Reddito e pensione di cittadinanza, chiarimenti sui trattamenti assistenziali rilevanti

L'INPS ha fornito indicazioni in merito alla rilevanza, ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza Rdc/Pdc , dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, specificando che il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE Mess. INPS 3 febbraio 2022 numero 548 .

A partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell'importo della rata della prestazione di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria. L'INPS ha fornito indicazioni in merito alla rilevanza ai fini del Rdc/Pdc dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, specificando che il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento. Al riguardo, ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell'anno in corso, ossia Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali Assegno di maternità dei Comuni MAT Assegno per il nucleo familiare dei Comuni Pensione sociale e assegno sociale Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS ex Casellario dell'assistenza .   Nello specifico, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell'INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale. A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall'erogazione della rata di gennaio della prestazione di Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi. Resta confermata la disciplina attuale che prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della condizione di disabilità. L'adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l'erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare maggiorazioni dell'assegno sociale maggiorazione dell'aumento della pensione sociale maggiorazione sociale importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo quattordicesima.   Nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi l'assegno di natalità articolo 1, comma 125, L. 190/2014 .   Mess. INPS 3 febbraio 2022 numero 548 articolo 2, comma 6, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019     Fonte mementopiu.it