«La clausola del regolamento di Condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso “relativa” deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell’assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri».
In seguito al giudizio inerente l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale in tema di approvazione di consuntivi e ripartizione di spese, C.P. e A.A. ricorrono in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli articolo 28 e 29 c.p.c. in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall'articolo 32 del regolamento condominiale. La doglianza è fondata. L'articolo 23 c.p.c. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che «per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale» Cass. numero 20076/2006 . Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., con riferimento all'articolo 28 c.p.c. «l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di Condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c. e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norma per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione» Cass. numero 24869/2010, numero 8548/2017 . Ne consegue che «la clausola del regolamento di Condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso “relativa” deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri».
Presidente Manna – Relatore Scarpa Fatti di causa P.C. e A.A.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano numero 1276/2016 dell'1 aprile 2016. Gli intimati Condominio omissis e Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. non hanno svolto attività difensive. La sentenza impugnata, rigettando l'appello proposto da P.C. e A.A.A. contro la sentenza numero 13523/2012 resa dal Tribunale di Milano, ha confermato la mancanza di legittimazione passiva della Organizzazione Eurotel Italia s.r.l. rispetto alla domanda di impugnazione della Delib. condominiale 14 novembre 2010, proposta dagli attori, a nulla rilevando che fosse tale società, o una persona fisica, l'effettivo amministratore del Condominio omissis . La Corte d'appello ha altresì confermato la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, in forza del foro esclusivo di cui all'articolo 23 c.p.c., escludendo altresì che tale foro fosse stato derogato in favore del foro di Milano dall'articolo 32 regolamento condominiale. Su proposta del relatore, che riteneva che il giudizio non potesse essere proseguito in grado di appello articolo 382 c.p.c., comma 3 e che quindi il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 1 , il presidente fissava l'adunanza della Camera di consiglio per il giorno 30 novembre 2017. I ricorrenti presentarono memoria ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 2. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi prevista dall'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 1, sicché la causa, con ordinanza interlocutoria numero 3149/2018, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato quindi deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. I ricorrenti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo di ricorso di P.C. e A.A.A. deduce la violazione e falsa od omessa applicazione degli articolo 28 e 29 c.p.c., in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall'articolo 32 regolamento condominiale. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa od omessa applicazione dell'articolo 78, comma 2 e articolo 33, comma 2, lett. u , Codice del consumo, D.Lgs. numero 206 del 2005, in relazione al foro del consumatore , trattandosi di condominio in multiproprietà a godimento turnario. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli articolo 1362,1363,1366,1369 e 1370 c.c., quanto all'interpretazione dall'articolo 32 regolamento condominiale. In via pregiudiziale, si osserva che il giudizio concerne un'impugnazione di deliberazione assembleare condominiale ex articolo 1137 c.c., in tema di approvazione di consuntivi e ripartizione di spese, proposta dai condomini P.C. e A.A.A. nei confronti del Condominio omissis e della Organizzazione Eurotel Italia s.r.l Con riferimento a quest'ultima, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno dichiarato la mancanza di legittimazione passiva, essendo, del resto, consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui spetta in via esclusiva al condominio, rappresentato dal proprio amministratore, e non certo all'amministratore in proprio, la legittimazione a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari Cass. Sez. 2, 20/04/2005, numero 8286 Cass. Sez. 2, 14/12/1999, numero 14037 Cass. Sez. 2, 19/11/1992, numero 12379 . Trattandosi, peraltro, di unico giudizio con pluralità di domande, l'una verso il Condominio omissis , e l'altra verso la Organizzazione Eurotel Italia s.r.l., la sentenza di primo grado - che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, aveva declinato la competenza per territorio sulla domanda di impugnazione ex articolo 1137 c.c., proposta nei confronti del Condominio, ravvisando la competenza del forum rei sitae, ai sensi dell'articolo 23 c.p.c., ed aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta società - conteneva diverse decisioni ciascuna relativa alle varie domande proposte da P.C. e A.A.A. . Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado non doveva, a norma dell'articolo 42 c.p.c., essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza, sicché era ammissibile l'appello proposto, avendo il gravame riguardato non unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza, ma anche la risoluzione di ulteriori questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito - che erano state oggetto di decisione Cass. Sez. 6 - 3, 19/09/2013, numero 21507 Cass. Sez. 1, 10/01/2011, numero 371 Cass. Sez. 2, 23/04/2010, numero 9754 Cass. Sez. 1, 12/01/2007, numero 563 . Il primo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, vanno poi accolti, rimanendo assorbito il secondo motivo. Come da questa Corte già deciso in precedente reso tra le stesse parti Cass. Sez. 6 - 2, 25/08/2015, numero 17130 , occorre considerare che l'articolo 23 c.p.c., introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale Cass., Sez. Unumero , 18/09/2006, numero 20076 . Il carattere esclusivo del foro non significa tuttavia che lo stesso sia anche inderogabile le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall'articolo 28 c.p.c., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini. Il foro ex articolo 23 c.p.c., è, quindi, derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale è stabilito dall'articolo 32 del regolamento condominiale per ogni controversia relativa al presente regolamento . Oggetto di lite era, come detto, l'impugnazione della deliberazione condominiale del 14 novembre 2010, avente ad oggetto l'approvazione dei consuntivi per gli anni 2008 e 2009 ed i relativi riparti, contestati in relazione all'inserimento di spese extracondominiali e per la scarsa intellegibilità contabile dei documenti. Seguendo la consolidata giurisprudenza di questa Corte elaborata con riferimento all'articolo 28 c.p.c. ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/12/2010, numero 24869 Cass. Sez. 6 - 1, 31/03/2017, numero 8548 , va allora affermato che l'accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dell'articolo 1136 c.c., comma 2, e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione articolo 1138 c.c., comma 1 . Ne consegue che la clausola del regolamento di condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso relativa deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell'assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. La sentenza impugnata va pertanto cassata, stante l'errata pronuncia di incompetenza, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà sul merito della causa restando esclusa la rimessione al primo giudice ad esempio, Cass. Sez. 3, 21/05/2010, numero 12455 e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.