Polizza assicurativa abbinata al contratto di mutuo: 90 giorni (e non di più) come limite di inoperatività

«Sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap 40/12 – con conseguente durata massima del periodo di carenza di giorni 90 – i contratti di assicurazione connessi o condizionati ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo».

Con l'ordinanza numero 2989 del 1° febbraio 2022 il S.C., rimettendo alla Corte alla territoriale per una nuova valutazione del fatto sulla base del principio poc'anzi espresso, interviene sulla questione della validità o meno di clausole di carenza nei contratti di assicurazione sulla vita connessi ad un contratto di mutuo, anche in assenza di un esplicito collegamento tra i due contratti suddetti. Il caso. L'ordinanza in commento definisce parzialmente, esprimendo il principio di diritto nei termini sopra espressi, un contenzioso avviato dalla richiesta di pagamento di un indennizzo derivante da un'assicurazione sulla vita sottoscritta unitamente ad un contatto di mutuo fondiario nel caso di specie, al decesso della mutuataria, il beneficiario della polizza si è visto rigettata la richiesta di indennizzo sulla base dell'esistenza di una clausola di carenza ovvero, un periodo di inoperatività della polizza periodo di sei mesi, secondo il contratto, non ancora trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la morte dell'assicurata. La domanda viene accolta in primo grado, posto che il Tribunale ritiene operante il periodo di 90 giorni ex articolo 1 Reg. Isvap 40/12, che va a sostituire di diritto la previsione contrattuale. Al contrario, la Corte di Appello riforma la sentenza di primo grado, sostenendo che la clausola contrattuale in esame fosse di mera delimitazione del rischio - e quindi non vessatoria – e che, soprattutto, l'articolo 1 del Reg. Isvap 40/12 non trovasse applicazione, posto che tale previsione normativa era riservata al caso in cui la banca erogatrice del mutuo avesse preteso, quale condizioni per la stipula del contratto di mutuo, la contestuale stipula di un contratto di assicurazione sulla vita. Avverso la decisione della Corte di Appello il beneficiario della polizza promuove ricorso per Cassazione. Periodo di carenza ed applicazione del Reg. Isvap 40/12. La questione giuridica affrontata riguardava il perimetro di applicazione del Reg. Isvap 40/12 per il quale, secondo l'articolo 1, nei contratti di assicurazione vita connessi all'erogazione di un mutuo, il periodo di carenza cioè, di inoperatività della polizza è da intendersi di 90 giorni dalla sottoscrizione. Il contrasto nei due gradi di giudizi era dato dal fatto che, mentre il Tribunale riteneva applicabile tale previsione in sostituzione di eventuali clausole contrarie del contratto, la Corte di Appello riteneva valido tale meccanismo sostitutivo solo nel caso in cui la banca avesse preteso, quale condizione per l'erogazione del mutuo, la sottoscrizione della polizza. In altri termini, la questione era relativa al presupposto della polizza vita rispetto al mutuo in presenza di una precisa indicazione di collegamento tra i contratti, avrebbe trovato applicazione il periodo di 90 giorni negli altri casi – come quello di specie – sarebbe rimasto in vigore il termine contrattuale. Mutuo e assicurazione vita all'origine di pratiche commerciali scorrette. I temi testè riferiti hanno suscitato notevole interesse in ragione di alcuni provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM che aveva qualificato come pratica commerciale scorretta e, quindi, vietata, la condotta delle banche che subordinavano la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione, da parte del mutuatario, di polizze assicurative aventi quali beneficiario l'istituto erogante, a copertura del rischio di decesso o invalidità o, comunque, di condizioni tali da impedire al mutuatario di provvedere al pagamento della somma mutuata. In tale prospettiva, è da segnalare l'intervento del legislatore che ha posto condizioni ben precise qualora venga richiesto al mutuatario la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, imponendo all'intermediario l'indicazione di almeno due diversi prodotti assicurativi – con scelta finale da parte del mutuatario – ed escludendo, tra l'altro, la possibilità che la banca possa essere nominata beneficiaria dell'indennizzo. Connessione e collegamento tra assicurazione vita e mutuo. quali significati interpretativi. A dire della Cassazione, è opportuno, per verificare l'effettiva portata dell'articolo 1 Reg. Isvap 40/12, sia l'esame delle pregresse valutazioni dell'AGCM sul rapporto tra assicurazione vita e mutuo al momento della sottoscrizione, sia il dato letterale, dal quale si evince che il termine di carenza di 90 giorni si applica anche in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia di fatto imposto al cliente la stipulazione della polizza o comunque limitato la sua libertà scelta, pur in assenza di una clausola formale che subordini la sottoscrizione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione. Mutuo e assicurazione la posizione della giurisprudenza Comunitaria. Il particolare rapporto che si è venuto a creare, nella pratica degli affari, tra assicurazione sulla vita e contratto di mutuo è stato in più occasioni oggetto di decisioni della Corte di Giustizia, per la quale un contratto di assicurazione non deve essere solo chiaro grammaticalmente, ma deve anche esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo da consentire al consumatore di valutarne le conseguenze economiche. In particolare, si è sottolineato che, ai fini dell'esame del rispetto dell'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, può essere rilevante la circostanza che il contratto di assicurazione sia collegato a contratti di mutuo stipulati contemporaneamente, poiché in tali casi il consumatore non riesce sempre a valutare l'ampiezza dei rischi coperti. Il meccanismo sostitutivo della clausola nulla. A dire della decisione del Tribunale e che, nei limiti di una decisione di rinvio, è condivisa dalla Cassazione, la nullità di singole clausole contrattuali non comporterebbe la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative in altri termini, non può pervenirsi all'invalidità dell'intero contratto in ragione della nullità di una singola clausola, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla sua sostituzione con un regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico. La nullità della clausola che fissava in sei mesi il periodo di carenza, quindi, non avrebbe determinato la nullità del contratto ma solo la sostituzione con la previsione ex articolo 1 Reg.Isvap 40/12 e con il termine di 90 giorni. Quando si ha la prova della “imposizione” della polizza. Secondo la giurisprudenza, deve ritenersi che il mutuatario abbia provato il carattere obbligatorio della polizza vita connessa al mutuo, consistente nell'inscindibile collegamento tra il contratto di mutuo e quello assicurativo, sulla base della concorrenza di presunzioni gravi, precise e concordanti consistenti nel fatto che a la polizza ha la funzione di copertura del credito b vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione c l'indennizzo viene parametrato al debito residuo del mutuo. In presenza di tali indicazioni, appare improbabile ritenere che la polizza assicurativa non sia stata imposta dal soggetto finanziatore, beneficiario della prestazione economica in caso di avveramento dell'alea contrattuale.

Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2014 V.F. convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la società Arca Vita s.p.a., esponendo che - F.C. il omissis stipulò con un istituto di credito Volksbank un mutuo fondiario, destinato all'acquisto di un immobile - contestualmente alla stipula del contratto di mutuo F.C. stipulò altresì un'assicurazione sulla vita propria, per il caso di morte, con la società Arca Vita s.p.a. la stipula dell'assicurazione avvenne per il tramite dell'istituto di credito mutuante la polizza indicava quale beneficiario, in caso di morte del c.d. portatore di rischio, V.F. ed avrebbe avuto decorrenza dal 2.7.2013 - il omissis F.C. venne a mancare - l'assicuratore, tuttavia, rifiutò il pagamento dell'indennizzo, eccependo che il contratto prevedeva un periodo di carenza ovvero un periodo di inoperatività della polizza di sei mesi dalla decorrenza del contratto come s'e' detto, fissata al 2.7.2013 , periodo che nel caso di specie non era ancora trascorso al momento della morte di F.C. come s'e' detto, avvenuta il OMISSIS , e dunque otto giorni prima dello scadere del periodo di carenza - tale eccezione era infondata, dal momento che il periodo di carenza previsto nel contratto non poteva eccedere la durata di 90 giorni, secondo quanto stabilito dal Regolamento Isvap 40/12, articolo 1. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto. 2. Con sentenza 29 febbraio 2016 numero 359 il Tribunale di Venezia accolse la domanda, sul presupposto che nel caso di specie vi era uno stretto collegamento tra il contratto di mutuo, il contratto di assicurazione, e che in tale ipotesi il regolamento Isvap 40/12, articolo 1, lett. h, imponeva che il periodo di carenza non eccedesse i 90 giorni. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. Con sentenza 3 gennaio 2019 numero 24 la Corte d'appello di Venezia accolse il gravame della società assicuratrice e rigettò la domanda attorea. La Corte d'appello motivò la propria decisione con i seguenti argomenti - la clausola contrattuale che prevedeva un periodo di carenza andava qualificata come clausola di delimitazione del rischio, e di conseguenza non aveva natura vessatoria, per i fini di cui all'articolo 1341 c.c. - il Regolamento Isvap 40/12, articolo 1, lett. h, che imponeva un periodo massimo di carenza di 90 giorni, non era applicabile al caso di specie. Secondo la Corte d'appello, in particolare, quel regolamento trovava applicazione e di conseguenza si sostituiva ope legis ai patti contrattuali eventualmente difformi solo quando la banca erogatrice del mutuo avesse preteso, quale condizione per la stipula del contratto, che il mutuatario stipulasse altresì una assicurazione sulla vita. Al di fuori di queste ipotesi - ha concluso la Corte d'appello - non vi sono motivi per applicare alla clausola di carena la diversa e minore durata del periodo di inoperatività della copertura assicurativa previsto dal regolamento Isvap . Nel caso di specie, ha concluso la Corte d'appello, il mutuo stipulato da F.C. non conteneva alcun patto che ne subordinasse la validità o l'efficacia alla stipula di una assicurazione sulla vita, né in quel contratto compariva il nome del beneficiario della polizza V.F. . Di conseguenza - ha concluso la Corte territoriale - non è ravvisabile alcun collegamento diretto o indiretto tra i due contraili . 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da V.F. con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la società Arca Vita. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del regolamento Isvap 40/12, articolo 1. Sostiene che, in virtù di tale norma, si sarebbe dovuta dichiarare nulla la clausola numero 12 delle condizioni generali di assicurazione, la quale come già detto subordinava il pagamento dell'indennizzo ad un periodo di carenza di sei mesi. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nessuna norma di legge stabilisce che il regolamento 40/12, possa applicarsi solo nel caso in cui il contratto di mutuo subordini espressamente, merce' una clausola ad hoc, l'erogazione della somma alla stipula di un'assicurazione sulla vita. Sicché, conclude il ricorrente, l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello sarebbe contraria non solo alla lettera della legge, ma anche alla sua ratio, la quale è il contrasto di pratiche formalmente rispettose, ma sostanzialmente elusive, delle prescrizioni normative dettate a tutela della libertà negoziale del mutuatario. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d'appello di Venezia ha ritenuto che il contratto stipulato tra F.C. e la Arca Vita s.p.a. non fosse soggetto alle previsioni del Regolamento Isvap 40/12, articolo 1, comma 1, lett. h , e che di conseguenza fosse valida ed efficace la clausola che escludeva dall'indennizzabilità l'evento mortale verificatosi entro sei mesi dalla stipula del contratto. La Corte lagunare è pervenuta a questa conclusione ritenendo che i contratti di assicurazione soggetti alle previsioni del Regolamento Isvap 40/12 siano soltanto quelli la cui stipula costituisce condizione di efficacia d'un contratto di mutuo. Sicché, rilevato che il contratto di mutuo stipulato da F.C. con la Volksbank non conteneva alcuna clausola condizionale in tal senso, ha rigettato la domanda di indennizzo. 1.2. L'interpretazione adottata dalla Corte d'appello non può essere condivisa perché essa contrasta con la lettera e con la ratio della legge. 1.3. In primo luogo la sentenza impugnata contrasta con la lettera della legge. Il Regolamento Isvap 40/12, articolo 1, comma 1, così recita il contratto di assicurazione sulla vita di cui al D.L. 24 gennaio 2012, numero 1, articolo 28, comma 1, convertito con L. 24 marzo 2012, numero 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi h periodo di carena esclusione della carena in caso di visita medica negli altri casi, carena non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa . La norma, dunque, delimita il proprio ambito di applicazione rinviando al D.L. numero 1 del 2012, articolo 28, comma 1. Il D.L. numero 1 del 2012, articolo 28, nel testo vigente alla data della stipula del contratto e cioè anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 4 agosto 2017, numero 124, articolo 1, comma 135 aveva la seguente rubrica assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo . Il testo recitava le banche se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche stess e . Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senta variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo . Dal punto di vista strettamente letterale, dunque, se è vero che il testo della norma parla di mutui condizionati alla stipula di un contratto di assicurazione , non è men vero che la rubrica della norma recita più generalmente assicurazioni connesse all'erogazione di mutui . Questa Corte, in più occasioni e nelle più diverse fattispecie, ha ritenuto che la rubrica d'una norma di legge costituisce anch'essa un elemento dal quale l'interprete, nei casi dubbi, non può prescindere Sez. L, Sentenza numero 16342 del 24/07/2007 Sez. 3, Sentenza numero 15123 del 04/07/2007 , ed essa va valorizzata in particolar modo proprio quando abbia una formulazione generica e lata, più ampia delle previsioni contenute nel testo della norma Sez. 2, Sentenza numero 1051 del 02/05/1964, Rv. 301485 - 01 . Nel caso di specie, pertanto, il riferimento alla connessione tra contratto di mutuo e polizza assicurativa, contenuto nella rubrica del D.L. numero 1 del 2012, articolo 28, impediva di ritenere che tale norma s'applicasse soltanto ai contratti di mutuo contenenti una clausola espressa che ne subordinasse l'efficacia alla stipula d'una assicurazione. 1.4. L'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata contrasta, altresì, con la ratio del D.L. numero 1 del 2012, articolo 28, e della norma secondaria che ad esso ha dato attuazione e cioè il Reg. Isvap 40/12, articolo 1, comma 1, lett. h . Tale ratio emerge con evidenza dalla storia di tale norma. 1.4.1. Sin dal 2009 l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'ISVAP, nei settori di rispettiva competenza, rilevarono il diffondersi di pratiche commerciali scorrette od aggressive nell'erogazione di mutui fondiari. L'Autorità Garante avviò una indagine dalla quale emerse che alcuni istituti di credito avevano subordinato di fatto la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione, da parte del mutuatario, di polizze assicurative aventi quale beneficiario l'istituto erogante, a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d'impiego, pur rappresentando nei relativi materiali pubblicitari e documentazione pre-contrattuale e contrattuale il carattere facoltativo di tali coperture Delib. AGCM 25 luglio 2012, numero 23764, confermata da TAR Lazio, 9.12.2019, numero 14066 . 1.4.2. Contemporaneamente l'ISVAP avviò un'indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, dalla quale emerse che a le polizze abbinate a mutui e prestiti erano sovente di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente, quale condizione per accedere al mutuo o al prestito b le polizze erano vendute quasi esclusivamente con la formula del premio unico, da pagare anticipatamente all'atto della stipula del mutuo, di norma aggiungendo il premio assicurativo all'importo mutuato c la banca richiedeva al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza, conseguendo lo scopo di garantirsi la protezione della posizione creditoria, la riduzione del capitale di vigilanza, l'immediatezza della riscossione in caso di sinistro d la banca perseguiva i suddetti scopi addossando il costo della polizza al cliente e richiedendo l'applicazione di provvigioni esorbitanti e a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentavano aliquote provvigionali più elevate in media del 44% rispetto a quelle distribuite dagli agenti così il Servizio Studi del Senato a cura del , Scheda di lettura numero 328 /III, torno 1, p. 189 ss., allegata al P.D.L. di conversione del D.L. numero 1 del 2012 . 1.4.3. A fronteggiare questo stato di cose intervenne dapprima l'ISVAP, con due atti normativi di identico contenuto il Regolamento 26 maggio 2010, numero 35, articolo 52, che sarà annullato dal Giudice Amministrativo per un vizio procedurale e successivamente il Provvedimento 6 dicembre 2011, numero 2946, articolo 1-bis anch'esso successivamente annullato dal Giudice Amministrativo, ma solo con riferimento alle polizze abbinate ai contratti di leasing, non a quelli di mutuo . Con tali provvedimenti l'ISVAP vietò agli intermediari assicurativi di assumere, anche indirettamente, la contemporanea qualifica di intermediario e beneficiario o vincolatario dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza stipulata per loro tramite. Il Regolamento, come si legge nella relazione che lo accompagnava, aveva lo scopo di prevenire conflitti di interessi, facilitare la mobilità del mercato dei mutui, colmare le asimmetrie informative tra imprese, intermediari e debitori. 1.4.3. Lo stesso giorno in cui l'ISVAP adottò il Provvedimento 2946/11 intervenne anche il legislatore. Con il D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 36-bis convertito dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214 venne inserito nel codice del consumo, articolo 21 D.Lgs. numero 206 del 2005 , un nuovo comma 3-bis, il quale stabilì che e' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polka assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario . 1.4.4. Pochi giorni dopo il D.L. numero 201 del 2011, infine, venne emanato il D.L. 24 gennaio 2012, numero 1 convertito nella L. 24 marzo 2012, numero 27 , il cui articolo 28, ha dettato la regola di cui si discorre nel presente giudizio, e sopra trascritta. Nella relazione accompagnatoria del progetto di legge presentato al Senato per la conversione del Decreto numero 1 del 2012 P.D.L. AS-3110 si legge che esso venne adottato anche al fine favorire la concorrenza nel settore bancario e assicurativo ridurre le rendite di posizione abbassare il divario fra costi e profitti, nocivo per i consumatori. Nella Scheda tecnica di accompagnamento del P.D.L., infine, si afferma apertamente che la norma e' diretta a modificare la prassi bancaria consistente nell'abbinamento automatico tra erogazione di mutuo immobiliare e poliva vita, senza che al cliente sia offerta la possibilità di effettuare un confronto tra diversi preventivi . A tal fine l'articolo 28, volle contrastare il fenomeno dell'abbinamento c.d. binding tra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi a vietando alle banche di imporre al cliente la stipula con un'assicurazione del gruppo articolo 28, comma 1 b demandando all'Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi di tali contratti articolo 28, comma 2 . 1.5. L'evoluzione normativa sommariamente riassunta nei p.p. che precedono svela che gli scopi del D.L. numero 1 del 2012, articolo 28, furono molteplici, così riassumibili a prevenire pratiche scorrette, aggressive o abusive da parte del mutuante b garantire al mutuatario la libertà di scegliere la compagnia con cui assicurarsi c evitare che il mutuante trasferisse il rischio d'impresa sul mutuatario, addebitandogli per di più il costo della traslazione del rischio e cioè il premio assicurativo . 1.6. Qualunque norma va interpretata in modo conforme alla sua ratio. Il D.L. numero 1 del 2012, articolo 28 e il Regolamento numero 40 del 2012, che ad esso ha dato attuazione vanno dunque interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg Isvap 40/12, sarà nullo - con sostituzione automatica delle sue clausole, ex articolo 1339 c.c. - in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell'assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l'efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione. Si avrà imposizione di fatto, ad esempio, quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell'assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri quando i patti del mutuo e dell'assicurazione denotino che l'interesse assicurato, di cui all'articolo 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, ordite ad decipiendum alterum. 1.7. Da quanto esposto discende che erroneamente la Corte d'appello, rilevata la mancanza nel contratto di mutuo d'una clausola che ne subordinasse l'efficacia alla stipula d'una polizza assicurativa, ha per ciò solo concluso per l'inapplicabilità al caso di specie del Regolamento 40/12. Avrebbe dovuto, invece, la Corte d'appello indagare anche d'ufficio, trattandosi di questione di nullità , e in base naturalmente alle prove offerte, se nel caso di specie la stipula del contratto di assicurazione sulla vita fu di fatto imposta dalla banca, oppure la polizza fu semplicemente offerta , lasciando al mutuatario la facoltà di scegliere se accettarla o meno. 1.8. Le deduzioni svolte dalla società controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., non consentono di superare i rilievi svolti nei paragrafi che precedono. Deduce in sostanza la società Arca Vita che nel caso di specie non esisteva alcun collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di assicurazione. La polizza infatti non prevedeva alcuna clausola di vincolo il beneficiario della prestazione non era il mutuante, ma un terzo il capitale garantito non era collegato con il piano di ammortamento del mutuo la durata della polizza non coincideva con quella del mutuo la banca, se avesse voluto subordinare l'efficacia del contratto alla stipula di un'assicurazione, avrebbe dovuto informare preventivamente la compagnia assicuratrice, secondo gli accordi intercorsi tra le due. 1.8.1. Alle suddette deduzioni si deve replicare che non compete a questa Corte stabilire in punto di fatto se, nel caso di specie, il contratto di mutuo e quello di assicurazione stipulati da F.C. fossero o non fossero collegati se vi sia stato o non vi sia stato un approfittamento del mutuante ai danni del mutuatario se la banca, assunta la veste dell'intermediario assicurativo, abbia o non abbia assolto correttamente i propri obblighi informativi nei confronti del mutuatario. Oggetto del presente ricorso è unicamente lo stabilire se sia corretta in iure l'affermazione compiuta dalla sentenza impugnata, secondo cui la mancanza nel contratto di mutuo di una clausola che ne subordini l'efficacia alla stipula di un contratto assicurativo imporrebbe di concludere che l'assicurazione stipulata contestualmente ad esso sfugga alle previsioni di cui al D.L. numero 1 del 2012, articolo 28. Affermazione, per quanto detto, che non può condividersi, poiché contrastante con la lettera e la ratio della norma appena ricordata. 1.9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in differente composizione, la quale nel riesaminare l'appello proposto dalla società Arca Vita s.p.a. applicherà il seguente principio di diritto `trono soggetti alle previsioni di cui al regolamento Isvap 40/12, articolo 1, comma 1, i contratti di assicurazione connessi o condizionati ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo . 2. Il secondo motivo, se pur formalmente unitario, contiene plurime censure. Con una prima censura il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha trascurato di considerare che la banca svolse il ruolo di intermediario assicurativo nell'offrire al mutuatario la stipula della polizza assicurativa aggiunge che tale errore sarebbe stato determinante perché, se la Corte d'appello avesse considerato tale circostanza, avrebbe dovuto concludere per l'esistenza di una collegamento tra il mutuo e l'assicurazione. Con una seconda censura il ricorrente aggiunge che la Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno delle norme sull'interpretazione dei contratti, là dove ha negato l'esistenza di un collegamento negoziale tra polizza e mutuo. Con una terza censura il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2729 c.c., per avere la Corte d'appello trascurato di considerare cinque diversi indizi dai quali desumere il suddetto collegamento contestualità della sottoscrizione della polizza e del mutuo identità della somma mutuata col capitale assicurato durata decennale di ambo i contratti funzione di intermediario svolta dalla banca previsione che beneficiario della polizza fosse un soggetto diverso dalla banca . 2.1. Tutte le suddette censure restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Deduce che la Corte d'appello avrebbe trascurato di prendere in esame i cinque indizi già elencati in precedenza. 3.1. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti i restanti motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.