L’azione di regresso dell’INAIL: decadenza in caso di archiviazione

L’articolo 112 d.P.R. numero 1124/1965, c.d. Testo Unico Infortuni, prevede un termine di decadenza non di prescrizione per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro. In caso di pronuncia di decreto di archiviazione in sede penale, il termine decadenziale decorre dalla data di emissione del decreto, quale che sia la ragione dell’archiviazione e, quindi, anche in caso di archiviazione per mancato esercizio di querela.

Così ha deciso la Corte di cassazione con sentenza numero 41279, depositata il 22.12.2021. Il quesito. INAIL ricorreva per la cassazione della sentenza che aveva rigettato la sua azione di regresso volta ad ottenere, dal datore di lavoro, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato e, a suo tempo, riconosciute da INAIL. Il rigetto della domanda si basava sull'intervenuta decadenza dall'azione di regresso secondo la Corte territoriale, infatti, INAIL era incorso in decadenza ex articolo 112 Testo Unico Infortuni, essendo trascorsi più di tre anni dalla data di emissione del decreto di archiviazione penale, per difetto di querela, e restando quindi inidonee all'interruzione le diffide inviate al datore di lavoro. Si chiede quindi alla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, di precisare se l'articolo 112 Testo Unico Infortuni preveda un termine di prescrizione o un termine di decadenza e se il termine ivi previsto sia applicabile anche in caso di archiviazione dell'azione penale. Per rispondere ad entrambi i quesiti, la Corte ragiona intorno alla formulazione letterale della norma «il giudizio civile di cui all'art 11 non può istituirsi dopo tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile» . Il tenore letterale della norma…si tratta di decadenza. Il riferimento letterale della norma “il giudizio civile non può istituirsi” è completamente diverso dall'esplicito e immediatamente successivo richiamo alla “prescrizione”, il che indica che il primo termine ha natura diversa dalla prescrizione ed è, quindi, un termine decadenziale. Il tenore letterale della norma…si applica anche in caso di archiviazione. Il tenore letterale della norma aiuta altresì a sciogliere la seconda questione il termine decadenziale di tre anni si applica anche in caso di archiviazione, qualunque sia la ragione ivi sottesa. La norma in commento, infatti, è stata introdotta prima del nuovo codice di procedura penale, sicchè la stessa va applicata anche alle ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione penale, come l'archiviazione. Nel caso di archiviazione infatti non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un vero e proprio provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona fino a che nuove indagini non siano autorizzate con apposito provvedimento giudiziale . Inoltre, non può nemmeno ritenersi che l'articolo 112 regoli solo le ipotesi di sentenza penale di non luogo a procedere per morte dell'imputato o amnistia, poiché ciò sarebbe paradossale. Nemmeno però si può applicare in via analogica un termine decadenziale, sebbene si rischi che il caso di archiviazione resti privo di sanzione decadenziale e rientri quindi nell'ipotesi prescrizionale, poiché anche tale ipotesi sarebbe paradossale. La norma quindi va letta alla luce dell'evoluzione del sistema penale, individuando il suo ambito di applicazione in ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale. Non si tratta quindi di individuare una nuova decadenza e di applicarla in via analogica all'ipotesi di archiviazione poiché ciò sarebbe un'aberrazione! , ma si tratta di una di una “interpretazione del dettato normativo in chiave evolutiva” sic. . Dopo questa giustificazione, la Corte di Cassazione dichiara apertamente che il termine per l'esercizio dell'azione di regresso ha natura decadenziale e, quindi nessun atto è idoneo a interromperlo inoltre, lo stesso termine decadenziale si applichi anche in caso di archiviazione, a prescindere dalla motivazione del provvedimento. Il ricorso di INAIL viene, quindi, rigettato l'Istituto è decaduto.

Presidente Berrino – Relatore Buffa Fatto e diritto Con sentenza del 10 marzo 2015, la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani del 22 novembre 2011, che aveva rigettato l'azione di regresso volta al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato ed indennizzate dall'INAIL , in ragione della decadenza ex articolo 112, del testo unico infortuni il cui termine triennale, computato nella specie a decorrere dalla data del decreto di archiviazione dell'azione penale per difetto di querela, era decorso nella specie, restando inidonee le diffide a interromperlo . Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo, cui resiste S. con controricorso. Con unico motivo si deduce violazione dell'articolo 11, e articolo 12, comma 2, del testo unico infortuni, per avere la corte territoriale trascurato che il termine di prescrizione nella specie era stato interrotto dalle diffide in atti. Il motivo è infondato. La norma dell'articolo 112, comma 5, t.u.i.l.m.p. recita Il giudizio civile di cui all'articolo 11, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'articolo 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile . La presente controversia, in relazione all'applicazione della prima parte della disposizione dell'articolo 112, citato, pone un duplice problema da un lato se la norma preveda una decadenza o prescrizione, dall'altro lato se il termine previsto sia applicabile in caso di archiviazione. Quanto al primo profilo, il riferimento letterale della norma il giudizio civile non può istituirsi , così diverso al richiamo espresso alla prescrizione contenuto ripetutamente nell'articolo, è chiaro ìndice della natura decadenziale del termine. Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la norma è stata introdotto prima del nuovo codice di procedura penale, sicché la stessa va applicata anche ad ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono essere ricomprese nella formula legislativa. Tale è in particolare l'ipotesi dell'archiviazione penale quale che ne sia la causa, e quindi anche nell'ipotesi di archiviazione per mancanza di querela , ipotesi del resto non dissimile dal non doversi procedere per mancanza di querela pronunciata all'esito dell'imputazione, ipotesi che pacificamente rientra nell'ambito applicativo della norma. Nel caso di archiviazione, infatti, non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona, e ciò fino al momento in cui la riapertura delle indagini sia - con altro provvedimento-autorizzata. Applica la decadenza in caso di archiviazione, Cass. Sesta Sez. - L, ordinanza numero 12607 del 2020, che evidenzia come la diversa soluzione dettata dalle Sezioni Unite numero 5160/15 e Cass. Sez. Lav. numero 20611/18 , affermative dell'applicazione del termine prescrizionale, riguarda il mancato esercizio dell'azione penale ove sia mancato ogni provvedimento del giudice. Nè può ritenersi che l'articolo 112 regoli solo le ipotesi di sentenza penale che dichiari non doversi procedere per morte dell'imputato o amnistia, e che, non essendo ammissibile introdurre in via interpretativa o analogica una decadenza, che il caso non regolato restasse privo di una sanzione decadenziale e fosse da assoggettare alla sola prescrizione. Infatti, come precisato da Cass. Sez. Sesta L-ordinanza numero 32154 del 12/12/2018 , tale soluzione non terrebbe conto del significato sistematico assegnato dalla norma all'esito dell'intervento di riforma del codice di procedura penale, e correlativamente della diversa portata dell' articolo 295 c.p.c. , sicché la fattispecie riguarda oggi ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale come detto accertata dal giudice . Non si tratta dunque di applicazione analogica delle disposizioni, ma solo di interpretazione del dettato normativo in chiave evolutiva. Infine, deve precisarsi che, una volta ammesso che l'archiviazione rientri nella previsione normativa, non può farsi alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell'archiviazione, sicché il termine decadenziale opererà anche nel caso di archiviazione per mancanza di querela. Una volta precisata la natura decadenziale del termine e l'applicabilità all'archiviazione, ne discende la conseguente impossibilità di interruzione del termine. In termini, Cass. Sez. L, Sentenza numero 1061 del 25/01/2012 Rv. 620918 - 01 ha affermato che l'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, articolo 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza insuscettibile d'interruzione , decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell' articolo 409 c.p.p. , decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice. Nel medesimo senso, anche Sez. L, Ordinanza numero 12631 del 12/05/2021 Rv. 661205 - 01 , secondo la quale l'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. numero 1124 del 1965, articolo 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza insuscettibile d'interruzione , decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell' articolo 409 c.p.p. , decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice. Può dunque affermarsi che l'articolo 112 t.u.i.l.m.p., al comma 5, prima parte, prevede un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL. Tale termine decorre, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione penale, dalla data di emissione del decreto, quale che sia la ragione della archiviazione, ed anche per il caso di archiviazione per mancanza di querela. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.