Cade dalla scala comune a causa di un gradino rotto: condannato il Condominio

Il Condominio risponde in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio, ex articolo 2051 c.c., dei danni sofferti dal terzo a causa della rottura del gradino condominiale se, pur sapendo del pericolo, l'amministratore non si è adoperato per tempo per mettere in sicurezza lo stato dei luoghi con gli opportuni interventi.

Una signora, recatasi a trovare la figlia, mentre si accingeva ad entrare nel palazzo in cui quest'ultima risiedeva, cadeva rovinosamente a terra a causa della rottura dello scalino di ingresso dello stabile, provocandosi una frattura scomposta del femore. Di qui la causa per il risarcimento dei danni subiti contro il Condominio. Quest'ultimo si difendeva eccependo l'insussistenza dell'imprevedibilità dell'insidia, in considerazione della conoscenza da parte della donna dello stato dei luoghi, per l’assidua frequentazione degli stessi, e dell'orario diurno e del periodo primaverile in cui era avvenuto il sinistro, con piena visibilità quindi dello stato dei luoghi. La questione della fissurazione dello scalino, inoltre, seppur nota allo stesso amministratore, non era stata posta all'attenzione dell'assemblea condominiale, ragion per cui non si sarebbe potuto in ogni caso provvedere alla sua riparazione. Il Tribunale accoglie il ricorso, in quanto la donna «ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza». Lo scalino, infatti, «doveva necessariamente essere salito» per entrare nel palazzo e non era ad ogni modo «possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo». Ciò che rileva, osserva il Giudice, è il mancato intervento dell'amministratore di Condominio, il quale «ben avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l'Assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni». Per questi motivi, il Tribunale condanna il Condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente.

Giudice Gherardi Fatto e diritto L'attrice ha promosso il presente giudizio nei confronti del Condominio [ ] di seguito solo Condominio affermando che in data 5/5/2015, intorno alle ore 16.30/17.00, si era recata a trovare la figlia che risiede in quel Condominio mentre saliva lo scalino che conduce all'interno dello stabile, questo si era rotto provocando la caduta all'indietro della sig.ra Be., che riportava lesioni per le quali era trasportata mediante ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, ove era riscontrata la frattura scomposta del femore, chiedeva pertanto il risarcimento dei danni subiti. Si è costituito il Condominio convenuto eccependo l'insussistenza dell'imprevedibilità ed imprevenibilità dell'insidia, in considerazione della conoscenza da parte dell'attrice dello stato dei luoghi, per assidua frequentazione degli stessi, dell'orario diurno e del periodo primaverile in cui era avvenuto il sinistro ed ha chiesto in ogni caso la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni Sara Assicurazioni spa, che si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, associandosi alla difesa della convenuta e chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese con il convenuto sulla base del patto di gestione della lite contenuto nella stipulata polizza di assicurazione, oltre all'applicazione delle franchigie dalla stessa previste. La causa è stata istruita mediante prova per testi e CTU medico legale. Sull'an debeatur Sulla responsabilità del Condominio ex articolo 2051 cc. Si osserva come le prove per testi abbiano confermato pienamente la dinamica dei fatti esposta da parte attrice ed anche l'orario in cui il sinistro si è verificato. La teste Sh., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, né in alcun modo è stata posta in dubbio, ha confermato di avere assistito al sinistro in quanto si trovava affacciata al terrazzo della propria abitazione posto di fronte all'ingresso del Condominio, dichiarando 'Vidi la signora Be. cadere all'indietro mentre saliva sugli scalini del Condominio in questione, antistanti il portone'. La signora Sh., così come la sorella, signora Gu., confermavano altresì che le condizioni dello scalino erano quelle rappresentate nelle fotografie loro rammostrate ed allegate da parte attrice e che il pezzo di marmo staccatosi si trovava accanto al corpo disteso per terra della signora Be Veniva, da ultimo, confermato che gli operatori del 118, signori Br. St. e Fr. Pi., giunti sul luogo del sinistro, avevano trovato la signora Be. stesa a terra fuori dal fabbricato, nello spiazzo antistante la scala di accesso al Condominio, insieme al marito accorso per soccorrerla e che l'odierna attrice fosse stata immediatamente trasferita, con ambulanza, al Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, dove le veniva riscontrata la frattura scomposta del femore. Le circostanze suddette venivano confermate dall'operatore del 118 intervenuto sul posto, sig. Br. St Ciò vale a ritenere che l'apparente incongruenza con quanto riportato nel referto del pronto soccorso, ove è stata riportata la dinamica del sinistro quale 'caduta in ambiente domestico, sia evidentemente frutto di una non corretta interpretazione dei fatti esposta dall'operatore che l'ha redatta e che ciò non sia sufficiente al fine di confutare le precise e concordanti indicazioni fornite dai testimoni oculari, di cui - come detto - fanno parte anche persone del tutto estranee alla cerchia familiare ed amicale della parte attrice tra cui uno dei soccorritori del 118 intervenuto sul posto. Il sig. Da. Ma., impresario edile, genero della Be. e condomino del fabbricato INA CASA, nel corso della prova per testi ha dichiarato di aver avvisato l'amministratore del Condominio dell'esistenza della fessurazione, invitandolo ad intervenire, sebbene nessun rilievo in tal senso risulta essere emerso dal verbale dell'ultima assemblea condominiale tenutasi prima del sinistro. Il teste Ma. ha altresì dichiarato di non avere provveduto ad avvisare la moglie, figlia della sig.ra Be.i, né quest'ultima, delle condizioni dello scalino. Si deve osservare che la mancanza di inserimento del problema rilevato dal sig. Ma. nell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale, non rileva al fine di ritenerne provata l'insussistenza del problema o la sua mancata segnalazione, dovendosi in ogni caso rilevare che l'Amministratore del Condominio ben avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l'Assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni come quello occorso alla sig.ra Be Non è stata inoltre dimostrata la sussistenza di responsabilità alcuna della sig.ra Be. che ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza. Al fine di accedere al portone di ingresso del Condominio doveva necessariamente essere salito lo scalino in questione ed anche laddove la fissurazione fosse stata in qualche modo visibile o conosciuta non era possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi sussistente la responsabilità ex articolo 2051 cc del Condominio, quale gestore e custode delle parti comuni dell'edificio, nei confronti della terza sig.ra Be Sul quantum debeatur Al fine della quantificazione del danno si ritengono applicabili le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano ed aggiornate in data 10 marzo 2021, senza alcuna ulteriore personalizzazione non sussistendone i presupposti, perché non dimostrata la sussistenza di alcun danno che non sia già ricompreso nel cd danno biologico, da liquidarsi come segue BE. SI. è nata il --omissis-- ed il sinistro si è verificato in data 5.5.2015, quando aveva 63 anni. Il CTU, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante ha accertato inabilità temporanea totale al 100% giorni 20 parziale al 75% giorni 30 parziale al 50% giorni 30 Danno biologico 13%. CALCOLO Danno non patrimoniale. Danno biologico Euro 22.937,00 Inabilità temporanea totale al 100% giorni 20 parziale al 75% giorni 30 parziale al 50% giorni 30 Totale danno biologico temporaneo Euro 7043,75 Così per un totale di E 29.980,75 E 22937,00 + E 7043,75 Non risultano agli atti e non sono state specificamente richieste e quantificate eventuali spese mediche sostenute e da sostenere da parte della sig.ra Be Il Condominio dovrà quindi essere condannato al pagamento delle somme così calcolate. Quanto ai rapporti tra Condominio ed Assicurazione. Non essendo contestata la sussistenza ed operatività della polizza stipulata deve essere accolta la domanda di manleva svolta dal Condominio nei confronti dell'Assicurazione volta al pagamento in suo favore della somma per la quale è stata disposta la condanna, con la precisazione che, pur richiedendo l'applicazione delle franchigie previste in contratto le stesse non sono state specificate, né depositate per intero le condizioni di polizza o indicate le clausole dalle quali desumere quali franchigie debbano trovare applicazione. Per quanto riguarda il patto di gestione della lite la sussistenza dello stesso è pacifica tra le parti e ben avrebbe potuto parte convenuta, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, farne immediata comunicazione all'Assicurazione e ciò nonostante la precedente rottura delle trattative stragiudiziali da parte della medesima solo in caso di mancato e tempestivo riscontro positivo, il Condominio avrebbe potuto nominare un proprio legale e chiederne quindi la rifusione delle spese alla terza chiamata. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 numero 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno del sinistro fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata alla data di marzo 2021 data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano - deve essere devalutata alla data del sinistro c.d. aestimatio . Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese, liquidate in dispositivo nei valori medi, seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di quest'ultima e sono integralmente compensate tra convenuta e terza chiamata. PQM Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando - accerta la responsabilità del CONDOMINIO [ ] per i danni subiti da BE. SI. e, per l'effetto, - condanna il CONDOMINIO [ ] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per la somma totale di E 22.980,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria con le specificazioni in ordine alla misura e decorrenza di cui in parte motiva - condanna [ ] ASSICURAZIONI spa a mantenere indenne e manlevare il CONDOMINIO[ ] per la somma totale di 22.980,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria con le specificazioni in ordine alla misura e decorrenza di cui in parte motiva - condanna CONDOMINIO [ ] al pagamento a favore di BE. SI. delle spese del presente giudizio pari ad E 4700,00 per compenso professionale, E 300,03 per spese, oltre accessori di legge, oltre a spese di CTU poste definitivamente a carico di parte convenuta - compensa integralmente le spese tra CONDOMINIO [ ] e [ ] ASSICURAZIONI spa.