Mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale e violazione del diritto al contraddittorio

«Il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale non causa nullità, salvo il caso in cui questo ha privato le parti del diritto di concludere […]».

La Corte d'Appello di Cagliari confermava la condanna di un imputato per falso ideologico in atto pubblico. L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 178 e 179 c.p.c., in relazione all'articolo 23-bis, l. numero 176/2020. La doglianza è fondata. Il Collegio sostiene, a riguardo, che «la previsione dell'eccezione alla trattazione scritta, per il caso in cui si deve procedere alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, deve essere intesa nel senso che alla trattazione scritta non si procede quando la rinnovazione sia stata disposta dalla Corte territoriale, non risultando senz'altro sufficiente la mera richiesta di questa, contenuta nell'atto di gravame». Secondo la costante giurisprudenza, inoltre, «il potere del giudice di procedere ai sensi dell'articolo 603, comma 1, c.p.p., affidato all'apprezzamento del giudice d'appello, è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti» Cass. numero 12602/2015, numero 3972/2014 . Nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'Appello sarebbe stata emessa in camera di consiglio senza l'intervento delle parti. E il Procuratore generale avrebbe fatto pervenire tardivamente la requisitoria scritta. Risulta, così, la violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6CEDU. Ne consegue l'enunciazione, da parte della S.C., del seguente principio di diritto «il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causa nullità, salvo il caso in cui questo ha privato le parti del diritto di concludere. Sicchè, anche nel giudizio d'appello, nell'ipotesi di trattazione scritta, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'articolo 23-bis della legge cit., ove alla requisitoria del Procuratore generale non segua la comunicazione all'altra parte o, comunque, a questa, pur tardivamente depositata – sempre che sia esaminata dalla Corte d'Appello in camera di consiglio per la decisione – non si dia modo di replicare, si verifica nullità di ordine generale ex articolo 178, comma 1, lett. c e 180 c.p.p., deducibile con il ricorso per cassazione».

Presidente Sabeone – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 marzo 2019, nei confronti di T.S. , in relazione al reato di cui al capo C articolo 110,476 e 479 c.p., in concorso con P.A. , assolto per non aver commesso il fatto alla pena di anno uno mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, M.D. , ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Si tratta della contestazione di falso ideologico in atto pubblico, a carico, tra gli altri, del maresciallo dei Carabinieri T. , odierno ricorrente, il quale secondo l'imputazione, firmava con la sigla a.p.s. assente per servizio , in concorso con il Comandante della stazione dei Carabinieri di … che l'avrebbe predisposta, la comunicazione di notizia di reato numero 30/46-1, del omissis falsa perché non dava atto, nei corpo del documento, dei fatti di lesioni personali e violenza privata compiuti, ai danni del M. , dall'appuntato L. , all'interno degli uffici della Caserma indicata, descrivendo, invece, che il predetto appuntato si era limitato a fermare M. che, in stato di agitazione, avrebbe provato a guadagnare l'uscita il quale, quindi, in quel frangente, sarebbe rimasto contuso al volto e al torace, mentre il L. avrebbe riportato una leggera contusione alla spalla destra. 1.2. La sentenza impugnata sottolinea che, quel giorno, M. era stato condotto presso la Caserma, per essere sentito dal Comandante su minacce di morte che avrebbe rivolto al L. e ai suoi familiari e che, mentre ciò avveniva, alla presenza del Comandante P. , dei militari C. , V. e S. , era sopraggiunto L. che aveva minacciato M. e poi lo aveva colpito cagionandogli lesioni accompagnate da copiosa epistassi. T. , vice comandante, quel giorno in congedo ma, comunque, presente in Caserma, era sopraggiunto perché attirato dal trambusto. Secondo i giudici di merito, avvisato il Comandante Lo. , appartenente alla Caserma di riferimento, quella di … , nonché la madre del giovane, questi sarebbero immediatamente intervenuti ed era stata chiamata un'ambulanza per le condizioni del M. , il quale aveva insistito, anche all'interno dell'ospedale ove veniva condotto, nell'affermare che era stato percosso da L. . Nonostante ciò, nella nota informativa sottoscritta da T. , in sostituzione di P. , assente per servizio, trasmessa alla Procura della Repubblica, l'evento era descritto diversamente, come contestato nell'imputazione. 1.3. La realtà dell'accaduto, secondo la sentenza impugnata, sarebbe emersa tempo dopo, nel corso di un processo ai danni di M. , persona affetta da disturbi psichiatrici, per maltrattamenti in famiglia, quando uno dei militari presenti ai fatti avvenuti nella Caserma di … il brigadiere C. dichiarò, in sede di escussione testimoniale, che la versione dell'imputato, cioè di essere stato picchiato da L. il 7 luglio 2014, all'interno della Caserma era vera, fatto che aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di altri militari presenti. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite dei difensori, denunciando dieci vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 178 e 179 c.p.p., in relazione alla L. numero 176 del 2020, articolo 23 bis. La Corte d'appello ha deciso in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, invece che a seguito di discussione orale, in violazione, comunque, delle norme sul contraddittorio cartolare, per aver omesso la comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero alla difesa. La Corte d'appello ha emesso il decreto di citazione a giudizio in data 20 gennaio 2021, atto notificato alla difesa a mezzo p.e.c. il successivo 21 gennaio, per l'udienza del 11 marzo 2021, senza alcuna indicazione della trattazione in forma scritta e dei termini entro i quali presentare istanza di discussione orale. Ciò in quanto si chiedeva, con l'atto di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la richiesta di espletamento del confronto tra l'imputato, il Comandante e il Capitano Lo. . Sicché, era esclusa la decisione dell'appello con il rito cartolare, per espressa previsione dell'articolo 23 bis citato. In ogni caso, si denuncia violazione del contraddittorio cartolare, non risultando notificata al difensore la requisitoria scritta depositata dalla parte pubblica. La difesa deduce di aver appreso, all'udienza del 11 marzo 2021, che la Corte territoriale si era ritirata in camera di consiglio per deliberare, stante l'assenza di richiesta di discussione orale. Si richiamano, sul punto, in conformità alla dedotta violazione, precedenti di questa Corte. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 43,476 e 479 c.p., per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in assenza di prova. I fatti, falsamente rappresentati nella comunicazione di notizia di reato, non sarebbero accaduti alla presenza del T. . Dunque questi non era in grado di giudicare l'autenticità del contenuto dell'atto e non era consapevole della falsità della nota. Si sottolinea che vi era in atti allegato, certificato medico del L. che attestava una lesione alla spalla destra, non smentito dai militari suoi colleghi che avevano assistito al fatto. Secondo la difesa, alla comunicazione di notizia di reato in questione, risultava allegata la documentazione medica relativa al M. , in cui questi affermava di essere stato picchiato, di aver ricevuto un pugno, una testata, oltre che una ginocchiata, nonché il referto medico di L. che, a suo dire, era intervenuto solo per bloccare M. , rimanendo entrambi contusi. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al punto A.2 dell'atto di appello. Si riportavano, in quel punto del gravarne, elementi favorevoli non valutati secondo l'appellante, dal giudice di primo grado, tra cui le dichiarazioni del militare C. che aveva ricevuto, assieme ad altri colleghi, l'ordine dal proprio superiore, P. , di non fare relazione dell'accaduto perché se ne sarebbe interessato di persona, nonché la specifica circostanza, narrata da C. di non aver parlato, dei fatti, con T. cfr. estratto del verbale di udienza del 6 giugno 2018, relativo all'esame di C. nè di questi fatti avrebbero parlato con T. gli altri militari presenti V. e S. . 2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai motivi aggiunti di cui alla lett. A.3, connessi al motivo A di appello. Il primo giudice ha ritenuto inverosimile il narrato di T. , nella parte in cui afferma di aver trovato la nota, predisposta da P. , già compilata e stampata il giorno omissis e di essersi limitato, il successivo giorno 11 luglio, ad eseguire l'ordine del Capitano Lo. , di firmare l'atto, già sottoscritto dal Comandante e protocollato, nonché di trasmetterlo a mezzo fax, in quanto, in quello stesso giorno, P. l'avrebbe depositata direttamente alla Procura di Cagliari. Si basa il primo giudice sull'impegno di P. , risultante dal memoriale di servizio, per rendere testimonianza, a Cagliari, erroneamente collocato, secondo la difesa, il giorno 10 e non il successivo giorno 11 luglio. La difesa aveva, invece, sottolineato, con il motivo aggiunto che detto impegno era del giorno 11 luglio 2014, quindi ben era possibile che il giorno dieci, come affermato da T. , P. avesse già predisposto la nota. L'evolversi dei fatti, nel senso proposto dalla difesa, sarebbe stato ricostruito dal maggiore Cappa esaminato come teste. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di T. riportate dalla Corte territoriale, secondo la difesa, senza nemmeno indicare le pagine del verbale stenotipico in cui sarebbero contenute , nonché omesso esame di elementi di fatto favorevoli all'imputato, tutti sottolineati con i motivi di appello e nella memoria difensiva con motivi aggiunti, senza risposta da parte della Corte territoriale o esaminati con motivazione congetturale. 2.5.1. T. , nel corso dell'esame dibattimentale, non avrebbe mai ammesso di aver saputo da P. di un pestaggio. Questi avrebbe, invece, riferito di aver parlato, nelle immediatezze, con Lo. e che, sul posto, vi era un'ambulanza, probabilmente per sottoporre il M. a TSO, nonché di essere stato investito della collaborazione della gestione di questa cosa , dallo stesso Lo. , limitatamente al trasporto del giovane in ospedale e all'invio della comunicazione di notizia di reato, perché Lo. aveva mostrato di non avere fiducia di P. . 2.5.2.Inoltre, sarebbero stati trascurati elementi favorevoli per l'imputato dichiarazioni di C. , V. e S. , di non aver parlato con T. dell'accaduto, stante il silenzio loro imposto dal Comandante, presenza in allegato alla nota, di un certificato medico relativo alle lesioni riportate da L. , cattivi rapporti con L. che T. aveva deferito per insubordinazione, dichiarazioni di Lo. che non aveva appreso da P. di un pestaggio, mancato esame dei trascorsi del M. con i carabinieri di … e vi sarebbe l'assenza di conferme al narrato del P. , di aver compiutamente ragguagliato T. circa quanto accaduto. Peraltro, proprio P. , nel corso del suo esame, avrebbe affermato di aver notato, alla sua presenza, che, all'arrivo di L. , M. si era innervosito e che il militare gli avrebbe dato solo una manata, così ridimensionando l'accaduto. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, circa il superamento di ogni ragionevole dubbio in ordine alla conoscenza, da parte del T. di quanto realmente accaduto. Unico a riferire di aver messo al corrente l'imputato dell'accaduto è stato P. , affermazioni rimaste prive di riscontri, avendo, anzi, i militari C. , S. e V. negato di aver messo al corrente della vicenda T. . 2.7. Con il settimo motivo si denuncia erronea applicazione dell'articolo 51 c.p Non ricorre la causa di giustificazione, secondo la Corte territoriale, per l'evidente illegittimità dell'ordine impartito al ricorrente di sottoscrivere e inoltrare la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica. Il ricorrente deduce che, invece, T. non era stato in grado di apprezzare l'illegittimità dell'ordine perché non presente ai fatti di cui alla falsa comunicazione. 2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché di tutti i benefici, fondato solo sull'elencazione di tutti i precedenti penali dell'imputato, risalenti e, comunque, non ostativi alla concessione del beneficio di cui all'articolo 163 c.p 2.9.Con il nono motivo si denuncia vizio di motivazione circa il motivo di appello sub E, quanto alla gravosa condanna in sede civile, pur essendo T. non presente ai fatti e non avendo cagionato al M. alcun danno. 2.10.Con il decimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quanto al chiesto confronto tra P. , T. e Lo. onde accertare se l'imputato fosse o meno al corrente di quanto effettivamente accaduto o si fosse limitato ad eseguire un ordine. 3. La difesa ha chiesto tempestivamente, a mezzo p.e.c., la trattazione orale, richiesta accordata. 3.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare, motivo di ordine processuale, nei limiti di seguito indicati. 1. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, il D.L. 9 novembre 2020, numero 149, articolo 23, comma 1, prevedeva che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui al D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, numero 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma, altresì, disponeva, al comma 4, con richiamo anche al comma 2, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle di posta elettronica certificata, per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 24. All'articolo 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, numero 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale fino alla scadenza del termine di cui al D.L. 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, numero 35. Va rilevato, poi, che il D.L. numero 149 del 2020, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del D.L. numero 137 del 2020, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, articolo 1, comma 2, norma la cui entrata in vigore è, quindi, comunque precedente alla data in cui si è tenuta l'udienza d'appello di trattazione relativa al presente processo 11 marzo 2021 . Sicché, all'indicata L. numero 176 del 2020, è necessario far riferimento, in quanto disposizione che opera la presente fattispecie. La norma ha, in definitiva, riproposto il contenuto del D.L. numero 149 del 2020, articolo 23, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del D.L. numero 137 del 2020, nelle forme di un nuovo articolo 23 bis, aggiunto al testo precedente alle modifiche. Esso prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire . 1.1. Orbene, non risulta, rispetto al caso al vaglio, che sia intervenuta rituale e tempestiva richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l'udienza del 11 marzo 2021 dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari a mezzo p.e.c., utilizzando uno degli indirizzi a ciò deputati formalmente dal Ministero della Giustizia. Sicché, il motivo di ricorso, sotto tale profilo, si presenta infondato. Invero, ritiene il Collegio che la previsione dell'eccezione alla trattazione scritta, per il caso in cui si deve procedere alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, deve essere intesa nel senso che alla trattazione scritta non si procede quando la rinnovazione sia stata disposta dalla Corte territoriale, non risultando senz'altro sufficiente la mera richiesta di questa, contenuta nell'atto di gravame. Tanto, considerata la natura eccezionale dell'istituto, secondo la costante giurisprudenza, cui il Collegio intende dare continuità, fondata sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado. Sicché, il potere del giudice di procedere ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 1, affidato all'apprezzamento del giudice di appello, è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti Sez. U, numero 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 Sez. U, 24/01/1996, Panigoni Sez. 1, numero 3972 del 2014 . 2. Ciò premesso, deve rilevarsi, rispetto al secondo aspetto censurato che il D.L. 9 novembre 2020, numero 149, ha introdotto, all'articolo 23, una specifica disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello. La L. numero 176 del 2020, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, il cui articolo 23 bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, la disciplina del D.L. numero 149 del 2020, articolo 23. Il D.L. numero 137 del 2020, articolo 23 bis, comma 2, prevede che entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, articolo 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, del presente decreto . Si introduce, dunque, una disciplina anche per il grado di appello, ove il rito sia quello cd. cartolare, corrispondente a quella prevista per il giudizio di legittimità. 2.1. Ciò posto, si osserva che dagli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, stante la natura processuale del vizio dedotto Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. 1, numero 8521 del 9/01/2013, Chahid, Rv. 255304, nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dunque, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, deve verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale risulta che la sentenza d'appello è stata emessa all'esito dell'udienza del 11 marzo 2021, in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 23 citato, senza l'intervento delle parti, che il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 11 marzo 2021 e che, a questa, alcuna comunicazione alle parti sia seguita, per essere pervenuta tardivamente, come attestato dal funzionario di Cancelleria addetto al deposito dell'atto cfr. attestazione di deposto in calce, ove si indica che l'atto non viene notificato alla difesa perché l'udienza è in corso . 2.2. In definitiva, il difensore dell'imputato non ha concluso nè in udienza, non essendo stata richiesta ritualmente e tempestivamente, da alcuna delle parti la trattazione orale, nè ha depositato proprie conclusioni scritte a seguito di notifica della requisitoria scritta della parte pubblica. Sul punto, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di rilevare, in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con un ragionamento che va esteso alla corrispondente disciplina, introdotta per il grado di appello, che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del D.L. 1 aprile 2021, numero 44, articolo 1 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. b e c , ad eccezione del caso, cui corrisponde quello al vaglio, in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere Sez. Sez. 5, numero 6207 del 17/11/2020, 2021, P., Rv. 280412 Sez. 6, numero 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694 . 3. Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, non avendo il difensore potuto replicare, in alcuna sede, alle conclusioni sia pur stringate esposte con la requisitoria scritta, dal Procuratore generale. Nè, d'altra parte, egli aveva depositato conclusioni scritte entro i termini previsti 5 giorni antecedenti all'udienza camerale ritenendo di dover attendere comunicazione della fissazione dell'udienza orale, per effetto dell'indicata richiesta di rinnovazione istruttoria. L'udienza, invece, si è tenuta con procedimento camerale non partecipato e, nella sentenza, si dà atto che la Corte d'appello cfr. pag. 3 ha tenuto conto anche delle conclusioni che il Procuratore generale ha fatto pervenire tardivamente ed alle quali la difesa dell'imputato non ha avuto modo di replicare in alcuna sede. 3.1. Si è, dunque, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'articolo 111 Cost., e dall'articolo 6CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale, ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , e articolo 180 c.p.p., verificatasi nel corso del giudizio, essere utilmente dedotta in quanto eccepita entro la deliberazione della sentenza del grado successivo e, quindi, con il ricorso per cassazione Sez. 6, numero 22528 del 1/7/2020, Lin Qiang, Rv. 279565 . Tanto, dovendosi ribadire il principio secondo il quale il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causa nullità, salvo il caso in cui questo ha privato le parti del diritto di concludere. Sicché, anche nel giudizio di appello, nell'ipotesi di trattazione scritta, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'articolo 23 bis della Legge cit., ove alla requisitoria del Procuratore generale non segua la comunicazione all'altra parte o, comunque, a questa, pur tardivamente depositata - sempre che sia esaminata dalla Corte d'appello in camera di consiglio per la decisione - non si dia modo di replicare, si verifica nullità di ordine generale ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lett. c , e articolo 180 c.p.p., deducibile con il ricorso per cassazione. 3. Alla rilevata sussistenza della nullità, tempestivamente eccepita, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello competente per nuovo giudizio, restando precluso l'esame delle ulteriori ragioni di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.