Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall’attore, il convenuto o opponente in sede di giudizio ex articolo 645 c.p.c. ha l’onere di eccepire l’incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza.
È quanto asserito dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 2548/2022 depositata il 28 gennaio, chiamata a pronunciarsi su un ricorso di competenza originato nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda. Una AUSL romagnola aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL pugliese, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie nei confronti di cittadini con residenza nel territorio di quest’ultima. La ASL pugliese proponeva opposizione avverso tale ingiunzione per incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Rimini, il quale, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani. Avverso tale sentenza, la AUSL romagnola proponeva regolamento di competenza, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del giudice riminese. Incompetenza da contestare con riferimento a tutti i fori concorrenti. La Corte di Cassazione, accogliendo il regolamento di competenza, fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di incompetenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’articolo 38 comma 1 c.p.c. – sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articolo 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente. In caso di decadenza o qualora risulti inefficace l’eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio eventuali profili di incompetenza non proposti, restando pertanto la competenza del medesimo radicata in base al profilo non o non efficacemente contestato. Eccezione incompleta, come non proposta. Ne deriva – chiariscono i Giudici - che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la ASL pugliese avrebbe dovuto contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed altresì indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi nella specie, con riferimento al tribunale del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Viceversa, la ASL pugliese, con proprio atto di opposizione ex articolo 645 c.p.c., contestava la sola inapplicabilità al caso concreto del criterio fissato dall’articolo 1182 comma 3 c.c. ed erroneamente il Tribunale riminese ha ritenuto che l’eccezione fosse stata proposta con riferimento a tutti i fori concorrenti possibili, sull’assunto per cui, trattandosi di obbligazione pecuniaria, l’articolo 1182 c.c. avrebbe dovuto leggersi in combinato disposto con l’articolo 20 c.p.c. Sulla base di quanto enunciato, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata ritenendo incompleta, dunque come non proposta, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla AUSL pugliese, definitivamente radicando la competenza presso il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale va riassunta la controversia.
Presidente Di Marzio – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con ricorso del 26.5.2016, la Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna d'ora in avanti, breviter, AUSL Romagna chiese ed ottenne, dal Tribunale di Rimini, un'ingiunzione di pagamento, in suo favore ed in danno dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani per il prosieguo, semplicemente, ASL BAT , per la somma di Euro 34.883,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie extra ospedaliere erogate nei confronti di pazienti, residenti nella provincia predetta, affetti da HIV e ricoverati presso la struttura San Patrignano s.c.r.l sita in Coriano di Rimini. 2. Decidendo sull'opposizione ex articolo 645 c.p.c. promossa dall'ingiunta, il menzionato tribunale, con sentenza del 26.3.2021, numero 313, accogliendo la corrispondente eccezione sollevata da quest'ultima, ha revocato l'anzidetto decreto in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del giudice del monitorio . Ha opinato, in particolare, che, nella specie, si era al cospetto di un'obbligazione da considerarsi querable, come tale da adempiersi, dunque, al domicilio del debitore ex articolo 1182 c.c., comma 4. Ha dichiarato, quindi, il Tribunale di Trani competente a conoscere la controversia ed ha assegnato alle parti il termine per la relativa riassunzione innanzi a tale ufficio. 3. Avverso tale sentenza, la l'AUSL Romagna propone ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del tribunale riminese a conoscere della predetta controversia. 3.1. La ASL BAT ha depositato memoria ex articolo 47 c.p.c., u.c., eccependo, pregiudizialmente, la improcedibilità o inammissibilità dell'avverso ricorso non essendo stata allegata, né provata, l'ottemperanza a quanto sancito dall'articolo 369 c.p.c., comma 3, quanto alla trasmissione del fascicolo di ufficio del merito. Ha chiesto, comunque, rigettarsi il proposto regolamento. 3.2. La Procura Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del regolamento, la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di competenza del Tribunale di Rimini, fissandosi, altresì, il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi ad esso. Ragioni della decisione 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che l'asserita, omessa richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non incide sulla procedibilità dell'odierno regolamento, atteso che, nella specie, non impedisce il controllo degli elementi necessari ai fini della sua decisione cfr. Cass. numero 7621 del 2017 Cass., SU, numero 20504 del 2006. Si veda pure Cass. numero 12844 del 2021, a tenore della quale Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'articolo 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma 3 della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito insieme col ricorso la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale . La corrispondente eccezione di ASL BAT, dunque, deve essere respinta. 2. E' indubbia, poi, l'ammissibilità dell'odierno regolamento, posto che, come già chiarito da questa Corte, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza di cui all'articolo 42 c.p.c. cfr. Cass. numero 20839 del 2021 Cass. numero 21185 del 2019 Cass. numero 16089 del 2018 . 3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, rubricato Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c Irritualità della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente ASL BAT. Radicamento della competenza dinanzi il Tribunale di Rimini , censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, stante la mancata proposizione della stessa con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti. Esso si rivela fondato alla stregua delle considerazioni di seguito esposte. 3.1. Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità della questione così sollevata, in conformità del più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con la proposizione del regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere da questa Corte una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le questioni di competen5za si deve intendere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'articolo 38 c.p.c., non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità di formulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello cfr. Cass. numero 5516 del 2020 Cass. numero 16359 del 2015 Cass. numero 23289 del 2011 Cass. numero 22548 del 2007 Cass., SU, numero 22639 del 2007 Cass., SU, numero 21858 de 2007 Cass. numero 21625 del 2006 Cass. numero 8288 del 2004 Cass. numero 12753 del 1999 Cass. ord. 29.4.2004 numero 8288 . 3.2. Va pure rimarcato che la ASL BAT invoca, oggi, il principio in base al quale, ove l'attore abbia indicato il criterio di collegamento specificamente adottato ai fini della scelta del giudice, l'onere di contestazione e di prova del convenuto è limitato al solo criterio prescelto dall'attore, non essendo egli tenuto a contestare la competenza ed a dimostrarne l'insussistenza in relazione a tutti gli altri criteri astrattamente configurabili cfr. Cass. SU numero 22639 del 2007 Cass. numero 5842 del 2007 Cass. numero 2702 del 2005 Cass. numero 4356 del 1983 . In particolare, a fronte dell'assunto della AUSL Romagna di non aver indicato nella domanda monitoria il criterio di collegamento per la scelta del foro competente cfr. pag. 4 del ricorso , l'odierna resistente assume, viceversa cfr. pag. 9 della sua memoria ex articolo 47 c.p.c., u.c. , che detta AUSL avrebbe indicato il criterio di collegamento della competenza per territorio non potendo non aver qualificato - nel proporre la domanda innanzi al Tribunale di Rimini la sua obbligazione come liquida. 3.2.1. Quest'ultimo rilievo, tuttavia, non appare pertinente, perché ancorato all'interpretazione della domanda monitoria e non all'indicazione fornita dalla ricorrente per ingiunzione, che non risulta aver invocato il foro di Rimini quale unico idoneo a determinare la propria scelta del giudice. 3.2.2. Ne consegue che la ASL BAT opponente aveva l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. numero 17374 del 2020, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'articolo 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'articolo 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione a pena di decadenza nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articolo 18,19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'articolo 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti , indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non o non efficacemente contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili cfr. nello stesso senso, anche Cass. numero 17020 del 2011 . 3.3. Orbene, nel proprio atto di opposizione ex articolo 645 c.p.c. da considerarsi quale prima difesa utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria. Cfr. Cass. numero 4779 del 2021 , la ASL BAT contestò l'applicabilità, al caso concreto, del criterio fissato dall'articolo 1182 c.c., comma 3, facendo derivare da tale contestazione l'inapplicabilità pure di quanto sancito dall'articolo 20 c.p.c 3.3.1. Segnatamente, come puntualmente riprodotto nell'odierno ricorso della AUSL Romagna, l'opponente rilevò che non può, peraltro, neppure invocarsi il criterio alternativo previsto dall'articolo 20 secondo tiri, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto, nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di danaro, lo stesso articolo 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 1182 c.c., comma 3, secondo quelli che sono i limiti impartiti dalla consolidata giurisprudenza, che si è sempre espressa nel senso di limitare il criterio di cui all'articolo 1182 c.c., comma 3, alle sole obbligazioni che siano liquide ed esigibili, non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione e dipendano da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, senza che vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, di semplici operazioni di calcolo. Laddove, invece, non vi sia un titolo giuridico convenzionale che abbia stabilito la misura del credito preteso, l'obbligazione dovrebbe essere adempiuta sempre al domicilio del debitore, ai sensi dell'articolo 1182 c.c., comma 4 . Dott. pag. 3-4 del suddetto atto di opposizione . 3.4. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto cfr. pag. 6 della sentenza impugnata che giudice competente a conoscere della domanda di rimborso della AUSL Romagna sia .il Tribunale di Trani in base a tutti e tre i criteri di radicamento della competenza contrattuale previsti dagli articolo 19 e 20 c.p.c. foro del convenuto, foro del contratto e foro di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio . Tanto ha opinato in base all'interpretazione di Cass., SU, numero 17989/2016, la quale ha affermato che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere cfr. sostanzialmente, in tal senso, pure Cass. numero 7722 del 2019 . Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'articolo 1182 c.c., comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Invero, il fondamento della norma articolo 1182 c.c., comma 3 che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querable. 3.4.1. Recependo un rilievo svolto alle pag. 3 e 4 dell'opposizione spiegata dall'ASL BAT, allora, il tribunale riminese ha ritenuto che l'eccezione fosse stata proposta con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti perché quando l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto una somma di danaro lo stesso articolo 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 1182 c.c., comma 3. 3.4.2. Sennonché, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ex articolo 380-ter c.p.c., e' solo vero che nell'inclinato caso il forum destinatae solutionis sta e cade insieme a norma dell'articolo 1182 c.c., comma 3, e dell'articolo 20 c.p.c., senza che alcuna influenza possa spiegare sull'altro alternativo criterio di collegamento caratterizzato dal luogo in cui è sorta l'obbligazione . 3.4.3. Posto, allora, che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli articolo 18,19 o 20 c.p.c. cfr. Cass. numero 24903 del 2005 , è il convenuto opponente, in sede di giudizio ex articolo 645 c.p.c. che, come si è già detto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza cfr. Cass. numero 17374 del 2020 . 3.5. Alla stregua dei principi suddetti, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla ASL BAT, odierna resistente, innanzi al Tribunale di Rimini, doveva considerarsi tamquam non esset, non avendo l'allora opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi ciò, in specie, con riferimento al tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione forum contractus . Dovendo ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, la competenza del Tribunale di Rimini resta va , quindi, definitivamente radicata. 3.6. In conclusione, previa cassazione della sentenza impugnata, va dichiarata, in relazione alla controversia introdotta dalla AUSL Romagna con la propria domanda monitoria, la competenza territoriale del Tribunale di Rimini, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza. Il medesimo giudice provvederà pure alla liquidazione delle spese relative al presente regolamento. 4. Il secondo motivo, recante Violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 c.p.c. in relazione al criterio del forum contractus. Competenza del Tribunale di Rimini quale foro in cui si è verificato il fatto generatore dell'obbligazione. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1182 c.c., comma 3, in relazione alla fattispecie concreta , può considerarsi assorbito, essendo stato formulato, tra l'altro, solo in via subordinata rispetto al mancato accoglimento del primo. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rimini, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza. Rimette al medesimo giudice la liquidazione delle spese relative al presente regolamento.