quale il compratore è onerato di una duplice prova, cioè quella dell'esistenza del vizio e quella della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna, prova che però in questo caso non è stata fornita dal compratore», sottolineano i giudici. Peraltro, «il consumatore non può invocare la risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l'entità del difetto e di verificare la possibilità di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell'acquisto», viene precisato. Nel contesto della Cassazione il compratore prova a fornire una diversa chiave di lettura della vicenda, e in questa ottica sostiene che deve essere considerata «dimostrata l'esistenza del vizio, a fronte della condotta del venditore, che già prima dell'inizio della controversia lo aveva, con una lettera, invitato a rivolgersi ad un Centro di assistenza per far verificare il televisore» e successivamente «non aveva sollevato alcuna contestazione, relativamente all'esistenza del vizio, nelle proprie difese». Queste considerazioni non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali mostrano di condividere le valutazioni compiute in Tribunale. Ciò significa che «il vizio, denunziato dal compratore dopo sei mesi dalla consegna del bene, non rientrasse nell'ambito della presunzione di preesistenza ». Di conseguenza, è evidente la lacuna probatoria addebitabile al compratore , il quale avrebbe dovuto dare « prova dell'esistenza del vizio , della sua esistenza al momento della consegna del bene e del nesso causale tra difetto e danno lamentato». Mancando tale prova, è da respingere «la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al venditore». E in questa ottica non può assumere rilievo, chiariscono i magistrati, «il comportamento tenuto dal venditore prima dell'inizio della causa, cioè l'avere offerto al consumatore la possibilità di verificare presso un Centro di assistenza il prodotto denunziato come affetto da vizi», poiché tale condotta non costituisce manifestazione di acquiescenza né all'esistenza del difetto denunciato né alla sua allegata risalenza al momento dell'acquisto del bene, ma rappresenta soltanto l'adempimento degli specifici obblighi imposti dal Codice del consumo ».

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 25.2.2015 D.R.T. evocava in giudizio M. S.p.a. innanzi il Giudice di Pace di Pescara, invocando la declaratoria della risoluzione per inadempimento della convenuta di un contratto di compravendita di un televisore e per udirla condannare alla restituzione del corrispettivo del bene ed al risarcimento del danno. L'attore assumeva che l'apparecchio fosse viziato e non idoneo al suo scopo. Nella resistenza della convenuta, il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Interponeva appello M. S.p.a. ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza impugnata, numero 100/2020, resa nella resistenza del D. , riformava la prima decisione, condannando l'appellato alle spese del doppio grado. Il Tribunale riteneva, in particolare, che il vizio denunciato dall'acquirente si fosse manifestato dopo il termine di sei mesi dall'acquisto, e che quindi non fosse compreso nell'ambito della presunzione iuris tantum di esistenza al momento dell'acquisto, prevista dal codice del consumo, articolo 130 . Di conseguenza, il giudice di secondo grado applicava alla fattispecie la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, in base alla quale il compratore era onerato della duplice prova, dell'esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna prova che, nel caso contrato, non era stata fornita dal D. . Il Tribunale aggiungeva anche che i rimedi previsti dall'articolo 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può invocare la risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l'entità del difetto e di verificare la possibilita di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell'acquisto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.R.T. , affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso M. S.p.a. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX articolo 380-BIS C.P.C., INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, riformando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Pescara, ha rigettato la domanda proposta da D.R.T. , di risoluzione del contratto di compravendita di un televisore per inadempimento della società venditrice M. S.p.a. e di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. Ad avviso del Tribunale, il vizio si era manifestato dopo il termine di sei mesi dall'acquisto, e quindi non era compreso nell'ambito della presunzione iuris tantum di esistenza del difetto al momento dell'acquisto, prevista dal codice del consumo, articolo 130 . Doveva di conseguenza applicarsi la disciplina generale in tema di vizi della cosa venduta, onde il compratore era onerato della duplice prova, dell'esistenza del vizio e della sua derivazione causale da un difetto del bene esistente già al momento della consegna prova che, nel caso contrato, non era stata fornita dal D. . Il Tribunale aggiunge anche che i rimedi previsti dall'articolo 130 sono articolati secondo un ordine gerarchico, per cui il consumatore non può accedere alla risoluzione del contratto senza prima aver consentito al venditore di esaminare il bene viziato, di valutare l'entità del vizio e di verificare la possibilità di ovviarvi mediante riparazione o sostituzione del bene oggetto dell'acquisto. Il ricorso proposto dal D. avverso detta decisione si articola in tre motivi. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'eccezione relativa alla mancanza della sottoscrizione autografa in calce alla procura allegata al ricorso in Cassazione, che risulta sottoscritta solo digitalmente. La mancata sottoscrizione autografa del negozio di conferimento del mandato, infatti, vale ad escludere soltanto il conferimento della procura speciale all'avv. M. S., ma non comporta l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente, avvocato, agisce anche in proprio. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione del codice del consumo, articolo 130, perché il bene oggetto di causa non era dotato delle caratteristiche previste, come dimostrato dall'istruttoria orale esperita in prime cure, ed in particolare dalle deposizioni dei testimoni M. ed A. , rispettivamente moglie e madre del D. . Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di non contestazione, perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrata l'esistenza del vizio, a fronte della condotta del venditore, che già prima dell'inizio della controversia aveva, con lettera del 19.1.2015, invitato il D. a rivolgersi ad un centro di assistenza per far verificare il televisore, e non aveva inoltre sollevato alcuna contestazione, relativamente all'esistenza del vizio, nelle proprie difese. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 112, 115 e 345 c.p.c. , perché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere giustificato l'esercizio, da parte del D. , dell'azione di risoluzione contrattuale, a distanza di oltre un mese dall'inoltro della denunzia del vizio della cosa venduta, senza che il venditore avesse fatto alcunché per ovviarvi. M. S.p.a., infatti, aveva articolato in prime cure istanze istruttorie tese a dimostrare che i tecnici del centro di assistenza avessero tentato, senza successo, di prendere un appuntamento con il D. per la visione e la riparazione del televisore, ma non aveva reiterato, nè in comparsa conclusionale in primo grado, nè in atto di appello, dette istanze, non ammesse dal Giudice di Pace. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale di Pescara ha correttamente applicato le norme di cui al codice del consumo, articolo 129 e ss., secondo le quali, rispettivamente - il prodotto si considera conforme al contratto, se possiede le caratteristiche di cui al D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 129, comma 2 - il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto esistente al momento della consegna del bene articolo 130, comma 1 - si considerano esistenti al momento della consegna i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla stessa articolo 132, comma 3 , ferma restando comunque la responsabilità del produttore per il termine di due anni dalla consegna articolo 132, comma 1 - in caso di non conformità, il consumatore ha diritto di pretendere la riparazione o sostituzione del bene senza spese, ovvero una riduzione del prezzo, o ancora la risoluzione articolo 130, comma 2 , con i correttivi ed i limiti, previsti in caso di eccessiva onerosità della riparazione o sostituzione, dai commi dal terzo al settimo della disposizione in esame. Questa Corte ha affermato che, nell'ambito del periodo assistito dalla presunzione di preesistenza del vizio, La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche Cass. Sez. 3, Sentenza numero 29828 del 20/11/2018 , Rv. 651844 cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza numero 13458 del 29/05/2013 , Rv. 626816 . Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il vizio, denunziato dal D. pacificamente dopo sei mesi dalla consegna, non rientrasse nell'ambito della presunzione di preesistenza di cui al combinato disposto del D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 130, comma 1, e articolo 132, comma 3. Di conseguenza, ha considerato il D. onerato della prova, dell'esistenza del vizio, della sua esistenza al momento della consegna del bene e del nesso causale tra difetto e danno lamentato. Ha quindi ritenuto non conseguita tale prova, e di conseguenza ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al venditore, proposta dal D. . Il ricorrente contesta tale accertamento, che si sostanzia in un giudizio di fatto, invocando un inammissibile riesame del merito, in contrasto con la natura e la finalità del giudizio di legittimità Cass. Sez. U, Sentenza numero 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790 . In particolare, il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alla prova testimoniale, senza considerare che L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. Sez. 3, Sentenza numero 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595 cont Cass. Sez. 1, Sentenza numero 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448 Cass. Sez. L, Sentenza numero 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 . Nè è possibile configurare alcun profilo di non contestazione nel comportamento tenuto da M. S.p.a. prima dell'inizio della causa, in quanto la condotta del produttore, che offra al consumatore la possibilità di verificare presso un centro di assistenza il prodotto denunziato come affetto da vizi, non costituisce manifestazione di acquiescenza, nè all'esistenza del difetto denunciato, nè alla sua allegata risalenza al momento dell'acquisto del bene, ma rappresenta soltanto l'adempimento, da parte del produttore stesso, degli specifici obblighi imposti dal codice del consumo, articolo 130, commi da 2 a 9. Nemmeno può attribuirsi rilievo al fatto che il produttore non abbia riprodotto, in conclusionale in prime cure e/o nell'atto di appello, le istanze istruttorie proposte in prime cure e non accolte dal Giudice di Pace, poiché, una volta accertato che la denunzia del vizio è avvenuta oltre il termine di sei mesi, in cui si applica la presunzione di preesistenza di cui al D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 132, comma 3, incombeva sul consumatore l'onere della prova positiva dell'esistenza del difetto, della sua risalenza all'epoca dell'acquisto del bene e del collegamento tra difetto e danno lamentato. Prova, in difetto della quale, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal D. è stata correttamente rigettata dal giudice di seconda istanza”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta, ha affermato che nel caso di specie l'esistenza del difetto alla data dell'acquisto del televisore sarebbe incontroversa, poiché la società convenuta non avrebbe specificamente contestato la circostanza. In realtà, il D. era comunque onerato di dimostrare che il difetto si fosse verificato entro il termine di cui al codice del consumo, articolo 130, ed il giudice di merito, all'esito di un accertamento in fatto non utilmente censurabile in questa sede, ha ritenuto non conseguita tale prova. Nè può sostenersi che sussista un profilo di non contestazione sul punto, poiché M. S.p.a., nel resistere alla domanda proposta dall'odierno ricorrente, ne ha evidentemente contestato tutti i presupposti, ivi inclusa l'insorgenza del vizio nel termine di cui anzidetto. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.