Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 19 gennaio 2022, ha fatto chiarezza per quanto concerne i tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo 73, d.l. numero 69/2013, convertita poi in l. numero 98/2013.
Con la Circolare del Ministero della Giustizia del 19 gennaio scorso, è stata definita la compatibilità e l'eventuale possibilità della coesistenza fra i tirocini in corso di svolgimento e il rapporto di lavoro a tempo determinato degli addetti all'Ufficio per il Processo. Il Ministero ha fatto sapere che i due istituti, nonostante rimangano tra loro distinti, possono saldarsi senza soluzione di continuità. La loro differenza, ribadita nella Circolare, sottolinea da una parte come il tirocinio formativo svolga finalità tipicamente formativa, senza obblighi legati all'orario lavorativo, mentre lo svolgimento di attività dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria sia un vero e proprio contratto di lavoro a tempo determinato. Questi approfondimenti sul tema, svolti dagli esperti del Dipartimento di Organizzazione Giudiziaria, che hanno portato poi alla stesura della Circolare, hanno evidenziato che «il contratto di addetto all'UpP sia per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione dell'ufficio per il processo già esistente e si pone in linea di continuità funzionale con i tirocini ex articolo 73» In definitiva, coloro che svolgeranno l'attività di lavoro con la qualifica di addetti all'Ufficio per il Processo e che, nel caso, stiano svolgendo un tirocinio formativo presso tale Amministrazione, potranno unire le due mansioni, per ottenere i benefici normativi previsti.
Circolare del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2022