«In tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per Cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancellaria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione».
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso numero 3372/2022, proposto da una madre, contro l'ex marito, nonché padre della loro figlia minorenne, per una causa di affidamento, a seguito di separazione dei due coniugi. Nel 2009, il Tribunale per i minorenni di Milano, aveva disposto l'affidamento della figlia presso l'abitazione della madre, prevedendo anche un supporto psicologico per la minore, al fine di sostenerla nella relazione con i genitori, nonché adottando ulteriori prescrizioni nei confronti di quest'ultimi. Era stato poi proposto reclamo principale dalla madre rigettato dalla Corte d'Appello e reclamo incidentale da parte dell'ex marito. La moglie ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe rigettato il suo reclamo, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio fatta sei anni prima della decisione e, pertanto, priva di ogni attualità. Il ricorso è inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione, proprio sul tema processuale della tardività aveva già avuto modo di specificare che «il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione … decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa» Cass. numero 5946/2017, numero 14297/2010, numero 14821/2020 . Nella fattispecie concreta, a prescindere dalla dedotta tardività della comunicazione del provvedimento impugnato, il ricorso risulta notificato oltre il termine di sei mesi. Viene pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in attuazione del seguete principio di diritto «in tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per Cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancellaria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione». Pertanto, il Collegio, decide di respingere il ricorso.
Presidente Campanile – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con decreto depositato in data 11/1/2009, il Tribunale per i minorenni di Milano, su ricorso del Pubblico Ministero, ha disposto l'affidamento della minore B.N., figlia delle parti in causa, coniugi separati, al Comune di residenza, con collocamento presso la madre in precedenza affidataria esclusiva , prevedendo un supporto psicologico per la minore, al fine di sostenerla nella relazione con i genitori, incaricando l'ente affidatario di regolare gli incontri in il padre e adottando ulteriori prescrizioni nei confronti dei genitori. Proposto reclamo principale da parte di A.L. e reclamo incidentale da parte di B.G., con provvedimento depositato il 23/01/2020, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenuta in pari data, la Corte di appello di Milano ha rigettato entrambe le impugnazioni. Avverso quest'ultima statuizione, con ricorso notificato in data 11/01/2021, A.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. B.G., nonostante la ritualità della notifica, è rimasto intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4 , e articolo 111 Cost., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 , per avere la Corte d'appello rigettato il reclamo della ricorrente sulla base di una CTU espletata, ben sei anni prima della decisione, nel corso del giudizio di separazione tra i genitori della minore, priva pertanto di attualità, che, inoltre, concludeva suggerendo l'affidamento esclusivo alla ricorrente, e non l'eteroaffidamento, disposto senza diverse, e più attuali, indicazioni provenienti da un soggetto qualificato come era stato il CTU, senza diversificare il giudizio negativo nei confronti del padre con problemi psichici e la sua dipendenza dall'uso di sostanze alcoliche da quello riguardante la madre e senza tenere conto che i servizi sociali, incaricati di monitorare la situazione, mai avevano messo in discussione l'idoneità dell'affidamento esclusivo alla madre. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività. 2.1. È oramai indiscussa l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni riguardanti l'adozione di misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale. Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha infatti affermato che il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex articolo 330,333 e 336 c.c., è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus Cass., Sez. U, numero 32359 del 13/12/2018 conf. Cass., Sez. 1, numero 17177 del 14/08/2020 v. anche Cass., Sez. 6-1, numero 1668 del 24/01/2020 . In più di un'occasione, la S.C. ha chiarito che si applica il termine breve per impugnare anche nel caso di presentazione di ricorso ex articolo 111 Cost., quando il provvedimento è stato notificato su istanza di parte, operando, in mancanza, il termine lungo di cui all'articolo 327 c.c., v., da ultimo, con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza di liquidazione del compenso professionale spettante all'avvocato, Cass., Sez. 2, numero 18004 del 23/06/2021 con riferimento ad altre fattispecie, cfr. Cass., Sez. 6-2, numero 5990 del 04/03/2020 e Cass., Sez. 1, numero 10540 del 15/04/2019 . Al riguardo, va fatta applicazione del principio di diritto - costante nella giurisprudenza di questa Corte v., tra le tante, Cass., Sez. 2, numero 14297 del 15/06/2010 - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'articolo 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo nè integrativo dell'efficacia di essa v. Cass., Sez. 5, numero 5946 del 08/03/2017 Cass., Sez. 2, numero 14297 del 15/06/2010 per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, numero 14821 del 10/07/2020 . In argomento la stessa Corte costituzionale, con la sentenza numero 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'articolo 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine all'epoca annuale, ora semestrale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. L'articolo 327 c.p.c., comma 1, il quale prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. Tale principio si applica a tutte le impugnazioni, senza che vi sia alcuna ragione per escludere la sua applicazione al caso di ricorso straordinario per cassazione. 2.3. Nella fattispecie, pertanto, a prescindere dalla dedotta tardiva comunicazione del provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione risulta notificato l'11/01/2021, ben oltre il termine di sei mesi, che decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, effettuata il 23/01/2020. 3. Deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità per tardività del ricorso, in attuazione del seguente principio In tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell'atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione . 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimato difeso con controricorso. 5. Rilevato che il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. 6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.