Negato il diritto di autodifesa ad un avvocato

Non è consentito all’imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa.

Un avvocato ricorre in Cassazione in quanto la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le domande inerenti il diritto a difendersi personalmente nel processo penale a suo carico. La doglianza è, però, infondata. Secondo la Suprema Corte, «nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa» Cass. numero 46021/2018 . Il suddetto diritto all'autodifesa non è, però, assoluto «ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia» Cass. numero 7786/2008 . Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale ha correttamente osservato che l'istanza del professionista ha natura di impugnazione e, poiché il sistema delle impugnazioni penali è tassativo, la fattispecie «trova una sua tutela nella norma che consente l'impugnazione dei provvedimenti emessi nel corso del processo unitamente all'impugnazione della sentenza di merito». Per questi motivi il Collegio respinge il ricorso e condanna il professionista al pagamento delle spese processuali.

Presidente Genovese – Relatore Marulli Fatti di causa 1. L'avv. S.S. si duole della pronuncia adottata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Cagliari che, rigettandone il gravame con riflessa condanna per le spese, ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado ne aveva respinto le domande intese a far dichiarare il suo diritto a difendersi personalmente nel processo penale ed insieme la nullità dei contrari provvedimento adottati dal giudice nel corso del procedimento che lo vedeva imputato. Nel motivare il proprio deliberato la Corte territoriale ha fatto osservare che l'istanza in parola ha natura di impugnazione e, poiché il sistema delle impugnazioni penali è tassativo, la fattispecie trova una sua tutela nella norma che consente l'impugnazione dei provvedimenti emessi nel corso del processo unita mente all'impugnazione della sentenza di merito . Nondimeno, ha aggiunto, anche a voler condividere la tesi dell'appellante una sentenza del giudice civile che accertasse il diritto in questione, scardinerebbe il principio costituzionale dell'ordinamento giudiziario basato sull'autonomia degli organi giudiziari . E ciò non senza poi considerare che un diverso approdo non si giustificherebbe neppure sotto il profilo dell'interesse ad agire apparendo quanto meno esorbitante dal potere del giudicante dichiarare che ogni imputato ha diritto a difendersi personalmente in sede penale ovvero che quanto statuito dagli articolo 99,121,468 e 491 c.p.p., assegnano in primis alla parte e poi al difensore le correlative attività . Per la cassazione di detta sentenza lo S. si vale di tre mezzi ai quali replica con controricorso l'amministrazione convenuta. Ragioni della decisione 2 Il ricorso - cui non si oppone preclusivamente l'eccepito difetto di autosufficienza estraneo al tenore delle prospettazioni ricorrenti denuncia con il primo motivo l'erroneità dell'impugnata decisione poiché essa avrebbe ravvisato nell'iniziativa del ricorrente l'esercizio di un'impugnazione quando al contrario si trattava di un azione di accertamento, avrebbe negato la sussistenza dell'interesse ad agire sebbene esso fosse pienamente ravvisabile in relazione alle qualità personali di esso ricorrente ed avrebbe disatteso gli enunciati CEDU in punto di autodifesa. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di omessa pronuncia in cui era incorso il giudice di primo grado e riflessamente anche quello di appello nel preterire la subordinata richiesta di elevare questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni codicistiche che precludono all'imputato la difesa personale. 4. Con il terzo motivo di ricorso si censura la statuizione di condanna alle spese del giudizio adottata senza considerare le difese della controparte, disapplicando il parametro indicato da esso ricorrente e ignorando l'effettiva natura della controversia in ragione della quale si sarebbe dovuto operare la liquidazione delle spese in base al primo scaglione. 5.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Osservato, per vero, che nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in tal senso Cass., Sez. VI, 19/09/2018, numero 46021 e che la normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'articolo 6, paragrafo terzo, lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia Cass., Sez. I, 29/01/2008, numero 7786 , per il resto il ragionamento decisorio sviluppato dal giudice d'appello si sottrae alla declinate censure. 5.2. E questo perché se alle domande attoree si guarda con le lenti del processo penale, in tal senso valorizzando l'auspicio che il ricorrente formula chiedendo che sia dichiarata la nullità dei provvedimenti con cui il giudice penale gli ha negato la possibilità di autodifendersi, non si può non considerare la natura endoprocessuale dei medesimi, giustificandosene l'adozione e l'efficacia in relazione al procedimento in cui sono pronunciati, di modo che essi non solo risultano impugnabili soltanto con i provvedimenti che chiudono la relativa fase processuale, riflettendone perciò il corrispondente regime impugnatorio, notoriamente impostato sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione articolo 568 c.p.p., comma 1 , ma neppure possono formare oggetto di una discussione che abbia luogo fuori dai confini del processo penale, invocandosi su di essi un'improbabile sindacato del giudice civile. 5.3. Non diversamente si deve ragionare se alle domande attoree si guarda con le lenti del processo civile, poiché, ancorché in linea principio non si possa dubitare che una qualsiasi domanda che abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto possa essere sottoposta all'autorità giudiziaria che alla tutela di quei diritti sia preposta dall'ordinamento articolo 2907 c.c. ossia al giudice civile, tuttavia è principio ineludibile della tutela giurisdizionale che questo può assicurare che per proporre una domanda è necessario avervi interesse ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'articolo 101 c.p.c. debba essere concreto ed attuale nel senso che occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla res dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio. 6. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché l'omesso esame di una questione di legittimità costituzionale non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia Cass., Sez. IV, 10/04/2018, numero 8777 Cass., Sez. V, 19/01/2018, numero 1311 Cass., Sez. I, 11/12/2006, numero 26319. 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile vuoi perché, dove la censura investe l'apprezzamento discrezionale del giudice nel ripartire il carico delle spese in applicazione del principio di soccombenza, la relativa statuizione non è sindacabile, vuoi perché, dove la censura cade su un apparente profilo di diritto, del pari essa si sottrae al chiesto sindacato di legittimità per difetto di specificità non chiarendo la sua illustrazione dove l'affermazione operata dal decidente contrasti con la norma asseritamente violata e con l'esegesi di essa resa dal diritto vivente. 8. Il ricorso va dunque respinto. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.