Anche un pignoramento mobiliare negativo può interrompere la prescrizione

Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli articolo 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso documentato da verbale di pignoramento negativo , costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc. sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'articolo 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'articolo 513 c.p.c.

Il caso. Una debitrice proponeva opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. contestando la carenza di legittimazione ad agire dell'istituto di credito e l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa stessa. Il Tribunale respingeva l'opposizione, mentre la Corte d'Appello la accoglieva riconoscendo l'eccezione di prescrizione del credito. Il creditore ricorreva allora in Cassazione. La decisione della Corte. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'istituto di credito rinviando alla Corte d'Appello per ulteriori accertamenti. In primo luogo, il creditore aveva contestato la tardiva costituzione in giudizio della debitrice opponente nel giudizio di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. Secondo la banca infatti si sarebbe dovuta applicare la dimidiazione dei termini prevista dall' articolo 616 c.p.c. pertanto l'opponente si sarebbe dovuta costituire entro 5 giorni e non entro 10 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo. I Giudici osservano che l' articolo 616 c.p.c. però si applica solo alle opposizioni endoesecutive , cioè quelle che si innestano su una procedura esecutiva già pendente. Al contrario l'opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. è preesecutiva dato che l'atto di precetto non è atto esecutivo in senso stretto, ma semplicemente preannuncia l'inizio dell'esecuzione che avviene con il successivo pignoramento. Per tale motivo nella fattispecie non era applicabile la dimidiazione dei termini imposta dall' articolo 616 c.p.c. dato che la debitrice aveva svolto opposizione all'atto di precetto. Il ricorso è invece fondato in ordine al tema della prescrizione decennale del credito. Nello specifico il creditore aveva notificato atto di precetto alla debitrice nell'ottobre 2000 e aveva avviato la procedura esecutiva mobiliare con accesso dell'ufficiale giudiziario presso il debitore nel dicembre 2000. Il pignoramento però aveva avuto esito negativo dato che l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto beni utilmente pignorabili. Nell'abitazione peraltro era presente solo il padre della debitrice il quale riferì che la figlia abitava in realtà in altro comune. L'istituto di credito aveva notificato un nuovo atto di precetto nel novembre 2010 cioè a 10 anni e un mese dopo il primo. Sulla base di tale successione temporale la Corte d'Appello aveva ritenuto intervenuta la prescrizione decennale non avendo dato rilievo al pignoramento negativo tentato nel novembre 2000. La Cassazione ricorda che la prescrizione può essere interrotta ex articolo 2943 c.c. con la notifica di un atto con il quale si inizia un giudizio, anche esecutivo. Nel caso di pignoramento mobiliare però non vi è una notifica al debitore come avviene per il pignoramento presso terzi o per il pignoramento immobiliare , bensì un accesso in loco dell'ufficiale giudiziario che redige un verbale. L'atto di precetto in sé non è atto esecutivo, ma ha comunque efficacia interruttiva, sebbene non sospensiva, della prescrizione. Secondo la Corte l'attività dell'ufficiale giudiziario che redige il verbale di pignoramento mobiliare ha comunque efficacia interruttiva della prescrizione ed anche sospensiva per tutta la durata del successivo procedimento. Ove invece il pignoramento sia negativo, tale duplice efficacia non può sussistere in considerazione del mancato avvio effettivo dell'esecuzione. Ciò non toglie tuttavia, che l'attività dell'ufficiale giudiziario possa essere almeno idonea a spiegare il più limitato effetto interruttivo istantaneo della prescrizione ex articolo 2945, comma 1, c.c. Quanto sopra in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è possibile attribuire efficacia interruttiva della prescrizione anche ad un atto che, pur non avendo i crismi di una formale messa in mora, manifesti in modo non equivoco - ancorché implicito - la volontà di realizzare il credito. Ciò può risultare non solo da un atto scritto, ma anche da una dichiarazione orale purché debitamente raccolta nel verbale del processo. Nel giudizio in esame la Corte di Cassazione ritiene di dare continuità a tale orientamento dato che la richiesta di procedere in via esecutiva avanzata dal ceditore all'ufficiale giudiziario affinché lo stesso si rechi a casa del debitore per pignorare i beni che vi rinviene è idonea astrattamente a interrompere la prescrizione dato che indica univocamente la volontà del creditore stesso di recuperare il credito. Prosegue la Corte precisando che l'atto interruttivo della prescrizione per essere tale deve essere recettizio, cioè reso noto al debitore. Nel caso di specie il pignoramento si è chiuso negativamente e sul posto non era nemmeno presente la debitrice. Occorre quindi verificare se l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in quell'immobile sia poi giunta a conoscenza della debitrice o se fosse per lei conoscibile secondo le regole previste per la notificazione degli atti ex articolo 139 c.p.c. I Giudici rinviano quindi il giudizio alla Corte d'Appello per accertare tale aspetto e per verificare se nell'abitazione in questione fosse individuabile quanto meno il domicilio della debitrice stessa.

Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa V.N. propose opposizione al precetto notificato il 20.11.2010 da Italfondiario s.p.a. quale procuratore di Castello Finance s.r.l., cessionaria del credito di Intesa Gestione Crediti s.p.a., a sua volta cessionaria di Banca Carime s.p.a. , con cui le si intimava il pagamento della somma di Euro 86.443,79 oltre accessori, e ciò in forza del decreto ingiuntivo del 14.10.1998 emesso nei confronti di C.F.D. , quale debitore principale, e di essa V. , quale fideiussore, contestando la carenza di legittimazione ad agire dell'intimante, ed eccependo la prescrizione, nonché l'avvenuta estinzione del debito. Con sentenza del 23.1.2014, il Tribunale di Bari rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21.8.2018, l'accolse, annullando il precetto opposto, stante l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Ricorre ora per cassazione Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso V.N. , che ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 615, 616 e 165 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. La ricorrente rileva che, dovendo trovare applicazione analogica il disposto dell' articolo 616 c.p.c. , circa il dimidiamento dei termini di costituzione in cancelleria, l'opposizione della V. avrebbe dovuto dichiararsi, anche d'ufficio, improcedibile, non essendo stato rispettato il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione. 1.2 - Con il secondo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 77, 81, 164 e 342 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, non avendo il giudice d'appello rilevato che il gravame era stato proposto contro Italfondiario s.p.a. in proprio e non già quale procuratore speciale di Castello Finance s.r.l 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2943 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, giacché la Corte d'appello ha erroneamente escluso ogni valenza interruttiva del termine di prescrizione alla sequenza avviata con la notifica di un primo precetto, in data 16.10.2000, seguita da un verbale di pignoramento mobiliare negativo del 4.12.2000, presso il domicilio della debitrice, così conclusosi stante l'assenza di beni pignorabili secondo legge, per come riscontrato dall'Ufficiale Giudiziario. 2.1 - Il primo motivo è infondato. Nella specie, si tratta di opposizione all'esecuzione c.d. preesecutiva, correttamente avviata con la notifica di atto di citazione ai sensi dell' articolo 615 c.p.c. , comma 1, sicché trova piana applicazione l' articolo 165 c.p.c. , con termine per la costituzione pari a dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, certamente rispettato dalla V. . La disposizione dell' articolo 616 c.p.c. , invece, non può che riferirsi alle opposizioni bifasiche o endoesecutive , ossia a quelle che si innestano su una procedura esecutiva già pendente come ad es. l'opposizione di cui all' articolo 615 c.p.c. , comma 2 , presupponendo detta disposizione un provvedimento del giudice dell'esecuzione, che ovviamente non è ipotizzabile nelle opposizioni preesecutive. 3.1 - Il secondo motivo è del pari infondato. Ritiene la Corte che la valutazione del giudice d'appello - che ha escluso che la V. abbia potuto/voluto mutare la veste di Italfondiario da procuratrice speciale di Castello Finance s.r.l. a contraddittore in proprio nel passaggio dal giudizio di primo a quello di secondo grado - sia ampiamente condivisibile, perché fondata sull'analisi degli atti processuali ed in particolare dello stesso atto d'appello, essendosi evidenziata la sua linea di continuità rispetto alle pregresse fasi del processo. Non può nutrirsi alcun dubbio, dunque, per come accertato dal giudice d'appello, che la V. abbia evocato in giudizio, con l'atto di gravame, Italfondiario quale procuratore speciale di Castello Finance s.r.l., e non già in proprio. 4.1 - Il terzo motivo è invece fondato, nei termini che seguono In forza di un d.i. emesso il 14.10.1998, venne notificato alla V. un primo atto di precetto il 16.10.2000, a mani del padre, seguito dall'accesso dell'ufficiale giudiziario, in data 4.12.2000, presso l'immobile sito nel medesimo indirizzo Bari, Via Parisi numero 8 , onde eseguire pignoramento mobiliare detto tentativo non ebbe però buon esito, tanto che l'Ufficiale Giudiziario redasse il relativo verbale negativo e ciò in quanto - come risulta dalla riproduzione del verbale stesso contenuta nel ricorso - non era stato rinvenuto nessun bene pignorabile per legge . Il padre della debitrice, peraltro, aveva contestualmente dichiarato che ella era residente nel Comune di omissis . A fronte di ciò, il giudice d'appello, ribaltando il contrario opinamento del primo giudice, ha ritenuto che la notifica di detto precetto aveva determinato un effetto interruttivo istantaneo del corso della prescrizione, che quindi aveva iniziato a correre nuovamente dal 16.10.2000, ma che nessuna analoga efficaci o tanto meno sospensione permanente poteva configurarsi riguardo al successivo pignoramento mobiliare, che di fatto non s'era mai perfezionato, anche ai fini di quanto previsto dal combinato disposto dell' articolo 2943 c.c. , comma 1, e articolo 2945 c.c. , comma 2 e ciò tenuto conto della peculiare forma con cui si realizza il pignoramento mobiliare presso il debitore, ossia con l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario in loco e la redazione del relativo verbale ex articolo 513 e 518 c.p.c. , e non già con la notifica di un atto al debitore medesimo. Conseguentemente, allorquando la creditrice aveva notificato il secondo atto di precetto 20.11.2010 , il termine di prescrizione decennale era già maturato da poco più di un mese , donde l'accoglimento dell'opposizione. 4.2 - Ora, è noto che, a norma dell' articolo 2943 c.c. , comma 1, la prescrizione è interrotta, tra l'altro, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, anche esecutivo ed è altrettanto noto che, ai sensi dell' articolo 491 c.p.c. , il processo esecutivo ha inizio col pignoramento, giacché la notifica del precetto - che è atto prodromico all'esecuzione forzata, ma non è atto dell'esecuzione forzata in senso proprio - ha efficacia interruttiva istantanea ma non permanente, ex articolo 2945 c.c. , comma 1, in giurisprudenza, Cass. numero 19738/2014 Cass. numero 7737/2007 Cass. numero 4203/2002 . Nella specie, il creditore, dopo aver notificato un primo precetto il 16.10.2000, ha attivato il procedimento per effettuare il pignoramento mobiliare presso il debitore o pignoramento mobiliare diretto . Detto procedimento però, a differenza delle altre forme dell'azione esecutiva per espropriazione forzata ossia, il pignoramento mobiliare presso terzi ex articolo 543 c.p.c. , e quello immobiliare ex articolo 555 c.p.c. , pur dovendo essere preceduto come queste ultime dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto ex articolo 479 c.p.c. , non si avvia mediante la notifica di un atto tout court al debitore atto che, peraltro, non è riferibile al solo creditore, essendo anche proprio dell'ufficiale giudiziario , ma attraverso una serie di attività prodromiche, ossia, in estrema sintesi richiesta che può anche provenire dal creditore personalmente all'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento con contestuale consegna del titolo e del precetto notificati, accesso dello stesso ufficiale giudiziario presso l'abitazione del debitore per la ricerca dei beni mobili da assoggettare al vincolo, individuazione dei beni e loro descrizione, ecc. Tali attività sono finalizzate, tra l'altro, all'apposizione del vincolo pignoratizio sui beni e alla conseguente ingiunzione che il medesimo ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore esecutato, ai sensi dell' articolo 492 c.p.c. , con la peculiarità per cui, qualora il debitore non sia presente alle operazioni, detta ingiunzione dev'essere rivolta alle persone di cui all' articolo 139 c.p.c. . Di tutto ciò, deve darsi conto in apposito processo verbale, ai sensi dell' articolo 513 c.p.c. , che all'esito l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore procedente, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, perché l'azione esecutiva prosegua il suo corso. Ciò posto, non v'è dubbio che l'attività così compiuta, conformemente a quanto previsto dall' articolo 2943 c.c. , comma 1, sia senz'altro idonea non solo ad interrompere la prescrizione, ma a determinarne la sospensione per quanto previsto dall' articolo 2945 c.c. , comma 2, per tutta la durata del procedimento. Senonché, nella specie, deve senz'altro escludersi che un tale duplice effetto - nell'egida delle citate disposizioni - possa mai essersi verificato, perché, come già anticipato, l'ufficiale giudiziario non rinvenne beni utilmente pignorabili, nè tantomeno procedette a rivolgere l'ingiunzione ex articolo 492 c.p.c. , a chicchessia da quanto precede, deriva che la fattispecie del pignoramento mobiliare non venne ad esistenza si potrebbe dire, per deficit strutturale oggettivo , tanto che l'ufficiale giudiziario redasse un verbale di pignoramento negativo , descrizione gergale che descrive plasticamente, appunto, il mancato perfezionamento della fattispecie e, dunque, il mancato avvio del procedimento esecutivo v., in tal senso, Cass. numero 8298/2011 . 4.3 - Ciò non toglie, tuttavia, che l'attività così compiuta dall'ufficiale giudiziario, nel lontano 4.12.2000, possa essere almeno idonea a spiegare il più limitato effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ex articolo 2945 c.c. , comma 1. Infatti, è ampiamente ricevuta, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora , ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell' articolo 2943 c.c. , comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall' articolo 2934 c.c. così, Cass. numero 15766/2006 che, sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, in quanto-essa contenuta solo una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento nello stesso senso, più recentemente, Cass. numero 24054/2015 , nonché Cass. numero 1166/2018 , caso quest'ultimo in cui la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva alla lettera dell'INPS al contribuente, contenente la quantificazione del credito e l'avvertenza che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto all'iscrizione a ruolo, ritenendo irrilevante che, nello stesso atto, si manifestasse disponibilità a rivedere la richiesta di pagamento in caso di contestazione . Ed è stato anche affermato l'ulteriore principio per cui L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall' articolo 2943 c.c. , comma 3, non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione - che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo - non abbia forma scritta Cass. numero 14517/2007 . Nella sostanza, detto orientamento attribuisce valenza interruttiva della prescrizione anche ad un atto che, seppur non abbia i crismi della costituzione in mora requisito che, invece, altro orientamento ritiene indispensabile v. Cass. numero 15714/2018 , Cass. numero 18546/2020 , Cass. numero 15140/2021 , manifesti in modo inequivoco - ed anche implicitamente - la volontà di realizzare il credito, il che può risultare, oltre che da atto scritto, anche da dichiarazione orale, purché debitamente raccolta nel verbale del processo. In proposito, ritiene la Corte di dover dare continuità a tale più risalente indirizzo, perché il presupposto dell'efficacia estintiva della prescrizione è pur sempre l'inerzia del creditore rispetto alle attività di recupero del proprio credito ne deriva che, allorquando l'inerzia non sia configurabileE e la suddetta manifestazione di volontà sia essa resa per iscritto o debitamente verbalizzata giunga a conoscenza del debitore o gli sia comunque conoscibile, non v'è ragione per negare l'efficacia interruttiva di cui all' articolo 2943 c.c. , comma 4. Ora, è evidente che la richiesta di procedere in via esecutiva avanzata dal creditore all'Ufficiale Giudiziario, affinché si rechi presso la casa del debitore onde ricercarvi i beni da sottoporre a vincolo per l'espropriazione, non possa non valutarsi astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione, perché indica univocamente la volontà del creditore stesso di recuperare il credito. Anzi, a ben vedere, non potrebbe esservi più netta espressione di una tale volontà tale richiesta se pervenuta nella sfera di conoscenza del debitore, come meglio si dirà tra breve , è diretta non solo a sollecitare il debitore stesso all'adempimento spontaneo, ma ad espropriare direttamente il suo patrimonio, onde immediatamente realizzare la garanzia generica di cui all' articolo 2740 c.c. . La circostanza che il pignoramento eventualmente non si perfezioni, ove si concluda con verbale negativo, non è di per sé dirimente, perché occorre verificare in concreto le ragioni di un tale esito. Altro è, infatti, il caso in cui l'ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore e la trovi chiusa e non accessibile, altra cosa è, invece, che egli effettui l'accesso nell'abitazione, ma non possa procedere al pignoramento perché non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili, come avvenuto nel caso che occupa in entrambi i casi, l'ufficiale giudiziario procede, come da prassi, alla redazione di un verbale di pignoramento negativo, ma nella prima ipotesi il verbale non può che descrivere un'attività dialogica che si avvia con l'iniziativa del creditore procedente e si arresta e si chiude, salve successive riprese con l'impossibilità di procedere da parte dell'ufficiale giudiziario, senza che questi abbia comunque potuto attingere alla sfera del debitore nel secondo caso, invece, il verbale negativo raccoglie e certifica pur sempre l'attività di un organo deputato per legge a procedere all'espropriazione forzata, su inequivocabile richiesta del creditore, attività che giunge comunque nella sfera del debitore, irrilevante essendo - da questo punto di vista - che non siano stati rinvenuti beni pignorabili e che non sia stata pronunciata l'ingiunzione di cui all' articolo 492 c.p.c. . È dunque decisivo - ai fini che interessano - stabilire se una tale attività, come compendiata nel verbale di pignoramento negativo, sia giunta a conoscenza del debitore o meno indiscussa essendo la necessità che l'atto interruttivo sia comunque recettizio , posto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario, la spiegazione delle ragioni di detto accesso e l'ostensione del titolo esecutivo e del precetto che, lo si rammenta, devono essere previamente notificati al debitore stesso, ben potendo l'ufficiale giudiziario, in caso contrario, rifiutarsi di procedere non può che significare, in modo da chiunque intellegibile, che il creditore richiedente ha ferma intenzione di recuperare il proprio credito. E tanto basta, come s'è visto, per determinare l'effetto interruttivo della prescrizione. 4.4 - In proposito, si osserva che la Corte pugliese ha correttamente inquadrato i termini della questione, individuando il quadro generale in cui inscrivere la fattispecie e giungendo ad escludere, del tutto correttamente, che il pignoramento tentato il 4.12.2000 fosse mai venuto ad esistenza ed avesse mai potuto, dunque, determinare l'effetto interruttivo/sospensivo di cui all' articolo 2943 c.c. , comma 1, e articolo 2945 c.c. , comma 2. Essa ha però errato - posta la portata omnicomprensiva dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla V. , che non vincola il giudice rispetto all'individuazione del termine iniziale e finale, trattandosi di questione di diritto v. Cass. numero 15631/2016 Cass. numero 30303/2021 - laddove non ha indagato se, invece, potesse ascriversi una qualche valenza interruttiva, anche istantanea, all'attività comunque compiuta e documentata dall'ufficiale giudiziario nel relativo verbale di pignoramento negativo. Infatti, è indubbio che nella specie la debitrice V. non fosse presente alle attività compiute dall'ufficiale giudiziario,. e che il padre della stessa dichiarò a verbale che ella era residente in altro comune. Tuttavia, ciò non rileva di per sé, così come non rileva - al contrario di quanto pretenderebbe la V. - che nè il verbale, nè qualsiasi altro atto le siano stati notificati. Infatti, posto che - come s'è visto - l'attività specificamente compiuta dall'ufficiale giudiziario il 4.12.2000 è di per sé idonea ad interrompere, con effetti istantanei, la prescrizione, occorre in realtà verificare se l'attività stessa sia giunta a conoscenza della V. o le sia stata conoscibile, secondo le regole proprie della notificazione degli atti, ed in particolare dell' articolo 139 c.p.c. , non a caso richiamato dall' articolo 518 c.p.c. , per l'ipotesi in cui il pignoramento invece si perfezioni, benché in assenza del debitore. D'altra parte, da quanto emerge dagli atti, non risulta che la debitrice abbia mai contestato nè all'epoca, nè adesso, incidentalmente l'invalidità o la nullità del precetto del 16.10.2000 per essere stato eseguito in luogo a lei estraneo, il che vale anche per il pignoramento tentato il 4.12.2000 nello stesso immobile sito in omissis ove lo stesso precetto era stato notificato. Non senza dire che, sempre stando agli atti, neppure risulta che la V. abbia allegato di non essere mai venuta a conoscenza del ripetuto accesso dell'ufficiale giudiziario in quell'immobile. Sulla base delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio accerterà dunque se in quell'immobile ove venne tentato il pignoramento in data 4.12.2000 fosse almeno individuabile il domicilio della debitrice e se, di conseguenza, l'attività ivi spiegata dall'ufficiale giudiziario sia giunta alla sua conoscenza o le sia stata almeno conoscibile, a nulla rilevando, come invece osservato in controricorso, che nel verbale redatto la casella relativa all'ingiunzione ex articolo 492 c.p.c. , sia stata sbarrata, o che, ancora, nessun atto le sia stato notificato. Al riguardo, può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell' articolo 2943 c.c. , comma 4, e articolo 2945 c.c. , comma 1, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di pignoramento negativo , costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc. sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all' articolo 139 c.p.c. , ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all' articolo 513 c.p.c. . 5.1 - In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati, mentre il terzo è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che applicherà il superiore principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso e accoglie il terzo cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.