Compenso avvocato: il forum contractus può essere applicato solo in caso di attività difensiva di natura giudiziale o stragiudiziale

L'attività resa dall'avvocato in altri contesti che non richiedano l'iscrizione all'albo, pur rimanendo attività professionale, è estranea all’applicazione dell’articolo 637 c.p.c. e non può comportarne l'applicazione.

Il caso. Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in danno del Ministero dello Sviluppo Economico per il pagamento in favore di un avvocato del compenso per l'attività da questo svolta quale componente del «Comitato di esperti» istituito per la valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del bando «Nuove Tecnologie Made in Italy». Nello specifico, la Corte d'Appello dichiarava, in riforma della sentenza di primo grado, l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo. Secondo i Giudici, infatti, l'articolo 637, comma 3, c.p.c., che prevede che gli avvocati possono proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti, può essere applicato solo nel caso in cui la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente, e dunque nell'ambito di un'attività prettamente difensiva, di natura giudiziale ovvero stragiudiziale nel caso in esame, invece, oggetto dell'attività che l'avvocato era chiamato a svolgere non era l'adempimento di un mandato difensivo, né il titolo, e la sua iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, costituivano presupposto indispensabile per la nomina e lo svolgimento dell'incarico, formalmente affidato a soggetti esperti in campo tecnologico ovvero economico-finanziario. L'avvocato ricorre in Cassazione, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, l'attività da lui svolta in seno al «comitato di esperti» rientrava nell'ambito della previsione dell'articolo 637 c.p.c., essendo la sua partecipazione richiesta e giustificata in ragione della specifica professionalità in campo giuridico. La decisione della Corte. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che la competenza per valore del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto, ai sensi dell'articolo 637, comma 3, c.p.c., trova applicazione solo relativamente alla domanda d'ingiunzione proposta per il credito all'onorario che l'avvocato vanti in conseguenza delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nella qualità di “cliente”, abbia rappresentato e difeso in giudizio Cass. civ., numero 7674/2019 la ratio della disposizione, pertanto, va ravvisata nella finalità di agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi, con la conseguenza che solo per i crediti legati alle attività dell'avvocato svolte sul presupposto di tale iscrizione si giustifica la facoltà per lo stesso di avvalersi di tale foro alternativo. Nel caso di specie, il rapporto contrattuale tra il professionista e l'amministrazione si pone al di fuori dell'ambito di un'attività tipicamente professionale ai sensi dell'articolo 637 c.p.c. e non ha ad oggetto la quantificazione di un «onorario» per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, non può definirsi un “cliente” che ha rilasciato all'avvocato un mandato difensivo che presuppone l'iscrizione del professionista all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto piuttosto un ente che ha formalmente affidato ad un gruppo di esperti in campo tecnologico, economico-finanziario, giuristi e non, l'incarico di valutare le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando nazionale del MISE «Nuove Tecnologie Made in Italy». Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Presidente Amendola – Relatore Iannello Rilevato che la Corte d'appello di Catania - pronunciando in secondo grado nel giudizio di opposizione a d.i. per il pagamento della somma di Euro 35.000 emesso in danno del Ministero dello Sviluppo Economico opponente/appellante e in favore di A.S. opposto/appellato , a titolo di compensi per l'attività da questo svolta quale componente del Comitato di esperti istituito con decreto in data 30 marzo 2009 per la valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del bando Nuove Tecnologie Made in Italy - ha dichiarato, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero ed in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione , l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione in motivazione ha osservato che - l'articolo 637 c.p.c., comma 3 che prevede che gli avvocati possono altresì proporre domanda d'Ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti e in virtù del quale il tribunale aveva ritenuto la propria competenza, disattendendo l'eccezione sul punto svolta dall'opponente può essere applicato solo nel caso in cui la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente, e dunque nell'ambito di un'attività prettamente difensiva, di natura giudiziale ovvero stragiudiziale - nel caso di specie, invece, si esula del tutto dall'ambito della norma citata, atteso che oggetto dell'attività che l'A. era chiamato a svolgere non era affatto l'adempimento di un mandato difensivo, nè il titolo dell'A. , e la sua iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, costituivano presupposto indispensabile ovvero preferenziale per la nomina e lo svolgimento dell'incarico, formalmente affidato a soggetti esperti in campo tecnologico ovvero economico - finanziario, sol che si consideri che dei diciotto membri nominati, solo quattro rivestivano la qualifica di avvocati o professori in discipline giuridiche - era pacifica tra le parti l'incompetenza del Tribunale di Catania anche in base agli alternativi forum contractus e forum destinatae solutionis, in base ad entrambi foro competente essendo il Tribunale di Roma, ove l'obbligazione era sorta e doveva essere eseguita, avendo sede in Roma l'ufficio di tesoreria del Ministero, e derogando le norme in tema di contabilità dello Stato al principio di cui all'articolo 1182 c.c. avverso tale sentenza A.S. propone ricorso per regolamento di competenza affidato a un unico motivo, cui resiste, con memoria il Ministero dello Sviluppo Economico dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale il P.M. ha concluso per il rigetto della proposta istanza di regolamento il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-ter, comma 2, c.p.c. Considerato che a sostegno della proposta istanza di regolamento il ricorrente deduce che, diversamente da quanto opinato dal giudice a quo, l'attività svolta dall'avv. A. in seno al predetto comitato di esperti rientrava nell'ambito della previsione della citata norma sulla competenza, essendo la sua partecipazione richiesta e giustificata in ragione della specifica professionalità in campo giuridico sarebbe dunque del tutto illogica e contraddittoria la pronunzia del giudice di appello ove afferma - pur dando atto della presenza, tra i componenti del Comitato, di 4 avvocati e professori in discipline giuridiche - che il titolo di avvocato non avrebbe comunque costituito presupposto indispensabile per la nomina e lo svolgimento dell'incarico attesa la bassa percentuale di giuristi e avvocati rispetto al numero complessivo di componenti del Comitato è opportuno preliminarmente rilevare che è ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, come nella specie, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato Cass. 21/12/2018, numero 33150 24/10/2016, numero 21422 Cass. 17/07/2006, numero 16193 nel merito il ricorso è infondato come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la competenza per valore del giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al quale l'avvocato è iscritto, ai sensi dell'articolo 637 c.p.c., comma 3, trova applicazione solo relativamente alla domanda d'ingiunzione proposta per il credito all'onorario che l'avvocato vanti in conseguenza delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nella qualità di cliente , abbia rappresentato e difeso in giudizio v. Cass. 19/03/2019, numero 7674 il collegamento del credito monitoriamente azionato con l'attività professionale prestata nell'ambito di un rapporto di patrocinio costituisce la ratio della previsione che ne ha peraltro giustificato il superamento del sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articolo 3 e 24 Cost., all'esito del vaglio compiuto dalla Corte costituzionale con le sentenze numero 137 del 1975 e numero 50 del 2010 tali pronunce hanno infatti evidenziato che la ratio della disposizione va ravvisata nella finalità di agevolare l'avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi è in particolare in relazione al concetto di domicilio professionale - che la L. 31 dicembre 2012, numero 247, articolo 17, comma 1, lett. c , Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense prescrive debba essere stabilito nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine e in precedenza il R.D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, articolo 17, comma 1, numero 7, come modificato dalla L. 3 febbraio 2003, numero 14, articolo 18, comma 2, prescriveva analogamente dovesse essere stabilito nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata - che si giustifica lo scopo perseguito dalla norma processuale di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso o addirittura in luoghi diversi da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l'organizzazione della propria attività professionale ne discende che solo per i crediti legati alle attività dell'avvocato svolte sul presupposto di tale iscrizione si giustifica la facoltà per lo stesso di avvalersi di tale foro alternativo nel caso di specie, come correttamente rilevato dal P.M. nelle sue conclusioni, il rapporto contrattuale tra il professionista e l'amministrazione si pone al di fuori dell'ambito di un'attività tipicamente professionale nel senso sopra detto e non ha ad oggetto la quantificazione di un onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore del proprio cliente il Ministero dello Sviluppo Economico non può definirsi un cliente che ha rilasciato all'Avv. A. un mandato difensivo che presuppone l'iscrizione del professionista all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto piuttosto un ente che ha formalmente affidato ad un gruppo di esperti in campo tecnologico, economico-finanziario, giuristi e non, l'incarico di valutare le proposte progettuali presentate nell'ambito del bando nazionale del MISE Nuove Tecnologie Made in Italy l'attività resa dall'avvocato in altri contesti che non richiedano l'iscrizione all'albo, pur rimanendo attività professionale, è estranea alla ratio della previsione e non ne può pertanto comportare l'applicazione risultano per tal motivo inconferenti i precedenti giurisprudenziali che, a supporto dell'ampia accezione del concetto di esercizio della professione , sono richiamati dall'istante nel proprio ricorso e nella memoria il ricorso deve essere pertanto rigettato le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. numero 55 del 2014 sulla base del detto D.M., articolo 5, comma 5, secondo cui Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dallo stesso articolo 5, comma 1, e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta allo stesso articolo 5, suddetto comma 5 v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, numero 504 23/10/2015, numero 21672 25/02/2015, numero 3881 29/01/2015, numero 1706 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis. P.Q.M. rigetta il proposto regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.