In tema di ricettazione di armi, «la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona».
La Corte d'Appello confermava la sentenza pronunciata dal GUP, con la quale A.V. era stato condannato alla pena di tre anni e 2.000 euro di multa per i delitti di ricettazione e detenzione di diverse armi. L'imputato ricorre in Cassazione e denuncia la violazione di legge, in relazione all'articolo 157 c.p., e il vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento in riferimento alla ricettazione di una carabina. Secondo l'accusato, il furto dell'arma era stato commesso il 1° gennaio 1993, quindi, considerando l'incertezza della data di ricezione dell'arma, «la stessa deve essere retrodatata all'epoca del furto e, dunque, andava dichiarata prescritta». La doglianza è infondata. Deve, infatti, essere data continuità al principio secondo cui «ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto» Cass. numero 31946/2016 . Come sottolinea la Suprema Corte, nel caso in esame, è stato lo stesso A.V. a dichiarare di aver “trovato” tutte le armi nello stesso momento, ammettendo in questo modo la contestualità del momento ricettivo. La non contestata circostanza che una delle armi rinvenute dall'imputato sia stata sottratta nel 2017, secondo i Giudici di legittimità consente di individuare la data di ricettazione di tutte le armi in epoca successiva al 30 novembre 2017 e tanto basta per escludere l'estinzione per prescrizione della ricettazione della carabina in questione. Secondo il Collegio, inoltre, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui «in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona» Cass. numero 11024/2019 . Come sottolineano i magistrati, dovendosi escludere la retrodatazione della ricettazione della carabina, resta però accertato che A.V. abbia ricettato più armi. Sul tema, si è affermato che, in tema di ricettazione, «la pluralità dei delitti commessi in relazione al medesimo oggetto non determina pluralità di reati, limitandosi l'articolo 648 c.p. a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto» Cass. numero 26977/2020 . Nel caso in esame, però, sussiste la pluralità delle armi e la pluralità dei reati, pertanto deve essere ribadito che, in tema di ricettazione di armi, «la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona». Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
Presidente Mogini – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio nell'Emilia in data 4 febbraio 2019 che ha dichiarato V.A. responsabile dei delitti di ricettazione e detenzione di un'arma clandestina articolo 648 c.p. e L. numero 110 del 1975, articolo 23 - Capi A e B , di detenzione di un fucile semiautomatico cal. 12, di una carabina cal. 22 e di due carabine ad aria compressa L. numero 895 del 1967, articolo 2 e 7 - Capo C , di ricettazione del fucile semiautomatico cal. 12 e della carabina cal. 22 articolo 81 cpv. e 648 c.p. - Capo D , nonché della detenzione di munizioni articolo 697 c.p. - Capo E , condannandolo, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 2.000 di multa. 2. Ricorre V.A. , a mezzo del difensore avv. Nicola Tria, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla ricettazione della carabina cal. 22 capo D , denunciando la violazione di legge, in relazione all'articolo 157 c.p., e il vizio della motivazione perché il furto dell'arma è stato commesso il omissis , sicché, tenuto conto che è incerta la data di ricezione dell'arma, la stessa deve essere retrodatata all'epoca del furto e, dunque, andava dichiarata prescritta. Se si ritiene, invece, che le armi sono state ricevute nel medesimo contesto, come ammette l'imputato, non può riconoscersi la continuazione interna tra le varie condotte di ricettazione, trattandosi piuttosto della ricettazione di più armi, sicché vanno eliminate le porzioni di pena irrogate per la continuazione viceversa, se gli acquisti sono avvenuti in epoche diverse non vi è motivo di post-datare la ricettazione della carabina cal. 22 sottratta nel 1993 ad un momento successivo al furto del fucile cal. 12 commesso nel … , solo perché essa è stata rinvenuta nel medesimo contesto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che il giudice di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati, ha individuato il reato più grave nel delitto di ricettazione dell'arma clandestina di cui al capo B , poi unificando ex articolo 81 cpv. c.p., le residue condotte di detenzione dell'arma clandestina di cui al capo A , di ricettazione delle armi di cui al capo D , di porto delle armi comuni da sparo di cui al capo C e di detenzione illegale delle munizioni di cui al capo E . 2. È infondato il motivo sulla prescrizione del delitto di ricettazione della carabina cal. 22. 2.1. Costituisce costante e consolidato principio di diritto, al quale è opportuno dare piena continuità, quello, impropriamente invocato dalla difesa, secondo il quale ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei in prossimità della data di commissione del reato presupposto Sez. 2, numero 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480 Sez. 2, numero 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 . Nel caso in esame è lo stesso imputato, come hanno concordemente evidenziato entrambi i giudici di merito senza ricevere una critica specifica, che ha dichiarato di avere trovato tutte le armi insieme, così ammettendo la contestualità del momento ricettivo e, per conseguenza, l'infondatezza dell'ipotizzata anteriore ricezione della carabina cal. 22, sottratta in data 1 ottobre 2013. Sicché, la non contestata circostanza che una delle armi contestualmente trovate dall'imputato è stata sottratta nel 2017, consente di individuare la data della ricettazione di tutte le armi in epoca certamente successiva al 30 novembre 2017, data del furto del fucile cal. 12. 2.2. Ciò esclude la estinzione per prescrizione della ricettazione della carabina cal. 22 e determina l'infondatezza del relativo motivo di ricorso. 3. Poste tali premesse è pure infondata la doglianza difensiva che si appunta sulla unitarietà della condotta di ricettazione delle armi, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata ex articolo 619 c.p.p 3.1. Il giudice di primo grado aveva espresso la perplessità che, esclusa la possibilità di retrodatare la ricezione della carabina cal. 22, la condotta di ricettazione potesse essere considerata unitaria con riguardo a più oggetti ricettati nel medesimo contesto spazio temporale, facendo richiamo a un precedente di legittimità in tema di riciclaggio Sez. 2, numero 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624 - 01 che, tuttavia, non si confà al caso oggetto del giudizio. Il medesimo giudice ha, poi, correttamente distinto tra la ricettazione dell'arma clandestina di cui al capo B e la ricettazione delle armi comuni da sparo di cui al capo D , sulla base della diversa natura delle armi, così applicando il concorso di reati e unificando la pena per la continuazione tra il capo B e il capo D , determinando la pena per quest'ultimo anche in riferimento alla pluralità delle armi ricettate fucile cal. 12 e carabina cal. 22 . 3.2. Il giudice di appello ha, per parte sua, ritenuto, in base all'evidente inverosimiglianza della versione dell'imputato che ha riferito di avere rinvenuto casualmente le armi in un campo - valutazione che non viene specificatamente contrastata dal ricorso -, la distinta ricezione di esse, così confermando la decisione del primo giudice sul concorso di reati. 4. Ciò premesso, va rammentato che costituisce costante e condiviso principio di diritto, al quale il Collegio intende espressamente richiamarsi, quello secondo il quale in tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona Sez. 2, numero 11024 del 12/11/2019 - dep. 2020, Alì Agengo, Rv. 278514 . 4.1. L'applicazione del richiamato principio al caso in esame, per come accertato in fatto in modo non specificamente contestato dal ricorso, consente di giudicare infondata la doglianza relativa alla unitarietà del delitto di ricettazione delle armi rinvenute in possesso dell'imputato. Esclusa la retrodatazione della ricettazione della carabina cal. 22, resta accertato che l'imputato ha ricettato più armi, ciascuna delle quali provento di distinto ed autonomo reato, sicché, nell'irrilevanza della eventuale contestualità della ricezione, egli ha posto in essere tre distinte condotte di ricettazione una, giudicata più grave, relativa alla ricettazione dell'arma clandestina capo B le altre due, unificate per la continuazione, relative alla ricezione delle due armi comuni da sparo, ciascuna provento di un diverso furto capo D . 4.2. Si è, del resto, chiarito che in tema di ricettazione, la pluralità dei delitti presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto non determina pluralità di reati, limitandosi l'articolo 648 c.p., a sanzionare la condotta di chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto, e non essendo, tale pluralità dei delitti presupposto, rilevante ai fini dell'offensività della condotta. Fattispecie in cui l'imputato, pur essendo stato trovato in possesso di una sola arma da guerra modificata, era stato condannato per due distinte ipotesi di ricettazione, l'una conseguente al reato di porto e detenzione illegale di armi e l'altra al delitto di alterazione di armi Sez. 6, numero 29677 del 22/10/2020, Nuzzi, Rv. 279692 . Nel caso in esame, a differenza di quello testè richiamato, sussiste la pluralità delle armi e la pluralità dei reati presupposto della ricettazione di ciascuna di esse. 4.3. Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di ricettazione di armi, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia ed una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona. Ciò determina l'infondatezza del relativo motivo di ricorso. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali