Palpeggiamento in discoteca: condannato per violenza sessuale

Confermata la responsabilità penale dell’uomo finito sotto processo a seguito della denuncia presentata dalla ragazza con cui aveva avuto una relazione. Inequivocabili i comportamenti da lui tenuti all’interno della discoteca.

Palpeggiare il sedere di una donna costa una condanna per violenza sessuale. Esemplare la vicenda che ha visto finire sotto processo un uomo, denunciato dall'ex compagna per averla molestata in discoteca, non limitandosi, peraltro, a un palpeggiamento ma sfiorandole anche la zona pubica con una scarpa. Ricostruita la vicenda, grazie alle dichiarazioni della donna molestata, i giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell'uomo sotto processo. Consequenziale la sua condanna per violenza sessuale, con pena fissata in otto mesi e ventisei giorni di arresto. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che egli, all'interno di una discoteca, «ha, in diverse occasioni, palpeggiato il sedere della vittima» e «in una occasione, seduto dietro di lei, ha allungato una gamba e con la scarpa le ha toccato i genitali». In Cassazione, però, l'uomo prova a ridimensionare le condotte attribuitegli, ipotizzando, innanzitutto, «l'esistenza del consenso della donna» alla luce del «contesto relazionale» esistente, ossia «una vecchia relazione sessuale» tra loro due. E in questa ottica egli pone in evidenza anche il fatto che «inizialmente la ragazza non si era recata dai carabinieri per denunciare» gli episodi in discussione perché «non ne aveva percepito la rilevanza penale». Allo stesso tempo, l'uomo sostiene che «se nulla quaestio, almeno in senso astratto, per la connotazione sessuale dell'atto di palpazione del sedere, diversamente deve ritenersi per il toccamento che avvenga tra la zona dei genitali e il piede, infilato in una scarpa, difettando il requisito della violenza quale atto contrario alla volontà altrui, perché è sempre attraverso la mano che tipicamente viene violata la sfera di libertà sessuale e, comunque, essendo il piede calzato in una scarpa viene meno la corporeità dell'atto», e poi, aggiunge, «si era trattato, inoltre, di un toccamento fugace e repentino, e non di uno sfregamento insistito nella zona erogena, e, in considerazione delle descritte modalità dell'azione, inidoneo a soddisfare un piacere sessuale ovvero a suscitarne lo stimolo a terzi e finalizzato» invece «solo a richiamare l'attenzione della persona offesa per porgerle un bicchiere». Prima di esaminare in dettaglio la vicenda e le obiezioni proposte dall'uomo, i Giudici di terzo grado ricordano che «la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo». Deve, quindi, ribadirsi che «in tema di violenza sessuale l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento diatti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso». Ebbene, nella vicenda in esame, «è evidente che la repentinità dell'azione» compiuta dall'uomo «ha, di per sé, integrato il requisito della violenza» e, comunque, aggiungono i Giudici, «il comportamento della persona offesa, che ha reagito immediatamente al primo episodio allontanando l'uomo e dicendogli di andarsene, era inequivoco circa la mancanza di consenso all'atto e non poteva ingenerare alcun dubbio in capo all'uomo, il quale, nonostante ciò, ha perseverato nella condotta illecita». Inoltre, in entrambi gli episodi, ossia il palpeggiamento e lo sfioramento con la scarpa, «vi è stato un volontario e diretto contatto fisico, sebbene fugace, tra l'uomo e le zone erogene della persona offesa, tale da coinvolgere oggettivamente la corporeità sessuale della vittima ed idoneo ad invaderne la libertà sessuale», concludono i magistrati della Cassazione.

Presidente Aceto – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 04/10/2012, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bassano del Grappa, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava P.M. responsabile del reato di cui agli articolo 81 cpv e 609-bis c.p. capo a dell'imputazione perché in diverse occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all'interno della discoteca … , palpeggiava il sedere di M.F. ed in una occasione, seduto dietro di lei, allungava una gamba e con la scarpa le toccava i genitali e, ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all'articolo 609-bis c.p., comma 3, lo condannava alla pena di mesi otto e giorni ventisei di arresto nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Con sentenza del 10/12/2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della predetta sentenza revocava le statuizioni civili e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.M. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 192 c.p.p., in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva della persona offesa, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di valutare tale aspetto, che involge l'analisi della personalità, le ragioni delle dichiarazioni ed i rapporti con l'imputato dalle risultanze istruttorie e dalle modalità complessive dei fatti emergeva un animo ritorsivo della persona offesa e la spinta emotiva che l'aveva determinata a definire episodi di violenza sessuale inconsistenti attimi di intimità. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, lamentando che la Corte territoriale ne aveva valutato le dichiarazioni alla stregua di quelle di un testimone comune privo di interesse nel procedimento, dando rilievo, in maniera illogica, alla revoca di costituzione di parte civile, senza considerare che era avvenuta proprio a fronte della corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patito. Con il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 609-bis c.p., in relazione alla valutazione dell'esistenza del consenso della persona offesa, elemento costitutivo negativo del delitto, ed ai rapporti tra la stessa e l'imputato, lamentando la mancata considerazione da parte dei Giudici di appello del contesto relazionale tra l'imputato e la persona offesa pregressa relazione sessuale circostanza che la ragazza non si era recata inizialmente recata dai Carabinieri per denunciare le violenze sessuali perché non ne aveva percepito la rilevanza penale . Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di assenza di dubbio circa il dissenso della persona offesa, risultando per che la manifestazione di dissenso della persona offesa era successiva al primo episodio contestato. Con il quinto motivo deduce violazione dell'articolo 609-bis c.p., in relazione alla valutazione di carattere oggettivo della natura sessuale degli atti, deducendo che se nulla quaestio, almeno in senso astratto, per la connotazione sessuale dell'atto di palpazione del sedere, diversamente deve ritenersi per il toccamento che avvenga tra la zona dei genitali e il piede, infilato in una scarpa, difettando il requisito della violenza, quale atto contrario alla volontà altrui, perché è sempre attraverso la mano che tipicamente viene violata la sfera di libertà sessuale e, comunque, essendo il piede calzato in una scarpa verrebbe meno la corporeità dell'atto e si era trattato, inoltre, di un toccamento fugace e repentino e non di uno sfregamento insistito nella zona erogena e, in considerazione delle descritte modalità dell'azione, inidoneo a soddisfare un piacere sessuale ovvero a suscitarne lo stimolo a terzi e finalizzato solo a richiamare l'attenzione della persona offesa per porgerle un bicchiere. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. numero 176 del 2020, la trattazione orale del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto entrambi aventi ad oggetto la valutazione di attendibilità della persona offesa, sono manifestamente infondati. 1.1. Va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, numero 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214, che ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi . Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, numero 1666 del 08/07/2014 . Tale principio è stato ribadito anche di recente, avendo questa Corte affermato, in tema di testimonianza, che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e che, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione Sez.5, numero 21135 del 26/03/2019,Rv.275312 01 . Nella specie, la Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità, in linea con il suesposto principio di diritto, ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa, il cui vaglio di attendibilità è stato effettuato in maniera adeguata, con motivazioni congrue e logiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, attraverso l'analisi della condotta della dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, costituiti dalle convergenti dichiarazioni rese dalle persone presente ai fatti. Va ricordato che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito come avvenuto nella specie abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria cfr. Sez. 3, numero 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578 . 2. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi relativi alla sussistenza del consenso della persona offesa, sono manifestamente infondati. Va ricordato che la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà Sez.3, numero 6643 del 12/01/2010,Rv.246186 ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 609 bis c.p., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo Sez. 3, numero 6340 del 01/02/2006, Rv. 233315 , come avvenuto nella specie. Deve, quindi, ribadirsi che, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso Sez. 3, numero 6945 del 27/01/2004, Rv.228493 Sez. 3, numero 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985 . Inoltre, secondo l'orientamento ampiamente prevalente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa Sez. 3, numero 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 01 Sez. 3, numero 22127 del 23/06/2016, dep 08/05/2017, Rv. 270500 01 . Inoltre, costituisce affermazione costante che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale Sez. 3, numero 17210 del 10/03/2011, Rv.250141 01 Sez.3, numero 2400 del 05/10/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272074 01 . Nella specie, è evidente che la repentinità dell'azione ha, di per sé, integrato il requisito della violenza e, comunque, il comportamento della persona offesa, che ha reagito immediatamente al primo episodio allontanando l'imputato e di dicendogli di andarsene, era inequivoco circa la mancanza di consenso all'atto e non poteva ingenerare alcun dubbio in capo all'imputato, il quale, nonostante ciò, perseverava nella condotta illecita, ponendo in essere anche l'ulteriore episodio contestato. 3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le condotte poste in essere dall'imputato, nei termini fattuali accertate dai Giudici di merito, insidiose e rapide la cui natura sessuale appare indubitabile stante le peculiari zone del corpo interessate e connotate da coscienza e volontà di recare offesa alla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, sono state correttamente ritenute idonee ad integrare il reato di cui all'articolo 609-bis c.p Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'articolo 609 bis c.p., infatti, vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente come ad es. palpamenti, toccamenti, sfregamenti, baci Sez. 3, numero 42871 del 26/09/2013, Rv. 256915 . E costituisce insegnamento costantemente ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito Sez. 3, numero 20459 del 24/01/2019, Rv. 275965 01 . Le condotte poste in essere dall'imputato, inoltre, sono state connotate dal necessario requisito del contatto corporeo, elemento essenziale per configurare l'atto sessuale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto sessuale, cui la norma fa riferimento, deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale deve essere costretto a compiere o subire atti sessuali . Tale requisito deve ritenersi determinante per distinguere l'atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri atti che, sebbene significativi di concupiscenza sessuale, siano tuttavia inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyeurismo cfr Sez.3, numero 33045 del 29/10/2020, Rv. 280044 01 Sez. 3, numero 23094 del 11/05/2011, Rv. 250654 01 Sez. 3 numero 2941, 3/11/1999 Sez. 3 numero 2941 del 28/09/1999, Rv. 215100 01 . E si è precisato che integra il reato di violenza sessuale anche quella condotta che, pur caratterizzata da un fugace contatto corporeo con la vittima, sia finalizzata a soddisfare l'impulso sessuale del reo Sez. 3, 45950 del 26/10/2011, Rv. 251339 01 e che è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti invasivo dell'altrui sfera sessuale Sez. 3, numero 51083 del 28/09/2017, Rv. 271881 01 . La Corte di appello ha rimarcato che in entrambi gli episodi vi era stato un volontario e diretto contatto fisico, sebbene fugace, tra l'imputato e le zone erogene della persona offesa, tale da coinvolgere oggettivamente la corporeità sessuale della vittima ed idoneo ad invadere la libertà sessuale della stessa pag 4, 5, 6 della sentenza impugnata . La motivazione è congrua e logica ed in linea con i principi di diritto esposti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente espone censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di legittimità cfr. Sez. 1, 16.11.2006, numero 42369, De Vita, Rv. 235507 sez. 6, 3.10.2006, numero 36546, Bruzzese, Rv. 235510 Sez. 3, 27.9.2006, numero 37006, Piras, Rv. 235508 . 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. numero 186 del 13.6.2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.