Per il giudice è illogico negare il ristoro economico relativo alla forzata necessità di comprare due biglietti nuovi per coprire l’intera tratta. Irrilevante, in sostanza, il fatto che i due voli siano stati prenotati presso differenti vettori.
Volo cancellato e, di conseguenza, saltata la coincidenza con la seconda tappa aerea. Sacrosanto il diritto del viaggiatore ad essere risarcito, anche quando i due viaggi in aereo sono stati acquistati da compagnie differenti. All'origine della battaglia legale c'è la disavventura vissuta tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio del 2019 da due turisti. All'epoca essi avevano programmato di raggiungere Palermo con due voli il primo per la tratta Nizza-Roma Fiumicino e il secondo per la tratta Roma Fiumicino-Palermo. Tutti i progetti erano saltati perché a Nizza si erano imbarcati, avevano atteso per oltre due ore la partenza ma, alla fine, avevano appreso della cancellazione del volo . Di conseguenza, essi avevano perduto la coincidenza con il volo in partenza da Roma con destinazione Palermo. Per salvare il viaggio, però, alla fine i turisti erano riusciti ad acquistare due nuovi biglietti con un nuovo vettore aereo, pagando 790 euro, per la tratta Nizza-Palermo. Tempo dopo, dalla compagnia aerea responsabile del primo volo era arrivato per i due turisti il rimborso del costo dei biglietti non usufruiti e 500 euro a titolo di compensazione pecuniaria. Questione chiusa? Assolutamente no, perché i due turisti hanno pensato bene di citare in giudizio la compagnia aerea che avrebbe dovuto garantire la tratta Nizza Roma Fiumicino, chiedendone la condanna al «rimborso del costo dei nuovi biglietti acquistati» per il viaggio diretto a Palermo. Inutile l'opposizione della compagnia aerea, la quale ha sostenuto che «la cancellazione del volo è avvenuta per cause non imputabili» ad essa e si è offerta di «rimborsare il costo dei nuovi biglietti», limitatamente, però, alla tratta Nizza-Roma, ritenendosi «non responsabile della perdita del volo successivo», quello sulla tratta Roma-Palermo, «acquistato dai turisti presso un altro vettore». Accertati alcuni dati di fatto, ossia «la conclusione di un contratto di trasporto, la cancellazione del primo volo e la perdita del volo successivo già prenotato» e «l'acquisto di nuovi biglietti» per effettuare il viaggio, il Giudice di Pace ricorda che, come stabilito in ambito comunitario, «la perdita di coincidenza aerea è equiparata a quella del negato imbarco , e quindi è suscettibile di risarcimento». Entrando nei dettagli, poi, viene anche chiarito che «l'estensione della disciplina del ritardo o cancellazione volo anche all'ipotesi della perdita della coincidenza» può valere pure nei casi in cui i diversi voli che compongono la tratta sono stati acquistati da due differenti vettori e con due differenti contratti di trasporto. Su questo punto il Giudice di Pace fa chiarezza, spiegando che, a parte il caso in cui «il viaggiatore abbia prenotato in maniera imprudente un volo il cui orario di partenza della coincidenza è troppo ravvicinato rispetto all'orario di arrivo del volo precedente», «non sembra logico escludere il diritto di risarcimento » al viaggiatore «anche nel caso in cui i voli i voli siano stati acquistati presso vettori diversi». A maggior ragione, poi, ciò vale quando, come nella vicenda presa in esame, «il volo acquistato non ha subito un semplice ritardo ma è stato cancellato», precisa il giudice. Tirando le somme, i due viaggiatori hanno diritto ad un adeguato risarcimento «per l'acquisto dei nuovi biglietti per l'intera tratta Nizza-Palermo», ossia 703 euro.
Giudice Marrella Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, premesso di avere acquistato presso la compagnia convenuta due biglietti aerei per la tratta Nizza-Roma Fiumicino, con partenza fissata alla ore 15,30 del 30/06/19 di essersi imbarcati ed avere atteso la partenza per oltre due ore, per poi apprendere della cancellazione del volo di avere perduto, in conseguenza della cancellazione del volo e della mancata tempestiva riprotezione, la coincidenza con il volo in partenza da Roma e con destinazione finale Palermo, previsto per le 19.30 di avere acquistato due nuovi biglietti per la tratta Nizza-Palermo, con altro vettore aereo, per il giorno 01/07/19 e per l'importo complessivo di € 789,94 di avere ricevuto dalla convenuta il rimborso del costo dei biglietti non usufruiti e la somma di € 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria tutto ciò premesso, chiedevano la condanna della convenuta al rimborso del costo dei nuovi biglietti acquistati, al netto di quanto già corrisposto. Si costituiva la convenuta che, nel rappresentare che la cancellazione del volo era avvenuta per cause non imputabili alla stessa, si offriva di rimborsare il costo del nuovo biglietto acquistato dagli attori, limitatamente alla tratta Nizza-Roma, ritenendosi non responsabile della perdita del volo successivo, acquistato presso altro vettore Motivi della decisione L'azione è fondata ed, in quanto tale, dovrà essere accolta per i motivi di seguito spiegati. Non contestati e confermati dalla documentazione in atti risultano i presupposti di fatto dell'azione, ossia la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto, la cancellazione del volo, la perdita del volo successivo già acquistato e l'acquisto di nuovi biglietti. La convenuta eccepisce l'assenza di responsabilità sia in ordine alla cancellazione del volo, che sarebbe stato determinato da una causa indipendente dalla sua volontà che, comunque, in ordine alla perdita del volo successivo, acquistato presso altro vettore. La perdita di coincidenza aerea è equiparata dalla Suprema Corte di Giustizia Europea a quella del negato imbarco, ed è quindi suscettibile di risarcimento v. 07/03/2018 n. C-274/16 11/07/19 n. C-502/18 . Nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte aeree e perda un volo in coincidenza, a causa del ritardo del volo sul quale è imbarcato, la compagnia aerea è tenuta non solo alla restituzione dei soldi spesi per acquistare un nuovo biglietto, ma deve anche fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo, possibilità di telefonare od inviare fax ed ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione, nonché al risarcimento del danno morale. Secondo la Corte, infatti, la perdita della coincidenza equivale al negato imbarco, che costituisce una delle cause che determinano l'applicazione delle norme che stavamo descrivendo. Ne consegue che la compagnia aerea che ha determinato il ritardo e da questo la perdita della coincidenza è tenuta a tenere indenne il passeggero dai disagi che ne derivano. Lo stesso disagio, secondo la Corte, si concretizza, anche nel caso del ritardo dei voli all'arrivo a destinazione finale. Di conseguenza, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, anche in caso di volo con una o più coincidenze, il diritto alla compensazione pecuniaria deve essere determinato con riferimento all'orario di arrivo alla destinazione finale. Tuttavia, questa estensione della disciplina del ritardo/cancellazione volo anche all'ipotesi della perdita della coincidenza può trovare applicazione, sempre secondo la Corte di Giustizia, unicamente nel caso in cui i diversi voli che compongono la tratta aerea complessiva sono stati acquistati nell'ambito di un unico contratto di trasporto e questo preveda, appunto, uno o più scali, quando la perdita della coincidenza o delle coincidenze successive derivi dal ritardo del volo precedente. La circostanza che la Corte non abbia esteso e non escluso tale disciplina anche alle ipotesi in cui il volo/coincidenza sia stato acquistato presso altro vettore, non impedisce di ritenere sussistente il diritto dei viaggiatori al risarcimento anche in tale ipotesi. A parità di situazione ed escludendo i casi in cui il viaggiatore abbia prenotato imprudentemente un volo il cui orario di partenza della coincidenza è troppo ravvicinato rispetto all'orario di arrivo del volo precedente, non sembra logico né giuridicamente sostenibile, a meno di volere determinare ingiuste disparità di trattamento, escludere il diritto il risarcimento anche nell'ipotesi in cui i voli siano stati acquistati presso vettori diversi. Ancor più nel caso in esame, in cui il volo acquistato presso la convenuta non ha subito un semplice ritardo ma è stato cancellato. Per tali ragioni la domanda dovrà essere accolta ed agli attori deve essere riconosciuto, in quanto documentalmente provato, il diritto al risarcimento del danno per l'acquisto dei nuovi biglietti per l'intera tratta, decurtato l'importo già versato e cosi per un totale di € 703,12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e distratte In favore del difensore, antistatario. P.Q.M. il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto, condanna omissis in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno complessivamente liquidato in € 703,12, oltre rivalutazione ed interessi come per legge condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida in complessivi € 293,00, di cui € 43,00 per spese ed 250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Calcagno, antistatario. Così deciso in Piazza Armerina 1 ottobre 2021