Respinta la domanda di ristoro economico avanzata da un turista nei confronti dell’agenzia di viaggi. Quest’ultima non può essere ritenuta responsabile per la non rispondenza dei servizi offerti a quelli promessi e pubblicizzati nella presentazione del pacchetto all-inclusive.
Vacanza non soddisfacente per il turista, che lamenta l'inadeguata qualità dei servizi, soprattutto per ciò che concerne l'ospitalità offerta dalla struttura alberghiera. Legittime le sue rimostranze, ma la successiva azione risarcitoria non può essere mossa contro l'agenzia di viaggi in cui ha acquistato il pacchetto organizzato da un tour operator che avrebbe dovuto invece essere chiamato in causa per la scarsa riuscita della vacanza. Dettagliato il quadro fatto dal turista rimasto deluso dalla vacanza fatta in coppia in Tunisia. Nello specifico, egli spiega di «avere acquistato, presso un'agenzia diviaggio, un pacchetto turistico “all inclusive” avente ad oggetto un soggiorno di una settimana a Korba in Tunisia» e lamenta che «l'organizzazione del viaggio ela gestione dell'ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti in particolare, lui e la compagna di viaggio non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all'arrivo in Tunisia, operazioni protrattesi per varie ore non fruirono del transfert privato – pur prenotato e pagato – dall'aeroporto all'albergo, in cui giunsero dopo quattro ore di viaggio la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l'aria condizionata funzionante, non aveva il frigobar funzionante la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori il personale dell'albergo scambiò la carta prepagata ad essi assegnata con quella d'un altro cliente i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell'albergo erano di circa 40 minuti i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti infine, al momento del rientro in Italia, all'aeroporto di Monastir non poterono fruire della saletta lounge loro garantita». Consequenziale la richiesta di ristoro economico avanzata nei confronti dell'agenzia di viaggi, richiesta ritenuta legittima dal Giudice di Pace e quantificata in quasi 2mila euro. Questa cifra viene cancellata però in secondo grado, poiché i giudici osservano che, a fronte delle lamentele fatte dal turista, ogni responsabilità può essere addebitata all'organizzatore della vacanza, cioè il tour operator, e non certo all'agenzia di viaggi che ha svolto solo il ruolo di intermediario. A confermare la decisione emessa in Tribunale arriva il pronunciamento della Cassazione, fondato su alcuni dati incontestabili «organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di pacchetto tutto compreso venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi intermediario di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di venditore». Da tali definizioni conseguono distinguo fondamentali sul fronte delle responsabilità in caso di vacanza rovinata o ritenutanon soddisfacente. In particolare, «l'intermediario di viaggi o venditore che dir si voglia, o agenzia di viaggi, secondo l'espressione più diffusa nella prassi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore ad esempio, scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento», mentre «l'intermediario o venditore che dir si voglia , invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata , l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate». Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è evidente che il turista insoddisfatto «non possa pretendere di essere risarcito dall'agente di viaggi» per danni ascrivibili invece al tour operator. Di conseguenza, la sua richiesta di ristoro economico si rivela un buco nell'acqua, essendo stata rivolta verso il destinatario sbagliato.
Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. E.A.S. e M.M.T. nel 2013 convennero dinanzi al Giudice di pace di Milano la società W. T. G. s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata . In punto di fatto esposero di avere acquistato presso la società convenuta, agente di viaggio, un pacchetto turistico tutto compreso avente ad oggetto un soggiorno di una settimana a … Tunisia . Allegarono che l'organizzazione del viaggio e la gestione dell'ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti in particolare, non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all'arrivo in Tunisia, potrattresi per varie ore non fruirono del transfert privato - pur prenotato e pagato - dall'aeroporto all'albergo, nel quale giunsero dopo quattro ore di viaggio la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l'aria condizionata funzionante, non aveva il frigo-bar funzionante la spiaggia era priva di lettini prendisole a sufficienza per tutti gli avventori il personale dell'albergo scambiò la carta prepagata ad essi assegnata con quella d'un altro cliente i tempi di attesa per essere serviti dal personale del bar sulla spiaggia dell'albergo erano di circa 40 minuti i tavoli ad essi riservati per la colazione e la cena erano stati occupati da altri clienti al momento del rientro in Italia all'aeroporto di … non poterono fruire della saletta lounge loro garantita. 1.1. La WTG si costituì eccependo di essere solo un intermediario, e non l'organzizatore del viaggio. Dedusse che il pacchetto turistico tutto compreso acquistato dagli attori era stato organizzato dalla società A. s.p.a., circostanza ben nota agli attori, e che delle insufficienze od inadempimenti dell'albergatore doveva rispondere solo l'organizzatore del viaggio, e non l'intermediario. 1.2. Con sentenza 4 febbraio 2015 numero 1296 il Giudice di Pace di Milano accolse la domanda, e condannò la società convenuta al pagamento in favore di E.A.S. della somma di Euro 1.167, ed in favore di M.M.T. della somma di Euro 800. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 1.3. Con sentenza 29 dicembre 2018 numero 13120 il Tribunale di Milano accolse il gravame e rigettò le domande attoree. A fondamento dell'appello ribadì che il Giudice di pace aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell'intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta solo al primo. 1.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal solo E.A.S. , con ricorso fondato su due motivi. La WTG ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Al di là di tale indicazione, in realtà non pertinente, nell'illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe fatto confusione , individuando apoditticamente come intermediario di viaggio la società WTG. Quest'ultima, invece, ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta qualificare come venditore, mentre A. s.p.a. come intermediario/organizzatore del pacchetto di viaggi aggiunge che tale qualifica emergeva dal contratto siglato tra il ricorrente e la WTG. 1.1. Il motivo è infondato in modo manifesto. All'epoca dei fatti 2013 la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici tutto compreso era disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, numero 79, articolo 32 e ss. in seguito ampiamente modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, numero 62 . Il D.Lgs. numero 79 del 2011, tuttavia, non fu che la trasfusione in un testo unico di norme più risalenti, e segnatamente del Codice del consumo, articolo 83 e ss. D.Lgs. numero 206 del 2005 , a loro volta mutuate dal D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 111, articolo 3-4, a sua volta emanato in attuazione della Dir. 13 giugno 1990, numero 90/314/CEE oggi anch'essa abrogata e sostituita dalla Dir. UE 25 novembre 2015, numero 2015/2302 . 1.2. La Dir. numero 90/314 articolo 2, numero 2 definiva a l' organizzatore di viaggio come colui il quale organica in modo non occasionale servii tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore b venditore come colui il quale vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall'organizzatore . Il D.Lgs. numero 111 del 1995, articolo 3-4, in attuazione della suddetta Direttiva, definirono a l' organizzatore di viaggio come colui il quale, combinando prestazioni di vario tipo trasporto, albergo, ecc. si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici b venditore come colui il quale vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati dall'organizzatore. Tali definizioni vennero dapprima trasfuse con modifiche non rilevanti nella presente sede nel codice del consumo 2006 quindi, cinque anni più tardi, furono spostate nel nuovo Codice del Turismo D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 33-34 . Quest'ultimo testo normativo definiva a l' organizzatore di viaggio come colui che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a temi pacchetti turistici b l' intermediario come colui che vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati dall'organizzatore. 1.3. Da trent'anni, in definitiva, la legge non consente dubbi di sorta sul fatto che a organizzatore di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di pacchetto tutto compreso b venditore di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi c intermediario di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di venditore . 1.4. Dalle qualità soggettive sopra elencate discendono le conseguenti responsabilità. Il D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 43, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 62 del 2018, cit. stabiliva infatti che l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità . L'espressione secondo le rispettive responsabilità , in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, vuol dire che l'intermediario di viaggi o venditore che dir si voglia, o agenzia di viaggi , secondo l'espressione più diffusa nella prassi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario o venditore che dir si voglia , invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata articolo 1176 c.c., comma 2 , l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate Sez. 3, Sentenza numero 696 del 19/01/2010 nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza numero 26694 del 24/11/2020, in motivazione . 1.5. Tutto ciò premesso in punto di diritto, rileva il Collegio che l'odierno ricorrente è egli stesso ad assumere, nel ricorso, che a la società WTG deve essere qualificata come venditore così il ricorso, p. 16 b la A. s.p.a. deve essere qualificata come organizzatore ivi, p. 17 . Pertanto è la stessa qualificazione dei fatti adottata dal ricorrente ad escludere che questi possa pretendere dall'agente di viaggi la WTG di essere risarcito per danni non ascrivibili a responsabilità dell'agente di viaggi. 1.6. Questa Corte vuole prefigurarsi anche l'ipotesi che il ricorrente, per mero lapsus calami, abbia fatto confusione nel lessico, invertendo le qualità soggettive della WTG venditore e della A. organizzatore . Ma nemmeno questa eventualità gioverebbe al ricorrente sia perché l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti dedotti a fondamento di una impugnazione non può che ricadere su chi lo commette sia perché in ogni caso la sentenza impugnata ha ritenuto che la WTG nella vendita del viaggio in Tunisia rivestì la mera qualifica di intermediario e questo costituisce un accertamento di fatto, riservato al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione del codice del turismo, articolo 43 e 46, nonché dell'articolo 2059 c.c Nella illustrazione del motivo, dopo un'ampia introduzione destinata a riassumere le norme di principio in materia di responsabilità del tour operator pp. 19-23 , il ricorrente conclude che nel caso di specie tutti i disagi subiti sono integralmente imputabili alla responsabilità contrattuale della convenuta come anche statuito dal Giudice di primo grado . 2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso se non fosse assorbito, sarebbe manifestamente inammissibile per la totale mancanza in esso di una censura avverso la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la WTG non potesse essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente perché era un mero intermediario, mentre il secondo motivo di ricorso si occupa di tutt'altro, e cioè illustra quali siano i presupposti del risarcimento del danno da vacanza rovinata. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna E.A.S. alla rifusione in favore di W. T. G. s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2, comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.