L’appello della parte civile è tardivo: abnorme l’ordinanza che ne sancisce l’estromissione dal giudizio

Risulta affetta da abnormità, ed è pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza dibattimentale con cui si dispone l’esclusione della parte civile a causa della tardività della proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado che rigetta le richieste risarcitorie. Ciò in forza del principio di immanenza della parte civile, la quale, una volta costituita, mantiene il proprio ruolo per tutta la durata del processo, fatti salvi i casi tassativi in cui se ne può disporre l’estromissione.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza numero 20365 depositata il giorno 24 maggio 2021. Facciamo un passo indietro. Il 27 dicembre scorso abbiamo pubblicato un nostro commento a una sentenza della Suprema Corte in tema di reclutamento finalizzato alla prostituzione. Tra gli attori processuali vi era anche una donna, danneggiata dal reato e costituitasi parte civile che si era vista respingere – per ragioni su cui sorvoliamo – le proprie pretese risarcitorie. L’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, però, era dichiarato inammissibile per tardività e la corte territoriale, rilevato questo vizio, con propria ordinanza ne disponeva l’estromissione dal processo. La questione sulla illegittimità della decisione di escludere la parte civile era trattata incidentalmente nella vicenda giudiziaria per così dire principale, tant’è che il ricorso per cassazione della parte civile era sbrigativamente dichiarato inammissibile a causa della preclusione derivante dal giudicato formatosi in primo grado sulla richiesta rigettata di risarcimento del danno. Abbiamo però ricostruito un secondo segmento processuale, parallelo e per certi versi autonomo, molto interessante perché tutto incentrato sulla legittimità del provvedimento di esclusione della parte civile dal processo di appello. L’appello è tardivo cartellino rosso per la parte civile. L’ordinanza della Corte territoriale con la quale si dava il benservito alla parte civile riposava su due distinti ordini di ragioni. Il primo era, appunto, quello della tardività dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che l’aveva vista soccombere. Era essenziale, quindi, instaurare correttamente il grado di giudizio successivo per sperare nel ribaltamento della decisione con cui era stato negato il diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato. Avendo sforato i termini perentori per impugnare, la parte civile non avrebbe potuto partecipare al processo. Questa conclusione, ancora, era appoggiata su un altro rilievo la mancanza sopravvenuta di un interesse concreto e attuale al mantenimento del proprio ruolo di parte processuale a causa degli effetti di sbarramento derivanti dal giudicato interno sul capo civile riguardante la domanda di ristoro avanzata nelle battute iniziali del primo grado. La difesa del danneggiato non ci sta a vedersi escludere dal giudizio e propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla corte di appello. Come vedremo, la Cassazione ne ha accolto integralmente le doglianze. L’immanenza è un caposaldo irremovibile. I Supremi Giudici, ricevuto sulla scrivania il provvedimento impugnato e il ricorso, hanno dovuto affrontare due distinte questioni. La prima, preliminare, riguarda l’impugnabilità stessa del provvedimento dibattimentale con cui si dispone l’esclusione della parte civile. Su questo argomento si sono sviluppati due distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo, consacrato anche in una pronuncia delle Sezioni Unite del 1999, sostiene che l’ordinanza di esclusione della parte civile è sempre inoppugnabile. E ciò sia perché non è espressamente previsto un mezzo di gravame specifico, sia perché in ogni caso essa – a detta del supremo consesso – non produce effetti pregiudizievoli la parte civile esclusa, infatti, può autonomamente proporre azione risarcitoria in diversa sede giudiziaria e, comunque, non risente dell’efficacia extrapenale dell’eventuale giudicato assolutorio non avendo, per l’appunto, partecipato fino alla fine del relativo giudizio . Un secondo indirizzo interpretativo, formatosi a partire dal 2009 e ribadito fino al 2017, sostiene invece la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di estromissione tutte le volte in cui questa appaia comunque affetta da abnormità strutturale o funzionale. E proprio detta causa di invalidità, non esplicitamente contemplata nel codice ma ormai universalmente riconosciuta dalla giurisprudenza, sta alla base della sentenza che oggi commentiamo. Le conclusioni a cui pervengono i Giudici di Piazza Cavour si reggono sul principio di immanenza della parte civile. Quest’ultima, una volta costituita tempestivamente, mantiene inalterato il proprio ruolo processuale e può esserne privata soltanto nei casi tassativamente elencati dalla legge. Tra questi, ad esempio, l’omessa presentazione delle conclusioni scritte nel primo grado di giudizio, l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile ovvero la manifestazione esplicita della volontà di abbandonare il processo. Non possiamo che concordare con la decisione dei Giudici, che appare ispirata – prima ancora che al rigoroso rispetto del codice di rito – alla logica processuale se alla base della partecipazione al giudizio di appello la parte civile debba necessariamente porre un atto di impugnazione o una sentenza di primo grado vittoriosa non si comprenderebbe a questo punto perché la parte eventuale sia chiamata a partecipare a tutti i gradi di giudizio successivi al primo anche laddove rimanga del tutto inerte. Per un maggiore approfondimento, vedi anche  Reclutamento finalizzato alla prostituzione è reato istantaneo

Presidente Lapalorcia - Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. D.P., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2020, con la quale la Corte di appello di Bari ha disposto l'estromissione della stessa, quale parte civile, dal processo di secondo grado in corso di celebrazione, dopo aver dichiarato inammissibile l'appello presentato nel suo interesse avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 13 novembre 2015, nel procedimento penale a carico di T.G., B.S., F.P. e V.M 2. Il ricorso é affidato a due motivi, tra loro sovrapponibili, con cui la difesa deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, premettendo che, avverso la sentenza di primo grado, la cui motivazione é stata depositata il 9 maggio 2016 a seguito di proroga dell'originario termine di 90 giorni indicato nel dispositivo, é stato proposto appello dalla D., ritualmente costituita parte civile, il 6 luglio 2016, mentre i difensori degli imputati avevano proposto appello nelle date del 23, del 24 e del 29 giugno 2016, essendo stato poi il processo sospeso in secondo grado, stante la remissione dello stesso alla Corte costituzionale. Dopo la decisione della Consulta, intervenuta il 5 marzo 2019, il giudizio di appello é ripreso in data 13 febbraio 2020, udienza poi rinviata al 19 febbraio 2020, avendo il nuovo difensore di fiducia nominato nelle more dalla D. dopo la revoca del suo precedente difensore avanzato richiesta di differimento. All'udienza del 19 febbraio 2020, la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputato T., estrometteva la D. dal processo, decisione questa ritenuta illegittima dalla difesa della ricorrente, in base al rilievo che, quand'anche il ricorso fosse stato ritenuto tardivo, in ogni caso la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto del principio di immanenza della parte civile di cui all' articolo 76 c.p.p. , comma 2, dovendosi rilevare che il primo giudice non aveva affatto escluso la parte civile, ma aveva semplicemente respinto la domanda risarcitoria, non ritenendo provato il danno, per cui l'estromissione della parte civile dal processo integrerebbe un inammissibile sviamento o un eccesso di potere della funzione giurisdizionale. La parte civile, infatti, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se assente o non impugnante, venendo meno l'immanenza della sua costituzione solo nei casi di revoca espressa o tacita ex articolo 82 c.p.p. . Considerato in diritto Il ricorso é fondato. 1. Occorre innanzitutto premettere che, con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Bari si é pronunciata in merito all'eccezione difensiva degli imputati avente ad oggetto la dedotta tardività dell'appello proposto nell'interesse della parte civile D.P. e di altra parte civile non ricorrente . Dunque, nel rilevare la tardività dell'appello, proposto fuori termine, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione e, contestualmente, ha disposto l'estromissione dal giudizio di secondo grado di entrambe le parti civili, rilevando che la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria da parte del Tribunale privava le parti civili di un interesse attuale e concreto alla loro partecipazione, non potendo più essere rimossa la statuizione del primo giudice. 2. Orbene, premesso che il rilievo sulla tardività dell'appello non é oggetto di censura, deve invece osservarsi, quanto all'estromissione della parte civile dal giudizio di secondo grado, che tale decisione non può essere ritenuta legittima. Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio della cd. immanenza della parte civile nel processo penale, stabilendo l' articolo 76 c.p.p. , comma 2 che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo da tale principio, come già precisato da questa Corte cfr. Sez. 5, numero 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 , discende che la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata nei successivi gradi di giudizio anche straordinari, come ad esempio nel giudizio di revisione anche se non impugnante e che non occorra, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione. In virtù del principio di immanenza, la costituzione di parte civile resta dunque ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive per esempio, morte o raggiungimento della maggiore età o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica per esempio, l'abbandono della difesa , venendo meno l'immanenza solo nel caso di revoca espressa oppure nei casi di revoca implicita, che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall' articolo 82 c.p.p. , comma 2, riferiti alle sole ipotesi in cui la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell' articolo 523 c.p.p. cioé nel giudizio di primo grado , ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile, essendo stata ritenuta legittima la statuizione, pronunciata in sede di appello, di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non avesse presentato in tale sede le proprie conclusioni Sez. 5, numero 39471 del 04/06/2013, Rv. 257199 . Alla stregua di tale premessa interpretativa, deve concludersi che la Corte territoriale non avrebbe dovuto operare l'estromissione della parte civile, non essendo dirimenti in tal senso né il rilievo della tardività dell'appello, né la considerazione che il Tribunale aveva disatteso la domanda risarcitoria nel giudizio di primo grado, conservando comunque la parte civile il diritto di partecipare al processo, pur non avendo titolo per far valere in sede penale la pretesa civilistica. La facoltà di partecipare al processo, sia pure con uno spettro più limitato di poteri di intervento, deriva infatti pur sempre dall'immanenza della costituzione. 3. Ciò posto, resta a questo punto da chiedersi se e come sia impugnabile l'ordinanza che disponga indebitamente l'estromissione della parte civile. In proposito, deve innanzitutto richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte numero 12 del 19/05/1999, Rv. 213858 , secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile é sempre inoppugnabile, non pregiudicando la stessa l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, non operando il meccanismo di stasi di cui all' articolo 75 c.p.p. , comma 3 ed essendo inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio, ai sensi dell' articolo 652 c.p.p. , comma 1. Ora, parallelamente a tale indirizzo ermeneutico, se ne é sviluppato un altro Sez. 3, numero 39321 del 09/07/2009, Rv. 244610, Sez. 6, numero 8942 del 17/01/2011, Rv. 249727, Sez. 4, numero 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777, Sez. 2, numero 45622 del 14/09/2017, Rv. 271155 , secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non é impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'ordinamento processuale. Sul punto deve ricordarsi che, secondo l'interpretazione ormai consolidata di questa Corte cfr. ex multis Sez. Unumero , numero 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094, Sez. 2, numero 7320 del 10/12/2013, dep'. 14/02/2014, Rv. 259158 e Sez. 3, numero 6748 del 16/01/2018, Rv. 272815 , é affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, potendo l'abnormità dell'atto processuale riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Tale impostazione, invero, costituisce non un superamento della regula iuris elaborata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza numero 12 del 1999, ma semplicemente l'effetto dell'applicazione, anche in tema di esclusione della parte civile, del principio generale dell'immediata ricorribilità in cassazione contro quei provvedimenti del giudice che siano affetti dal radicale vizio della abnormità. Ciò posto, come rilevato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, deve ritenersi che la decisione della Corte territoriale di estromettere la parte civile dal giudizio di secondo grado si configuri come abnorme, in quanto in evidente frizione con il principio di immanenza della parte civile nel processo penale, dovendosi rilevare che, prima dell'estromissione, la parte civile aveva già preso parte anche al giudizio di appello, interloquendo sia sull'incidente di legittimità costituzionale, sia sulla stessa eccezione di tardività dell'appello degli imputati. L'impugnazione della parte civile dell'ordinanza di estromissione deve dunque ritenersi ammissibile in punto di rito e fondata nel merito, risultando la decisione della Corte di appello abnorme perché priva di alcun aggancio normativo e anzi in palese contrasto con le regole relative alla costituzione in giudizio della parte civile, che non viene meno nel caso in cui sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile, conservando questa l'interesse a partecipare al processo di secondo grado, anche solo nella veste di semplice persona offesa dal reato. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'estromissione dal giudizio della parte civile D.P P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla estromissione dal giudizio della parte civile D.P In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 in quanto imposto dalla legge.