Colloqui in carcere: negato il permesso alla convivente del figlio del detenuto

Secondo i Giudici, non può essere ritenuto titolare della facoltà di colloquio «ordinario» una persona che sia convivente non già del soggetto recluso ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla «famiglia» del detenuto.

La vicenda giunta all'esame della Corte di Cassazione riguarda l'ammissione ai colloqui in carcere in favore della convivente del figlio del detenuto. In particolare, tanto il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza avevano ritenuto di poter qualificare la donna non in termini di soggetto «terzo» ma quale «familiare», in ragione della particolare tutela accordata dal legislatore alle unioni civili e alla famiglia di fatto. Il Ministero della Giustizia, tuttavia, ricorre in Cassazione, contestando l'interpretazione estensiva dei contenuti della l. numero 76/2016, e affermando che da tale intervento legislativo non può derivare una totale parificazione delle tutele offerte dall'ordinamento ai membri della famiglia di fatto, con necessario rispetto della tradizionale nozione di prossimi congiunti prevista dall'articolo 307 c.p. a riguardo, il Ministero osserva che la modifica all'articolo 1, comma 38, della legge citata ha riguardato esclusivamente, in ambito di diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, la parificazione tra il «coniuge» e il convivente di fatto del soggetto recluso. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che non può essere ritenuto titolare della facoltà di colloquio «ordinario» una persona che sia convivente non già del soggetto recluso aspetto pacifico già prima e solo rafforzato dalla previsione contenuta al comma 38 dell'articolo 1 l. numero 76/2016 , ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla «famiglia» del detenuto. A detta dei Giudici, infatti, appare non superabile in via interpretativa il «doppio limite» derivante da un lato dal testo dell'articolo 307, comma 4, c.p., la cui estensione a situazioni diverse dalla famiglia basata sul matrimonio è limitata alle unioni civili, dall'altro dallo stesso contenuto dell'articolo 1, comma 38, l. numero 76/2016, teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, in ciò riferendosi alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale convivenza/coniugio e non le relazioni di fatto di tipo indiretto. Per questi motivi, la Suprema Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Presidente Bricchetti – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha confermato - respingendo le doglianze del Ministero della Giustizia - la decisione, in tema di ammissione ai colloqui, resa dal Magistrato di Sorveglianza il 1 aprile 2020. La vicenda controversa riguarda la condizione soggettiva idonea a rendere fruibili i colloqui con il detenuto F.G. indicato quale ristretto nel circuito AS . 2. Il provvedimento emesso riguardo al F. riguarda l'ammissione ai colloqui in favore di S.M., convivente del figlio della persona detenuta. 2.1 In particolare, tanto il Magistrato di Sorveglianza che il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto di poter qualificare S.M. non in termini di soggetto terzo ma quale familiare , in ragione della particolare tutela ormai accordata dal legislatore alle unioni civili e alla famiglia di fatto si compie riferimento ai contenuti della L. 20 maggio 2016, numero 76 . Si verrebbe dunque a determinare, in capo alla S., una qualità di familiare del detenuto, derivante dall'accertamento del presupposto della convivenza con F.A., figlio del detenuto. 2.2 Vengono inoltre ritenute non preclusive alla ammissione al colloquio talune circostanze di fatto segnalate, a carico della S., dagli organi di polizia territoriali. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila - il Ministero della Giustizia. 3.1 Con unico motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dalla L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 18 di seguito, ord. penumero . Si contesta la interpretazione estensiva dei contenuti della L. numero 76 del 2016 che peraltro tutela in maggior misura le unioni civili rispetto alle convivenze di fatto e si afferma che da tale intervento legislativo non può derivare una totale parificazione delle tutele offerte dall'ordinamento ai membri della famiglia di fatto, con necessario rispetto della tradizionale nozione di prossimi congiunti ripresa all'articolo 307 c.p. . Si osserva in particolare che la modifica normativa riguardante l'ordinamento penitenziario all'articolo 1, comma 38 legge citata ha riguardato esclusivamente, in ambito di diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, la parificazione tra il coniuge e il convivente di fatto del soggetto recluso. Non sarebbe consentito andare oltre detto limite , sì da ritenere equiparabile al familiare la nuora di fatto, così come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza. La estensione realizzata - oltre la stretta aderenza al dato legislativo - finirebbe dunque per violare il contenuto delle vigenti disposizioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, pur diversamente allocate, compiono essenzialmente riferimento a congiunti e conviventi del soggetto ristretto al D.P.R. numero 30 giugno 2000, numero 230, articolo 37 quali categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui i soggetti terzi solo in presenza di ragionevoli motivi . Nel testo dell'articolo 18 ord. penumero si utilizza il termine congiunti e si esprime particolare favore per la realizzazione dei colloqui con i familiari . La particolare previsione di legge dell'articolo 41-bis ord. penumero , al comma 2-quater, lett. b , indica quali legittimati i soli familiari e i conviventi , salvo casi eccezionali, con volontà di restringere ulteriormente la platea dei potenziali fruitori del colloquio. 2.1 In simile contesto è intervenuta la L. 20 maggio 2016, numero 76 in particolare l'articolo 1, comma 38, che stabilisce i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario . È, dunque, evidente che in tema di ammissione ai colloqui cd. ordinari la previsione testè citata non ha apportato novità effettive, posto che il riferimento alla convivenza era già presente nelle disposizioni regolatrici, in contrapposizione a quello di congiunti e familiari . Piuttosto la disposizione citata assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente con il soggetto privato della libertà e il coniuge, aspetto su cui si tornerà in seguito. 2.2 Da tali preliminari considerazioni deriva che la identificazione dell'insieme dei congiunti non può che operarsi - anche in ambito penitenziario - in riferimento a quanto previsto dall'articolo 307 c.p., comma 4, disposizione che - pure a seguito del D.Lgs. 19 gennaio 2017, numero 6 - non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata - l'estensione in parola - limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso. 3. La interpretazione del complesso delle disposizioni in precedenza citate non può condurre, pertanto, a ritenere titolare della facoltà di colloquio ordinario una persona che sia convivente non già del soggetto recluso aspetto pacifico già prima e solo rafforzato dalla previsione contenuta alla L. numero 76 del 2016, articolo 1, comma 38 ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla famiglia del detenuto. Appare, infatti, non superabile in via interpretativa il doppio limite derivante da un lato dal testo dell'articolo 307 c.p., comma 4, la cui estensione a situazioni diverse dalla famiglia basata sul matrimonio è limitata alle unioni civili, dall'altro dalla stesso contenuto del citato comma 38 L. numero 76 del 2016, articolo 1 , incidente sul settore specifico dell'ordinamento penitenziario e teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, in ciò riferendosi alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale convivenza/coniugio e non le relazioni di fatto di tipo indiretto. 4. L'accoglimento del ricorso conduce all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, trattandosi di punto preliminare, relativo all'inquadramento soggettivo della persona richiedente il colloquio di tipo ordinario. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.