Le Sezioni Unite si pronunciano sulle conseguenze della nullità della citazione per vizi della vocatio in ius

«La nullità della citazione di primo grado per inosservanza del termine a comparire, dedotta come motivo di appello dal convenuto rimasto contumace, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma dà facoltà alla Corte di appello di rinnovare gli atti compiuti in primo grado ed al contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere le attività ormai precluse, se dimostra di non aver potuto conoscere del processo».

Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza numero 2258 del 26 gennaio 2022, dopo che erano state investite di una questione di diritto di particolare importanza, riguardante i profili della nullità della citazione in primo grado, da parte del Presidente della terza sezione civile. Il caso. I fatti risalgono al 2008, quando una società aveva chiesto l'adempimento di un contratto di affitto di una cava di inerti, al Tribunale capitolino la proprietà si era costituita e con domanda riconvenzionale aveva chiesto la risoluzione per inadempimento, della medesima scrittura, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa il fideiussore dell'attrice, al fine di ottenerne la condanna in solido. Nella citazione del terzo veniva assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge e tale vizio veniva dedotto in appello dal fideiussore rimasto contumace in primo grado. La Corte del merito, quindi, dichiarava nulla la sentenza di primo grado in conseguenza di tale vizio dell'azione, tuttavia, condannava il fideiussore al pagamento delle somme derivanti dagli obblighi posti dal contratto di affitto, che veniva dichiarato risolto per inadempimento della obbligata principale. Rilevava, altresì, che l'acclarata nullità non era motivo di rimessione della causa al primo giudice e che, comunque, non aveva provocato una lesione dell'integrità del contraddittorio, non essendo in tale fase il fideiussore un litisconsorte necessario respingeva, tuttavia, la istanza diretta alla concessione di un termine ex articolo 183, comma 6, c.p.c per l'indicazione dei mezzi di prova, trattandosi di norma non applicabile nel grado di appello e di attività che l'appellante avrebbe dovuto compiere già dall'atto introduttivo. Proposto ricorso in cassazione ad opera del fideiussore, il Presidente della terza sezione civile ha ravvisato la sussistenza di una questione di diritto di particolare importanza, attinente il tema della nullità della citazione, decisa, peraltro, in senso difforme da precedenti pronunce della Corte. Ciò posto, la causa è stata rimessa alle Sezioni Unite le quali hanno scrutinato i motivi di ricorso nei seguenti termini. La pronuncia a Sezioni Unite. Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la mancata remissione della causa al primo giudice, ex articolo 354 cpc, per non aver considerato che la domanda riconvenzionale era volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di affitto con pretese consequenziali di condanna anche nei confronti del fideiussore pretermesso che, quindi, doveva essere considerata parte necessaria del processo. Il Collegio, tuttavia, non ha accolto tale tesi poiché il fideiussore non ha la posizione di litisconsorte necessario la prestazione di garanzia che offre, costituisce rapporto autonomo e distinto, collegato a quello tra debitore principale e creditore da relazione di accessorietà. Il creditore, infatti, può agire separatamente, a norma dell'articolo 1944, comma 1, c.c. nei confronti dei due debitori solidali, salva poi la necessità di litisconsorzio processuale nei gradi di impugnazione, ove siano proposti temi comuni al debitore principale ed al fideiussore. Risultando, pertanto, acclarata la nullità della citazione introduttiva di primo grado nei confronti del fideiussore convenuto, litisconsorte facoltativo, ivi rimasto contumace, per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale, non si dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la mancata rimessione in termini dell'appellante principale, a fronte della nullità della sentenza di primo grado per il vizio della vocatio in ius, tema sul quale le sezioni semplici hanno rilevato un contrasto giurisprudenziale. Ebbene, il Collegio decisore ha affrontato la questione muovendo dalla giurisprudenza a Sezioni Unite formatasi in materia, a decorrere dall'anno 2001 dopo aver ricostruito le varie pronunce succedutesi, l'attenzione è stata rivolta anche alla dottrina maggioritaria, anch'essa oscillante sulla questione delle conseguenze della nullità dell'atto di citazione. Dopo una puntuale analisi di tutte le correnti, la Corte ha ritenuto di dare continuità all'interpretazione che lascia regolata dall'articolo 294 c.p.c. la questione della rilevazione della nullità della citazione come motivo di appello, distinguendo tra rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado e rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni, condizionata dalla dimostrazione della mancata conoscenza del processo. Invero, la nullità dell'atto introduttivo per vizi della vocatio in ius, ove non rilevata d'ufficio ed in mancanza di spontanea costituzione del convenuto, comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti e si converte in motivo di impugnazione. Il giudice investito dell'appello è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli ma ciò non comporta l'automatica rimessione del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. Essa è ristretta alle sole attività che la parte non ha potuto svolgere a causa dell'ignoranza del processo. Ciò premesso, il supremo Consesso ha espresso il seguente principio di diritto «allorchè venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'articolo 294 c.p.c. e, dunque, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo». Alla stregua di tale principio, il secondo motivo di ricorso è stato rigettato ed i restanti sono stati rimessi alla terza sezione civile, a norma dell'articolo 142 disp. Att. c.p.c., non involvendo la questione di diritto evidenziata nell'ordinanza interlocutoria delle sezioni semplici.

Presidente Tirelli – Relatore Scarpa Fatti di causa P.D. ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza numero 5193/2018 della Corte d'appello di Roma, depositata il 26 luglio 2018. Resiste con controricorso la … s.r.l., mentre l'altra intimata … s.r.l. non ha svolto attività difensive. La Corte d'appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame avanzato da P.D. contro la sentenza numero 1337/2013 del Tribunale di Roma, ed ha invece respinto l'appello incidentale della … s.r.l., dichiarando nulla la pronuncia di primo grado in conseguenza della nullità della citazione correlata all'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, e tuttavia condannando lo stesso P.D., quale fideiussore della … s.r.l., al pagamento in favore della … s.r.l. della somma di Euro 347.888,33, oltre IVA e interessi convenzionali, derivante dalla risoluzione per inadempimento della … s.r.l. agli obblighi posti dal contratto di affitto di cava del 14 ottobre 2004. La … s.r.l., con citazione del 25 settembre 2008, aveva convenuto in giudizio la … s.r.l. per chiedere l'adempimento del contratto di affitto del 14 ottobre 2004, avente ad oggetto una cava di inerti, sabbia e ghiaia. La … s.r.l. aveva tuttavia proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto dovuta ad inadempimento della affittuaria … s.r.l., nonché richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il fideiussore di quest'ultima, P.D., al fine di ottenerne la condanna in solido con la debitrice principale. Come verificato nella sentenza impugnata, la notificazione della citazione del terzo chiamato in causa P.D. si era perfezionata il 28 giugno 2009, mentre la nuova udienza allo scopo di consentirne la comparizione era stata fissata per il 3 novembre 2009. La Corte d'appello di Roma ha premesso che l'acclarata nullità della citazione non costituisse ragione di rimessione della causa al primo giudice, giacché non compresa fra le ipotesi tassative di cui agli articolo 353 e 354 c.p.comma La sentenza impugnata ha altresì evidenziato che la nullità della citazione rivolta nei confronti di P.D. non aveva provocato una lesione dell'integrità del contraddittorio in primo grado, non essendo in tale fase il fideiussore un litisconsorte necessario. In prosieguo, la Corte di Roma ha esposto che l'appellante principale, invalidamente citato in primo grado, non resta soggetto alle preclusioni e decadenze connesse alla mancata partecipazione alla fase precedente, potendo con l'atto di appello proporre tutte le difese e richieste anche istruttorie e produrre documenti. Al contrario, la Corte d'appello ha respinto l'istanza di P.D. diretta alla concessione di un termine ex articolo 183 c.p.c., comma 6, per il deposito di memorie, l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, trattandosi di norma che non opera nel giudizio di appello e di attività che l'appellante avrebbe dovuto compiere già con l'atto di appello. Nel merito, la Corte d'appello di Roma ha escluso la ravvisabilità della nullità del contratto di affitto per il contrasto con un vincolo paesaggistico gravante sull'area dov'e' sita la cava ha fondato sull'articolo 1591 c.comma la condanna della affittuaria e del fideiussore al pagamento del minimo garantito nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto ha condiviso l'interpretazione del primo giudice sulle clausole contrattuali inerenti allo stesso minimo garantito, smentendone altresì la nullità ha negato la sussistenza di ragioni di inesigibilità del corrispettivo legate alla mancata emissione delle fatture. Con ordinanza interlocutoria numero 18297/2021 del 25 giugno 2021, pronunciata all'esito della pubblica udienza del 19 maggio 2021, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto di particolare importanza, decisa peraltro in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, quanto agli effetti della rilevazione nel giudizio di appello della nullità della citazione introduttiva ed alla conseguente rinnovazione, in sede di gravame, delle attività compiute in primo grado, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dall'Ufficio del Massimario. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la rimessione alla Terza Sezione civile per la decisione degli ulteriori motivi. Ha presentato memoria la controricorrente … s.r.l. Ragioni della decisione 1. il primo motivo del ricorso di P.D. denuncia la violazione degli articolo 99,100,101,102,353 e 354 c.p.c., nonché degli articolo 1453 c.comma e ss., per avere la Corte d'appello erroneamente omesso di procedere alla rimessione della causa al primo giudice, ex articolo 354 c.p.comma La censura evidenzia che la Corte d'appello si è limitata ad enunciare il generico principio della facoltatività del litisconsorzio nel rapporto processuale di primo grado tra creditore, debitore principale e fideiussore, ove il primo agisca per ottenere il pagamento nei confronti sia del debitore che del garante, senza considerare che, nella specie, la domanda riconvenzionale della … s.r.l. era volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto del 14 ottobre 2004 per l'inadempimento della affittuaria … s.r.l., con pretese conseguenziali di condanna al pagamento di somme di denaro rivolte in solido verso la debitrice principale ed il fideiussore. Tendendo, perciò, la domanda della … s.r.l. alla risoluzione del contratto anche nella parte relativa all'obbligo fideiussorio del P., questi non poteva non considerarsi parte necessaria del giudizio di primo grado. 1.1. Può superarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, in ordine all'erronea indicazione del vizio come riconducibile all'articolo 360 c.p.c., comma, 1, numero 3 anziché numero 4 . Come precisato da Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2013, numero 17931, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. E' parimenti infondata l'ulteriore eccezione che la controricorrente … s.r.l. solleva con riguardo al primo motivo di ricorso, secondo cui il ricorrente, nel censurare la violazione di regole processuali, avrebbe dovuto specificare il concreto pregiudizio subito. Il motivo denuncia la lesione dei diritti processuali essenziali al contraddittorio ed alla difesa giudiziale, con riferimento ai quali la parte non ha alcun onere di allegare o di dimostrare che la violazione della norma le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio di quegli stessi diritti Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, numero 36596 . 1.2. Il primo motivo del ricorso di P.D. è del tutto infondato. 1.2.1. Esso sottende che operasse, nella specie, il principio secondo cui, all'interno di una controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorti necessari, la nullità dell'atto di citazione in primo grado nei confronti di uno dei medesimi litisconsorti, che non si sia costituito, produce un vizio originario dell'integrità del contraddittorio che giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex articolo 354 c.p.c., comma 2. L'assunto deriva, tuttavia, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui nella controversia promossa, come nella specie, dal concedente per la risoluzione di un contratto di affitto, sia l'affittuario che il fideiussore di quest'ultimo rivestono la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di diritto sostanziale, non potendo la risoluzione contrattuale essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell'unico rapporto in contestazione. E' vero, al contrario, che il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, quand'anche il debitore si sia obbligato per contratto a prestare una fideiussione articolo 1943 c.c. , sicché il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio, così come il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo tra debitore e creditore. La prestazione di garanzia fideiussoria non inserisce, quindi, un terzo soggetto nell'ambito del rapporto fra debitore principale e creditore, ma costituisce un rapporto autonomo e distinto, collegato con il primo da relazione di accessorietà insorgendo l'obbligazione del fideiussore dall'inadempimento dell'obbligazione principale . La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non contiene, pertanto, la domanda di risolvere altresì la garanzia fideiussoria dell'obbligo inadempiuto anzi, l'inadempimento del debitore principale rende attuale ed operante l'obbligo del fideiussore di adempiere in luogo di lui, e perciò la risoluzione per inadempimento serve proprio per esporre il fideiussore alle conseguenze relative. Ne consegue che, nella controversia promossa dal creditore per sentir risolvere il contratto intercorrente col debitore principale non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del fideiussore, non vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario arg. da Cass. Sez. 2, 5 ottobre 1978, numero 4433 Cass. Sez. 1, 30 gennaio 1985, numero 579 anche da Cass. Sez. 2, 27 giugno 1992, numero 8064 Cass. Sez. 3, 13 giugno 2006, numero 13652 . 1.2.2. Rileva, piuttosto, nel caso in esame, la regola, correttamente applicata dalla Corte d'appello di Roma, per la quale il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore configura, nel primo grado del giudizio, un litisconsorzio facoltativo, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'articolo 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali, salva poi la necessità del litisconsorzio processuale nei gradi d'impugnazione, ove siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore così Cass. Sez. 3, 26 luglio 2019, numero 20313 Cass. Sez. 3, 20 luglio 2016, numero 14829 Cass. Sez. 1, 1 ottobre 2012, numero 16669 . Risultando, pertanto, acclarata la nullità, dedotta con l'atto di appello, della citazione introduttiva di primo grado nei confronti del fideiussore convenuto litisconsorte facoltativo, ivi rimasto contumace, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge articolo 164 c.p.c., comma 1 , non si dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli articolo 353 e 354 c.p.comma 2. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell'articolo 183 c.p.c., comma 6, articolo 342 e 359 c.p.c., alla luce degli articolo 24 e 111 Cost., avendo la Corte di Roma respinto la richiesta di rimettere in termini l'appellante principale, a fronte della nullità della sentenza di primo grado per il vizio della vocatio in ius, per il deposito di memorie, l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., comma 6. 2.1. Anche per il secondo motivo di ricorso vanno dapprima disattese le eccezioni pregiudiziali della controricorrente … s.r.l., identiche a quelle esaminate in relazione al primo motivo. Sono agevolmente superabili altresì le considerazioni che la controricorrente svolge nella memoria ex articolo 378 c.p.c., secondo cui la citazione per chiamata di terzo, al momento in cui è stata notificata, era valida , giacché avvenuta, secondo quando stabilito dall'articolo 140 c.p.comma all'epoca vigente cioè prima della sentenza numero 3/2010 della Corte Costituzionale intervenuta il 14/01/2010 , il 18/06/2009 per l'udienza del 3/11/2009. Il 18/06/2009 e', infatti, la data del timbro postale di spedizione della raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario . Tale questione, esplicitamente decisa dalla Corte d'appello di Roma nel senso che la notificazione dell'atto di chiamata in causa in primo grado si è perfezionata ex articolo 140 c.p.c pacificamente soltanto in data 28.6.2009 , non è stata oggetto di ricorso incidentale. La deduzione e', peraltro, palesemente infondata, ove si consideri che l'efficacia di una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma processuale si estende sia agli atti del processo successivi alla pubblicazione di essa, sia agli atti processuali compiuti in precedenza, la cui validità sia tuttavia ancora oggetto di sindacato. 3. La decisione del secondo motivo di ricorso pone dunque in rilievo la questione di diritto che l'ordinanza interlocutoria numero 18297/2021 del 25 giugno 2021 segnala come risolta dalla giurisprudenza della Corte in modi talora contrastanti e, in ogni caso, da ultimo, insoddisfacenti . 3.1. L'excursus dell'ordinanza interlocutoria prende le mosse dalla sentenza 21 marzo 2001, numero 122, resa da queste Sezioni Unite. In tale pronuncia si affermò che il principio secondo cui il giudice di appello, il quale ravvisi la sussistenza della nullità della vocatio in jus in primo grado, in un giudizio soggetto al rito del lavoro, per inosservanza del termine di comparizione di cui all'articolo 415 c.p.c., comma 5, è investito del potere - dovere di dichiarare la nullità, trattenere la causa e decidere nel merito, dovesse essere integrato con l'ulteriore precisazione che, in tale evenienza l'appellante, contumace in primo grado, deve essere ammesso a svolgere in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali deve necessariamente chiedere il riesame, a pena di inammissibilità dell'appello v. sent. numero 12541/98 di queste S.U. tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità. Tale principio, accolto da una parte della giurisprudenza in relazione al giudizio ordinario, sul rilievo che, diversamente, l'appellante sarebbe ingiustificatamente pregiudicato dalla nullità verificatasi in suo danno sent. numero 3878/77 numero 724/82 numero 11834/92 n, 12102/95 numero 7436/96 numero 2251/97 numero 6879/99 numero 7054/99 , merita infatti di essere esteso, per analoga ragione, anche al giudizio soggetto al rito del lavoro . Va considerato che, per giustificare la mancata rimessione al giudice di primo grado, le Sezioni Unite rimarcarono come, quando ricorra l'inosservanza dei termini di comparizione, la notifica dell'atto introduttivo si postula come valida, sicché il contatto tra attore e convenuto si è realizzato ed il contraddittorio è potenzialmente instaurato i l convenuto che, pur avendo avuto notizia del giudizio intentato nei suoi confronti, rileva la violazione del termine di comparizione, non si costituisce per libera scelta di strategia processuale, riservandosi la tutela in sede di impugnazione . La sentenza numero 122/2001 aggiunse che non può negarsi che l'ammissione dell'appellante a svolgere tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado, se il processo si fosse ritualmente instaurato, comporta indubbiamente una deviazione dalla struttura del giudizio di appello secondo il rito del lavoro, quale giudizio di mero riesame. Occorre tuttavia considerare che la preclusione di tali attività sarebbe lesiva del diritto di difesa della parte danneggiata dalla nullità. L'alterazione della funzione del giudizio di appello è quindi giustificata dalla prevalenza del principio costituzionale . 3.2. Il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite nel 2001 è stato più volte condiviso nelle successive pronunce aventi ad oggetto controversie soggette al rito del lavoro da ultimo, Cass. Sez. Lavoro, 26 luglio 2013, numero 18168 Cass. Sez. Lavoro, 18 maggio 2010, numero 12101 ed anche in decisioni relative al giudizio ordinario di cognizione si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 3, 14 giugno 2016, numero 12156 Cass. Sez. 1, 11 novembre 2010, numero 22914 Cass. Sez. 2, 13 dicembre 2005, numero 27411 Cass. Sez. 1, 15 settembre 2004, numero 18571 del 15/09/2004 , non essendo, del resto, decisiva la considerazione che nell'uno o nell'altro la nullità per il mancato rispetto dei termini a comparire sia attribuibile prevalentemente al comportamento del giudice o dell'attore. 3.3. L'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione civile dedica, peraltro, specifica attenzione ad un precedente che, pur richiamando il principio dettato dalla sentenza numero 122/2001 delle Sezioni Unite, recava un significativo corollario Cass. Sez. Lavoro, 24 aprile 2004, numero 16680, dopo aver ribadito la nullità della decisione di primo grado in caso di inosservanza dei termini a comparire e l'obbligo del giudice d'appello di ammettere l'appellante ad esercitare in sede di gravame tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado, onerava il convenuto di indicare, con l'atto d'appello, quali attività defensionali gli fossero rimaste impedite in primo grado a causa della riduzione del termine e volesse perciò svolgere in appello. 3.4. La sostanziale uniformità dell'orientamento giurisprudenziale finora sintetizzato è stata rotta, come segnala l'ordinanza interlocutoria, da Cass. Sez. 6 - 3, 7 maggio 2013, numero 10580. Tale pronuncia decise un caso di mancato rispetto del termine a comparire nel decreto di fissazione dell'udienza ex articolo 415 c.p.comma I convenuti, rimasti contumaci in primo grado, avevano poi spiegato appello, chiedendo di esercitare tutte le attività che essi avrebbero potuto svolgere in primo grado e proponendo in via subordinata altresì una domanda riconvenzionale. I giudici dell'appello, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e rinnovato il giudizio sulla domanda attorea, avevano dichiarato inammissibile la riconvenzionale. L'ordinanza numero 10580 del 2013 di questa Corte rigettò il ricorso sulla base della seguente motivazione. Premessi i differenti ambiti delle nullità per vizi della vocatio in ius e della editio actionis nell'ambito dell'articolo 164 c.p.c., la pronuncia in esame rilevò come tale norma disciplini il rilievo delle invalidità della citazione con riferimento al momento iniziale del processo, segnato dalla prima udienza, senza occuparsi delle conseguenze del mancato rilievo della nullità dell'atto introduttivo in difetto di costituzione del convenuto, né precisare se il potere di rinnovazione del giudice possa essere esercitato anche nel successivo corso del processo di primo grado o nei gradi successivi. Sovviene tuttavia, secondo Cass. numero 10580/2013, il disposto dell'articolo 101 c.p.c., comma 1, a norma del quale il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa , il che convaliderebbe la conclusione sistematica per cui il potere di rilevazione della nullità della citazione va esercitato dal giudice d'ufficio fino al momento della decisione di primo grado. Resa quest'ultima, invece, la nullità della citazione e della stessa sentenza andrebbe soggetta alla regola dettata dall'articolo 161 c.p.c., dovendo, perciò, essere dedotta dal convenuto soccombente come motivo di impugnazione. Dovrebbe, invero, considerarsi che quando il giudice abbia omesso di rilevare d'ufficio la nullità della citazione, la posizione del convenuto diventa quella del contumace . Perciò, nell'eventualità che il convenuto, destinatario di una citazione nulla, e rimasto ab initio contumace, decida successivamente di entrare nel processo durante il corso del giudizio di primo grado o attraverso l'appello, la sua condizione processuale andrebbe regolata alla stregua dell'articolo 294 c.p.c., comma 1, in base al quale il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile . La pronuncia di nullità della citazione imporrebbe, così, quanto all'attività processuale già espletata, l'estensione per dipendenza ai sensi dell'articolo 159 c.p.c., comma 1, e la rinnovazione a norma dell'articolo 162 c.p.c., comma 1, pur indipendentemente dalla dimostrazione della mancata conoscenza del processo in capo al convenuto. Quanto invece alle attività rimesse alla iniziativa del convenuto ed ormai precluse dallo stadio del giudizio, l'articolo 294 c.p.c., comma 1, imporrebbe al contumace che si costituisce di dar prova che la nullità della citazione gli abbia impedito di avere utile e tempestiva conoscenza del processo, così da giustificarne la rimessione in termini. La deroga che, in tale prospettiva, l'articolo 294 c.p.comma apporterebbe alla generalizzata operatività dell'articolo 162 c.p.c., in ragione del comportamento inerte serbato inizialmente dal convenuto contumace che fosse a conoscenza del processo, troverebbe un suo radicamento, stando alla ricostruzione prediletta da Cass. numero 10580/2013, nei principi costituzionali sul giusto processo, specie in quello della sua ragionevole durata. Ciò detto, al di là delle particolarità della singola vicenda, Cass. numero 10580/2013 chiariva anche che l'unica nullità della citazione per vizi della vocatio in ius che appare in astratto tale da impedire al convenuto la conoscenza del processo è quella legata all'elemento di cui all'articolo 163 c.p.c., comma 3, numero 1, ovvero l'indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta, indicazione che, se omessa o assolutamente incerta, non consente alla parte evocata in lite di esercitare il proprio diritto di difesa sulla domanda. Nessuna delle altre nullità relative alla vocatio in ius come anche alla editio actionis determinerebbe, di regola, una mancata conoscenza del processo ciò, in particolare, quanto alla violazione dei termini di comparizione o alla mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c., vizi in rapporto ai quali la stessa costituzione del convenuto non nega a questo la facoltà di chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza articolo 164 c.p.c., comma 3 . La conclusione raggiunta da Cass. numero 10580/2013 e', quindi, che per tutte le ipotesi di nullità della citazione diverse da quelle della mancanza di indicazione del giudice o dell'assoluta incertezza di essa, la posizione del convenuto dichiarato erroneamente contumace, che si costituisca tardivamente ai sensi dell'articolo 294 c.p.c., è quella di chi, fermo che può esigere la rinnovazione dell'attività altrui svolta prima della sua costituzione, non può compiere attività ormai precluse nel momento della costituzione, in quanto la citazione notificatagli con una di dette nullità lo aveva comunque messo in grado di costituirsi e di far valere oltre alla nullità, la pretesa allo svolgimento delle attività precluse. E ciò perché la nullità della citazione non gli ha impedito di conoscere il processo e, quindi, di costituirsi . Da ciò discenderebbe che, quando il convenuto deduca la nullità della citazione introduttiva come motivo di appello, in conformità alla regola dettata dall'articolo 294 c.p.c., egli avrà diritto alla rinnovazione degli atti compiuti in primo grado come suppone l'articolo 354 c.p.c., u.c. , nonché al compimento delle attività che gli sono ormai precluse ma solo se le circostanze del caso concreto hanno determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo . 3.5. La soluzione interpretativa prescelta da Cass. Sez. 6 - 3, 7 maggio 2013, numero 10580, è stata di seguito richiamata da Cass. Sez. 1, 26 luglio 2016, numero 15414. Quest'ultima pronuncia, in realtà, riguardava una fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della citazione recante l'invito a costituirsi dinanzi ad un tribunale diverso a quello indicato come adito ex articolo 163 c.p.c., comma 3, numero 1 . La Corte d'appello, decidendo sul gravame formulato dall'attore, nella perdurante contumacia dei convenuti, e dunque senza richiesta proveniente dagli stessi, aveva non di meno disposto la rinnovazione degli atti nulli, fissando udienza di trattazione, previa concessione del termine ex articolo 183 c.p.comma anche ai contumaci. 3.6. Seppur non menzionata nella ordinanza interlocutoria, come ulteriore tassello del composito mosaico giurisprudenziale in argomento va certamente ricordata anche Cass. Sez. 3, 28 marzo 2017, numero 7885. Questa pronuncia si trovava al cospetto di un atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo privo della indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e, dunque, affetto da nullità per vizio della vocatio in ius. Facendo applicazione dell'articolo 164 c.p.c., la sentenza numero 7885 del 2017 ritenne sanata retroattivamente detta nullità in forza della proposizione dell'appello. Seguendo, peraltro, i principi enucleati da Cass. Sez. Unite, 19 aprile 2010, numero 9217, Cass. numero 7885 del 2017 chiarì che la sanatoria della nullità della citazione, garantita anche in sede di gravame dalla permanente operatività dell'articolo 164 c.p.c., non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza, imponendo, tuttavia, al giudice di appello di trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'articolo 162 c.p.comma gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario . Nel dosare tale necessità della rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, la sentenza numero 7885 del 2017 ritenne, peraltro, di aderire alla sentenza numero 10580 del 2013 poiché il ravvisato vizio di nullità della citazione per mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione non poteva aver impedito al convenuto di avere comunque notizia della pendenza della lite, questi, alla luce dell'articolo 294 c.p.c., non aveva diritto a compiere le attività rimaste per lui precluse nel giudizio di primo grado, atteso che un comportamento processuale improntato ai principi della correttezza e della buona fede gli avrebbe consentito di attivarsi per conoscere la situazione di un giudizio della cui esistenza egli era pacificamente informato . 3.8. L'archetipo argomentativo delle sentenze numero 10580 del 2013 e numero 7885 del 2017 è stato riprodotto da Cass. Sez. 3, 15 gennaio 2020, numero 544, con riguardo alla nullità per vizi della vocatio in ius di una citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, nullità rimasta sanata ex tunc in seguito alla proposizione dell'appello ad opera dell'opposto contumace in primo grado. 3.9. La sanatoria retroattiva ex articolo 164 c.p.comma della citazione, in conseguenza della proposizione dell'appello da parte del convenuto rimasto dapprima contumace, e la necessità di rinnovare nel giudizio di gravame, quando possibile e necessario , gli atti nulli, sono state riaffermate da Cass. Sez. 3, 8 giugno 2012, numero 9306 in ipotesi di citazione nulla per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge e da Cass. Sez. 6 - 2, 7 gennaio 2021, numero 32 in ipotesi di nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 c.p.c., comma 3, numero 7 . 3.10. La giurisprudenza della Corte ha anche chiarito che l'effetto sanante prodotto dalla proposizione dell'appello si limita alla nullità della citazione viziata nella vocatio in ius e non si comunica agli atti successivi dipendenti, dei quali perciò il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione Cass. Sez. 3, 15 maggio 2009, numero 11317 Cass. Sez. Lavoro, 12 ottobre 2017, numero 24017 . 4. L'ordinanza interlocutoria numero 18297/2021 pronunciata dalla Terza Sezione civile reputa non del tutto convincente la soluzione offerta dalla sentenza numero 10580 del 2013, con cui si affida all'articolo 294 c.p.c., oltre alla disciplina dell'ipotesi riguardante la richiesta di rimessione in termini da parte del contumace che si costituisce nel giudizio di primo grado, anche la regolamentazione delle conseguenze in appello dell'erronea dichiarazione di contumacia avvenuta in primo grado nonostante la nullità dell'atto di citazione. Tale ricostruzione, ad avviso dell'ordinanza interlocutoria, muoverebbe dal contestabile presupposto della sussistenza di un onere processuale del convenuto di costituirsi in ogni caso in giudizio, là dove abbia ricevuto un atto nullo che non gli abbia impedito di avere nozione del processo, e ciò a fronte della irregolarità della vocatio in ius imputabile all'attore e della inosservanza del dovere di disporre la rinnovazione ex articolo 164 c.p.comma imputabile al giudice. Sottraendo all'appellante la possibilità di svolgere tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità della citazione originaria, si verificherebbe, secondo l'ordinanza della Terza Sezione civile, un ingiustificato pregiudizio della parte come conseguenza della nullità verificatasi in suo danno. L'ordinanza numero 18297/2021 riferisce la tesi dottrinale che riconduce alla costituzione tardiva del convenuto, il quale eccepisca la nullità della citazione, ex articolo 164 c.p.c., comma 3, l'effetto inevitabile della riapertura piena e incondizionata del processo, desumibile dalla previsione della necessaria fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini prima udienza ex articolo 183 c.p.comma Viene altrimenti rievocata una diversa teoria che prospetta tre distinte soluzioni una che generalizza il funzionamento degli articolo 164 e 162 c.p.c., una che distingue fra rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini ed una che poggia sull'articolo 294 c.p.comma e sulla convalidazione soggettiva ex articolo 157 c.p.c., comma 2. 5. Come ben evidenzia l'ordinanza interlocutoria, le difformità di decisioni giurisprudenziali, che negli ultimi anni si sono riscontrate sulla questione in oggetto, fanno eco ad una simmetrica divaricazione di opinioni riscontrabile in dottrina. 5.1. Una prima tesi induce a ritenere che la costituzione oltre la prima udienza effettuata del convenuto, il quale deduca l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento ex articolo 163 c.p.c., comma 3, numero 7 , comporti sempre la regressione del processo alla prima udienza, ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., comma 3, senza perciò che il contumace soffra delle eventuali preclusioni o decadenze medio tempore maturate. A questa soluzione si obietta, in maniera apparentemente inoppugnabile, che la lettura prescelta non si cura del coordinamento dell'articolo 164 c.p.c., comma 3, con l'articolo 156 c.p.c., articolo 159 c.p.c., comma 1, articolo 162,164 e 294 c.p.comma 5.2. Una seconda tesi relega il funzionamento dell'articolo 164 c.p.c., comma 3, alla sola ipotesi in cui il convenuto si costituisca entro la prima udienza, lasciando operare per il resto l'articolo 294 c.p.c. il convenuto che, al momento della sua tardiva costituzione, eccepisca la nullità della citazione ha diritto di ottenere soltanto la rinnovazione, ex articolo 162 c.p.c., degli atti istruttori pregressi, colpiti per estensione dall'invalidità dell'atto introduttivo se il convenuto intenda, invece, svolgere ulteriori attività difensive per le quali sono già maturate preclusioni, egli deve ottenere la rimessione in termini alle condizioni previste dal citato articolo 294. Qualora poi il convenuto, destinatario di una citazione nulla per vizi della vocatio in ius, rimanga contumace per l'intero giudizio di primo grado e deduca la nullità in appello, non trattandosi, com'e' pacifico, di caso che comporti la rimessione al primo giudice, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della citazione, deve parimenti procedere alla rinnovazione degli atti dipendenti da essa ed eventualmente consentire all'appellante il superamento delle preclusioni maturate nei suoi confronti seguendo il criterio dettato dall'articolo 294 c.p.c., comma 1, e cioè se vi sia prova che il vizio dell'atto introduttivo fosse tale da impedire al convenuto l'individuazione degli elementi essenziali del processo e perciò giustificarne la contumacia nell'intero corso del primo grado. Nel coordinamento tra l'articolo 164 e l'articolo 294 codice di rito, si avrebbe che, esaurita la fase di operatività della prima norma, la restituzione in termini non si configura più come un diritto automatico spettante al convenuto, restando, piuttosto, affidata al vaglio di meritevolezza postulato dalla seconda disposizione. A questa soluzione si obietta che non vi sarebbe ragione di disporre la rinnovazione degli atti istruttori compiuti in primo grado nel contraddittorio con l'ex contumace senza rimettere lo stesso in termini ai fini dell'esercizio dei poteri di cui quegli atti sono emanazione. In tal senso, l'articolo 294 c.p.comma dovrebbe rappresentare un coerente completamento delle discipline della nullità dettate dagli articolo 156,159,162 e 164 c.p.c. rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini per il compimento delle attività precluse in conseguenza della nullità sarebbero, quindi, rimedi concorrenti e non alternativi. 5.3. Una terza tesi ravvisa la necessità di coordinare l'articolo 294 c.p.c., comma 1, con il limite soggettivo di rilevabilità della nullità stabilito dall'articolo 157 c.p.c., comma 2, limite correlato alla prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso , cioè al primo atto del processo seguente al verificarsi o comunque alla conoscenza della nullità stessa. In tal senso, il convenuto che, nonostante la nullità della citazione, abbia avuto notizia di essa quando, perciò, non si tratti della omissione o assoluta incertezza dei requisiti stabiliti nell'articolo 163 c.p.c., nnumero 1 e 2 , non potrebbe più opporre la medesima nullità oltre il segmento procedimentale di prossimità segnato dall'articolo 157 c.p.c., comma 2, né chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'articolo 294 c.p.c., comma 1. Se la citazione manca della indicazione della data dell'udienza o dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c., oppure viola i termini a comparire, il convenuto ha conoscenza del processo e può costituirsi entro la prima udienza, sicché opera l'articolo 157 c.p.c., comma 2. Altrimenti, ove il convenuto non si costituisce e il giudice non rileva d'ufficio la nullità, come postula l'articolo 164 c.p.c., comma 2, la nullità della citazione rimane sanata in base, appunto, all'articolo 157 c.p.c., comma 2, e se il convenuto si costituisce nel prosieguo del processo non deve farsi luogo né a rinnovazione né a rimessione in termini ex articolo 294 c.p.comma 6. Queste Sezioni Unite ritengono che la difformità di pronunce segnalata dalla ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile vada composta dando continuità all'interpretazione prescelta da Cass. Sez. 6 - 3, 7 maggio 2013, numero 10580, nel senso, cioè, di lasciare regolata dall'articolo 294 c.p.comma la questione degli effetti della rilevazione della nullità della citazione come motivo d'appello, distinguendo fra rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado, a norma dell'articolo 354 c.p.c., comma 4, e articolo 356 c.p.c., e rimessione in termini per le attività segnate da preclusioni condizionata alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo. 6.1 La nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice articolo 164 c.p.c. , comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti articolo 159 c.p.c., comma 1 , ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'articolo 157 c.p.c., comma 2, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, numero 36596 . La proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli. 6.2. La rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini e', infatti, ristretta dall'articolo 294 c.p.comma alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo. Già nel sistema del c.p.comma del 1865, l'articolo 58, comma 2 individuava, quale generale limite della rinnovazione di un atto nullo, la scadenza del termine perentorio per farlo . 6.3. Dunque, il giudice d'appello dispone la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione. Secondo principio generale, invero, la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione quali, indicativamente, quelle di cui agli articolo 38,167 e 183 c.p.c. , e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo. 6.4. Quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'articolo 163 c.p.c., numero 7 la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'articolo 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione. In virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un premio per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo. Non induce a diversa conclusione la considerazione che la nullità della citazione sia comunque da imputare all'attore negligente e che non debba, perciò, pagarne le conseguenze il convenuto esattamente all'inverso, ove all'incompleta redazione dell'atto introduttivo con riguardo agli elementi della vocatio in ius ed all'omesso rilievo d'ufficio della nullità della citazione addebitabile al giudice, si facesse seguire una integrale regressione del giudizio per lasciar esercitare al convenuto il quale pur sapeva del processo pendente ma ha optato di non costituirsi alla prima udienza tutti i poteri difensivi preclusi che avrebbe potuto svolgere in primo grado, la reazione ordinamentale risulterebbe sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore. Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso incentivo alla contumacia , inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere l'invalidità con la proposizione dell'appello. 7. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto Allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire , non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'articolo 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo . 8. Alla stregua di tale principio, il secondo motivo del ricorso di P.D. è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione adottata dalla Corte d'appello di Roma. La Corte d'appello ha invero affermato che il P., in conseguenza della nullità della citazione per la inosservanza dei termini a comparire, non restava soggetto alle preclusioni e decadenze connesse alla sua mancata partecipazione al primo grado del giudizio, potendo con l'atto di appello proporre tutte le difese e richieste anche istruttorie e produrre documenti . In proposito, la controricorrente … s.r.l., nella memoria presentata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., evidenzia come il P., in effetti, con l'atto d'appello aveva proposto eccezioni e depositato documenti. La sentenza impugnata ha tuttavia negato la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6, formulata dal P. nelle conclusioni, giacché tale norma non trova applicazione nel giudizio d'appello e, comunque, l'appellante aveva l'onere di articolare tutte le proprie difese anche istruttorie con l'atto di appello . Va piuttosto affermato che l'appellante, rimasto contumace in primo grado, avrebbe potuto chiedere ai giudici di appello di essere ammesso a compiere le attività di cui all'articolo 183 c.p.c., comma 6, ormai precluse, solo allegando e dimostrando che la nullità della citazione gli aveva impedito di avere materiale conoscenza del processo, come stabilito dall'articolo 294 c.p.comma 9. Il terzo motivo di ricorso di P.D. deduce la violazione degli articolo 1453,1458,1459 e 1591 c.c., per avere la Corte d'appello di Roma accolto la domanda della … s.r.l. di condanna del fideiussore al pagamento del minimo garantito nonostante la declaratoria di risoluzione del contratto fideiussorio. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articolo 1291 e 1591 c.c., avendo la sentenza impugnata ravvisato l'obbligo dell'affittuaria … s.r.l. e del fideiussore senza aver accertato lo stato di mora in ordine alla restituzione dei terreni. Il quinto motivo di ricorso allega la violazione dell'articolo 132 c.p.c., numero 4 e articolo 156 c.p.c., comma 2, nonché dell'articolo 118 disp. att. c.p.comma e degli articolo 24 e 111 Cost., avendo la Corte d'appello apoditticamente rigettato il terzo motivo di appello relativo alla nullità dell'articolo 8 del contratto del 14 ottobre 2004. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, non avendo la Corte di Roma tenuto conto della mancata contestazione, da parte della … s.r.l., dell'allegata esistenza del vincolo paesistico gravante sulle aree affittate. 9.1. Queste Sezioni Unite, rigettati i primi due motivi di ricorso per pronunciare sulla questione rimessa, non ritengono opportuno decidere i motivi dal terzo al sesto di ricorso, i quali non riguardano la questione di diritto evidenziata nell'ordinanza interlocutoria e la cui decisione va perciò rimessa alla Terza Sezione civile, a norma dell'articolo 142 disp. att. c.p.c. P.Q.M. La Corte risolve la questione rimessa nei sensi di cui in motivazione, rigetta i primi due motivi di ricorso e rimette alla Terza Sezione civile la decisione degli ulteriori motivi.