Indiscutibile la responsabilità penale dei due uomini finiti sotto processo per avere convinto una donna a compiere operazioni patrimoniali in loro favore. Evidente la fragilità della donna, vittima della dipendenza affettiva dagli uomini.
Donna fragile a causa della sua dipendenza affettiva dagli uomini. Sacrosanto parlare di circonvenzione di incapace a fronte delle condotte tenute da due uomini, per l'appunto, che l'hanno convinta a compiere operazioni patrimoniali in loro favore e, ovviamente, per lei pregiudizievoli. A finire sotto processo sono due uomini, accusati di avere «abusato dello stato di deficienza psichica» di una donna. Ricostruita nei dettagli la vicenda, i giudici di merito ritengono sacrosanta la loro condanna, sia in primo che in secondo grado, per « circonvenzione di incapace », avendo indotto la donna da loro presa di mira a «compiere diversi atti dispositivi con effetti per lei pregiudizievoli». A portare il caso in Cassazione è solo uno dei due uomini sotto processo. Egli mette in discussione «l'oggettiva riconoscibilità della situazione di minorata capacità della persona offesa». E in questa ottica osserva che in Appello si è desunta «la consapevolezza dello stato psicologico della persona offesa non da motivate e obiettive sue condizioni» bensì «dal potere di suggestione che egli stesso avrebbe esercitato sulla persona offesa», aggiungendo poi, rileva l'uomo, che «ad una superficie di normalità e adeguatezza era sottesa una profonda fragilità psichica della donna» e così «implicitamente escludendo la oggettiva riconoscibilità della condizione psicologica della donna». Chiaro l'obiettivo dell'uomo dimostrare «la mancata riconoscibilità, da parte di chiunque, dello stato di fragilità e debolezza psicologica della persona offesa». In premessa i Giudici di terzo grado riconoscono che per la configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessaria, tra l'altro, «l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità» della persona offesa, in modo che «chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti». Ciò significa che «lo stato di deficienza psichica è una condizione del soggetto passivo, condizione che deve sussistere in termini obiettivi, in maniera che chiunque possa abusarne per i propri scopi non leciti, senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri». Tuttavia, «non è indispensabile che la situazione di deficienza psichica della persona offesa sia, oltre che oggettiva, riconoscibile a colpo d'occhio da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma è sufficiente», precisano i Giudici, «che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona una relazione significativa, ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva». In questa prospettiva va collocata la vicenda presa in esame, poiché ben tre testimoni «hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa», la quale «manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita». Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno dato atto che «la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva a colpo d'occhio e non era immediatamente percepibile all'esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da quei soggetti che entravano con la donna in un contatto più personale ». E per completare il quadro va tenuto presente anche il racconto fatto da un altro teste, il quale «ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa». Tirando le somme, preso atto della «difficoltà di rilevare la fragilità psichica» della persona offesa, va confermata la condanna dell'uomo per il reato di circonvenzione di incapace, poiché, concludono i Giudici della Cassazione, «la riconoscibilità da parte di terzi dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona non va intesa in senso assoluto, cioè da parte di qualunque estraneo, ma come una condizione personale apprezzabile da chi instauri con la persona offesa una relazione significativa».
Presidente Rago – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo il 6 marzo 2019 che ha dichiarato D.M.R. e D.G. colpevoli del reato continuato di circonvenzione di incapace in danno di M.M. . Si addebita ai due imputati di avere in concorso fra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso abusato dello stato di deficienza psichica di M.M. inducendola a compiere diversi atti dispositivi con effetti per lei pregiudizievoli. La corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale e respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, precisando le date di consumazione delle singole condotte contestate alla stregua della ricostruzione in fatto della vicenda provata dalle emergenze processuali. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il solo D.G. deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo del reato l'oggettiva riconoscibilità della situazione di minorata capacità della persona offesa. Il ricorrente osserva che la corte di appello ha desunto la consapevolezza da parte dell'imputato dello stato psicologico della persona offesa non da motivate e obiettive condizioni della stessa, ma dal potere di suggestione che egli stesso avrebbe esercitato sulla persona offesa, sottolineando che ad una superficie di normalità e adeguatezza era sottesa una profonda fragilità psichica della M. , così implicitamente escludendo la oggettiva riconoscibilità della condizione psicologica di quest'ultima. Così facendo la corte applica un orientamento giurisprudenziale risalente ad una isolata pronunzia di questa Corte, la numero 6782 del 1977, secondo cui non sarebbe necessario che tutti siano consapevoli dello stato di infermità o di deficienza psichica della persona offesa, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato, e trascura di considerare che, secondo una più recente e maggioritaria giurisprudenza, lo stato di deficienza psichica quale elemento costitutivo del reato di circonvenzione di incapace è una condizione del soggetto passivo che deve essere riconoscibile ad opera di tutti gli autori della condotta penalmente rilevante. Cita al riguardo un arresto giurisprudenziale di questa sezione, la pronunzia numero 19834 dell'1/3/2019 che si richiama ad una pronunzia risalente al 1987. La corte ha, di contro, omesso di motivare in ordine alla sussistenza di questo elemento costitutivo del reato, ritenendo sufficiente ad integrare la fattispecie contestata la sola personale consapevolezza in capo al D. di tale situazione. Il 7 dicembre 2021 l'avv. G. V. nell'interesse della parte civile M.M. ha depositato memoria ex articolo 121 c.p.p. , con cui chiede il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Va ribadito che l'unico motivo di censura formulato con il ricorso attiene alla mancata riconoscibilità da parte di chiunque dello stato di fragilità e debolezza psicologica della persona offesa. È vero che secondo consolidata giurisprudenza ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni a l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica b l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso c l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto d l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Sez. 2 -, Sentenza numero 19834 del 01/03/2019 Ud. dep. 09/05/2019 Rv. 276445 - 01 . Già da tempo questa corte ha precisato che lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all' articolo 643 c.p. , è una condizione del soggetto passivo, che deve sussistere in termini obiettivi, in maniera che chiunque senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacità psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato. Sez. 2, Sentenza numero 4747 del 21/01/1987 Ud. dep. 15/04/1987 Rv. 175682 - 01 . E tuttavia non è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oltre che oggettiva, riconoscibile ictu oculi da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma è sufficiente che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la stessa una relazione significativa, ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva che costituisce uno dei presupposti del reato in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti. Sez. 2, Sentenza numero 45327 del 10/11/2011 Ud. dep. 06/12/2011 Rv. 251219 - 01 . In termini ancora più significativi, questa sezione ha avuto modo recentemente di precisare, in relazione ad una vicenda analoga, che lo stato di fragilità e debolezza psichica deve essere oggettivo, ma non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli ictu oculi, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato, consapevolezza desumibile anche dalla particolare arrendevolezza del soggetto circonvenuto. Sez. 2, Sentenza numero 8443 del 2017 . Tanto premesso in punto di diritto, va osservato che nel caso in esame il tribunale ha dettagliatamente esposto le dichiarazioni delle testi C. , Me. e R. che hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa la quale manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita e tra questi il cugino dell'odierno ricorrente. Il tribunale ha dato atto che la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva ictu oculi e non era immediatamente percepibile all'esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da chi entrava con la donna in un contatto più personale. Inoltre, con particolare riferimento alla vicenda da cui è scaturita l'imputazione contestata al capo B della rubrica, ha osservato che il teste B. il quale ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa. In conclusione la corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità e, dando atto della difficoltà di rilevare la fragilità psichica della M. , ha ribadito che la riconoscibilità da parte di terzi dello stato di infermità o deficienza psichica non va intesa in senso assoluto, cioè da parte di qualunque estraneo ma come una condizione personale apprezzabile da chi instauri con la persona offesa una relazione significativa. La suddetta condizione, unitamente al requisito dell'induzione, integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di circonvenzione di incapace. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni. Dalla soccombenza del ricorrente deriva la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si ritiene congruo liquidare in Euro 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile M.M. che liquida in complessivi Euro 3510,00 oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.