Dichiarata la corresponsabilità fra la responsabilità del danneggiato e la negligenza dell’ente amministrativo per un sinistro stradale.
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso numero 2667/2022 proposto dalla ricorrente V.R. contro il Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, per una causa riguardante la responsabilità civile per un danno conseguente ad un sinistro stradale. Nel 2012, il ricorrente, in sella alla propria bicicletta, percorreva una pista ciclabile. A causa del sopraggiungere di un pedone, era stato costretto a spostarsi in una zona verde subito adiacente alla pista, imbattendosi in una profonda buca, cadendo a terra e riportando lesioni al volto. Il Tribunale di primo grado, nel 2016, aveva rigettato la domanda attorea, rilevando che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del ciclista. Stessa sorte per il giudizio della Corte d'Appello di Brescia, che nel febbraio del 2020, aveva respinto l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Il ricorrente V.A. ha pertanto proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe sbagliato nell'escludere che il tratto di strada nel quale si era verificato il sinistro, non fosse qualificabile come parte della pista ciclabile. Questo si evince, a seguito dell'esame dei luoghi che aveva constatato che quel tratto fosse a tutti gli effetti la prosecuzione della pista stessa. Il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente chiede alla Corte un diverso apprezzamento di fatti e una rivalutazione delle emergenze probatorie, sollecitando un sindacato escluso in sede di legittimità. Viene invece accolto il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente denuncia che la Corte d'Appello non avrebbe applicato il principio di corresponsabilità tra il ciclista e il Comune di Castel Mella. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la Corte territoriale avrebbe ricostruito la dinamica dell'incidente ritenendo che l'evento fosse imputabile esclusivamente al ricorrente V.R., che aveva tenuto una condotta imprudente, interrompendo così il nesso eziologico fra fatto e danno. In questo modo, la responsabilità era stata attribuita del tutto al solo danneggiato, omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali da ipotizzare che la negligenza del ciclista avesse semplicemente concorso a cagionare il danno. Pertanto, la Suprema Corte decide di accogliere il ricorso principale.
Presidente Amendola – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. V.R. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Castel Mella al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 8 ottobre 2012. Espose che, mentre, in sella alla propria biciletta, percorreva una pista ciclabile, a causa del sopraggiungere di un pedone, fu costretto a spostarsi in una zona verde adiacente alla pista ove, imbattutosi in una buca profonda circa 40 centimetri e larga 50 cm per 50 cm., cadde a terra riportando lesioni al volto. Istruita la causa mediante escussione dei testimoni, il Tribunale di Brescia, con sentenza numero 3440/2016 rigettò la domanda attorea rilevando che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del V. il quale si era spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da irregolarità del terreno. 2. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza numero 235/2020 del 20 febbraio 2020, ha respinto l'appello proposto dal V. confermando integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte territoriale, aderendo alle osservazioni del Tribunale di Brescia, ha ritenuto che l'evento era interamente imputabile alla condotta negligente ed imprudente dell'appellante, consistente nell'aver, dapprima, impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni e successivamente invaso un'area verde, posta al di fuori del marciapiede. 3. Avverso tale decisione V.R. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Castel Mela resiste con controricorso. Considerato che 4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. - violazione dell'articolo 2051 c.c. - errata interpretazione degli articolo 37 e 38 del C.d.s. e dell'articolo 75 del regolamento attuativo - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al punto ed al fatto decisivo della controversia - errata ricostruzione della vicenda ed errata interpretazione delle prove offerte in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5. Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'escludere che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro non fosse qualificabile in termini di pista ciclabile, in quanto, dall'esame dei luoghi, risultava piuttosto che si trattava invece della prosecuzione della stessa, interrotta dalla presenza di un attraversamento pedonale, di talché il Comune aveva creato un passaggio ad hoc per consentire ai ciclisti di portarsi sul lato opposto della strada così da evitare la rotatoria . In ogni caso - aggiunge - anche a voler considerate il tratto di strada come pedonale, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare, da un lato, che ai sensi dell'articolo 3 C.d.S. i velocipedi possono circolare anche nelle aree pedonali e dall'altro che, sempre in base al predetto articolo nonché agli articolo 37 e 38 C.d.S. e al regolamento attuativo, articolo 75, sarebbe stato obbligo del Comune segnalare l'eventuale divieto per le biciclette di transitare in tale area. Oltre a ciò, sostiene il ricorrente, il Comune di Castel Mella avrebbe dovuto segnalare la buca nella quale è caduto e non nasconderla alla visibilità di chi tale luogo frequenta. Il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente chiede alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento dei fatti e una rivalutazione delle emergenze probatorie, sollecitando un tipo di sindacato precluso in sede di legittimità. La qualificazione del tratto stradale percorso dal V. quale zona del perimetro urbano estranea alla pista ciclabile attiene infatti esclusivamente al merito della vicenda. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi quanto alle ulteriori censure svolte nel primo mezzo in ordine alla individuazione del regime giuridico dell'area teatro del sinistro. Infatti in base alle previsioni del codice della strada in via di principio e salvo diversa segnalazione - la cui esistenza doveva evidentemente essere provata dall'Ente - le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, vero essendo piuttosto che l'articolo 3 del Codice della Strada, comma 1, numero 2, definisce l'area pedonale come zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo , tra gli altri, i velocipedi e ferma la possibilità per i comuni di introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali . Erra quindi la Corte d'appello allorché ritiene irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale per essere la stessa preordinata ad organizzare e disciplinare la sola circolazione sulle strade. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2051 c.c. e dell'articolo 1227 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 1 e 5, per non aver la Corte d'Appello applicato il principio di corresponsabilità tra il V. ed il Comune di Castel Mella. Il motivo, con il quale il V. lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello del concorso del fatto colposo dell'infortunato ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, è fondato. La Corte territoriale, ha ricostruito la dinamica dell'incidente ritenendo che l'evento fosse imputabile esclusivamente al V. il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno. Ha quindi attribuito al solo danneggiato la responsabilità dell'incidente omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l'ipotizzata imprudenza dell'infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso. Ciò che manca nella sentenza impugnata è in definitiva la verifica del se un comportamento colposo della vittima - come l'avere, in tesi, circolato in bicicletta su un'area interdetta al traffico dei velocipedi - valesse ad escludere ogni responsabilità del Comune, consistente nell'avere lasciata aperta, incustodita e per giunta non segnalata e non intercettabile una buca di quelle dimensioni e di quella profondità. In tale contesto la sentenza impugnata deve essere cassata. Spetterà al giudice di rinvio riesaminare il caso, alla luce delle indicazioni contenute nella presente decisione, provvedendo anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.