Abuso d’ufficio e prova del dolo intenzionale

«L’”evidenza” richiesta dal menzionato articolo 129, comma 2, c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi, pertanto, in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia».

Con sentenza numero 3656/2022, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata da un imputato, in ordine ai reati di abuso d'ufficio, in quanto la Corte d'Appello di Catanzaro non si sarebbe uniformata alle linee di orientamento emergenti, laddove ha posto in rilievo che gli atti posti in essere dagli accusati dovessero considerarsi mascroscopicamente illegittimi. Infatti, la prova del dolo intenzionale «può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare la legittimità con successive violazioni di legge» Cass. numero 35577/2016 . Inoltre, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie può essere desunta anche da altri elementi, quali ad esempio la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, «ovvero l'erronea interpretazione di una norma amministrativa, il cui risultato di discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comunque, tanto da apparire frutto di un'arbitraria decisione» Cass. numero 48475/2013, numero 49554/2003, numero 10636/2009 . Per questi motivi, la S.C. arriva ad affermare che «l'”evidenza” richiesta dal menzionato articolo 129, comma 2, c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi, pertanto, in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia».

Presidente Villoni – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 14 giugno 2016 dal Tribunale di Cosenza, appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.G. in ordine ai reati di abuso di ufficio di cui ai capi A , B , E , F , G e H per sopravvenuta prescrizione, lo assolveva dai reati ascrittigli ai capi I e L e rideterminava la pena per i residui reati di cui all'articolo 323 c.p., in mesi 5 di reclusione dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di L.P.G. in ordine ai reati di cui ai capi E e H e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'articolo 323 c.p., in mesi quattro di reclusione. I fatti oggetto del presente procedimento attengono a una serie di reati di abuso di ufficio, contestati a P. e L.P. , in qualità di amministratori del Comune di omissis , in relazione alla triplice proroga del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra l'architetto L.S. e il Comune di omissis capi B e C ascritti al solo P. , capo D ascritto a P. e a L.P. La sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 dicembre 2017 veniva annullata dalla Sezione Feriale di questa Corte di cassazione in relazione ai sopraindicati capi affinché gli aspetti di contrasto con le norme di riferimento fossero meglio illustrati e con più precisi riferimenti agli atti del processo ed alle condotte in addebito, non potendo a tale carenza porsi rimedio in funzione degli accertamenti contenuti nella sentenza di primo grado, la cui motivazione non risultava nemmeno richiamata per relationem. Del pari, erano ritenute fondate le censure sull'elemento psicologico del reato, avendo la sentenza impugnata ritenuto che il dolo specifico, preteso dalla norma incriminatrice e ravvisabile nell'intento di procurare un indebito vantaggio patrimoniale al soggetto destinatario dell'incarico, fosse di per sé dimostrato dalla situazione di dissesto economico del Comune di omissis nonché dal divieto normativo di procedere a nuove assunzioni, imposto ai sensi del D.L. numero 112 del 2008, articolo 76, comma 7. 2. Avverso la sentenza ricorre P. , a mezzo del difensore di fiducia, che deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi C e D . La Corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, nell'esplicitare le violazioni di legge asseritamente integranti gli abusi di ufficio, da una parte ha dato atto di violazioni mai contestate nell'imputazione e dall'altro non si è confrontata con gli argomenti difensivi. Ci si riferisce, quanto al primo aspetto, alla asserita violazione del D. Lgs. numero 165 del 2001, articolo 36, comma 2, laddove della stessa non vi è traccia nella imputazione, in violazione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza. Quanto al secondo aspetto, ci si riferisce alla ritenuta, ma non argomentata, violazione del D. Lgs. 368 del 2001, articolo 4, comma 1, posto che la disciplina di cui al D.Lgs. numero 267 del 2000, articolo 110, comma 3, stabilisce una correlazione diretta tra il termine di durata massima dell'incarico e il mandato elettivo del sindaco e non dice nulla sul divieto di proroghe. Tale disposizione deve essere, tuttavia, raccordata, con riguardo ai termini di durata minima, con il D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 19, TUPI secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni. Quand'anche fosse applicabile il D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 4, il fatto contestato al ricorrente non costituirebbe, pertanto, reato per carenza di offensività della condotta. Con riferimento al solo capo D della imputazione, è destituita di fondamento l'argomentazione della Corte di appello che ha riconosciuto come elemento costitutivo dell'abuso di ufficio contestato la mancata effettuazione della selezione pubblica, posto che all'epoca dei fatti tale adempimento non era imposto dalla legge. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo in ragione del ritenuto carattere macroscopicamente illegittimo dell'atto, senza tenere conto delle deduzioni difensive e delle osservazioni di questa Corte di cassazione che nella sentenza rescindente aveva rilevato come le considerazioni espresse nella sentenza di appello non dessero conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del dolo del reato la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno , limitandosi, invece, a sostenere il carattere abnorme del provvedimento. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere dichiarato l'estinzione dei reati di cui ai capi E , F , G , H , malgrado la prova evidente dell'insussistenza dei reati. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'altro imputato L.P. , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione all'articolo 323 c.p., come novellato dal D.L. numero 76 del 2020, articolo 23, comma 1, convertito con modificazioni nella L. numero 120 del 11 settembre 2020, per avere la sentenza impugnata ritenuto integrato il reato di cui al capo D ed estinti per prescrizione i reati di cui ai capi E ed H , nonostante le condotte ascritte all'imputato non siano più previste dalla legge come reato, in quanto le violazioni di diritto amministrativo presupposte non costituiscono specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità , ma afferiscono a disposizioni normative che rimettono al funzionario / amministratore agente determinazioni opzionali, all'esito di una valutazione tipicamente discrezionale, concernente il potere di auto organizzazione dell'ente amministrativo ed in particolare le modalità di soddisfacimento del suo fabbisogno di risorse umane. 3.2. Con riferimento al capo D , violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 323 c.p., e alle relative norme integratrici, nonché inosservanza dei disposti normativi di cui agli articolo 628 c.p.p., comma 2, e articolo 627 c.p.p., comma 3, nella parte in cui è stata affermata e confermata la violazione della normativa in materia di durata degli incarichi a contratto, riproponendo il medesimo percorso logico censurato nella sentenza di annullamento e reiterando le medesime carenze ed omissioni valutative da cui era affetta la sentenza impugnata. 3.2.1. La Corte di Cassazione aveva richiesto al giudice del rinvio di procedere alla rivalutazione dell'intera vicenda affinché gli aspetti di contrasto con le norme di riferimento fossero illustrati in maniera specifica e con precisi riferimenti agli atti del processo e alle condotte contestate nell'imputazione e tale onere è rimasto di fatto disatteso. 3.2.2. Il vulnus motivazionale censurato nel giudizio rescindente non può ritenersi assolto dalla mera enunciazione di disposizioni normative. La giurisprudenza, anche amministrativa e contabile, è chiara nell'escludere l'applicabilità agli incarichi a contratto della disciplina in materia di durata di cui al D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 4, nonché l'applicabilità tout court agli incarichi di cui all'articolo 110 TUEL della disciplina contenuta nello stesso D.Lgs. numero 368 del 2001. 3.2.3. Difett1la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con tale censura, sostanzialmente analoga a quella formulata dal ricorrente P. , si evidenzia, inoltre, che per l'imputato non può valere l'argomento della macroscopica illegittimità delle condotte desunta dalla loro reiterazione, posto che L.P. si è reso responsabile di un unico episodio quello di cui al capo D . 3.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'articolo 2 c.p., comma 4, disapplicato dalla Corte territoriale in relazione agli articolo 323 c.p. e D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 4, nella parte in cui è stata disconosciuta la retroattività della disciplina sopravvenuta in materia di proroghe, più favorevole per l'imputato, di cui al D.L. numero 34 del 2014. L'attuale formulazione del precetto normativo - sebbene inapplicabile al caso in esame - prevede, infatti, la possibilità di prorogare l'incarico fino a cinque volte, limite in base al quale risulta legittima la terza e ultima proroga ascritta al ricorrente. Indubbia è, infatti, la retroattiva applicabilità alla fattispecie del novellato articolo 4 quale lex mitior e parimenti chiara ne è la natura di legge extrapenale integratrice del precetto di cui all'articolo 323 c.p 3.3. Con riferimento ai capi E e H , violazione di legge, anche processuale, in relazione agli articolo 323 c.p., articolo 531 c.p., articolo 129 c.p.p., comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato i reati estinti per prescrizione, anziché adottare la formula di proscioglimento nel merito. Violazione di legge in relazione agli articolo 628 c.p.p., comma 2, articolo 627 c.p.p., comma 3, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto insussistenti elementi di evidente assenza di responsabilità del ricorrente, in contrasto con la decisione sul punto di questa Corte di cassazione che aveva rilevato come le argomentazioni del primo giudice di appello non offrissero adeguata risposta alle obiezioni difensive in quanto svincolate dalla valutazione della vicenda in base al contesto normativo di riferimento, fondatamente indicato dalle difese nelle leggi della Regione Calabria numero 26 del 2004 e numero 23 del 2019 che non imponevano per la scelta del contraente privato l'espletamento di una procedura selettiva, ma solo l'espressione di una manifestazione di interesse da parte degli enti locali per uno o più stagisti che avessero completato il programma formativo finanziato dalla Regione. Stando, dunque, alle leggi sopra citate era la Regione ad avere il compito di avviare le procedure selettive volte all'individuazione dei migliori giovani laureati calabresi, mentre il Comune di omissis doveva solo limitarsi alla stipula del contratto con lo stagista prescelto, come in effetti avvenuto nel caso in esame. 3.4. Capo D Violazione di legge processuale e omessa motivazione con riferimento agli articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. b , articolo 414,649 c.p.p., con riferimento alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, derivante dalla mancata adozione di un formale provvedimento di riapertura delle indagini a seguito di pregresso provvedimento di archiviazione della medesima notizia di reato di cui al capo D per essere rimasti gli autori del fatto non identificati. La Corte territoriale in sede di rinvio ha omesso ogni disamina di tale richiesta, ritenendo la stessa implicitamente, ma indebitamente, ricompresa nelle statuizioni irrevocabili maturate per effetto delle precedenti sentenze . 4. La difesa di L.P. ha anche depositato motivi nuovi, con cui ha ribadito il contenuto di quelli del ricorso principale, sviluppando ulteriormente i temi della applicabilità della nuova disciplina del reato di abuso di ufficio e della insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento ai capi C e D perché i fatti non costituiscono reato, dovendo, invece, i ricorsi essere rigettati in relazione alla pronuncia di estinzione dei reati di cui ai capi E , F , G e H . 2. Appare opportuno, per esigenze di economia processuale, trattare congiuntamente il secondo motivo del ricorso P. con la terza censura del secondo motivo del ricorso L.P. , in quanto aventi il medesimo contenuto, nonché successivamente il terzo motivo di dogllianza formulato da P. , simile per contenuto al terzo motivo di ricorso di L.P. , 3. Il secondo motivo di ricorso di P. e la terza censura del secondo motivo di L.P. sono fondati. 3.1. Osserva il Collegio che Corte d'appello non ha tenuto nella dovuta considerazione quanto evidenziato non solo dalle difese dei ricorrenti, ma anche da questa Corte di cassazione, circa il fatto che, all'epoca del commesso reato, la situazione di disavanzo finanziario del Comune di omissis e il divieto normativo di nuove assunzioni cd. patto di stabilità avevano indotto gli amministratori ad optare per l'adozione di uno strumento giuridico particolare, quale l'affidamento di un incarico a contratto per valersi dell'apporto lavorativo di un professionista ritenuto necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale, al tempo stesso contenendo i costi strutturali derivanti dalle spese per il personale. È risultato, infatti, dimostrato nel corso del giudizio che il professionista incaricato arch. S. non era in rapporti di amicizia nè col Sindaco nè con altri esponenti della maggioranza consiliare che lo stesso aveva ricevuto un precedente incarico da un Sindaco diverso dal P. , secondo le stesse modalità e le procedure poi adottate dal ricorrente che cessazione del terzo periodo di proroga dell'incarico, venne alfine bandito ed espletato il concorso e il posto assegnato in forma stabile a terza persona. A fronte di tali obiettive risultanze probatorie, la Corte territoriale si è, invece, limitata a valorizzare in senso accusatorio la situazione di dissesto economico del Comune di omissis - effettivamente non menzionata dal P. negli atti relativi alla conclusione del contratto con lo S. ed alle sue prime proroghe e che in termini generali avrebbe dovuto indurre l'ente ad evitare ulteriori impegni di spesa - e nel divieto normativo di procedere a nuove assunzioni, imposto ai sensi del D.L. numero 112 del 2008, articolo 76, comma 7. Inoltre, è risultato parimenti provato in corso di giudizio, da un lato che la vicenda contrattuale con lo S. aveva consentito all'ente locale di beneficiare delle sue prestazioni e allo stesso tempo di risparmiare rispetto ai costi che avrebbe dovuto sopportare per l'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato da assegnare alle stesse mansioni e dall'altro e come anticipato, che non erano emersi rapporti di amicizia, di vicinanza o di interesse tra gli imputati e lo S. , circostanza che non può non essere considerata al fine di ritenere che i primi avessero agito unicamente per perseguire il pubblico interesse. 3.2. Vale ricordare in proposito che, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge Sez. 3, numero 35577 del 06/04/2016, Cerra, Rv. 267633 . Per quanto attiene alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è nota, inoltre, la linea interpretativa tracciata da questa Corte di legittimità, secondo cui, esclusa l'esigenza di un accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire - poiché l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente il privato interessato alla singola vicenda amministrativa Sez. 6, numero 31594 del 19/04/2017, Pazzaglia, Rv. 270460 Sez. 6, numero 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 26023 3 Sez. F, numero 38133 del 25/08/2011, Farina, Rv. 251088 - la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie ben può essere desunta anche da altri elementi, quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto Sez. 3, numero 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290 Sez. 6, numero 49554 del 22/10/2003, Cianflone, Rv. 227205 ovvero l'erronea interpretazione di una norma amministrativa, il cui risultato si discosti in termini del tutto irragionevoli dal senso giuridico comune, tanto da apparire frutto di un'arbitraria decisione Sez. 5, numero 10636 del 12/02/2009, Racco, Rv. 243296 . 3.3. Nel caso in esame la Corte di merito non si è, dunque, uniformata alle linee di orientamento emergenti da siffatto quadro di principi, laddove ha posto in rilievo che gli atti posti in essere dagli imputati dovessero considerarsi macroscopicamente illegittimi, senza che ricorresse alcuno dei presupposti sopra indicati. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio in relazione agli addebiti di cui ai capi C e D , perché il fatto non costituisce reato. 4. Vanno, invece, rigettate, poiché destituite di fondamento, le censure formulate da entrambi i ricorrenti relativamente ai reati dichiarati prescritti capi E, F, G, H . 4.1. Essi non hanno in effetti dedotto specifici motivi a sostegno della possibilità di ravvisare negli atti del processo, in modo evidente e non contestabile, elementi dirimenti per escludere la sussistenza dei fatti, la relativa consumazione, la configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2. In particolare i ricorrenti, pur rubricando le rispettive doglianze come violazioni di legge, sollecitano da questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, proponendo censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva così Sez. U, numero 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che il principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale conf. Sez. 6, numero 10074 dell'8/2/2005, Aglieri, Rv. 231154 Sez. 1, numero 4177 del 27/10/2003, dep. il 2004, Balsano, Rv. 227098 . 4.2. Va anche ricordato che le Sezioni Unite nella stessa sentenza 35490 del 2009, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento si è, anzi, precisato che il controllo demandata al giudice deve appartenere più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento . 4.3. Alla luce dei principi dettati dalla citata pronuncia della Sezioni Unite può, pertanto, affermarsi che l'evidenza richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi, pertanto, in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Più recentemente è stato, inoltre, affermato il corollario che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze Sez. 4, numero 423680 del 7/5/2013, Rizzo, Rv. 256202 conf. Sez. 6, numero 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445 . Va, pertanto, ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., non può venire in considerazione come violazione di legge nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato così già le risalenti Sez. 5, numero 7718 del 24/06/1996, Battaglia, Rv. 205548 Sez. 6, numero 4163 del 09/02/1995, Cardillo, Rv. 201255 . 4.4. A tali condivisibili principi si è correttamente adeguata la Corte di appello di Catanzaro, principi che non possono essere messi in discussione dalle doglianze difensive avverso la statuizione relativa all'estinzione dei reati, le quali implicano una complessa disamina della portata e dell'applicabilità al caso di specie di plurimi parametri normativi. 5. I residui motivi di censura formulati dai ricorrenti restano ovviamente assorbiti dalla natura della pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.G. in relazione ai reati di cui ai capi C e D perché i fatti non costituiscono reato. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L.P.G. in relazione al reato di cui al capo D perché il fatto non costituisce reato. Rigetta nel resto il ricorso.