Ai fini del risarcimento del danno, è necessario dimostrare il nesso di causalità tra il distacco del cornicione e il danno realmente subito.
Il caso. Un cittadino conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale un Condominio al fine di sentire accertare la responsabilità di quest'ultimo per l'omessa manutenzione degli stabili ex articolo 2051 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nello specifico, il ricorrente esponeva che mentre attraversava a piedi un corridoio del complesso condominiale veniva colpito da pezzi di intonaco e cemento distaccatisi dalla parete, e nel tentativo di evitarli cadeva a terra riportando gravi lesioni. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano la domanda attorea ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa in particolare, i giudici di merito, dopo aver esaminato le deposizioni dei testimoni e il verbale di pronto soccorso, evidenziavano molteplici incongruenze e contraddizioni che non consentivano di ritenere provata né la dinamica del sinistro né il nesso causale tra il danno e l'asserita caduta di calcinacci. L'uomo ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la Corte d'Appello non avesse applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia, secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra il danno subito e il bene. La decisione della Corte. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, sostiene che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è sufficiente la prova del fatto storico della caduta, in quanto, in tema di responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito. Pertanto, il cittadino che intenda ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di cornicioni di un Condominio è tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra il fenomeno del crollo di parti cementizie e il danno fisico riportato.
Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. S.F. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il Condominio omissis al fine di sentir accertare la responsabilità di quest'ultima per l'omessa manutenzione degli stabili ex articolo 2051 c.c., e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Espose in particolare che mentre attraversava a piedi un corridoio del complesso condominiale venne colpito da pezzi di intonaco e cemento, distaccatisi dalla parete, e nel tentativo di evitarli scivolò a terra riportando gravi lesioni. Si costituì in giudizio il Condominio omissis contestando la domanda attorea e domando la condanna dell'attore ex articolo 96 c.p.c. Istruita la causa, mediante interrogatorio formale dello S. ed escussione dei testi, il Tribunale di Taranto con sentenza numero 964/2016 del 18 marzo 2016 rigettò la domanda attorea, ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa, rigettò altresì la domanda ex articolo 96 c.p.c., del convenuto condannando lo S. alla refusione della metà delle spese di lite. 2. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza numero 121/2020 del 27 marzo 2020 ha rigettato l'appello proposto da S.F., ritenendo condivisibili le considerazioni del Tribunale circa il difetto di prova sull'an debeatur. Ha altresì rigettato l'appello incidentale proposto dal Condominio omissis avente ad oggetto la condanna dello S. per lite temeraria non avendo il Condominio addotto alcun motivo per contrapporre alle argomentazioni svolte dal giudice, altre, finalizzate ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. 3. Avverso tale decisione S.F. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 363 c.p.c., numero 3, per non aver la Corte d'Appello applicato i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra il danno subito e il bene. Sostiene altresì che, a prescindere dalle diposizioni testimoniali, il fatto storico della caduta non sia stato contestato da controparte e ciò sarebbe sufficiente per l'accoglimento della richiesta risarcitoria. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta una non corretta valutazione delle prove testimoniali sostiene, infatti, che a prescindere dalle divergenze delle dichiarazioni dei testi sul momento e le modalità della caduta, circostanze che possono comunque essere desunte dal contesto spazio-temporale, entrambi avevano confermato il medesimo fatto e cioè che egli era caduto a terra. Irrilevanti sarebbero, inoltre, gli indizi di inattendibilità dei testi rinvenuti dal giudice di merito. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2699 c.c., nonché degli articolo 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere contraddittorie le circostanze riportate dal certificato del pronto soccorso e la successiva rettifica. 5. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, numero 16497 . Orbene, nel caso di specie, non si rivengono vizi di alcun genere nella motivazione del giudice di merito che appare logica ed esaustiva. La Corte d'Appello, infatti, ha esaminato il materiale istruttorio ed ha evidenziato, sia con riferimento alle deposizioni dei testi L. e D. che con riferimento al verbale di pronto soccorso le molteplici incongruenze e contraddizioni che non hanno consentito di ritenere provata nè la dinamica del sinistro nè il nesso causale tra il danno e l'asserita caduta dei calcinacci. Del resto non può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex articolo 2051 c.c. l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito. In buona sostanza, ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, pertanto, non può essere oggetto di critica in questa sede. 6. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Cass. Sez. U. 20/02/2020, numero 4315 per dare atto - ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, all'articolo 13, il comma 1-quater, e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali tra le prime Cass. 14/03/2014, numero 5955 tra le innumerevoli altre successive Cass. Sez. U. 27/11/2015, numero 24245 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.