Per i Giudici va tenuta presente la data di stipula. Se la firma è risalente alla fine degli anni ‘80, allora, in materia di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.
Ipotizzabile una sorta di anatocismo legale per il mutuo fondiario. Ciò significa che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati, se lo prevede il contratto, e producono interessi moratori fino alla data del pagamento. Ad agire in giudizio sono quattro persone che contestano l'istituto di credito con cui hanno stipulato un mutuo fondiario e chiedono «la declaratoria di illegittimità o invalidità del contratto» e si oppongono all'«atto di risoluzione del mutuo, atto a loro notificato dalla banca». In Tribunale l'istituto di credito viene condannato a pagare oltre quasi 20mila euro, proprio tenendo conto della illegittima, secondo i giudici, applicazione degli interessi. Allo stesso tempo, però, viene anche riconosciuto un debito di oltre 5mila euro delle quattro persone nei confronti della banca, debito «determinato come parte residuale degli interessi maturati e degli esborsi inerenti al finanziamento». Questa decisione viene confermata dai giudici d'Appello, i quali osservano che «ai mutui bancari, sia fondiari che ordinari, sono applicabili, con riferimento al calcolo degli interessi, le limitazioni previste dal Codice Civile in materia di divieto di anatocismo, non venendo in rilievo, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto normativamente sancito». I giudici aggiungono poi che «pur a fronte di un mutuo stipulato, nel caso di specie, nel 1989, l'applicazione di interessi superiori alla soglia di usura, dopo l'entrata in vigore della l. numero 108/1986, comporta la configurazione di un comportamento contrario a buonafede da parte della banca mutuante ed impone, pertanto, una rideterminazione degli interessi entro il limite coincidente con la soglia di usura». Nel contesto della Cassazione è dura la difesa proposta dai legali della banca. In questa ottica essi sottolineano, in prima battuta, che il d.P.R. numero 7/1976 – «prevede la debenza degli interessi di mora sul mutuo fondiario in deroga al divieto di anatocismo» fissato dall'articolo 1283 del Codice Civile. Subito dopo viene osservato che «i rapporti di mutuo stipulati antecedentemente all'1° gennaio 1994», come quello oggetto del caso in esame, «restano regolati dalle norme anteriori e ciò perché, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, donde l'affermazione della legittimità della previsione dell'anatocismo nei mutui fondiari». Di conseguenza, «nell'ipotesi della conclusione di siffatti mutui, viene a configurarsi una speciale ipotesi di anatocismo legale», secondo i legali, ipotesi che si sottrae al divieto generale contemplato dal Codice Civile, e ciò significa che «gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto Io prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento». In seconda battuta, poi, i legali lamentano l'erronea applicazione della «l. numero 108/1996», poiché «detta legge deve intendersi applicabile solo ai rapporti instauratisi successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, la relativa disciplina non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente» in questa vicenda in cui «il mutuo è stato stipulato in data anteriore». La tesi difensiva della banca convince i Giudici di Cassazione, i quali riconoscono che «in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo – sul presupposto della pacifica circostanza di fatto che, nella fattispecie, tale tipo di contratto fu stipulato nel maggio 1989 – comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento». Per fare chiarezza, comunque, i magistrati fissano anche un inequivocabile principio, sancendo che «nell'ipotesi della conclusione di mutui fondiari, si configura - per effetto della previsione di cui all'articolo 14 d.P.R. numero 7/1976 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dal Codice Civile, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento». Per quanto concerne poi l'applicabilità o meno della l. numero 108/1996 anche ai contratti di mutuo stipulati, come quello ora preso in esame, antecedentemente alla sua entrata in vigore, i Giudici richiamano un vecchio principio secondo cui «nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. numero 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buonafede nell'esecuzione del contratto». Pertanto, «è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione con il contratto o con patti successivi , alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla l. numero 108/1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli stessi interessi». Riacquista solidità, quindi, la pretesa avanzata dalla banca, anche se, comunque, su di essa dovranno nuovamente esprimersi i giudici d'Appello, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cassazione.
Presidente Di Virgilio – Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 125/2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - sez. dist. di Milazzo, pronunciando in esito ai giudizi riuniti promossi da M.G.G. , G.L. , M.A. e M.F. nei confronti del B.P. – Società cooperativa per l'ottenimento della declaratoria di illegittimità e/o invalidità del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti e per l'opposizione all'atto di risoluzione del mutuo notificato ad essi attori dalla citata banca, condannava quest'ultima al pagamento della somma di Euro 19.197,38, oltre interessi legali dal 1 aprile 2005, e dichiarava come dovuta la somma di Euro 5.044,98, quale debito degli attori nei confronti della stessa banca, determinata come parte residuale degli interessi maturati e degli esborsi inerenti al finanziamento, con spese compensate. 2. Decidendo sull'appello proposto avverso la predetta sentenza dalla menzionata convenuta e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Messina, con sentenza numero 699/2016 pubblicata il 22 novembre 2016 , lo rigettava, confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata pronuncia e per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte messinese riteneva che ai mutui bancari sia fondiari che ordinari erano, con riferimento al calcolo degli interessi, senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'articolo 1283 c.c. in materia di divieto di anatocismo , non venendo in rilievo, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto normativamente sancito. Riteneva, poi, il giudice di appello che - pur a fronte di un mutuo stipulato, nel caso di specie, nel 1989 - l'applicazione di interessi superiori alla soglia di usura, dopo l'entrata in vigore della L. numero 108 del 1986, comportava la configurazione di un comportamento contrario a buona fede da parte della banca mutuante ed imponeva, pertanto, una rideterminazione degli stessi entro il limite coincidente con detta soglia. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il omissis s.p.a. quale avente causa del omissis , resistito con unico controricorso da parte di tutti gli intimati. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la banca ricorrente ha denunciato la violazione del D.P.R. 21 gennaio 1976, numero 7, articolo 14, commi 2 e 3, che prevede la debenza degli interessi di mora sul mutuo fondiario in deroga al divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c Nel confutare l'impugnata sentenza la ricorrente ha sostenuto che - secondo la giurisprudenza di legittimità - i rapporti di mutuo stipulati antecedentemente al 1 gennaio 1994 come quello dedotto in controversia restano regolati dalle norme anteriori e ciò perché, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, donde l'affermazione della legittimità della previsione dell'anatocismo nei mutui fondiari. Pertanto, nell'ipotesi della conclusione di siffatti mutui, viene a configurarsi una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'articolo 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento. Perciò - ha rimarcato la ricorrente - non può ritenersi che tale meccanismo possa essere ricondotto all'esistenza di un uso bancario, come ravvisato nella sentenza di appello, poiché esso trova fondamento nell'applicazione del D.P.R. numero 7 del 1976, citato articolo 14. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione della L. numero 108 del 1996 e dell'articolo 11 cc.dd. preleggi, sul presupposto che detta legge deve intendersi applicabile solo ai rapporti instauratisi successivamente alla sua entrata in vigore e che, quindi, la relativa disciplina non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente nel caso di specie in cui il mutuo era stato stipulato in data anteriore. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente fondato alla stregua dell'univoca giurisprudenza di questa Corte evocata anche in ricorso , secondo cui, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo sul presupposto della pacifica circostanza di fatto che, nella fattispecie, tale tipo di contratto fu stipulato nel maggio 1989 comporta, ai sensi del D.P.R. 21 gennaio 1976, numero 7, articolo 14 e della L. 6 giugno 1991, numero 175, articolo 16 - così come avviene ai sensi del R.D.L. 16 luglio 1905, numero 646, articolo 38 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento cfr. Cass. numero 2149/2006, Cass. numero 9695/2011 e Cass. numero 25412/2013 . Non può, perciò, considerarsi pertinente il riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, al profilo dell'opzione dei contraenti di non pagare la rivalutazione monetaria, che riguarda un altro aspetto. Nè può ritenersi appropriato il richiamo della sentenza di questa numero 11400/2014, poiché attiene alla specifica e diversa fattispecie in cui avviene la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, nel qual caso, invece, trovano applicazione le limitazioni di cui all'articolo 1283 c.c., donde il mancato pagamento di una rata di mutuo non sarebbe più idoneo a determinare l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario. In accoglimento del motivo in esame, deve essere, perciò, affermato il principio di diritto al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio , in base al quale, nell'ipotesi della conclusione di mutui fondiari, si configura - per effetto della previsione di cui al D.P.R. 21 gennaio 1976, numero 7, articolo 14 - una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'articolo 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento. 4. È fondato anche il secondo motivo alla stregua del principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 24675/2017, risolutiva del contrasto antecedente sulla questione dell'applicabilità o meno della L. numero 108 del 1996, anche ai contratti di mutuo stipulati antecedentemente come quello di cui trattasi alla sua entrata in vigore. Con tale principio - a cui pure dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - le Sezioni unite hanno affermato che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. numero 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, nè la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, e ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. numero 394 del 2000, articolo 1, comma 1 conv., con modif., dalla L. numero 24 del 2001 , della quale la Corte costituzionale ha - con sicura incidenza sulla questione - escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli articolo 3,24,47 e 77 Cost., mediante la sentenza numero 29 del 2002. Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione con il contratto o con patti successivi , alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata L. numero 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi. 5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, devono essere accolti entrambi i motivi del ricorso, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.