Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: il bilanciamento tra il favor veritatis e lo status filiationis va fatto in concreto

Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c., il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se , il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.

Il caso. Nel 1976, dall'unione di fatto di una signora con il compagno nasceva un bambino, che assumeva il cognome materno. L'uomo non procedeva al riconoscimento e successivamente moriva. La donna, in seguito, sposava un medico, il quale, affezionatosi al di lei figlio, lo riconosceva come proprio dandogli il suo cognome. Nel 2014 i due coniugi divorziavano e l'uomo, l'anno successivo, convolava a nozze con una psicologa. Ella agiva in giudizio, ai sensi dell' articolo 263 c.c. , ritenendo che il ragazzo, ormai adulto, per ragioni ereditarie avesse intrapreso un'azione volta alla nomina di un amministratore di sostegno per il “padre”, al fine di impedirgli di sposarla. Il figlio riteneva che l'azione dinanzi al Tribunale per la nomina dell'amministratore di sostegno si era resa necessaria per lo stato di fragilità in cui versava il padre - confermato da una CTU medica -, che si rifiutava inspiegabilmente di vedere sia lui che i suoi stretti parenti ed era manipolato dalla consorte. Riteneva che anche se l'uomo non fosse stato suo padre biologico, una lettura, costituzionalmente orientata, del modificato articolo 263 c.c. , consentiva il superamento del principio del favor veritatis tutte le volte in cui vi era la necessità di rendere stabile il rapporto padre-figlio al di là della verità biologica. L'uomo chiedeva il rigetto delle domande avverse e, in caso di loro accoglimento, la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale e per la lesione dei suoi diritti della personalità, nonché di poter conservare il cognome paterno. Il Tribunale si pronunciava dichiarando non veritiero il riconoscimento effettuato dal medico. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Brescia, la quale, nel 2020, riformava parzialmente la pronuncia. L'attuale quarantaseienne proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Resisteva con controricorso la donna, in proprio e quale successore universale del marito, nel frattempo deceduto, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di otto motivi. Osservazioni. L'intento perseguito con l'azione di cui all' articolo 263 c.c.   è quello di far emergere il difetto di veridicità del riconoscimento, ovvero la non corrispondenza della relativa dichiarazione rispetto all'effettiva realtà biologica. Per effetto del suo accoglimento, dunque, viene meno il presupposto giuridico della filiazione e rimosso il relativo status in capo al genitore che ha effettuato il riconoscimento in assenza di un sottostante reale rapporto di procreazione. Legittimato a proporre l'azione, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, è “chiunque vi abbia interesse”. Tale espressione è riferibile a tutti quei soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato concreto, attuale e legittimo sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o anche morale, come ad esempio gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento.  Nel caso in esame l'azione è stata promossa dalla moglie di colui che aveva effettuato il riconoscimento. Per la Corte territoriale era innegabile che la signora avesse la legittimazione ad agire e l'interesse a proporre l'azione ex articolo 263 c.c., in qualità di erede dell'autore del riconoscimento. L'odierno ricorrente principale, con il quarto motivo di ricorso l'unico ritenuto fondato dalla Suprema Corte , si duole del fatto che la Corte territoriale abbia confermato l'accoglimento dell'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità considerando erroneamente la sola verità biologica, senza operare alcuna valutazione, né contemperamento, dei confliggenti interessi del figlio costituzionalmente rilevanti, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 263 c.c. , come interpretato dalla Corte Costituzionale, anche in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con violazione degli articolo 2, 29 e 30 Cost. I Giudici rilevano come in passato l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi «al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere», atteso che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del figlio, specie se minore, alla propria identità. La riforma dell' articolo 263 c.c. , introdotta con il d.lgs. numero 154/2013 applicabile ratione temporis , ha profondamente innovato la precedente disciplina, nell'ambito di una novella legislativa che si è ispirata all'obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra i figli nel rispetto dell' articolo 30 Cost. Pertanto, al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, improntato al favor veritatis , è subentrata una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio. Contestualmente alla modifica normativa si sono avute delle pronunce da parte della Corte costituzionale, per la quale è compito del giudice bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali tenendo conto, in particolare, del diritto del figlio all'identità personale, non esclusivamente correlata alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi sviluppati all'interno della compagine familiare. Il nuovo testo dell' articolo 263 c.c. prevede che il termine per proporre l'azione è di un anno, se ad agire è l'autore del riconoscimento, e di cinque anni per gli altri legittimati. Ciò dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il protrarsi di un'incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari. È stata così riconosciuta e garantita la tendenziale stabilità dello stato di filiazione, in connessione con il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione. Conclusione. La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta i primi tre e dichiara assorbito il quinto, nonché tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame.

Presidente Genovese – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con atto notificato l'11 gennaio 2018, S.R., quale coniuge di Q.E.Q., citò quest'ultimo, in persona del suo amministratore di sostegno, Avv. Marco Bianchi, nonché Q.A. ed il Pubblico Ministero davanti al Tribunale di Bergamo chiedendo dichiararsi che il primo non era il padre naturale di Q.A. e che, pertanto, difettava di veridicità il riconoscimento di paternità effettuato dal marito, il omissis , presso l'Ufficiale dello Stato Civile di [ ]. 1.1. Espose che 1 Q.A., nato il 19 luglio 1976 dalla unione di fatto fra M.V. ed il compagno, poi deceduto senza riconoscerlo, aveva assunto inizialmente il cognome della madre, salvo mutarlo in Q. quando Q.E.Q. gli diede il proprio, il omissis , dopo essersi sposato con la madre il omissis i due coniugi si separarono consensualmente nell'aprile 2001, mentre il divorzio intervenne a fine 2014 3 ella sposò Q.E.Q. il omissis 4 Q.A., fin dagli anni dell'università, aveva interrotto i rapporti con Q.E.Q., salvo intraprendere, per ragioni di eredità, un'azione volta alla nomina di un amministrazione di sostegno per quest'ultimo al fine di impedirgli di sposarla 5 l'azione da lei promossa ai sensi dell' articolo 263 c.c. doveva considerarsi tempestiva, non essendo decorso il quinquennio dal 7 febbraio 2014, data in cui era entrato in vigore il D.Lgs. numero 154 del 2013, articolo 104 . 1.1.1. Si costituirono Q.E.Q., facendo proprie le domande della Semplici ed Q.A., il quale rappresentò che 1 sua madre, infermiera presso l'Ospedale psichiatrico di Varese in cui Q.E.Q. era psichiatra, rientrata dalla maternità nel 1977, allacciò una sincera amicizia con quest'ultimo, il quale si affezionò a suo figlio tanto da riconoscerlo, più tardi, come proprio fra sé e Q.E.Q. mai erano cessati i rapporti affettivi che li univano, mantenuti pure dopo la separazione dei genitori, mentre l'allontanamento fisico dei due era derivato unicamente dai suoi impegni di studio e poi di lavoro che lo avevano condotto all'estero, anche quando sua madre aveva iniziato a svolgere attività di volontariato per organizzazioni umanitarie internazionali 3 si era rivelata fondata l'azione volta alla nomina di un amministrazione di sostegno che egli aveva intrapreso davanti al Tribunale di Busto Arsizio, a seguito dell'inspiegabile rifiuto del padre di vedere tanto lui quanto altri parenti stretti che si giustificava solo con l'atteggiamento manipolatorio della S., psicologa, la quale, in tutta fretta, aveva organizzato il proprio matrimonio, celebrato il omissis , a distanza di neppure un mese da quando, il omissis , il giudice designato, avvedutosi dello stato di fragilità dell'amministrando, aveva disposto una c.t.u. medica, la quale aveva confermato la necessità dell'amministrazione di sostegno. Dedusse, inoltre, che pure nell'ipotesi in cui Q.E.Q. non fosse stato suo padre biologico, una nuova lettura, costituzionalmente orientata, del modificato articolo 263 c.c. , consentiva il superamento del principio del favor veritatis tutte le volte in cui vi era la necessità di rendere stabile il rapporto padre-figlio al di là della verità biologica. Concluse, pertanto, per il rigetto delle avverse domande e, in caso di loro accoglimento, chiese condannarsi la S. e Q.E.Q. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 360.000 ,00, per la perdita del rapporto parentale e per la lesione dei suoi diritti della personalità, nonché di poter conservare il cognome Q 1. 2. Con sentenza del 20 giugno 2019 , numero 1468, l'adito tribunale 1 dichiarò che il riconoscimento di paternità effettuato da Q.E.Q., nei confronti di Q.A., il omissis non era veritiero, sicché quest'ultimo non doveva ritenersi figlio del primo, autorizzandolo comunque a mantenere il cognome Q. 2 condannò Q.E.Q. a pagare ad Q.A., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di Euro 80.000, oltre interessi e rivalutazione iii condannò Q.A. a rifondere alla S. le spese del giudizio, integralmente compensando, invece, quelle fra lui e Q.E.Q 2. Pronunciandosi sul gravame principale di Q.E.Q. e su quelli incidentali proposti, rispettivamente, da S.R. e da Q.A., avverso la suddetta decisione, la Corte di appello di Brescia, in sua parziale riforma, con sentenza del 31 luglio 2020, numero 782 1 ha rigettato l'appello principale di Q.E.Q. e quello incidentale della S. 2 ha accolto parzialmente l'appello incidentale di Q.A. e, per l'effetto, ha quantificato in Euro 100.000,00, all'attualità, il danno che Q.E.Q. è tenuto a rifondere al primo 3 ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata ed ha compensato le spese del grado fra tutte le parti. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, riconosciuto al difensore di Q.E.Q. il potere di proporre appello, malgrado la sopravvenuta morte del proprio cliente nel coso del giudizio di primo grado, giusta i principi affermati da Cass., SU, numero 15295 del 2014 , ha ritenuto infondate 1 le eccezioni formulate da Q.A. volte a dichiarare in capo a S.R. ed a Q.E.Q. il difetto di legittimazione ad agire nonché, in capo alla seconda, anche il difetto dell'interesse ad agire , atteso che, nell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l'espressione chiunque vi abbia interesse, usata dall' articolo 263 c.c. , per indicare i soggetti che vi sono legittimati, è riferibile a tutti quei soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato concreto, attuale e legittimo sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, come ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento vedi Cass. numero 2515 del 1994 . Non si può negare, quindi, che S.R. avesse la legittimazione ad agire e altresì l'interesse ad agire a proporre l'azione ex articolo 263 c.c. , in qualità di erede di Q.E.Q., a nulla rilevando che tale interesse non fosse espressamente dichiarato. Parimenti sussisteva la legittimazione ad agire ed a proporre domande a sostegno dell'attrice in capo a Q.E.Q., in quanto autore del riconoscimento stesso, benché decaduto dal diritto di proporre l'azione il giudizio è stato regolarmente introdotto da S.R. l'11.1.2018, nel termine di 5 anni dal 7.2.2013, data in cui è entrato in vigore il D.Lgs. numero 154 del 2013 , mentre Q.E.Q. era decaduto dal diritto, essendo per lui il termine di un anno l'eccezione, proposta da Q.A., di inammissibilità della domanda con cui Q.E.Q., per la prima volta in grado di appello, avrebbe formulato una domanda nuova siccome diretta a resistere alla sua domanda di risarcimento del danno. Invero, dopo che Q.A. ha formulato la propria domanda riconvenzionale, anche Q.E.Q. ne ha chiesto il rigetto, sia con le memorie istruttorie sia con la comparsa conclusionale 3 l'eccezione, proposta da Q.E.Q. e S.R., di inammissibilità della domanda di Q.A. volta ad ottenere il risarcimento del danno da Q.E.Q. in ragione del fatto che detta domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Q.E.Q. nelle forme della chiamata in giudizio del terzo quale era Q.E.Q Invero, allorché Q.A. formulò detta domanda costituendosi il 16.5.2018, Q.E.Q. era già parte del giudizio per essersi costituito il 4.5.2018. Pertanto, la sua chiamata quale terzo sarebbe stata superflua. Ne' era stato leso il diritto di difesa di quest'ultimo, avendo potuto difendersi sul punto sia con le memorie istruttorie sia con le difese finali, come effettivamente è avvenuto . 2.2. Successivamente, ha opinato che 1 la domanda di Q.A. che, in riforma della sentenza impugnata, chiede di respingere la domanda delle controparti volta a dichiarare che Q.E.Q. non è suo padre biologico, , non può essere accolta. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ammissibile in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede del dichiarante, e quindi anche nel caso che il riconoscimento sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità vedi Cass. numero 5886 del 1991 . Quanto alla prova del difetto di veridicità del riconoscimento, che il Tribunale ritiene raggiunta, deve osservarsi che non è oggetto di impugnazione quella parte della sentenza secondo cui la circostanza è rilevabile sia dalle allegazioni di Q.A. sia dal contenuto della lettera di don P.C. del 9.10.2017. Invero, il tribunale afferma che è pacifico per difetto di contestazione, da un lato, e per prova documentale, dall'altro, che Q.E.Q. aveva iniziato una relazione sentimentale con M.V. solo successivamente alla nascita di A. e che, secondo don P.C., Q. aveva voluto dare il proprio nome ad A. come atto di amore verso la donna e il figlio di lei, non essendone il padre biologico. Q.A. non ha preso posizione su questo punto decisivo della sentenza che resta sorretta da motivazione sufficiente vedi Cass. numero 18641 del 2017 , ma ha solo avanzato l'ipotesi che Q.E.Q. avrebbe potuto essere suo padre biologico avendo stretto una relazione affettiva con la madre un anno solo dopo la sua nascita, lasciando implicitamente intendere che i due, lavorando nello stesso ospedale, si fossero conosciuti anche prima e potessero averlo concepito insieme plurime erano le non contestazioni rinvenibili nella comparsa di risposta nell'interesse di Q.A. riguardanti la consapevolezza di quest'ultimo circa la non veridicità del proprio riconoscimento effettuato da Q.E.Q. 3 quanto al danno lamentato da Q.A. di cui la S. ed il coniuge hanno contestato l'an ed il quantum, mentre Q.A. ha contestato il quantum , si osserva, da un lato, che sussiste il diritto di Q.A. a percepire il risarcimento del danno morale nei confronti di Q.Q Nessuno dei comportamenti assunti da Q.A., come dedotti documentalmente, è di tale gravità da giustificare l'azione promossa da S. con il benestare del marito, tanto più che quest'ultimo da tempo soffriva di una disabilità fisica e psichica, come avrebbe confermato il lungo iter per la nomina di amministratore di sostegno. . Non si può non notare che vi è una stretta correlazione temporale tra l'introduzione del giudizio e l'azione promossa da Q.A. al fine di dare un amministratore di sostegno al padre che, come i fatti avrebbero dimostrato, si rendeva necessaria nell'interesse del beneficiario. . Ritiene questa Corte che, in ogni caso, una domanda giudiziale proposta nell'interesse del beneficiario, tanto più se proposta sulla base di quei presupposti, non giustificava una domanda volta a privare della paternità colui che era stato riconosciuto come figlio tanti anni prima 4 relativamente al quantum, il danno come liquidato in via equitativa dal Tribunale appare correttamente ancorato ad un dato oggettivo, quali le tabelle per il caso di perdita del genitore per morte vedi anche Cass. numero 16222 del 31.7.2015 . Tuttavia, si osserva, che non si giustifica una esatta rispondenza ai minimi così come ai massimi tabellari, essendo pur sempre una liquidazione equitativa del danno. Ciò che appare evidente è che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità avviene a distanza di così tanto tempo, quasi in forma rivendicativa di un diritto di segno contrario a quello esercitato allora, che non può non lasciare il segno in chi lo subisce, pure in una persona adulta, non bastando a superare lo stato di prostrazione l'avere conservato il cognome. . Si ritiene equo liquidare il danno nell'attualità in Euro 100.000, che è importo che più si avvicina al minimo tabellare, senza essere vanificato per dimezzamento, tenuto conto che la convivenza fra padre e figlio era cessata da tempo 5 S.R., che si duole che il risarcimento di Euro 80.000 sia superiore all'eredità spettante ad Q.A., introduce un argomento irrilevante, essendo quello liquidato un danno non patrimoniale . 3. Avverso questa decisione, ha promosso ricorso per cassazione Q.A., affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, S.R., in proprio e quale successore universale di Q.E.Q., altresì proponendo ricorso incidentale recante otto motivi, mentre non hanno spiegato difese l'Avv. Marco Bianchi, già amministratore di sostegno di Q.E.Q., e la Procura Generale della Repubblica presso la suddetta corte di appello. Entrambe le parti costituite, infine, hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che non si rinviene in atti la prova dell'avvenuta rituale notificazione del ricorso introduttivo di questo giudizio di legittimità al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale non ha svolto difese in questa sede. 1.1. In particolare, non è allegato all'originale del ricorso predetto l'avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla relata di sua notificazione postale. 1.1.1. Inoltre, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio al S.I.C., nemmeno risulta caricato alcun avviso di ricevimento riguardante l'esito della notificazione, eseguita a mezzo posta, del ricorso in oggetto. 1.1.2. Tanto premesso, in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento predetto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell' articolo 149 c.p.c. , o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all' articolo 140 c.p.c. , è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all' articolo 379 c.p.c. , ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'articolo 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell' articolo 372 c.p.c. , comma 2 cfr. Cass., SU, numero 627 del 2008 analogamente, ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. numero 14780 del 2014 Cass. numero 18361 del 2018 Cass. numero 8641 del 2019 Cass., SU, numero 10012 del 2021 Cass. numero 20778 del 2021 Cass. numero 36562 del 2021 . 1.2. La riscontrata omissione del deposito dell'avviso di ricevimento suddetto comunque non ha conseguenze sul prosieguo di questo giudizio. 1.2.1. Invero, dalla sentenza impugnata risulta cfr. pag. 4 l'avvenuto intervento del Pubblico Ministero nel giudizio dinanzi alla corte distrettuale, attesa la natura della controversia de qua, che, in quanto avente ad oggetto il mantenimento, o meno, di uno status, è qualificabile, appunto, come controversia di stato, con la conseguente applicabilità dell' articolo 70 c.p.c. , comma 1, numero 3, che attribuisce all'organo in questione la qualità di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità del le persone, prescrivendone l'intervento a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Il riferimento alla predetta disposizione implica, tuttavia, l'esclusione del potere di impugnare la decisione emessa dalla corte d'appello, non essendo la lite annoverabile tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione, né tra quelle matrimoniali, e non trovando pertanto applicazione l' articolo 72 c.p.c. , comma 1, che, in riferimento alla prima categoria di controversie, attribuisce al predetto organo, in caso d'intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, né i commi 3 e 4 del medesimo articolo, che, con riguardo al secondo gruppo di controversie, attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d'impugnazione cfr., in motivazione, Cass., SU, numero 12193 del 2019 . 1.2.2. La disciplina introdotta dal codice civile articolo 2907 e dal codice di procedura civile articolo 69 , che concordemente limitano l'iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, delinea un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, che trova il suo completamento negli articolo 70-72 del codice di rito, che distinguono puntualmente le ipotesi in cui al predetto organo spetta il potere di azione da quelle in cui è titolare di un mero potere d'intervento, includendo nella seconda categoria le controversie di stato, e limitando espressamente alle prime la legittimazione all'impugnazione. 1.2.3. Significativa, in proposito, è la circostanza che, proprio in tema di controversie di stato, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte escluso la possibilità d'individuare nel carattere imperativo della disciplina applicabile il fondamento di un interesse tale da legittimare l'esercizio dell'azione da parte del Pubblico Ministero, affermando che l'iniziativa spetta ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato concreto, attuale e legittimo sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all'essere o al non essere dello status, del rapporto o dell'atto dedotto in giudizio, e concludendo quindi che, in mancanza di una deroga esplicita, trova applicazione la regola generale prevista dall' articolo 70 c.p.p. , comma 1, numero 3 cfr. Cass. numero 2515 del 1994 e Cass. numero 4201 del 1989 , entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, numero 12193 del 2019 . 1.2.4. Il potere d'impugnazione del Pubblico Ministero nemmeno può desumersi, nella specie, dalla mera sua partecipazione alla precedente fase processuale, configurabile come intervento adesivo volontario, e quindi idonea a giustificare la proposizione dell'impugnazione indipendentemente dal ricorso all' articolo 72 c.p.c. . E' appena il caso di evidenziare, infatti, la portata esaustiva della disciplina dettata da tale disposizione, che, nel limitare il potere d'impugnazione del Pubblico Ministero che abbia spiegato intervento nel giudizio alle cause che avrebbe potuto proporre, ovverosia alle ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, numero 1, ed alle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione dei coniugi, non introduce, relativamente alle altre ipotesi, alcuna distinzione tra quelle in cui l'intervento ha carattere obbligatorio, essendo prescritto a pena di nullità rilevabile d'ufficio, e quelle in cui l'intervento ha carattere facoltativo, in quanto fondato su una valutazione del pubblico interesse rimessa allo stesso Pubblico Ministero cfr., in motivazione, Cass., SU, numero 12193 del 2019 . 1.3. Muovendo da tali premesse, allora, è qui sufficiente ricordare l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell' articolo 72 c.p.c. , mentre nelle altre ipotesi come nel caso di specie , le funzioni di Pubblico Ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il Procuratore Generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo, a norma degli articolo 71 c.p.c. , e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c. cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. numero 3256 del 2019 Cass., SU, numero 3556 del 2017 Cass., SU, numero 9743 del 2008 Cass., SU, numero 184 del 1987 Cass., SU, numero 3078 del 1986 . 2. Ancora in via pregiudiziale, rileva il Collegio che Q.A., solo nella sua memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c. datata 13 gennaio 2022 cfr. pag. 1516 , ha dedotto la nullità della sentenza numero 1468/2019, emessa da Tribunale Civile di Bergamo in data 20.06.2019, e della sentenza numero 782/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 30.06.2020, per violazione delle norme che regolano il contraddittorio e, dunque, del combinato disposto di cui all' articolo 102 c.p.c. e articolo 263 c.c. . Ha osservato, in proposito, che L' articolo 263 c.c. , rientra, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario che, per interpretazione estensiva dell' articolo 250 c.c. , vede nell'altro genitore che pure abbia riconosciuto il figlio un litisconsorte necessario nel giudizio volto all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità . Richiamando, poi, le pronunce di questa Corte nnumero 10775 del 2019 e 1957 del 2016, ha rimarcato che, nel caso di specie, la citazione ex articolo 263 c.c. , promossa da S.R. non è stata notificata a M.V.V., madre di Q.A., circostanza pacificamente nota tra le parti e, dunque, genitore che già aveva riconosciuto l'odierno ricorrente e il contraddittorio non è stato integrato neppure nelle successive fasi e nei successivi gradi di giudizio . Conseguentemente, essendo l'eccezione de qua causa di nullità dell'intero procedimento e certamente rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio , ha chiesto la cassazione delle sentenze di merito con rinvio al Giudice di primo grado, ex articolo 383 c.p.c. , comma 3, affinché questi provveda all'integrale rinnovazione del giudizio con corretta instaurazione del contraddittorio . 2.1. Innanzitutto, è utile sottolineare che una siffatta richiesta, malgrado sia contenuta nella memoria di cui all'articolo 380-bis.1 c.p.c. e prospetti un ulteriore motivo di impugnazione, rispetto a quelli illustrati nel ricorso laddove, invece, secondo l'insegnamento di questa Corte, una tale memoria, al pari di quelle ex articolo 378 e 380-bis c.p.c., non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. Cfr., ex multis, Cass. numero 17893 del 2020 Cass. numero 24007 del 2017 Cass. numero 26332 del 2016 Cass., SU, numero 11097 del 2006 , deve considerarsi sicuramente ammissibile, posto che il nuovo vizio ivi denunciato, qualora concretamente configurabile, sarebbe rilevabile d'ufficio il rispetto dell'integrità del contraddittorio, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, rappresenta, invero, una questione che, per la sua portata strutturale, non può essere considerata integrante un'eccezione in senso proprio, sicché è rilevabile in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, purché, beninteso, la sua decisione non richieda la necessità di nuove prove o lo svolgimento di altre attività oppure sulla stessa non si sia già formato il giudicato, eventualmente anche in modo implicito. Cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. numero 10775 del 2019 Cass. numero 3024 del 2021 Cass. numero 20260 del 2006 . Nell'odierna vicenda, certamente non si è formato un giudicato ed emerge dagli atti già ritualmente acquisiti nei giudizi di merito, oltre ad essere sostanzialmente incontestato, che M.V.V., madre di Q.A., non sia stata citata , giusta il principio per cui la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell' articolo 354 c.p.c. , comma 1, comporta che resta viziato l'intero processo, imponendo, pertanto, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, a norma dell' articolo 383 c.p.c. , comma 3, cfr. Cass. numero 20243 del 2021 Cass. numero 4645 del 2021 Cass. numero 23315 del 2020 Cass. numero 6644 del 2018 Cass. numero 18127 del 2013 Cass., SU, numero 3678 del 2009 Cass. numero 8825 del 2007 . 2.2. Ciò nondimeno, essa è infondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.2.1. L'istituto del litisconsorzio necessario rinviene la sua base normativa nell' articolo 102 c.p.c. , che è stato giustamente definito una norma in bianco , in quanto si limita a descrivere una particolare disciplina processuale senza specificare le ragioni in forza delle quali questa debba in concreto applicarsi. Le riflessioni che su tale norma e più generale sull'istituto dalla stessa disciplinato sono state compiute dalla dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno ormai posto in luce, con estrema chiarezza, che la sussistenza del litisconsorzio necessario non può considerarsi limitata alle ipotesi in cui vi sia una specifica norma di legge legittimante come pure spesso accade , ma affonda le sue radici in più ampie esigenze di carattere sistematico, legate salvi i rari casi in cui la necessità del litisconsorzio sia meramente propter opportunitatem da un lato alla configurazione della sottostante situazione soggettiva da tutelare e in particolare alla sua riferibilità soltanto a due ovvero a più soggetti , nonché, dall'altro lato, agli effetti della decisione che l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciare. In questa prospettiva, come noto, la concezione tradizionale richiede per la sussistenza del litisconsorzio necessario la presenza di un diritto o rapporto giuridico direzionato nei confronti di più soggetti, nonché l'instaurazione di un processo di natura costitutiva, perché soltanto in quest'ultimo caso lo scopo della tutela giurisdizionale e la produzione degli effetti richiesti dovrebbero ritenersi impossibili laddove perseguiti inter pauciores. Dunque, è nella concorrente sussistenza di entrambi tali dati che il rapporto processuale viene normalmente ritenuto inscindibile ed il relativo giudizio necessariamente unitario. Vi sono state, per la verità, anche gradazioni più o meno accentuate di questa teoria, volte ad immaginare la possibile estrinsecazione del litisconsorzio necessario anche in ipotesi di azioni di accertamento e finanche di condanna ma, indipendentemente dalla portata di tali tesi, sulle quali non è possibile soffermarsi con la doverosa ampiezza, resta innegabile come il nucleo portante dell'istituto in esame sia da ricondursi all'esigenza di preservare l'assoluta integrità del contraddittorio tenuto conto della necessaria propagazione plurisoggettiva degli effetti della decisione richiesta. 2.3. Come accennato, vi sono nel nostro ordinamento diverse ipotesi in cui l'estrinsecazione obbligatoriamente plurisoggettiva del giudizio e la sussistenza del litisconsorzio necessario sono risolte per tabulas dal legislatore. Si pensi al classico esempio previsto dall' articolo 784 c.p.c. , per il quale le azioni di divisione ereditaria o di scioglimento di altra comunione vengono ex lege costruite in modo necessariamente plurisoggettivo, prevedendosi che le stesse debbano proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono . 2.4. Nel campo delle azioni relative a status personali, ed in particolare alle azioni riguardanti la filiazione, un fondamentale esempio a questo riguardo è costituito dall'azione di disconoscimento della paternità, per la quale l' articolo 247 c.c. , stabilisce che il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento . Disposizione, questa, rimasta immodificata anche dopo le ultime grandi riforme sulla filiazione avvenute nel 2012 e 2013 , e non è certamente questa la sede per compiere alcune riflessioni, in proposito, dovendosi, invece, qui concentrare l'attenzione sulla diversa azione ex articolo 263 c.c. , intrapresa, nella specie, dalla S 2.4.1. Essa nasce con l'intento di far emergere il difetto di veridicità del riconoscimento, ovvero la non corrispondenza della relativa dichiarazione per dolo, malafede o anche semplice errore rispetto all'effettiva realtà biologica. Per effetto del suo accoglimento, dunque, viene meno il presupposto giuridico della filiazione e rimosso il relativo status in capo al genitore che si sia accertato aver effettuato il riconoscimento in assenza di un sottostante reale rapporto di procreazione. 2.4.2. Dal punto di vista processuale, l' articolo 263 c.c. , si limita ad indicare i soggetti legittimati a proporre il giudizio, stabilendo che il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse . Oltre ai due soggetti già parti del rapporto di filiazione che si intende contestare il genitore che ha compiuto il riconoscimento ed il figlio , quindi, il legislatore ha ritenuto di attribuire una legittimazione ampia anche in capo a chiunque vi abbia interesse . E se, in base alla tradizionale e generale concezione dell'interesse ad agire, quest'ultimo deve sempre essere concreto e attuale, non può escludersi, tuttavia, che possa considerarsi idoneo ed apprezzabile, a tal fine, anche un interesse di natura morale. 2.4.2.1 Nell'ampia schiera dei legittimati attivi rientra, dunque, senza dubbio, anche la figura dell'altro genitore, il cui legame di filiazione non viene messo in discussione tramite l'azione ma la littera legis tace, invece, sulla posizione di quest'ultimo, nell'eventualità in cui l'azione sia stata da altri esercitata, ed induce, così, a chiedersi se lo stesso debba comunque essere chiamato a partecipare al giudizio in qualità di litisconsorte necessario ovvero possa rimanervi estraneo, per prendere poi atto, in un successivo momento, degli effetti della decisione. 2.4.2.2. A questo riguardo, in passato non sono mancate letture restrittive del tema, negando all'altro genitore la qualifica di litisconsorte necessario nel giudizio e considerandolo, al più, legittimato ad intervenirvi volontariamente. Tale linea era stata adottata sulla scorta della prima, immediata considerazione che lo status dell'altro genitore non è in effetti messo direttamente in discussione dalla proposizione dell'azione, né dall'eventuale sentenza di accoglimento della domanda. 2.4.3. La più recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non si è accontentata di tale argomentazione ed ha affrontato funditus l'argomento, pronunciandosi, però, sempre in fattispecie caratterizzate dalla minore età, al momento del giudizio stesso, del figlio il cui riconoscimento era stato impugnato per difetto di veridicità. Ed è in relazioni a queste situazioni che si è optato per la differente, più rigorosa soluzione, sancita da Cass. numero 10775 del 2019 , così ufficialmente massimata Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all' articolo 250 c.c. , che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall' articolo 263 c.c. , perché l'acquisizione di un nuovo status da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore . 2.4.3.1. Intuibili ragioni di sintesi impongono, in questa sede, il rinvio alle argomentazioni spese, in parte qua, nell'appena menzionata sentenza, da intendersi qui richiamate ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. . 2.4.3.2. Basta qui solo rimarcare che gli argomenti per la nuova riflessione sul tema sono stati individuati 1 nell'istituzione di un parallelo con il regime del riconoscimento di cui all' articolo 250 c.c. . Secondo questa norma, invero, il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento ha sempre diritto di esprimersi in ordine alla richiesta di riconoscimento da parte di un diverso soggetto. La previsione intende così attestare non soltanto il particolare legame che si instaura tra genitore e figlio per effetto del riconoscimento, ma anche l'innegabile influenza che, rispetto al primo, potrebbe derivare dal preteso riconoscimento da parte dell'altro genitore. In altri termini, se entrambi i genitori colui che ha già effettuato il riconoscimento e colui che intenderebbe effettuare quello ulteriore sono portatori di diritti omogenei e distinti così come, del resto, un ulteriore autonomo diritto, distinto e speculare, è sempre ravvisabile in capo al figlio , è naturale che gli stessi esattamente al pari del figlio stesso debbano sempre essere partecipi della vicenda processuale nella quale si intenda modificare lo status filiationis del minore. Ciò che non aveva mancato di rilevare la giurisprudenza di legittimità in una precedente occasione cfr. Cass. numero 1957 del 2016 , ma solo riconoscendo in via di obiter dictum indispensabile in guisa di litisconsorte necessario la presenza della madre nel giudizio ex articolo 263 c.c. , di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. E che, comunque è stato riaffermato dalla più recente Cass. numero 95 del 2021 anch'essa riferita ad un minore al momento della instaurazione del giudizio 2 negli effetti della decisione, posto che, come si è accennato, per tradizione si ritiene che si versi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario unicamente in quei casi in cui la pronuncia non possa che propagare i suoi effetti nella sfera giuridica di tutti i soggetti coinvolti, risultando per converso inutiliter data anche nei confronti degli stessi partecipanti al processo. Lo status filiationis, invero, pur collegando nel suo nucleo insopprimibile due soggetti il figlio ed il genitore , dà vita, in realtà, ad un fascio di correlate situazioni soggettive diritti ed obblighi, poteri e doveri, facoltà e soggezioni che non possono non essere influenzate anche in modo significativo dalla presenza, o meno, nella fattispecie di riferimento, di un altro genitore. Come si è condivisibilmente opinato in dottrina, la relazione tra genitore e figlio non e', né può essere considerata, sinallagmatica in senso puro, giammai essendo irrilevante la presenza a latere anche di un altro soggetto, nella veste a sua volta di genitore. Se, dunque, non vi è dubbio che, nel giudizio ex articolo 263 c.c. , è messo in discussione unicamente il rapporto con un genitore e che nessuna immediata conseguenza derivi in relazione al legame di filiazione tra il figlio e l'altro genitore ciò è particolarmente evidente in tutte le ipotesi in cui l'azione di impugnazione ex articolo 263 c.c. sia proposta da soggetto che non si consideri il padre biologico o, come consentito dalla norma, da chiunque vi abbia interesse ma lo stesso vale anche nelle ipotesi in cui pure sia stata introdotta dall'aspirante nuovo genitore, poiché, anche in tal caso, la pronuncia di accoglimento ha portata meramente demolitoria, ma non porta sic et simpliciter ed in via immediata alla formazione del nuovo status, per il quale sarà necessario comunque un ulteriore giudizio nel quale la decisione resa in quello ex articolo 263 c.c. , fungerà unicamente da via libera , non può tuttavia non rimarcarsi che anche solamente la portata caducatoria nei confronti di colui che sino a quel momento si considerava il padre non può che incidere o quanto meno avere riflessi sulla complessiva disciplina dello status della madre, che a partire da quel momento e per effetto della sentenza si trova a dover gestire in via autonoma l'intero complesso di doveri e diritti riconducibili allo status filiationis, sia sotto il profilo personale e della responsabilità genitoriale, sia anche dal punto di vista economico. Alteris verbis, anche se alla sentenza di accoglimento non si accompagna in via immediata e diretta la formazione di un nuovo legame con il preteso genitore, né il venir meno dello status dell'altro genitore, il complessivo status filiationis viene in ogni caso a modificarsi per effetto di questa, e ciò non soltanto in relazione al figlio, ma altresì al genitore che pure rimanga tale. E tale incidenza risulta ancor più sottolineata dalla circostanza per la quale la decisione resa nei giudizi relativi a stati personali ha estensione soggettiva ed effetti del tutto particolari, essendo tradizionalmente configurata come una delle ipotesi in cui la sentenza civile ha efficacia ultra partes. Come si è acutamente osservato in dottrina, occorre considerare che, a differenza di ulteriori situazioni soggettive lineari diritti o obblighi , gli status personali presentano indubbie peculiarità e si caratterizzano per una decisa potenzialità aggregante, essendo per definizione strutture complesse, dalle quali derivano ipso iure fasci articolati di situazioni soggettive diversificate e poliedriche quanto alla loro natura diritti e obblighi, poteri e doveri, facoltà e soggezioni . In alcuni contesti, come quelli familiari, il rapporto che scaturisce dallo status lega in prima battuta due soggetti, ma può esplicare poi una serie di naturali riflessi e ricadute anche nei confronti di altri. Lo status filiationis ne costituisce un esempio emblematici è evidente, invero, che lo stesso, nella sua essenza minima, intercorre direttamente tra il genitore ed il figlio, ma è altrettanto innegabile che da tale dimensione originaria esso si sviluppi poi in modo più esteso, espandendo i suoi effetti attraverso altre fasce di soggetti, in virtù dei vincoli di parentela o affinità che dagli stessi sorgono. La stessa Cass. numero 10775 del 2019 , del resto, non ha mancato di evidenziare che l'acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare un rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l'interesse o la mancanza di interesse alla bi-genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio . In altri termini, e come pure evidenziato dalla Cassazione, per un genitore il rapporto di filiazione non può considerarsi intangibile nella misura in cui venga messa in discussione la figura dell'altro genitore lo stesso risente, infatti, in modo significativo della variazione della condizione del minore che potrebbe derivare da una pronuncia caducatoria anche soltanto di tale ultimo rapporto. E tali variazioni si riscontrano con evidenza sia sotto il profilo generale e astratto della responsabilità genitoriale, che è ovviamente diversa laddove debba essere esercitata congiuntamente ovvero in via esclusiva per effetto del venir meno della figura dell'altro genitore , così come dal punto di vista concreto degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento. 2.5. Preso atto, quindi, dell'assoluta condivisibilità del ragionamento compiuto dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie caratterizzate, come si è detto, dalla minore età, al momento del giudizio stesso, del figlio il cui riconoscimento era stato impugnato per difetto di veridicità, occorre, però interrogarsi sul se un analogo ragionamento sia, o non, pienamente percorribile in una vicenda, come quella oggi all'attenzione di questa Corte, in cui si è al cospetto di un giudizio intrapreso non da uno dei genitori di colui della veridicità del riconoscimento si discute e che riguarda un soggetto attualmente di quarantasei anni, che ne aveva sei al momento del suo riconoscimento oggetto della presente impugnazione effettuato da Q.E.Q. medio tempore deceduto e circa quarantadue all'atto della instaurazione del giudizio di primo grado intrapreso dalla moglie di costui, S.R., che, come si è detto, non è la madre dell'odierno ricorrente principale. 2.5.1. Non vi è chi non veda, infatti, come, in una situazione, senza dubbio peculiare, come quella appena descritta, l'eventuale mutamento della condizione di Q.A., già pienamente consapevole e responsabile del proprio agire, oltre che economicamente autosufficiente, che potrebbe derivare da una pronuncia caducatoria del suo status filiationis come invocata dalla S., certamente non si produrrebbero effetti di alcun genere, nei confronti di M.V.V. rimasta estranea all'intero giudizio , madre di Q.A., sotto il profilo della responsabilità genitoriale, ormai palesemente inipotizzabile in relazione alla da tempo raggiunta maggiore età del ricorrente suddetto, così come, dal punto di vista concreto e per il medesimo motivo, degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio. 2.5.2. Si rivelerebbe, pertanto, affatto irragionevole trattare allo stesso modo quanto alla necessità del litisconsorzio di entrambi i suoi genitori, ove uno di essi non sia stato coinvolto nel processo due situazioni - impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un soggetto minorenne oppure maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c. , - tra loro così distanti e con effetti concreti marcatamente differenti. Diversamente da quello minorenne, infatti, il soggetto maggiorenne e', in via generale, pienamente consapevole e responsabile del proprio agire, e, comunque, può avvalersi della facoltà - occorrendo - di chiamare in causa il/la proprio/a genitore/genitrice originariamente non coinvolto nel processo oppure di giovarsi del suo intervento spontaneo qualora quest'ultimo/a intenda ivi tutelare eventuali propri diritti e/o interessi. 2.6. Deve pronunciarsi, allora, il seguente principio di diritto Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, già maggiorenne, pienamente consapevole e responsabile del proprio agire, oltre che economicamente indipendente, al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c. , l'altro genitore non è litisconsorte necessario, perché l'eventuale pronuncia caducatoria dello status filiationis del soggetto maggiorenne non produce effetti primari di alcun genere, nei confronti del primo, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, così come degli obblighi morali di crescita, educazione ed istruzione e di quelli materiali al mantenimento del figlio, ormai non più ipotizzabili. Egli, comunque, può intervenire volontariamente nel processo, ove intenda tutelare eventuali propri diritti e/o interessi, o esservi chiamato dal figlio stesso, laddove quest'ultimo voglia giovarsi della sua partecipazione alla lite . 3. Tanto premesso, e venendo al merito, i formulati motivi del ricorso principale di Q.A. denunciano, rispettivamente 1 Nullità della sentenza ex articolo 159 e 161 c.p.c. per aver deciso la causa nel merito in mancanza della condizione dell'azione di cui all' articolo 100 c.p.c. in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 100 c.p.c. , articolo 112 c.p.c. e articolo 263 c.c. , nonché omesso esame delle decisive dichiarazioni di parte attrice circa la natura dell'interesse sotteso alla promozione del giudizio, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 e numero 5 . Si ascrive alla corte d'appello di essersi pronunciata nel merito della causa in assenza di interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. , in capo alla parte attrice in primo grado di avere omesso, inoltre, di pronunciarsi sulla relativa eccezione di inammissibilità svolta dall'odierno ricorrente nei precedenti gradi di giudizio, in violazione dell' articolo 112 c.p.c. di avere violato e/o falsamente applicato, altresì, l' articolo 100 c.p.c. e articolo 263 c.c. laddove ha deciso nel merito l'impugnazione ex articolo 263 c.c. , in assenza del relativo interesse ad agire meritevole di tutela, personale, concreto ed attuale di avere omesso, infine, di considerare, quale fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, le espresse dichiarazioni rese dall'attrice in primo grado circa la natura dell'interesse sotteso alla promozione della causa 2 Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 112 c.p.c. , nonché degli articolo 91 e 100 c.p.c. nella statuizione sull'appello svolto in via incidentale da S.R., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 . Si contesta alla corte predetta di non essersi pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale di S.R. per carenza di interesse ad impugnare ed avere, invece, esaminato e deciso nel merito detta impugnazione nonostante fosse stata formulata in assenza di soccombenza 3 Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91,100 e 345 c.p.c. , nonché degli articolo 112 e 183 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella statuizione sull'appello svolto in via principale da Q.E.Q., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 e numero 5 , per avere la corte bresciana pronunciato nel merito dell'appello formulato da Q.E.Q. in virtù di domanda nuova non tempestivamente formulata in primo grado e, quindi, in assenza di soccombenza ed interesse ad impugnare, omettendo di considerare che Q.E.Q. mai aveva richiesto il rigetto della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dal figlio entro i termini di preclusione all'uopo previsti 4 Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 263 c.c. , nonché degli articolo 2,29 e 30 Cost. e dell'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , per essere stata confermata rectius accolta l'impugnazione del riconoscimento in assenza di alcuna valutazione degli interessi facenti capo al figlio riconosciuto ed in assenza di alcun giudizio di bilanciamento dei medesimi rispetto all'interesse alla verità biologica, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 . Si censura la corte territoriale per aver confermato l'accoglimento dell'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità erroneamente considerando la sola verità biologica, senza operare alcuna valutazione, né contemperamento, dei confliggenti interessi del figlio costituzionalmente rilevanti, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 263 c.c. , come recentemente interpretato dalla Corte Costituzionale, anche in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con violazione degli articolo 2,29 e 30 Cost. 5 Violazione e falsa applicazione dell' articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost., comma 6, nonché degli articolo 1226, 2043 e 2059 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , per avere la medesima corte omesso qualsivoglia motivazione circa il processo logico attraverso il quale è pervenuta alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore di Q.A., nemmeno indicando i criteri assunti alla base del procedimento valutativo. La stessa, inoltre, neppure aveva considerato tutte le componenti del danno non patrimoniale derivante dal disconoscimento ex articolo 263 c.c. . 4. Le doglianze del ricorso incidentale di S.R., in proprio e nella indicata qualità, lamentano, invece, rispettivamente ed in sintesi 1 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione degli articolo 106,167 e 269 c.p.c. , per avere i precedenti giudici ritenuto ammissibile la domanda trasversale svolta da Q.A. in via riconvenzionale . Si censura l'avere i giudici del merito considerato correttamente formulata la domanda trasversale di risarcimento del danno di Q.A. nei confronti del padre convenuto nelle forme della domanda riconvenzionale e non in quelle della chiamata del terzo, con grave violazione dei diritti di difesa di Q.E.Q. 2 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, violazione dell' articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost., per omessa e solo apparente motivazione in ordine ai motivi di doglianza sollevati da Q. Q. e S. sul riconoscimento del danno non patrimoniale ad A. . Richiamandosi puntualmente le pagine dell'appello e della comparsa con gravame incidentale in cui si erano sviluppati molteplici motivi di censura della sentenza del tribunale, si assume che la corte distrettuale ha omesso di esaminarle, determinando la nullità della decisione impugnata 3 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione delle norme che disciplinano la situazione giuridica globale del convenuto articolo 100,166,167 c.p.c. , per avere la corte suddetta, seguendo il tribunale, considerato equivalente proporre una domanda giudiziale ed aderire alla stessa ed avere condannato, su questo presupposto, Q.Q., reo di aver sposato la posizione della moglie, al risarcimento del danno 4 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. , ovvero travisamento della prova in punto di necessità di nomina dell'amministratore di sostegno . La censura riguarda l'asserito travisamento della prova costituita dalla sentenza numero 22602/17, pronunciata da codesta Corte, che aveva cassato integralmente il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Milano aveva confermato l'apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti di Q.Q. in quanto non era stato verificato se il sistema di deleghe attivato dall'amministrato era sufficiente ad evitare la nomina di un amministratore. Si assume che ove la corte bresciana avesse considerato la sentenza predetta non avrebbe certo potuto asserire la sussistenza dei presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno 5 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalle persecuzioni attuate da Q.A. nei confronti dei coniugi Q.- S. . Si contesta la decisione della corte d'appello che, nel ritenere che la proposizione della domanda di apertura dell'amministrazione di sostegno nei confronti del dottor Q. non giustificava la domanda ex articolo 263 c.c. , ha omesso di considerare tutte le persecuzioni poste in essere da A. nei confronti dei coniugi Q.- S. che, invece, erano state puntualmente allegate e documentate dai coniugi stessi. Se tale fatto fosse stato considerato, non si sarebbe certo potuto affermare che l'azione di impugnazione del riconoscimento fosse ingiustificata 6 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, violazione degli articolo 99 e 112 c.p.c. , per avere la corte esorbitato i limiti delle allegazioni e delle domande di Q.A. . Si assume che i giudici di merito abbiano esorbitato i limiti delle allegazioni e delle domande di Q.A. che, pur rivolgendo formalmente la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti di entrambi i coniugi, nei fatti la riconduce alla sola condotta di S.R. 7 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2043 e 2049 c.c. , per avere la corte d'appello riconosciuto ad A. un danno in re ipsa . Si critica la decisione impugnata per aver riconosciuto un danno in re ipsa affermando che, siccome l'azione ex articolo 263 c.c. , non era giustificata, sussisteva il diritto di Q.A. all'invocato risarcimento. Il danno predetto, dunque, non era una conseguenza ontologicamente diversa dall'evento asseritamente illecito, bensì coincideva con la stessa condotta violativa del diritto 8 In relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, violazione dell' articolo 1223 c.c. , con riferimento al principio della compensatio lucri cum damno , censurandosi l'omessa applicazione di detto principio posto che Q.A. aveva tratto cospicui vantaggi economici dal falso riconoscimento. 5. Il primo motivo del ricorso principale di Q.A. è insuscettibile di accoglimento nel suo complesso. 5.1. Va osservato, infatti, che, dalla citazione della S. introduttiva del giudizio di primo grado che questa Corte può verificare mediante l'accesso al fascicolo di ufficio consentitole dalla natura anche di error in procedendo del vizio denunciato , emerge chiaramente che quest'ultima - come pure puntualmente riportato nel suo odierno controricorso cfr. pag. 16-17 - ha intrapreso l'azione di impugnazione, per difetto di veridicità, del riconoscimento di A. M. Q., effettuato nel 1982 da Q.E.Q., al fine di evitare definitivamente che A. possa intraprendere altre iniziative e/o proseguire quelle in corso per minacciare ulteriormente la serenità dei coniugi Q.- S. , altresì evidenziando che, sotto altro profilo, S.R. è certamente legittimata alla presente azione anche per il solo fatto di essere coniuge a tutti gli effetti di Q.Q. e quindi - come evidente - portatrice di interesse autonomo, diretto e personale . 5.1.1. L'attrice, dunque, ha precisato da subito come il proprio interesse ad agire fosse da rinvenire nella volontà di impedire che l'odierno ricorrente principale continuasse a turbare la vita dei coniugi Q. ma non solo, non ritenendo necessario, tuttavia, precisare quali altri interessi la muovessero. 5.2. Come si è già riferito cfr. p. 2.1. dei Fatti di causa , poi, la corte bresciana, nel disattendere l'eccezione sollevata da Q.A. circa la pretesa carenza di un interesse ad agire della S. meritevole di tutela, ha espressamente affermato - così rivelandosi insussistenti anche la pretesa omissione di pronuncia su tale eccezione e/o l'omesso esame di dette dichiarazioni dell'attrice lamentate dal ricorrente predetto - che nell'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l'espressione chiunque vi abbia interesse, usata dall' articolo 2 c.c. , per indicare i soggetti che vi sono legittimati, è riferibile a tutti quei soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato concreto, attuale e legittimo sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, come ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l'autore del riconoscimento vedi Cass. numero 2515 del 1994 . Non si può, quindi, negare che S.R. avesse la legittimazione ad agire e altresì l'interesse ad agire a proporre l'azione ex articolo 263 c.c. , in qualità di erede di Q.E.Q., a nulla rilevando che tale interesse non fosse espressamente dichiarato cfr. pag. 19 della sentenza impugnata . 5.2.1. E' evidente, quindi, che quella corte ha valorizzato i riportati assunti della S., né Q.A. ha oggi specificamente censurato la ritenuta non necessità di esplicitare l'interesse ad agire come sancita dalla prima, sicché tale ratio decidendi rimane sufficiente a sorreggere, in parte qua, la decisione di quest'ultima. 5.2.2. Va qui solo aggiunto che l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato, e che quand'anche l'interesse della S. fosse stato soltanto economico, ciò non lo avrebbe reso, di per sé, illegittimo e/o immeritevole di tutela solo perché di segno opposto a quelli di Q.A 5.3. Esclusivamente in questa sede di legittimità, infine, viene prospettato cfr. pag. 10 del ricorso principale un asserito abuso del diritto rinvenibile nella condotta della S. per aver utilizzato in modo distorto lo strumento processuale di cui all' articolo 263 c.c. . 5.3.1. Trattasi, però, di assunto oggi inammissibile, atteso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio cfr. Cass. numero 32804 del 2019 Cass. numero 2038 del 2019 Cass. numero 20694 del 2018 Cass. numero 15430 del 2018 Cass. numero 23675 del 2013 Cass. 16632/2010 . In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado cfr. Cass. numero 9765 del 2005 Cass. numero 12025 del 2000 , onere qui rimasto totalmente inadempiuto da Q.A 6. Il secondo motivo del ricorso di quest'ultimo è complessivamente infondato. 6.1. Esso contesta alla corte distrettuale di aver esaminato e rigettato nel merito gli appelli formulati, in via principale ed incidentale, da Q.E.Q. e S.R., in assenza di alcun interesse ad appellare e precisa che, in questo motivo di ricorso, ci si limita ad esaminare le censure relative alla statuizione intervenuta sull'appello incidentale promosso da S.R., rinviando al successivo motivo l'esame delle censure attinenti alla pronuncia resa in merito all'appello principale svolto da Q.E.Q. cfr. pag. 14 del menzionato ricorso . 6.1.1. In altri termini, si ascrive alla corte predetta di non essersi pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale di S.R. per carenza di interesse ad impugnare, stante l'assenza di sua soccombenza sulla domanda risarcitoria di Q.A., unica statuizione investita dal gravame incidentale di quest'ultima, e di averlo esaminato e deciso nel merito. 6.2. Tuttavia, rileva il Collegio che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo cfr. Cass. numero 5351 del 2007 , in un caso in cui la Suprema Corte ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame. Nello stesso, senso, ed in controversia affatto analoga, vedasi anche la più recente Cass. numero 29191 del 2017 . 6.2.1. Nella specie, allora, il rigetto, da parte della corte territoriale, del gravame incidentale della S., all'esito dell'esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso. 6.3. Va rimarcato, peraltro, che la doglianza in esame riguarda statuizioni della sentenza impugnata l'avvenuto rigetto dell'appello incidentale della S. in luogo della sua invocata inammissibilità in ordine alle quali l'odierno ricorrente principale nemmeno è rimasto effettivamente soccombente. 6.3.1. Deve ricordarsi, allora, che il principio contenuto nell' articolo 100 c.p.c. , secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte cfr., ex aliis, Cass. numero 28307 del 2020 Cass. numero 2670 del 2020 Cass. numero 1236 del 2012 . Pertanto, non è sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte cfr. Cass. numero 28307 del 2020 Cass., SU, numero 12637 del 2008 Cass. numero 13373 del 2008 . Alteris verbis, quindi, proprio per il suo atteggiarsi concreto, l'interesse ad agire non potrà sussistere ove la parte impugnante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnata, voglia conseguire esclusivamente la modificazione della motivazione di quest'ultima e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale cfr. Cass. numero 28307 del 2020 . 7. Sorte del tutto analoga merita il terzo motivo di detto ricorso, oltre che per la stessa ragione giustificativa del rigetto della precedente doglianza, perché le affermazioni in esso contenute sono in chiaro contrasto con il contrario accertamento fattuale E' infondata l'eccezione, proposta da Q.A., di inammissibilità della domanda con cui Q.E.Q., per la prima volta in grado di appello, avrebbe formulato una domanda nuova siccome diretta a resistere alla sua domanda di risarcimento del danno. Invero, dopo che Q.A. ha formulato la propria domanda riconvenzionale, anche Q.E.Q. ne ha chiesto il rigetto, sia con le memorie istruttorie sia con la comparsa conclusionale rinvenibile nelle pagine 19-20 della sentenza oggi impugnata. 7.1. Il tutto non senza rimarcare che la semplice richiesta di rigetto di un'avversa pretesa, non supportata da fatti modificativi, estintivi od impeditivi di quest'ultima, lungi dal costituire una domanda , altro non configura che una mera difesa sempre proponibile. 8. Il quarto motivo del ricorso principale è fondato. 8.1. Giova premettere che l'azione di impugnazione del riconoscimento ex articolo 263 c.c. , rientra nel quadro più ampio delle azioni di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità - nella filiazione fuori dal matrimonio - e le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale . 8.1.1. In passato, l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere atteso che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del figlio, specie se minore, alla propria identità. Invero, la crescente considerazione del favor veritatis agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e delle indagini fortemente attendibili non si poneva in conflitto con il favor minoris o lo status filiationis, poiché, anzi, la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico cfr. Corte Cost. sent. numero 112 del 1997 . 8.1.2. La riforma della filiazione, che ha equiparato i figli naturali a quelli nati in costanza di matrimonio, ha attribuito al minore la facoltà prima negata di impugnare il riconoscimento cfr. articolo 264 c.c. , oltre ad aver parificato l'azione di disconoscimento articolo 244 c.c. e quella di impugnazione del riconoscimento articolo 263 c.c. , attraverso la previsione della imprescrittibilità - solo per il figlio - di entrambe le azioni. Quest'ultimo, in sostanza, è l'unico soggetto a poter agire senza limiti temporali. Dunque, anche la nuova formulazione giuridica delle azioni di stato evidenzia la centralità del figlio, specie se minore, come soggetto di diritto, il cui interesse deve essere valutato tutelando la discendenza biologica e la connessa identità personale, ma sempre nell'ottica della conservazione del rapporto familiare costituito, pur a discapito del favor veritatis. 8.1.3. In altri termini, la riforma dell' articolo 263 c.c. , introdotta con il D.Lgs. numero 154 del 2013 qui applicabile ratione temporis , ha profondamente innovato la precedente disciplina, nell'ambito di una novella legislativa che, pur avendo mantenuto distinte le azioni di stato, si è ispirata all'obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra i figli nel rispetto dell' articolo 30 Cost. , L. 10 dicembre 2012, numero 219, articolo 2, comma 1 . Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è subentrata, così, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio. 8.2. La modifica del dato normativo è stata accompagnata, poi, da alcuni interventi della Corte costituzionale, la quale ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. Significativa, in proposito, si rivela l'affermazione - già rinvenibile in Corte Cost., sent. numero 272 del 2017 , e successivamente richiamata nelle più recenti Corte Cost. sent. numero 127 del 2020 e numero 133 del 2021 - secondo cui l' articolo 263 c.c. , sottende l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti , posto che la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso . Si è al cospetto, quindi, di un'azione nella quale il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti cfr. Corte Cost. sent. numero 133 del 2021 , ricordandosi, peraltro, che la menzionata norma regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato - come nella vicenda oggi all'attenzione di questa Corte - nella consapevolezza della non paternità, quanto ipotesi in cui il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico. 8.3. Meritano, allora, di essere rimarcati alcuni passaggi motivazionali di Corte Cost. sent. numero 127 del 2020 , laddove si è osservato che 1 pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del figlio, specie se minore, è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta 3 il distacco tra identità genetica e identità legale è alla base proprio della disciplina dell'adozione , quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo sorgere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione 4 nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte di questa Corte, che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa sentenza numero 162 del 2014 5 l'esigenza di operare un'adeguata comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in particolare, del minore, è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, con riferimento all'azione di disconoscimento della paternità. La giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l' articolo 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Nel disporre, al comma 4, che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità , l' articolo 30 Cost. ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, numero 13638 22 dicembre 2016, numero 26767 e 3 aprile 2017, numero 8617 6 ci sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa. In altri il legislatore impone, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata . Ma l'interesse del figlio, specie se minore, non è per questo cancellato 7 fuori da tali ipotesi legislativamente predeterminate, un tale bilanciamento comporta un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso. Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela . 8.4. Queste considerazioni, riguardanti soprattutto la pervasiva operatività del principio dell'interesse del minore anche in relazione all'azione di impugnazione del riconoscimento, debbono essere rilette, in senso ampliativo, come si è condivisibilmente sostenuto in dottrina, alla luce del tenore dell' articolo 263 c.c. , ove, al comma 3, è previsto che l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita la recente Corte Cost., sent. numero 133 del 2021 , peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità e, al comma 4, che l'azione non può essere promossa dai legittimati diversi dall'autore del riconoscimento o dalla madre oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento . Tali nuovi termini di decadenza rispondono alla ratio di preservare la stabilità dello stato di filiazione, seppur non veridico, goduto dal figlio per un certo lasso di tempo. Ciò che si intende bilanciare e', infatti, da un lato la stabilità del rapporto di filiazione acquisito col riconoscimento e, dall'altro, l'interesse a far emergere la verità biologica della filiazione. Tuttavia, come pure affermato in dottrina, se l'interesse ad uno stato di filiazione veridico, ex latere filii, si configura - in ragione del carattere imprescrittibile dell'azione - come diritto pieno, per il genitore o chiunque altro vi abbia interesse l'accertamento della non veridicità dello stato è soccombente di fronte alla contrapposta esigenza di conservare la relazione genitoriale protrattasi per un certo lasso di tempo. 8.4.1. E' da notare come il dato letterale della norma richiamata prefiguri il godimento annuale o quinquennale dello status filiationis quale elemento fondante la inamovibilità dello status predetto, sebbene non veridico l'estensione temporale del termine, infatti, non decorre dalla nascita del figlio, bensì dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita salvo quanto sancito dalla già richiamata Corte Cost. sent. numero 133 del 2021 . Se ciò è vero, non vi è dubbio che l'ordinamento privilegi il mantenimento dello stato acquisito, favorendo l'apparenza rispetto alla realtà, non solo a fronte della verifica in concreto della corrispondenza della conservazione dello status quo all'interesse del figlio, ma - più radicalmente - presumendo che trascorso un certo termine la contestazione dello stato sta contrastante con tale parametro. 8.4.2. Vi e', a ben vedere, - come affermato da alcuni commentatori della descritta sentenza della Consulta numero 127 del 2020 - una salvaguardia dell'apparenza anche oltre l'interpretazione delle azioni di stato data dalla giurisprudenza prima della Riforma, estesa infatti, ora, al figlio maggiorenne l'ottica, in tal caso, non è quella di evitare una turbativa dello sviluppo psico-fisico del minore, bensì di mantenere lo stato di filiazione corrispondente ad una non meno incisiva esigenza di preservare il figlio da un succedersi di mutamenti di stato l'acquisizione a distanza di tempo dalla nascita e la ravvicinata contestazione dello stesso . 8.4.3. Si è opinato, quindi, che quanto, in sostanza, viene posto in rilievo non è più solo l'interesse pubblico alla certezza degli status che si pone, invero, in contrapposizione con la previsione della imprescrittibilità dell'azione con riguardo al figlio , bensì lo stato di filiazione come diritto del figlio, tanto nella fase della acquisizione - costituendo il riconoscimento un diritto del figlio, cui corrisponde un dovere del genitore - quanto nella fase di contestazione, atteso che lo stato di filiazione non può essere rimosso per iniziativa di soggetti diversi dal figlio allorché esso debba considerarsi entrato a far parte della sua identità personale. Di guisa che l'ordinamento non si muove più solo in una prospettiva di tutela di un soggetto intrinsecamente debole, sacrificando il favor veritatis per preservarne l'armonico sviluppo ed evitargli il trauma dell'avvicendarsi delle figure genitoriali, ma anche in riferimento al figlio maggiorenne, sulla base della considerazione che a discapito del generale interesse alla coincidenza tra genitorialità naturale/biologica e legale - egli non possa essere privato dello stato di filiazione acquisito. 8.5. Attraverso una sentenza interpretativa di rigetto, pertanto, il Giudice delle leggi ha inteso mediare tra declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo legislativo letteralmente evincibile dall' articolo 263 c.c. nella sua tradizionale interpretazione non più attuale e suo mantenimento sic et simpliciter, preferendo affidare al giudice di merito la valutazione non soltanto dei termini, ma della stessa apprezzabilità di una concorrenza - caso per caso - tra paradigmi responsabilità individuale solidarietà sociale tutela dell'identità del figlio, spogliato dello status acquisito, sulla base di una riconsiderazione di personali interessi altrui espressivi di principi potenzialmente antitetici. 8.6. In quest'ottica, allora peraltro già sostanzialmente utilizzata della recente Cass. numero 30403 del 2021 , sebbene in fattispecie riguardante un minore , ritiene il Collegio che quel bilanciamento, in concreto, fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale e richiesto dalla riportata giurisprudenza costituzionale intervenuta sull' articolo 263 c.c. , assuma un significato ancora più pregnante in una vicenda - quale quella oggi all'attenzione di questa Corte - caratterizzata dal fatto che - come si è già detto precedentemente - si è in presenza di un giudizio intrapreso non da uno dei genitori di Q.A. il procedimento, infatti, è stato introdotto da S.R., coniuge di Q.E.Q., mentre quest'ultimo si è limitato a sorreggere la richiesta della prima, essendo già decaduto dal corrispondente diritto, per effetto del decorso, per lui, del termine annuale dal 7 febbraio 2013, data in cui è entrato in vigore il D.Lgs. numero 154 del 2013 . La madre di Q.A., invece, è rimasta totalmente estranea al processo, come si è già visto e che riguarda un soggetto attualmente di circa quarantacinque anni, che ne aveva sei al momento del riconoscimento oggi impugnato e circa quarantadue al momento della instaurazione, nei suoi confronti, del giudizio di primo grado. In una siffatta fattispecie, dunque, ancor più si impone l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti , posto che la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi deve tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso cfr. Corte Cost. sent. numero 127 del 2020 . 8.6.1. Di un tale bilanciamento, invece, non c'e' traccia alcuna nella sentenza impugnata. Essa, invero, nel respingere il motivo di gravame di Q.A. volto ad ottenere, previa riforma della decisione di primo grado, il rigetto della domanda di controparte tesa a dichiarare che Q.E.Q. non era suo padre biologico, si è sostanzialmente basata sul solo criterio del favor veritatis come agevolmente emerge dalle argomentazioni esposte alle pagine 21-22 della sua motivazione, da intendersi, qui, riportate . 8.6.2. E' configurabile, dunque, la violazione di legge come complessivamente prospettata dalla censura in esame, sicché la stessa va accolta, dovendosi pronunciare il seguente principio di diritto Nell'azione, intrapresa da un terzo interessato, di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del corrispondente giudizio ex articolo 263 c.c. , il bilanciamento che il giudice adito è tenuto ad effettuare tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata, né può implicare, ex se, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria ac q.ta per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore . 8.6.3. La sentenza impugnata, quindi, non in linea con l'appena enunciato principio, deve essere cassata, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere, al nuovo esame della domanda ex articolo 263 c.c. della S., previo il bilanciamento dei diversi interessi in gioco alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti. 9. Il quinto motivo del ricorso principale e tutti quelli del ricorso incidentale della S., in proprio e nella indicata qualità, possono considerarsi assorbiti, riguardando, il primo, esclusivamente il quantum, gli altri, l'an ed il quantum della medesima domanda risarcitoria proposta da Q.A. solo subordinatamente all'accoglimento di quella ex articolo 263 c.c. della S 10. In definitiva, quindi, il ricorso principale di Q.A. deve essere accolto limitatamente al suo quarto motivo, rigettandosene i primi tre e dichiarandosene assorbito il quinto, mentre tutti i motivi del ricorso incidentale di S.R. devono essere dichiarati assorbiti tutti gli altri. 10.1. La sentenza impugnata, dunque, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio enunciato al precedente p. 8.6.2., e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 11. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale di Q.A. limitatamente al suo quarto motivo, rigettandone i primi tre e dichiarandone assorbito il quinto. Dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale di S.R Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua del principio enunciato al p. 8.6.2. della motivazione, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2.