Ripetuti tentativi di recupero del credito del difensore d’ufficio

  «Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine».

Con l'ordinanza numero 278/2022, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Avv. R.M. contro il provvedimento che aveva respinto la sua richiesta di rimborso per le spese e il compenso professionale, relativamente ai ripetuti tentativi di recupero dei crediti nei confronti del proprio cliente. Il primo e unico motivo del ricorso sul quale si è pronunciato il Collegio, verte sulla violazione e falsa applicazione degli articolo 116 e 82, d.P.R. numero 115/2002, e 32 disp. att. c.p.p., in quanto il giudice di merito si sarebbe pronunciato in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all'Erario». Ne consegue che il Collegio accoglie il ricorso dichiarando la necessità di dare continuità al principio secondo cui «il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine» Cass. numero 22579/2019, numero 27854/2011 .

Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con l'ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha rigettato l'opposizione promossa da R.M.          avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di rimborso delle spese e compensi relativi ai tentativi di recupero del credito professionale nei confronti del cliente ammesso alla difesa di ufficio in un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.M.         , affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza. Ragioni della decisione  Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX articolo 380-BIS COD. PROC. CIV Accoglimento del ricorso. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'opposizione promossa da R.M.          avverso il decreto emesso dal medesimo ufficio con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione delle spese e dei compensi sostenuti per il tentato recupero del credito professionale, come difensore di ufficio di un soggetto imputato in un procedimento penale. Ricorre per la Cassazione di detta decisione il R.   , affidandosi ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 116 e 82 e articolo 32 disp. att. c.p.p., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, perché il giudice di merito avrebbe consapevolmente pronunciato in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il difensore di ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso ed al rimborso delle anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, prima di poter richiedere il saldo del compenso all'Erario. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220 Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 27854 del 20/12/2011, Rv. 620470 . Il Collegio condivide la proposta del relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.