Confermata la condanna per giovane di neanche 18 anni di età. Inequivocabile, secondo i Giudici, la condotta da lui tenuta. A inchiodarlo è anche l’essersi prima chiuso nella vettura ferma e poi l’avere strattonato gli agenti di Polizia.
Brevissima la fuga in auto per allontanarsi dalle forze dell'ordine. Doveroso però, nonostante la limitata durata temporale della corsa, parlare di resistenza a pubblico ufficiale . A finire sotto processo è un ragazzo che non ha ancora raggiunto i 18 anni di età. Su di lui pesano le accuse di tentata truffa, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Ricostruita la vicenda, i giudici di merito ritengono sacrosanta la condanna del giovane. Col ricorso in Cassazione il legale che lo rappresenta prova a mettere in discussione almeno la responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In questa ottica, l'avvocato osserva che «il breve inseguimento, sia pure ad alta velocità», frutto della fuga del suo cliente, non ha creato «pericolo per la sua incolumità e per l'altrui incolumità». E anche i comportamenti successivi, ossia «l'essersi chiuso all'interno dell'auto ormai ferma, per poi divincolarsi e strattonare gli uomini della Polizia quando questi erano riusciti a penetrare nella vettura, dal lato del passeggero», configurano «una condotta meramente passiva», non catalogabile come «resistenza, che richiede un contengo attivo, fatto di aggressioni e minacce che impediscano al pubblico ufficiale il compimento dell'atto del suo ufficio», conclude il legale. Prima di ribattere alle obiezioni proposte dal legale, i Giudici di terzo grado richiamano i dettagli della vicenda, ricordando che «mentre il giovane stava costringendo la persona offesa ad un ennesimo prelievo dal bancomat, era sopraggiunta la Polizia» e per questo «egli, letteralmente strappata di mano alla persona offesa l'ultima banconota da 100 euro ottenuta dall'erogatore, a bordo della propria autovettura, che conduceva benché privo di patente, s'era dato ad immediata e precipitosa fuga, percorrendo a forte velocità una strada, sino a quando, raggiunto dai poliziotti e serratosi all'interno dell'abitacolo, aveva seguitato a dimenarsi con forza, una volta che gli esponenti delle forze dell'ordine erano riusciti a penetrare nella vettura per immobilizzarlo definitivamente». Di fronte a tale quadro, i Giudici fanno propria la linea seguita in Appello, spiegando che «la breve durata della fuga, in ragione del pressoché immediato sopraggiungere di altre autovetture della Polizia, è circostanza» che non può portare ad «escludere che il giovane – a causa non solo della elevata velocità, ma anche dell'essersi messo alla guida di un modello di autovettura particolarmente potente e, per ragioni d'età, senza patente – abbia messo in pericolo l'incolumità sua propria ed anche altrui, posta l'indiscutibile violazione delle regole di normale prudenza nella conduzione del veicolo». Logico, quindi, catalogare come resistenza a pubblico ufficiale il comportamento tenuto dal giovane. A dare supporto a questa visione, poi, anche l'ulteriore considerazione che egli, «quando è stato bloccato dai poliziotti », ha seguitato nella sua «condotta attivamente oppositiva», sia perché «dapprima si è chiuso all'interno dell'abitacolo», sia perché, «una volta riusciti gli agenti ad entrare nella vettura dal lato del passeggero», ha «seguitato non solo a divincolarsi, ma anche, anzi soprattutto, a strattonare i poliziotti, nell'estremo tentativo di impedire loro l'immobilizzazione e l' arresto ».
Presidente D'Agostini – Relatore Salemme Ritenuto in fatto 1. L'Avv. G. M., nella qualità di difensore di fiducia di C.O. , propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli sez. Minorenni e famiglia dell'8 luglio 2021, confermativa di quella di primo grado, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di tentata truffa capo a , estorsione capo b e resistenza a pubblico ufficiale capo c . 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, numero 448, articolo 7, e dell' articolo 343 c.c. . La Corte d'appello ha errato nel ritenere che fosse soddisfatto il requisito della notificazione all'esercente la responsabilità genitoriale ancorché fosse stata documentata la sottoposizione del minore a tutela, in persona del sindaco di omissis . 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell' articolo 337 c.p. , e difetto di motivazione. Dagli atti non emerge che il breve inseguimento, sia pure ad alta velocità, di cui l'imputato si è reso autore abbia creato pericolo per la propria o altrui incolumità. Trattandosi di mera fuga dagli operanti, esulano gli estremi del reato. Anche la successiva condotta dell'imputato - che, una volta fermata l'auto, vi si è chiuso all'interno, per poi divincolarsi e strattonare gli operanti una volta che questi erano riusciti a penetrare nell'auto dal lato del passeggero - configura una condotta meramente passiva, non integrante perciò atti di resistenza, per i quali è necessario un contengo attivo, fatto di aggressioni e minacce che impediscano al pubblico ufficiale il compimento dell'atto del suo ufficio. 3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Paola Mastroberardino, conclude per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con osservazioni e conclusioni in data 3 aprile 2021 recte , 26 novembre 2021, data di trasmissione mediante posta elettronica certificata , il difensore dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Inammissibile è il primo motivo, anzitutto perché la relativa doglianza non consta essere stata già avanzata in appello, con la conseguenza che non può esserlo per la prima volta dinanzi a questa Suprema Corte cfr. da ult. Sez. 2, numero 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01 . 2.1. Inoltre, come questa Suprema Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare, l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato, e dunque anche al tutore, non dà luogo ad una nullità assoluta od insanabile, in quanto non inerisce alla persona dell'imputato e non attiene alla presenza di questi nel procedimento, bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, a norma dell' articolo 178 c.p.p. , comma 1, lett. c , e articolo 180 c.p.p. , non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero comunque dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo in tal senso si è espressa funditus Sez. 2, numero 31401 del 29/04/2016, P., Rv. 268020-01, che, conseguentemente, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di giudizio, ha rilevato la tardività della eccezione proposta con il ricorso in cassazione, in quanto, essendosi detta nullità verificata negli atti preliminari del giudizio di appello, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel giudizio di appello nello stesso senso, in precedenza, si sono espresse altresì Sez. 2, numero 30958 del 14/07/2016, B., Rv. 267574-01, e Sez. 2, numero 6472 del 13/01/2011, L., Rv. 249379-01. 2.1.1. Anche sotto il profilo che ne occupa, dunque, il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento, restando meramente allegata ed apparendo completamente inconferente la circostanza - di cui alle sole osservazioni e conclusioni trasmesse in Cancelleria il 26 novembre 2021 - a termini della quale la sottoposizione dell'imputato a tutela sarebbe stata fatta rilevare dalla difesa dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di Tribunale per il Riesame . 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 3.1. Secondo la concorde ricostruzione delle due sentenze di merito, aventi egual segno e perciò costituenti un corpo unico Sez. 2, numero 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01 , nel mentre l'imputato stava costringendo la persona offesa ad un ennesimo prelievo dall'ultimo bancomat, era sopraggiunta la polizia, alla visione della quale egli, letteralmente strappata di mano alla persona offesa l'ultima banconota da 100 Euro ottenuta dall'erogatore, a bordo della propria autovettura, che conduceva benché privo di patente, s'è dato ad immediata e precipitosa fuga, percorrendo a forte velocità la via Nuova Poggioreale, sino a quando, raggiunto dagli operanti e serratosi all'interno dell'abitacolo, una volta che i medesimi, con l'ausilio di supporti, erano riusciti a penetrarvi per immobilizzarlo, ha seguitato a dimenarsi con forza. 3.2. A fronte di ciò, con una motivazione del tutto logica e coerente rispetto alle risultanze di fatto, osserva la Corte d'appello che la dedotta - in chiave difensiva - breve durata della fuga in ragione del pressoché immediato sopraggiungere di altre autovetture della polizia è circostanza inidonea ad escludere che l'imputato - a causa, non solo dell'elevata velocità, ma anche dell'essersi messo alla guida di un modello di autovettura particolarmente potente, viepiù, per ragioni d'età, senza patente - abbia messo in pericolo l'incolumità sua propria ed anche altrui, posta l'indiscutibile - e non contestata - violazione delle regole di normale prudenza nella conduzione dell'autoveicolo. 3.2.1. Già in questa prima fase, dunque, la condotta dell'imputato integra gli estremi del reato in contestazione, trovando applicazione il principio secondo cui si configurano gli estremi di detto reato in capo a chi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada Sez. 1, numero 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137-01 . 3.3. A quanto precede, la Corte d'appello pertinentemente aggiunge che l'imputato, anche quando è stato bloccato dagli operanti, ha seguitato nella sua condotta, non solo ‘passivamentè, come preteso in ricorso, ma ‘attivamentè oppositiva, sia perché dapprima si è chiuso all'interno dell'abitacolo, sia perché, una volta riusciti gli operanti ad entrarvi dal lato del passeggero, ha seguitato, oltreché a divincolarsi , soprattutto a strattonare i predetti, nell'estremo tentativo di impedire loro l'immobilizzazione e l'arresto. 3.3.1. Anche questo secondo segmento della condotta dell'imputato vale, persino autonomamente, ad integrare gli estremi del reato in contestazione, atteso che - come a più riprese rilevato da questa Suprema Corte - non è all'uopo necessario che sia concretamente impedita la libertà d'azione del pubblico ufficiale, essendo invece sufficiente un comportamento causalmente idoneo - nella fattispecie finanche, come visto, mediante violenza fisica - a contrastare il compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito dell'azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento del suddetto atto cfr., tra le altre, Sez. 6, numero 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207-01, e Sez. 6, numero 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253983-01 . 4. Quanto precede vota il ricorso all'inammissibilità, senza tuttavia che ciò comporti, data la minore età dell'imputato, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di alcuna sanzione in favore della Cassa per le ammende. 5. La minore età dell'imputato comporta altresì per legge che, in caso di diffusione della presente sentenza, ne siano omesse le generalità e gli elementi identificativi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.