I rapporti fra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale

«L’ordinamento giuridico statale riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all’ordinamento sportivo sia riservata sì autonomia, ma solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche […]».

Le Sezioni Unite hanno esaminato il ricorso numero 3101/2022, proposto dal più alto comitato che rappresenta lo sport in Italia, contro una federazione sportiva italiana, nonché contro S.M. e C.G., per una causa riguardante il difetto di giurisdizione. Nel 2017, S.M. era stato eletto tra i consiglieri dell'assemblea degli associati della federazione sportiva italiana, vedendo subito dopo la sua elezione sfumare la sua carica, per la sussistenza di una causa di ineleggibilità, dovuta al rapporto di lavoro subordinato con la stessa associazione. A seguito di un ricorso fatto da S.M. al TAR del Lazio, per difetto di giurisdizione, dichiarato inammissibile, il consigliere si appellava al Consiglio di Stato che, nel 2020, ribaltava la decisione della controversia riguardante la sua ineleggibilità. Quest'ultima decisione era stata presa, adducendo che una controversia relativa all'ineleggibilità di un componente di un organo sportivo non sia riservata ad un giudice sportivo, ma rientri nella giurisdizione dello Stato. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. Con il principale motivo di doglianza, il più alto comitato sportivo italiano contesta il difetto assoluto di giurisdizione, per essere la controversia instaurata da S.M., riservata agli organi di giustizia sportiva. Il motivo è infondato. Secondo le S.U., lo stesso Consiglio di Stato, nel ribaltare la decisione della controversia, aveva sottolineato che le cause di discussione dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica, sono sicuramente riservate alla giustizia sportiva, ma non quelle che concernono, come nel caso di specie, l'elezione di una carica sociale. La stessa Corte, infatti, afferma che «l'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all'ordinamento sportivo sia riservata sì autonomia, ma solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che naturalmente sul piano disciplinare, ivi compresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive» Cass. numero 32358/2018, numero 29654/2020, numero 4850/2021, numero 12149/2021 e numero 30714/2021 . Pertanto, si evidenziano i rapporti fra l'ordinamento sportivo e quello statale, entrambi regolati dal principio di autonomia, tranne i casi rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, ossia per quelle situazioni soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. La Corte, a Sezioni Unite, decide di rigettare il ricorso.

Presidente Curzio – Relatore Terrusi Fatti di causa S.M., che nel 2017 era stato eletto tra i consiglieri dall'assemblea degli associati dell'Associazione sportiva dilettantistica …  - sezione di omissis hinc solo Tsn - riunita in sessione elettorale, e che era stato successivamente escluso dalla carica per la sussistenza di una causa di ineleggibilità dovuta al rapporto di lavoro subordinato con la medesima sezione di omissis , impugnò dinanzi al Tar del Lazio la decisione del Collegio di garanzia dello Sport, conclusiva dei reclami interni previsti dall'ordinamento degli associati. In cinque motivi lamentò, tra l'altro, che la competenza a decidere sul reclamo avverso i risultati elettorali si sarebbe dovuta attribuire alla commissione di disciplina d'appello, non derogabile né modificabile da deleghe di sorta, e che il procedimento di adozione della decisione sul reclamo si era svolto senza rispettare le garanzie processuali e del contraddittorio previste dal codice di giustizia sportiva del C Nel merito sostenne che il rapporto esistente con la sezione Tsn di omissis non fosse qualificabile come lavoro subordinato ma come collaborazione coordinata e continuativa, e che quindi non potesse dar luogo a causa di ineleggibilità. Nella resistenza del C. e dell'Unione . o Uits l'adito Tar dichiarò il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in applicazione della regola di riparto di cui al D.L. numero 220 del 2003, articolo 1, 2, 3 conv. dalla L. numero 280 del 2003, come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, numero 49. Su appello del S. il Consiglio di stato, con la sentenza numero 2320 pubblicata il 7 aprile 2020, ha ribaltato la decisione, segnatamente ritenendo che la controversia relativa alla ineleggibilità all'incandidabilità o all'incompatibilità a componente di un organo di un'articolazione territoriale di una federazione sportiva non sia riservata al giudice sportivo, ma rientri nella giurisdizione dello Stato, essendo devoluta in particolare, per l'articolo 133, comma 1, lett. z , cod. proc. amm., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò in quanto riservate alla giustizia sportiva sono unicamente le controversie in cui si discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione per tali dovendosi intendere le norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive , e le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive. Il C. ha proposto contro la detta sentenza ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'Uits si è costituita con controricorso adesivo alle difese del C Il S. non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo il C. denunzia la violazione o falsa applicazione degli articolo 24,103 e 113 Cost., D.L. numero 220 del 2003, articolo 1,2 e 3 come convertito e dell'articolo 133 cod. proc. amm., stante il difetto assoluto di giurisdizione per essere la controversia instaurata dal S. riservata alla cognizione degli organi di giustizia sportiva. Col secondo mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione delle medesime norme per eccesso di potere da sconfinamento e per violazione del vincolo della cd. pregiudiziale sportiva, avendo S. adito il Tar direttamente impugnando l'atto di delega in ragione del quale la commissione di disciplina aveva esercitato le funzioni a essa conferite dal commissario straordinario dell'Uits, senza tuttavia prima censurarlo dinanzi agli organi della giustizia sportiva. II. - Il primo motivo è infondato. Il Consiglio di stato, dopo aver sottolineato che secondo la giurisprudenza anche costituzionale, sono riservate alla giustizia sportiva le controversie in cui si discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione, per tali dovendosi intendere le norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive , e le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive, ha ritenuto che, per i loro effetti, tali controversie restino, dal punto di vista statale, irrilevanti arg. da Corte Cost. numero 49 del 2011 . In conseguenza di ciò ha affermato che, invece, la controversia in cui si contesti l'elezione a una carica sociale di una federazione sportiva, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva, e dà accesso alla giurisdizione statale, in quanto in questo caso non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, dell'applicazione di una regola tecnica, ma della legittima investitura di organi interni di quella speciale associazione. Donde non si tratta di controversie irrilevanti dal punto di vista giuridico generale, perché l'ordinamento ritiene invece rilevanti le vicende strutturali interne delle formazioni sociali cfr. articolo 14 c.c. e ss. , e il fatto che tali formazioni siano espressione del principio di libertà associativa non impedisce che singoli loro atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro capacità di relazione , sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano o riferiscono. III. - Il C. censura l'argomentazione come erronea, perché la vicenda dedotta in giudizio, da considerare come vicenda strutturale interna, evocherebbe l'applicazione di norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e della sua articolazione, attinenti alla vita interna delle strutture federali, sicché, limitate al detto ambito, esse non potrebbero esser considerate rilevanti nell'ordinamento giuridico generale, rimanendo confinate nell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo dalla Corte costituzionale. L'affermazione non può essere condivisa. IV. - Questa Corte, nel solco di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 49 del 2011, ha avuto modo di considerare che l'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all'ordinamento sportivo sia riservata sì un'autonomia, ma solo in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che naturalmente sul piano disciplinare, ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive v. Cass. Sez. U numero 32358-18, Cass. Sez. U numero 29654-20, Cass. Sez. U numero 4850-21, Cass. Sez. U numero 1214921, Cass. Sez. U numero 30714-21 . V. - A sua volta la Corte costituzionale ha rimarcato che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, l'ordinamento sportivo è da considerare uno dei più significativi ordinamenti autonomi, con i quali quello statale viene a contatto . Nell'individuare l'esatto confine tra i due ordinamenti la Corte costituzionale ha stabilito che gli eventuali collegamenti devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice v. Corte Cost. numero 160 del 2019 , ma anche del limite necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali è da annoverare quella alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiata dagli articolo 24,103 e 113 Cost. VI. - In tale quadro, queste Sezioni unite hanno offerto l'interpretazione del D.L. numero 220 del 2003, conv. con modificazioni nella L. numero 280 del 2003, sottolineando che l'impianto normativo i all'articolo 1 assicura l'autonomia dell'ordinamento sportivo e garantisce la tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento sportivo, sono rilevanti per l'ordinamento statale H all'articolo 2 devolve all'ordinamento sportivo l'osservanza delle disposizioni regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive, trattandosi del c.d. vincolo sportivo , in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del C. e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento settoriale iii all'articolo 3 stabilisce che, una volta esauriti i ricorsi interni alla giustizia sportiva - e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti - ogni altra controversia su atti del C. o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo. VII. - Per quanto interessa il caso specifico, il principio che se ne trae è che all'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e cioè di quelle che sono comunemente note come regole tecniche , oltre che i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari v. Corte Cost. numero 49 del 2011 . Mentre non lo e', come esattamente osservato dal Consiglio di stato nell'impugnata sentenza, la controversia in cui si discute della decisione relativa alla regolarità dell'elezione a una carica sociale. E questo perché una simile controversia non è relegabile nell'alveo di quelle nelle quali viene in rilievo l'applicazione di norme semplicemente finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive essa attiene sì all'organizzazione della federazione, ma, per quanto così connotata, non è né può esser confinata in un'area di irrilevanza per l'ordinamento dello Stato, giacché sono pur sempre tutelati dall'ordinamento statale i diritti in cui si esplica la personalità dell'individuo, anche nell'ambito delle formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto pubblico articolo 2 Cost., articolo 14 e seg. c.c. . VIII. - Il D.L. numero 220 del 2003, nell'interpretazione fattane dalla giurisprudenza anche costituzionale, si muove dunque in tale ottica allorché stabilisce che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo articolo 1, comma 1 . Cosicché mentre la cd. giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, di contro sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. In conclusione, restano soggette alla giurisdizione statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. z cod. proc. amm., le controversie aventi a oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano, come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo munite di rilevanza per l'ordinamento dello Stato. IX. - Il secondo motivo è inammissibile. Essenzialmente si discute del sistema cd. di pregiudiziale sportiva. E' tuttavia risolutivo considerare che la questione attinente alla violazione di un tale sistema di regole o principi non è compendiabile nel concetto di sconfinamento, e non riguarda la giurisdizione dunque non è suscettibile di esser devoluta alle Sezioni unite mediante impugnazione della sentenza del Consiglio di stato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 1 e articolo 374 c.p.c. X. - Il controricorso dell'Uits è esplicitamente qualificato come adesivo alle difese del ricorrente, cosicché non devesi provvedere sulle relative spese. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.