In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’articolo 24, d.lgs. numero 507/1993, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale di cui all'articolo 6, comma 3, l. numero 689/1981, non è sufficiente il solo fatto di averne potuto trarre, il soggetto collettivo, giovamento, ma si richiede che i manifesti siano stati affissi per conto del detto soggetto, che cioè sia comprovata la riconducibilità dell’attività pubblicitaria all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente.
La Sez. II civile della Cassazione sentenza numero 129/2022, depositata il 4 gennaio ha cassato la decisione di merito che, in materia di sanzioni amministrative e responsabilità solidale, non aveva tra l'altro fatto corretta applicazione dei principi in tema di presunzioni. Il fatto. Una locandina che pubblicizzava uno sciopero generalizzato, esposta asseritamente senza autorizzazione su una pensilina presso la fermata dei mezzi pubblici, veniva sanzionata, a seguito di verbale di accertamento, dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. Destinataria della sanzione era una organizzazione sindacale la cui sigla compariva in calce alla predetta locandina. Contro l'ordinanza-ingiunzione veniva proposta opposizione dall'organizzazione sindacale, che veniva accolta dal Giudice di Pace, con decisione però riformata in appello. In particolare il giudice di appello poneva in evidenza che la locandina affissa senza autorizzazione riportava l'indicazione della sigla sindacale riconducibile all'organizzazione sanzionata, e che non poteva dubitarsi che l'invito allo sciopero generale fosse funzionale agli scopi della stessa associazione sindacale ragion per cui, poiché quest'ultima non aveva fornito alcuna prova per essersi attivata al fine di impedire l'abusiva affissione, né che la stessa fosse avvenuta contro la sua volontà, non poteva che affermarsi la sussistenza della sua responsabilità in relazione alla richiamata violazione, da cui derivava, quindi, la legittimità della sanzione irrogata a suo carico. Seguiva il ricorso per cassazione, che, come vedremo tra poco, sarà accolto, con decisione nel merito e annullamento della sanzione amministrativa. Un primo punto fermo in materia. Secondo i Giudici di legittimità, un primo punto fermo in questa materia è rappresentato dalla possibilità di predicare la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, non solo quando l'autore è legato al soggetto collettivo da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche in tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario o di avvalimento inteso come attività di cui il committente si giova , a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario. Un secondo punto fermo in materia. Un secondo punto fermo, sempre secondo la Cassazione, è il principio secondo cui la solidarietà prevista dall' articolo 6, l. numero 689/1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Un terzo punto fermo in materia. Il terzo aspetto rilevante è costituito dal rilievo che a giustificare l'imputazione solidale non basta la circostanza di fatto del mero giovamento. È infatti richiesto che attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente. È invece escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario possa essere ritenuto solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. Il solo fatto di aver potuto trarre beneficio dall'affissione non è sufficiente per la responsabilità solidale. Nel descritto contesto, la Cassazione ritiene che, in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell' articolo 24, d.lgs. numero 507/1993 , per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale di cui all' articolo 6, terzo comma, della l. numero 689/1981 , non è sufficiente il solo fatto di averne potuto trarre, il soggetto collettivo, giovamento, ma si richiede che i manifesti siano stati affissi per conto del detto soggetto, che cioè sia comprovata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente. L'onere della prova. I Giudici di legittimità precisano che spetta all'Amministrazione che ha applicato la sanzione amministrativa provare tutti gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità amministrativa. Tale regola vale anche per la responsabilità solidale del proprietario prevista dall' articolo 6, comma 1, l numero 689/1981 , salvo che per l'ambito in cui opera la presunzione posta dalla stessa disposizione. Consegue che spetta all'Amministrazione che invoca la presunzione prevista dal citato articolo 6 provare la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto ritenuto obbligato solidale nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione. Solo una volta raggiunta la prova di tale titolarità, spetterà al proprietario provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà. Il giudice di merito aveva deciso sulla scorta di una presunzione non corretta. Gli Ermellini ricordano che il Tribunale aveva individuato il titolo di responsabilità solidale della organizzazione sindacale nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell'infrazione, ai sensi del primo comma dell' articolo 6, l. numero 689/1981 , presumendo detta proprietà in forza di due elementi l'inerenza del messaggio, affisso senza autorizzazione, agli scopi dell'ente la presenza, in calce alla locandina, di una sigla riconducibile alla predetta organizzazione sindacale. Le regole in materia di presunzioni. In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione gravità, precisione, concordanza fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all' articolo 360, numero 3, c.p.c. Nel caso specifico, secondo i Giudici di legittimità, non vi erano i requisiti della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice, mancando sia quello della gravità, sia quello della precisione. In altri termini, trarre dalla mera indicazione della sigla dell'organizzazione sindacale, senza ulteriori elementi fattuali da cui si potesse desumere l'iniziativa nella stampa del manifesto, la proprietà del manifesto stesso facente riferimento ad uno sciopero generale proclamato da più sindacati, non risponde ai criteri di elevata probabilità logica su cui riposa la presunzione. Resta quindi inficiato l'elemento logico del ragionamento inferenziale pertanto, la presunzione di proprietà del manifesto costruita dal giudice del merito non rispetta il disposto dell' articolo 2729 c.c. Il ragionamento decisionale del Tribunale, concludono i Giudici di legittimità, è quindi intrinsecamente viziato in iure . Il giudice del gravame non solo ha utilizzato presunzioni non aventi i requisiti richiesti dall' articolo 2729 c.c. , ma ha finito per dedurre la stessa responsabilità solidale, di cui all' articolo 6, l. numero 689/1981 , dalla mancanza della prova liberatoria in ordine alla responsabilità per omissione e dalla circostanza di fatto del mero giovamento. Il Procuratore Generale aveva del resto già osservato che il giudice del gravame territoriale avrebbe dovuto specificamente argomentare indicando gli estremi di fatto idonei a dimostrare e quindi a comprovare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario, requisito questo imprescindibile e necessario per l'applicazione del principio della responsabilità solidale in capo all'ente, ai sensi dell' articolo 6, l. numero 689/1981 , e non dedurla implicitamente dalla mancanza della prova liberatoria in ordine alla responsabilità per omissione, da tanto conseguendo la fondatezza del denunziato vizio di violazione di legge.
Presidente Di Virgilio – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - La Confederazione Unione Sindacale di Base in sigla USB ha proposto, con atto notificato l'8 settembre 2017, ricorso per la cassazione della sentenza numero 194/2017, depositata il 10 febbraio 2017, con cui il Tribunale di Frosinone, riformando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato l'opposizione della USB avverso l'ordinanza ingiunzione numero 251/2013. Con tale ordinanza ingiunzione il Comune di Frosinone aveva irrogato alla Confederazione la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 533,60 per violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, numero 507, articolo 24, comma 2 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma della L. 23 ottobre 1992, numero 421, articolo 4, concernente il riordino della finanza territoriale e del regolamento comunale sulla pubblicità. 2. - L'impugnata ordinanza ingiunzione si fondava sulle risultanze di un verbale di accertamento emesso dalla società ICA - Imposte Comunali e Affini - s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con il quale si contestava alla opponente di aver esposto senza autorizzazione, su una pensilina presso la fermata dei mezzi pubblici, una locandina con la scritta 11 marzo sciopero generale generalizzato . 3. - Il Giudice di pace, nell'accogliere l'opposizione, rilevava che non vi era prova che la violazione contestata fosse imputabile alla ricorrente in qualità di trasgressore o di responsabile in solido sottolineava che nessun elemento era stato acquisito o era emerso circa l'imputabilità alla organizzazione sindacale ricorrente della violazione, quale autrice materiale della stessa o in forza di un collegamento per rapporto di lavoro dipendente o di rappresentanza organica o di semplice affidamento di incarico con l'autore della materiale affissione del manifesto osservava che l'attività pubblicitaria non era comprovata-mente riconducibile alla iniziativa della beneficiaria organizzazione presente tra le altre USB. 4. - A fondamento dell'adottata pronuncia, di accoglimento dell'appello del Comune e di riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale di Frosinone ha rilevato che, ai fini della configurabilità della responsabilità ascritta all'USB, doveva considerarsi ininfluente la mancata identificazione degli autori materiali della condotta concretante la contestata violazione al fine di estendere, ai sensi della L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 6, l'obbligo solidale a carico dell'appellata per la conseguente applicazione della correlata sanzione amministrativa, sussistendo una inerenza del messaggio agli scopi della medesima Unione sindacale di base. In particolare, il giudice di appello ha posto in evidenza che la locandina affissa senza autorizzazione riportava l'indicazione USB e che non poteva dubitarsi che l'invito allo sciopero generale fosse funzionale agli scopi della stessa associazione sindacale ragion per cui, poiché quest'ultima non aveva fornito alcuna prova per essersi attivata al fine di impedire l'abusiva affissione, né che la stessa fosse avvenuta contro la sua volontà, non poteva che affermarsi la sussistenza della responsabilità in relazione alla richiamata violazione, da cui derivava, o quindi, la legittimità della sanzione irrogata a suo carico. 5. - Il ricorso per cassazione della USB si articola su due motivi, rispettivamente riferiti alla violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 6, ed alla violazione dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive articolo 2697,2727 e 2729 c.c. . Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso. La società ICA non ha svolto attività difensiva in questa sede. 6. - Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c In prossimità della Camera di consiglio, fissata per il 17 dicembre 2020, la ricorrente e il Comune hanno depositato memorie illustrative. 7. - In esito alla Camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza. 8. - Fissato all'udienza pubblica del 20 dicembre 2021, il ricorso è stato tuttavia trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione numero 176 del 2020, e del D.L. numero 105 del 2021, articolo 7, convertito nella L. numero 126 del 2021 , senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga accolto per quanto di ragione. Il Comune controricorrente ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo difensore. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo la Confederazione Unione Sindacale di Base ricorrente denuncia, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, la violazione, falsa ed errata interpretazione della L. numero 689 del 1981, articolo 6, la violazione dei principi e delle norme in tema di responsabilità solidale ed oggettiva nonché la violazione delle norme in tema di legittimazione passiva. La ricorrente si duole che il giudice di appello abbia applicato della L. numero 689 del 1981, articolo 6, al di fuori dei presupposti previsti dalla norma stessa la proprietà del mezzo, in relazione al comma 1, o il rapporto di lavoro o di mandato, con riferimento al comma 3 , tenuto, altresì, conto che, nella fattispecie in esame, non era stata provata, in alcun modo, nemmeno in termini di affidamento o avvalimento, la riconducibilità del manifesto alla Confederazione. Con il secondo mezzo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 5, delle norme e dei principi in tema di onere probatorio e di prove presuntive, secondo le previsioni di cui agli articolo 2697,2727 e 2729 c.c. , sul rilievo che, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere applicata la disciplina sulle presunzioni per pervenire all'affermazione della responsabilità della USB. La comunicazione di una manifestazione generale in occasione di uno sciopero nazionale non si tradurrebbe in un interesse diretto e specifico del sindacato ricorrente. 2. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. 3. - Occorre premettere la descrizione del quadro normativo di riferimento. Il D.Lgs. numero 507 del 1993, articolo 24, prevede che alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. numero 689 del 1981 . Per effetto dell'abrogazione - disposta dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 176 - del comma 5-ter che era stato aggiunto della L. numero 311 del 2004, articolo 1, comma 480 , il citato articolo 24 non contiene più la norma che, in materia di sanzioni amministrative, prevedeva che qualora il manifesto riguardasse l'attività, tra gli altri, di una organizzazione sindacale, soggetto responsabile fosse esclusivamente colui che materialmente era colto in flagranza nell'atto di affissione, con espressa esclusione della responsabilità solidale. Il D.Lgs. numero 507 del 1993 , contiene un'altra norma di interesse l'articolo 20.1, introdotto dalla L. numero 296 del 2006 , il quale prevede che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti siano a carico, non dei bilanci comunali ma, dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo propria contraria. La responsabilità solidale è disciplinata dalla L. numero 689 del 1981, articolo 6 . Dopo aver contemplato, al comma 1, la responsabilità, in solido con l'autore della violazione, del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, a meno che questi provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, dell'articolo 6, comma 3, stabilisce che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. 4. - Sulle questioni sollevate dal ricorso la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con esiti non perfettamente sovrapponibili. 4.1. - Nella sentenza della I Sezione 24 febbraio 2004, numero 3630, si è affermato che il sindacato, a favore del quale si sia realizzata, ad opera di suoi aderenti rimasti ignoti, l'affissione di manifesti pubblicitari abusivi, è tenuto in solido, pur in mancanza di un proprio specifico intento trasgressivo, a pagare le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. numero 507 del 1993, articolo 24, a meno che non provi che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee a ostacolarla o impedirla. Nella successiva sentenza, della II Sezione, 12 giugno 2009, numero 13770, si è affermato che in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'articolo 24 del citato D.Lgs., per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario o di avvalimento inteso come attività di cui il committente profitta ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. I principi espressi in Cass., Sez. I, numero 3630 del 2004 sono stati ripresi da Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, numero 15000 , e da Cass., Sez. II, 25 gennaio 2012, numero 1040 , le quali concernono violazioni amministrative non in materia di imposta di pubblicità, bensì in materia di disciplina della cartellonistica sulla sede stradale ex articolo 23 C.d.S. . La sentenza numero 13770 del 2009 è stata ripresa da due recenti arresti della Sezione VI-2 che hanno, entrambi, confermato la sentenza di merito in controversie, analoghe alla presente, tra l'associazione sindacale USB ed il Comune di Frosinone ordinanza 4 gennaio 2019, numero 100, che ha rigettato il ricorso dell'associazione sindacale, e ordinanza 20 novembre 2018, numero 29891, che ha rigettato il ricorso del Comune . 5. - Il Collegio osserva che un punto fermo, e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, è rappresentato dalla possibilità di predicare la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, non solo quando l'autore è legato al soggetto collettivo da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche in tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario o di avvalimento inteso come attività di cui il committente si giova , a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario. Si tratta di un indirizzo nomofilattico costante. La sentenza numero 1040 del 2012 lo compendia nell'affermazione secondo cui dell'articolo 6, comma 3, individua nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto il titolo stesso della solidarietà di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. La sentenza numero 13770 del 2009 lo declina e lo scolpisce nella necessità di una comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria al beneficiario. 6. - Un secondo punto fermo è rappresentato dal principio, espresso a Sezioni Unite Cass., Sez. Unumero , 22 settembre 2017, numero 22082 , secondo cui la solidarietà prevista dalla L. numero 689 del 1981, articolo 6, non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. 7. - Il terzo aspetto condiviso è costituito dal rilievo che a giustificare l'imputazione solidale non basta la circostanza di fatto del mero giovamento. La sentenza numero 1370 del 2009 richiede che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, mentre esclude che il beneficiario del messaggio pubblicitario possa essere ritenuto solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento. E tale sottolineatura è ribadita nella giurisprudenza successiva nella ordinanza numero 29891 del 2018 e nella ordinanza numero 100 del 2019. 8. - In questo contesto, ritiene il Collegio che, in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi del D.Lgs. numero 507 del 1993, articolo 24, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 6, comma 3, non è sufficiente il solo fatto di averne potuto trarre, il soggetto collettivo, giovamento, ma si richiede che i manifesti siano stati affissi per conto del detto soggetto, che cioè sia comprovata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente. 9. - Il titolo di responsabilità solidale può essere rinvenuto, in base dell'articolo 6, comma 1, anche nella proprietà della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione. Proprio in vicenda di affissione abusiva di manifesti, Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, numero 5891 , ha affermato il principio secondo il quale della L. numero 689 del 1981, articolo 6, considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata ossia, nel caso, che l'affissione sia avvenuta al di fuori degli spazi consentiti contro la sua volontà, e senza peraltro che l'identificazione dell'autore materiale possa ritenersi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario. Sempre in tema di manifesti pubblicitari abusivamente affissi, è significativa Cass., Sez. II, 25 gennaio 2012, numero 1042 , la quale ha convalidato il ragionamento seguito dal giudice di merito che aveva escluso che la presunzione di proprietà dei manifesti in capo all'associazione musicale opponente potesse fondarsi sul fatto che l'affissione era concretamente avvenuta in favore di detta associazione. Si legge nella citata sentenza il giudice di pace ha congruamente evidenziato che i manifesti abusivi erano costituiti da comuni fogli per stampa tipo A4 sui quali erano stati stampati il nome del gruppo musicale, il titolo dello spettacolo e il luogo e la data dello svolgimento di quest'ultimo presso il Circolo ., giungendo, perciò, alla logica conseguente conclusione che, sulla scorta di questi elementi, era del tutto illegittimo presumere la proprietà dei manifesti in capo al suddetto Circolo ancorché risultasse essere il soggetto avvantaggiato dalla pubblicità e la sicura riconducibilità dell'attività di averne commissionato l'affissione illegittima trattandosi, in altre parole, di beni mobili al portatore , privi, cioè, di idonee caratteristiche attraverso le quali era lecito risalire al proprietario degli stessi . Spetta all'Amministrazione che ha applicato la sanzione amministrativa provare tutti gli elementi necessari per l'affermazione della responsabilità amministrativa. Tale regola vale anche per la responsabilità solidale del proprietario prevista dalla L. numero 689 del 1981, articolo 6, comma 1, salvo che per l'ambito in cui opera la presunzione posta dalla stessa disposizione. Consegue che spetta all'Amministrazione che invoca la presunzione prevista dal citato articolo 6 provare la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto ritenuto obbligato solidale nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione solo una volta raggiunta la prova di tale titolarità, spetterà al proprietario provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà Cass., Sez. I, 20 giugno 1994, numero 5919 . 10. - Nella specie il Tribunale di Frosinone ha individuato il titolo di responsabilità solidale della Confederazione sindacale nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell'infrazione, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 6, comma 1, presumendo detta proprietà in capo all'Unione sindacale in forza di due elementi l'inerenza del messaggio, affisso senza autorizzazione, agli scopi dell'ente la presenza, in calce alla locandina, dell'indicazione USB . Il giudice del gravame ha infatti accertato che la locandina recava la scritta 11 marzo sciopero generale generalizzato con l'indicazione USB e, su questa base, ha considerato l'invito allo sciopero generale funzionale agli interessi dell'associazione sindacale, stante l'inerenza del messaggio, affisso senza autorizzazione, agli scopi dell'ente, tenuto conto che l'organizzazione sindacale non aveva fornito alcuna prova di essersi attivata per impedire l'abusiva affissione o che la stessa fosse avvenuta contro la sua volontà. 11. - La Confederazione ricorrente contesta questa conclusione sostiene che l'articolo 6 sarebbe stato applicato in manifesta assenza del presupposto previsto dalla norma stessa la proprietà del mezzo deduce che, poiché nella specie la locandina pubblicizzava uno sciopero generale indetto da più sigle sindacali e la manifestazione nazionale a OMISSIS , non poteva ipotizzarsi in capo alla organizzazione sindacale ricorrente la proprietà della locandina, difettando i requisiti della presunzione gravità, precisione e concordanza . 12. - La complessiva doglianza coglie nel segno. 12.1. - Occorre premettere che in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione gravità, precisione, concordanza fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all' articolo 360 c.p.c. , numero 3 e non già alla stregua del numero 5 dello stesso articolo 360 , competendo alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell' articolo 2729 c.c. , oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta Cass., Sez. lav., 16 novembre 2018, numero 29635 Cass., Sez. lav., 30 giugno 2021, numero 18611 . Infatti - come hanno osservato le Sezioni Unite Cass., Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 - è possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, non solo nell'ipotesi davvero rara in cui il giudice abbia direttamente violato la norma dell' articolo 2729 c.c. , deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione di tale disposizione, fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta. Secondo la giurisprudenza della Corte, il giudizio sulla gravità e precisione del ragionamento presuntivo, imposto dall' articolo 2729 c.c. , ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impostata dal giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza in un controllo di stretta legittimità, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti nei caratteri stessi di gravità e precisione. 12.2. - Il Collegio ritiene non sussistenti i requisiti della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice, mancando sia quello della gravità, sia quello della precisione. Infatti, per un verso il Tribunale di Frosinone ha desunto la proprietà del manifesto in capo alla Confederazione sindacale dall'inerenza del messaggio pubblicizzato agli scopi dell'ente, ma non ha considerato che lo sciopero generale generalizzato del'11 marzo 2011 era stato proclamato da più sigle sindacali, non solo dall'USB, sicché, mancando un collegamento diretto ed esclusivo dello sciopero con quel sindacato, viene meno la logica inferenziale che consente di attribuire la proprietà dello stampato alla Confederazione stessa. Il criterio dell'interesse è privo, nella specie, del carattere della selettività uno sciopero generale, indetto da più sigle sindacali, riguarda tutte le organizzazioni sindacali che lo hanno proclamato e i lavoratori ad esse iscritti o simpatizzanti, fino a coinvolgere qualsiasi cittadino vicino alle problematiche dei rapporti di lavoro e alle rivendicazioni dei lavoratori. Per altro verso, difetta del connotato della precisione e della gravità la presunzione della proprietà del manifesto desunta dal fatto che la locandina riporta l'indicazione , peraltro non meglio dettagliata, USB la presunzione della proprietà di quel manifesto avrebbe richiesto un indizio più stringente, come l'individuazione nella Confederazione del soggetto che ha proceduto a commissionare al tipografo la stampa del manifesto e ad assumere l'iniziativa di comunicazione. In altri termini, trarre dalla mera indicazione USB , senza ulteriori elementi fattuali da cui si possa desumere l'iniziativa nella stampa del manifesto, la proprietà del manifesto stesso facente riferimento ad uno sciopero generale proclamato da più sindacati, non risponde ai criteri di elevata probabilità logica su cui riposa la presunzione. Resta quindi inficiato l'elemento logico del ragionamento inferenziale pertanto, la presunzione di proprietà del manifesto costruita dal giudice del merito non rispetta il disposto dell' articolo 2729 c.c. . Il ragionamento decisionale impostato dal Tribunale risulta intrinsecamente viziato in iure. Il giudice del gravame non solo ha utilizzato presunzioni non aventi i requisiti richiesti dall' articolo 2729 c.c. , ma ha finito per dedurre la stessa responsabilità solidale, di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 6, dalla mancanza della prova liberatoria in ordine alla responsabilità per omissione e dalla circostanza di fatto del mero giovamento. 12.3. - A conclusioni analoghe è pervenuto il Pubblico Ministero. L'Ufficio del Procuratore Generale ha infatti escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario possa essere ritenuto solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento e ha evidenziato che, nella specie, il giudice del gravame territoriale avrebbe dovuto specificamente argomentare indicando gli estremi di fatto idonei a dimostrare e quindi a comprovare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario, requisito questo imprescindibile e necessario per l'applicazione del principio della responsabilità solidale in capo all'ente, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 6, e non dedurla implicitamente dalla mancanza della prova liberatoria in ordine alla responsabilità per omissione, da tanto conseguendo la fondatezza del denunziato vizio di violazione di legge . 13. - L'accoglimento dei motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originaria opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. 14. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio, attesa la complessità delle questioni trattate. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.