Compensi avvocato: l’omesso invio della richiesta di pagamento all’ente previdenziale esclude il diritto di agire in executivis

L’avvocato è tenuto ad attendere lo spirare del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell’ente previdenziale, della richiesta di pagamento, «la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l’accredito».

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in danno dell'INPS per il pagamento in favore di un avvocato del compenso per l'attività da questo svolta. Il Tribunale, tuttavia, riteneva che l'articolo 35, comma 35-quinquies, d.l. numero 223/2006 comma aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. c , d.l. numero 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 111/2011 dovesse trovare applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della citata norma e che, dunque, l'omesso invio della richiesta di pagamento prescritta dalla disposizione escludesse il diritto dell'avvocato di agire in executivis. L'avvocato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto la citata disposizione applicabile anche ad un titolo esecutivo risalente, da tempo notificato e per il quale era già stata in precedenza promossa un'altra esecuzione forzata. Il ricorso è infondato. L'articolo 35, comma 35-quinquies, d.l. numero 223/2006, infatti, stabilisce che «gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione». La norma in questione pone un intervallo tra la ricezione da parte dell'INPS o di altro ente previdenziale della richiesta di pagamento degli emolumenti e la notifica del titolo esecutivo oppure l'avvio dell'esecuzione forzata il decorso del termine legale di 120 giorni costituisce, dunque, condizione ex legenon soltanto per intraprendere l'espropriazione, ma anche per procedere alla notificazione del titolo esecutivo. Pertanto, «l'articolo 35, comma 35-quinquies, d.l. numero 223/2006 comma aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. c , d.l. numero 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 111/2011 – che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti – trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l'accredito». Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente De Stefano – Relatore Fanticini Fatti di causa In data […] l'Avv. M.N. notificava all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS un atto di precetto recante l'intimazione di pagamento di spese e competenze legali liquidate dal Pretore di Cosenza in data […] Decreto Ingiuntivo numero […], notificato il […] e spedito in forma esecutiva il […] , distratte a favore del predetto procuratore ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. L'ente previdenziale proponeva opposizione all'esecuzione, la quale era respinta dal Giudice di Pace di Cosenza con sentenza del [ ]. Adito dall'INPS, il Tribunale di Cosenza, con la sentenza numero [ ] del [ ], riformava la decisione del giudice di prime cure contrariamente a quanto statuito in primo grado, il giudice d'appello riteneva che il D.L. 4 luglio 2006, numero 223, articolo 35, comma 35-quinquies comma aggiunto del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 38, comma 1, lett. c , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, numero 111 dovesse trovare applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della citata norma e che, dunque, l'omesso invio della richiesta di pagamento prescritta dalla disposizione escludesse il diritto dell'Avv. M. di agire in executivis. Avverso tale decisione l'Avv. M. proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi resisteva con controricorso INPS. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 18/01/2022, alla quale sono comparse le parti e il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con la prima censura l'Avv. M. deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa del D.L. 4 luglio 2006, numero 223, articolo 35 quinquies, introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 38, lett. C , per avere il Tribunale ritenuto la citata disposizione applicabile anche ad un titolo esecutivo risalente, da tempo notificato e per il quale era già stata in precedenza promossa un'altra esecuzione forzata. Col secondo motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 92 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di compensare le spese del giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, l'impugnazione della sentenza numero 401 del 26/02/2019 del Tribunale di Cosenza è stata tardivamente proposta con ricorso per cassazione notificato il 25/09/2019 e, dunque, oltre il termine semestrale ex articolo 327 c.p.c., non trovando applicazione, nelle opposizioni esecutive ed in ogni loro grado, la sospensione feriale dei termini. Inoltre, il ricorso è stato formulato - in violazione dell'articolo 366 c.p.c. - con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale degli atti processuali dei gradi precedenti in proposito, In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'articolo 366 c.p.c., numero 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui non occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso per tutte Cass., Sez. U., Sentenza numero 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813-01 . E neppure può dirsi che la parte del ricorso diversa dalla mera riproduzione degli atti di causa, di per sé sola considerata, somministri comunque a questa Corte un'adeguata esposizione dei fatti di causa Cass., Sez. 3, Sentenza numero 21297 del 14/10/2011, Rv. 619384-01 v. pure, tra le più recenti, Cass., Sez. 5, Sentenza numero 16951 del 16/06/2021 . 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 4. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. 5. Ritiene, peraltro, il Collegio che la questione posta - attinente all'applicabilità del D.L. 4 luglio 2006, numero 223, articolo 35, comma 35-quinquies, comma aggiunto del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 38, comma 1, lett. c , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, numero 111 ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma sia di particolare importanza in ragione del vasto e seriale contenzioso in cui la predetta norma può essere invocata e che, perciò, ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, il principio di diritto possa essere pronunciato anche d'ufficio. 5.1. Il D.L. numero 223 del 2006, menzionato articolo 35, comma 35-quinquies, stabilisce Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione . La disposizione citata pone un intervallo tra la ricezione da parte di INPS o di altro ente previdenziale della richiesta di pagamento degli emolumenti contenente gli estremi del conto bancario e inviata con raccomandata a.r. o p.e.c. e la notifica del titolo esecutivo oppure l'avvio dell'esecuzione forzata il decorso del termine legale di centoventi giorni costituisce, dunque, condizione ex lege non soltanto per intraprendere l'espropriazione iniziandola col pignoramento o anche soltanto minacciandola col precetto , ma anche per procedere alla notificazione del titolo esecutivo. Nell'introdurre il comma 35-quinquies aggiunto dal D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, comma 1, lett. c ha dettato, con l'articolo 38, comma 4, la seguente norma transitoria Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c e d , si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto . 5.2. Proprio l'interpretazione di tale norma transitoria si presenta particolarmente problematica. Il criterio ermeneutico letterale non è soddisfacente. La parola anche , nel D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, comma 4, dovrebbe condurre ad estendere ai giudizi pendenti in primo grado sia le disposizioni della lett. c , relative alla prescrizione dell'intervallo temporale decorrente dalla richiesta bonaria di pagamento, sia quelle della lett. d , riguardanti la decadenza da azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni solo in parte riconosciute o pagate da INPS e la prescrizione del diritto alla percezione di ratei arretrati dei trattamenti pensionistici, ancorché dovuti a seguito di pronunzia giudiziale. Mentre gli istituti della decadenza e della prescrizione possono certamente venire in rilievo nei processi di cognizione pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. numero 98 del 2011, alla regola inserita quale comma 35-quinquies del D.L. numero 223 del 2006, articolo 35, non si attaglia in alcun modo il riferimento alla locuzione giudizi pendenti in primo grado il divieto di procedere alla notifica del titolo esecutivo riguarda un'attività stragiudiziale che nemmeno implica - se non altro necessariamente - la minaccia di un'esecuzione forzata in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza numero 16281 del 4/8/2016, Rv. 642094-01 la sancita impossibilità di promuovere l'azione esecutiva attiene ad un processo che non è qualificabile come giudizio in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza 20/12/2021, numero 40847, piè di pag. 6 e ss. e che non si svolge in plurimi gradi. Sotto il profilo lessicale, poi, la parola anche ha lo scopo di estendere la portata della norma a fattispecie che, altrimenti, potrebbero essere considerate estranee ad essa per un verso, la norma transitoria potrebbe indicare la volontà del legislatore di includere nella portata del citato comma 35-quinquies pure i titoli esecutivi giudiziali in corso di formazione in primo grado oltre a quelli futuri per altro verso, di contro, potrebbe ipotizzarsi un intento legislativo teso a chiarire che pure eventuali pagamenti nel corso di una causa già pendente in primo grado debbano essere preceduti dalla richiesta del procuratore, quale condizione ex lege. Pertanto, come già esposto, per dirimere la questione il criterio di interpretazione basato sul tenore testuale si manifesta inappagante. 5.3. Dal punto di vista sistematico, invece, possono trarsi elementi interpretativi utili dal confronto con il D.L. 21 ottobre 2021, numero 146, articolo 5-octies, inserito dalla Legge di Conversione 17 dicembre 2021, numero 215. Il comma 1 del menzionato articolo 5-octies, detta - per il pagamento delle spese giudiziali da parte dell'agente della riscossione - una regola che, mutatis mutandis, è sostanzialmente identica a quella del D.L. numero 223 del 2006, articolo 35, comma 35-quinquies L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta . Anche il D.L. numero 146 del 2021, prevede una disposizione transitoria, che si rinviene nel comma 2 dello stesso articolo 5-octies Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . Dalla comparazione tra le due norme transitorie si trae argomento per affermare che il legislatore, quando ha inteso disciplinare la richiesta bonaria di pagamento quale condizione ex lege soltanto per i titoli esecutivi formati successivamente all'introduzione della legge, vi ha provveduto in maniera espressa ed inequivoca, come dell'articolo 5-octies, comma 2, sopra riportato a contrario, la diversa formulazione del D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, comma 4, induce a ritenere un'opposta voluntas legis. 5.4. Ai fini della risoluzione della questione assume rilievo decisivo il criterio teleologico. La ratio legis del D.L. numero 223 del 2006, articolo 35, comma 35-quinquies, è esplicitata nel D.L. numero 98 del 2011, articolo 38, comma 1 e, cioè, nella stessa norma che ha inserito il comma 35-quinquies Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, numero 848 . Un'interpretazione conforme alla ratio legis - in particolare, al dichiarato intento di improntare ad una maggiore economicità l'azione amministrativa e, soprattutto, di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale - porta ad attribuire una portata generale e ampia alla norma dell'articolo 35-quinquies, evidentemente volta a contenere i costi dell'ente previdenziale e a ridurre immediatamente il carico dei processi coinvolgenti l'INPS. Si deve concludere, perciò, che la disposizione riguardi ogni pagamento dell'ente previdenziale per spese giudiziali ancora dovute alla data di entrata in vigore della disposizione, ancorché in forza di un titolo esecutivo precedentemente emesso e quindi a prescindere dal tempo in cui questo si è formato, riferendosi ai pagamenti comunque ancora dovuti pertanto, sin dal momento dell'entrata in vigore della citata norma, prima di notificare il titolo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare l'avvio di un'azione esecutiva, il creditore di somme dovute per spese giudiziali è tenuto ad attendere lo spirare del termine di 120 giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta stragiudiziale di pagamento, formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e contenente gli estremi del conto bancario per l'accredito. 5.5. La particolare finalità così ricostruita, se impone un onere aggiuntivo di cooperazione al creditore, comunque può dirsi compatibile con le esigenze pubblicistiche e lato sensu solidaristiche enunciate dalla lettera della norma quali finalità dell'intervento, neppure traducendosi in un aggravio insostenibile od intollerabile per la parte vittoriosa, viepiù se bilanciato dalla correntezza e maggiore affidabilità sui tempi di effettiva corresponsione di quanto resta pur sempre dovuto. 5.6. Ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, si formula il seguente principio di diritto Il D.L. 4 luglio 2006, numero 223, articolo 35, comma 35-quinquies comma aggiunto del D.L. 6 luglio 2011, numero 98, articolo 38, comma 1, lett. c , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, numero 111 - che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti - trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all'entrata in vigore della norma ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l'inizio dell'azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l'accredito . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, qualora dovuto letto l'articolo 363 c.p.c., comma 3, pronuncia il principio di diritto nell'interesse della legge di cui al punto 5.6 della motivazione.