L'articolo 3 §.2 Lett. a Regolamento CE numero 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata», ai sensi di tale disposizione, quando il tour operator invia a tale passeggero, al quale è contrattualmente vincolato, «altre prove» ai sensi dell'articolo 2, lettera g , di tale regolamento, che contiene la promessa di trasportarlo su un determinato volo, indicando i luoghi e gli orari di partenza e di arrivo, nonché il numero del volo, anche se tale operatore turistico non ha ricevuto conferma dal vettore aereo interessato in merito agli orari di partenza e di arrivo di tale volo. Ai sensi dell'articolo 2 di questo Regolamento tale vettore può essere qualificato come «vettore aereo operativo».
Gli articolo 2 Lett. l e 5 §.1 di questo Regolamento devono essere interpretati nel senso che un volo è considerato «cancellato» quando il vettore aereo operativo anticipa tale volo di oltre un'ora, mentre, invece, non lo è quando il vettore aereo operativo posticipa il suo orario di partenza di meno di tre ore, senza apportare ulteriori modifiche a tale volo. Sono alcune delle massime dettate dalla CGUE nelle EU C 2021 1038, 1039 e 1041, C-146/20 , 263/20 e 395/20 del 21 dicembre in cui ha fornito delucidazioni su alcuni nuovi aspetti su questo indennizzo. Le liti riguardano vari passeggeri che avevano prenotato voli di andata e ritorno presso un'agenzia di viaggio che aveva trasmesso loro un documento intitolato «Registrazione del viaggio» in cui erano contenute tutte le informazioni sui voli prenotati o presso piattaforme online. Nelle prime due sentenze i voli venivano arbitrariamente anticipati da quasi due ore a sette ore senza che i passeggeri fossero avvertiti C-146/20 oltre accumulare ritardi in un volo di partenza di oltre 3 ore, anche se ad alcuni erano stati offerti ravviamenti che hanno consentito loro di arrivare a destinazione in anticipo sull'orario originariamente previsto. Negli altri due casi i passeggeri erano stati avvertiti con 4-9 giorni d'anticipo. Nel terzo caso la partenza prevista per le 13,20 era stata posticipata alle 16,10 ed il volo era partito poi alle 17,02. La registrazione del volo è un'altra prova della prenotazione. Il Regolamento e specificatamente l'articolo 2 non danno una definizione precisa di prenotazione, intendendo come prenotazione confermata «il fatto che un passeggero sia in possesso di un biglietto, o di un'altra prova, che indichi che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dal tour operator». Inoltre, l'orario del check-in ed il trasferimento verso altro volo possono essere effettuati dal vettore, dal tour operator o da un agente di viaggio autorizzato , perciò sostanzialmente queste figure si equivalgono ai fini della conferma. Per la CGUE l'orario di partenza e di arrivo in definitiva si può desumere anche da altri titoli rilasciati al passeggero, anche se in detta iscrizione rectius registrazione era espressamente consigliato di verificare gli orari sul biglietto perché quelli ivi indicati erano provvisori. Spetterà al giudice di rinvio valutare se alla luce di queste precisazioni questa registrazione possa essere considerata una prenotazione confermata o meno, fermo restando che è irrilevante se il tour operator fosse stato o meno avvertito delle variazioni contestate ed avesse fornito informazioni inesatte al cliente, estraneo al suo rapporto col vettore. Come avvisare il passeggero della cancellazione. «Il legislatore dell'Unione ha riconosciuto che un'anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative» neretto, nda . Ai sensi dell'articolo 5, perciò, il vettore è «tenuto a versare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo sia stato cancellato, salvo che tale vettore lo informi della cancellazione entro i termini previsti da detta disposizione e offra al passeggero di partire con un volo alternativo non più di una o due ore, a seconda dei casi, prima dell'orario di partenza previsto, nonché di raggiungere la destinazione finale meno di quattro o due ore, a seconda dei casi, dopo l'orario di arrivo originariamente previsto». Orbene nel caso C-263/20 si è posto il problema, sempre più frequente, della validità del preavviso nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata tramite una comunicazione elettronica prenotazione online tramite intermediario e l'informazione sia stata inviata alla mail generata automaticamente dall'intermediario, anziché a quella del cliente, regolarmente fornita con i suoi recapiti telefonici. Per la CGUE perciò «l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , i , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione relativa a detta cancellazione all'intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione e il passeggero stesso non abbia espressamente autorizzato l'intermediario medesimo a ricevere l'informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo» neretto, nda . In base a questa disposizione il preavviso deve arrivare concretamente al turista da 15 a 7 giorni prima della partenza, se ciò non avviene nei suddetti termini questi dovrà essere risarcito a tal fine la CGUE nel caso C-395/20 chiarisce che le due categorie di voli cancellati e voli in ritardo sono ben distinte, da qui anche il diverso lasso di tempo per ravvisare la violazione dei diritti dei passeggeri . Oneri comunicativi del vettore circa l'anticipazione etc. del volo. Questo è un altro carattere innovativo di queste sentenze. In primis si esclude categoricamente il diritto di ridurre del 50% l'importo del risarcimento laddove il vettore abbia offerto al viaggiatore un volo di ravviamento perché ciò snaturerebbe la ratio del regolamento di offrire ampia e severa tutela dei diritti dei viaggiatori. La CGUE si era anche posta il problema se l'avviso di anticipazione del volo potesse costituire un'offerta di ravviamento , dando risposta positiva al dubbio. Infatti « dal combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , di tale regolamento risulta che ai passeggeri coinvolti dalla cancellazione di un volo deve essere offerto dal vettore aereo operativo un ravviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile » neretto, nda per consentire al passeggero di raggiungere più rapidamente la destinazione finale, limitando i disagi dell'anticipo del volo. Infine la CGUE in merito all'assolvimento dell'onere informativo sul diritto del turista di essere indennizzato per la cancellazione etc. del volo ha chiarito che «l' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di informare il passeggero aereo relativamente all'esatta denominazione sociale e al recapito dell'impresa presso la quale quest'ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento nonché, se del caso, di precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia imporre a tale vettore di informare il passeggero aereo relativamente all'importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento».
Corte di Giustizia UE, sez. I, 21 dicembre 2021, numero C-146/20 ECLI EU C 2021 1038 Sentenza Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 2, lettere b , da f a h e l , dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , nonché dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 365, pag. 89 e in GU 2007, L 329, pag. 64 . 2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra taluni passeggeri aerei e alcune compagnie aeree C‑146/20, C‑188/20 e C‑270/20 nonché tra una compagnia aerea e la flightright GmbH, succeduta nei diritti di passeggeri aerei C‑196/20 , in merito alla compensazione pecuniaria di detti passeggeri ai sensi del regolamento numero 261/2004 . Contesto normativo 3 Ai sensi dei considerando 1 e 20 del regolamento numero 261/2004 « 1 L'intervento [dell'Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. 20 Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato». 4 L'articolo 2 di tale regolamento prevede quanto segue «Ai sensi del presente regolamento, si intende per b “vettore aereo operativo” un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero f “biglietto” un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato g “prenotazione” il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico h “destinazione finale” la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto l “cancellazione del volo” la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 5 L'articolo 3 di detto regolamento così dispone «1. Il presente regolamento si applica a ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato b ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore [dell'Unione]. 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri a dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione – secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto anche per via elettronica dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, – al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata o b siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo. ». 6 L'articolo 5 dello stesso regolamento, al suo paragrafo 1, dispone quanto segue «In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti a è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8 b è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a , e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b e c e c spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che i siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto oppure ii siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto oppure iii siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto». 7 Ai sensi dell' articolo 7 del regolamento numero 261/2004 «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a b 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. 2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera b di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. ». 8 L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue «Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra a – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso – un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile b il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o c il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti». 9 L'articolo 13 di detto regolamento così prevede «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile». 10 Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento «Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 146/20 11 I passeggeri aerei AD, BE e CF hanno prenotato, tramite un'agenzia di viaggi, un viaggio «tutto compreso» per Antalya Turchia . A seguito di tale prenotazione, la compagnia aerea Corendon Airlines ha confermato che il volo sarebbe stato effettuato il 18 maggio 2018 con partenza da Düsseldorf Germania e a destinazione di Antalya, e l'orario di partenza era fissato alle 10 20. Successivamente, la Corendon Airlines ha anticipato il volo di un'ora e quaranta minuti, fissandolo alle 08 40 dello stesso giorno e mantenendo tuttavia lo stesso numero di volo. 12 Non avendo potuto prendere il volo in tal modo anticipato, detti passeggeri hanno proposto un ricorso dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania nei confronti della Corendon Airlines, inteso a ottenere, segnatamente, una compensazione pecuniaria ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 . A sostegno del loro ricorso, i summenzionati passeggeri hanno affermato di non essere stati informati dell'anticipazione del loro volo e che tale anticipazione costituiva in realtà una «cancellazione» di detto volo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del succitato regolamento. La Corendon Airlines ha invece ritenuto che i passeggeri fossero stati informati dell'anticipazione del volo dall'operatore turistico l'8 maggio 2018. 13 L'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf ha considerato che l'anticipazione di un'ora e quaranta minuti di un volo non costituisse una «cancellazione» dello stesso poiché tale anticipazione era trascurabile e ha, di conseguenza, respinto il ricorso di detti passeggeri. 14 I medesimi hanno interposto appello avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf , giudice del rinvio nella causa C‑146/20. Quest'ultimo si chiede se il ragionamento svolto dall'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf sia conforme al regolamento numero 261/2004 . 15 Date tali circostanze, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se sussista una cancellazione di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera l , e dell'articolo 5, paragrafo 1, del [ regolamento numero 261/2004 ] nel caso in cui, nell'ambito di un circuito “tutto compreso”, il vettore aereo operativo anticipi il volo prenotato con partenza prevista alle 10 20 ora locale , alle 08 40 ora locale dello stesso giorno. 2 Se la comunicazione, dieci giorni prima dell'inizio del viaggio, relativa all'anticipazione di un volo dalle 10 20 ora locale alle 08 40 ora locale dello stesso giorno, costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del [ regolamento numero 261/2004 ]». Causa C ‑ 188/20 16 LH ha prenotato, per se stessa e per altri passeggeri aerei, presso un'agenzia di viaggi, un viaggio «tutto compreso» per Side Turchia , il quale comprendeva il trasporto aereo andata e ritorno fra Düsseldorf e Antalya. 17 Un documento intitolato «iscrizione al viaggio», trasmesso a LH, menzionava due voli operati dalla compagnia aerea Azurair GmbH, vale a dire un primo volo, con numero ARZ 8711, del 15 luglio 2018, da Düsseldorf a Antalya, il cui orario di partenza era previsto alle 6 00 e l'orario di arrivo alle 10 30 e un secondo volo, con numero ARZ 8712, del 5 agosto 2018, da Antalya a Düsseldorf, il cui orario di partenza era previsto alle 12 00 e l'orario di arrivo alle 14 45. Su tale documento, a fianco di tali dati, figurava il seguente avviso, scritto in maiuscolo «Orari provvisori – Per sicurezza si raccomanda di verificare i voli nei biglietti». 18 I passeggeri hanno preso i voli con i numeri indicati su detto documento. Tuttavia, per quanto riguarda il volo di andata, essi hanno raggiunto Antalya alle 01 19 il 16 luglio 2018 e, per quanto riguarda il volo di ritorno, l'aereo è decollato alle 05 10, il 5 agosto 2018. In tali circostanze, detti passeggeri hanno chiesto alla Azurair, dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf , il pagamento di compensazioni pecuniarie ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 . Fondandosi sui dati indicati nell'«iscrizione al viaggio», essi hanno affermato che il volo di andata aveva subito un ritardo di più di tre ore all'arrivo, mentre il volo di ritorno era stato cancellato, giacché l'anticipazione del volo doveva essere qualificata come «cancellazione» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. 19 La Azurair, dal canto suo, sostiene di non aver programmato i voli in questione agli orari indicati nell'«iscrizione al viaggio», ma che la sua programmazione corrispondeva alle indicazioni di cui alla «conferma del viaggio/fattura» trasmessa il 22 gennaio 2018 alla alltours flugreisen GmbH, nella sua qualità di operatore turistico. 20 In base a tale programmazione, il volo di andata doveva decollare il 15 luglio 2018 alle 20 05 e atterrare alle 00 40 del giorno successivo e il volo di ritorno doveva decollare il 5 agosto 2018 alle 8 00 e atterrare alle 10 50. Quanto al volo di andata, quale indicato nella succitata programmazione, il ritardo all'arrivo non costituirebbe un ritardo di tre o più ore. Per quanto riguarda il volo di ritorno, pur se quest'ultimo è stato effettivamente anticipato, anche rispetto alla programmazione indicata dalla Azurair, tale anticipazione non costituirebbe una «cancellazione del volo», ai sensi dell'articolo 2, lettera l , di detto regolamento. La Azurair ha inoltre chiesto che un'eventuale compensazione pecuniaria sia ridotta in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b , del medesimo regolamento, in quanto i passeggeri sarebbero giunti alla loro destinazione finale solo due ore e cinquanta minuti prima dell'orario di arrivo previsto. 21 L'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf ha respinto tale ricorso con la motivazione che l'«iscrizione al viaggio» non costituiva una conferma di «prenotazione», ai sensi dell' articolo 2, lettera g , del regolamento numero 261/2004 , poiché da tale iscrizione risultava chiaramente che gli orari di volo erano da intendersi unicamente come orari provvisori. Dalla decisione di rinvio emerge che non esisteva un documento che potesse essere identificato come «biglietto», ai sensi dell'articolo 2, lettera f , del summenzionato regolamento. 22 I passeggeri aerei hanno interposto appello avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf , giudice del rinvio nella causa C‑188/20. Quest'ultimo si chiede se la posizione adottata dall'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf sia conforme alle disposizioni del regolamento numero 261/2004 . 23 Date tali circostanze, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se un passeggero disponga di una “prenotazione confermata” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del [ regolamento numero 261/2004 ], nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con [cui] abbia concluso un contratto, un “altro titolo” ai sensi dell'articolo 2, lettera g , [di tale regolamento], recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione [per] tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo. 2 Se un vettore aereo debba già essere considerato quale “vettore aereo operativo” in relazione ad un passeggero, ai sensi dell' articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 , laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo. 3 Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'“orario di arrivo previsto” di un volo ai sensi dell' articolo 2, lettera h , dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 , possa risultare da un “altro titolo” rilasciato da un operatore turistico [a] un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento [al] biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f , [di tale regolamento]. 4 Se sussista una cancellazione di un volo ai sensi dell' articolo 2, lettera l , e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 , nell'ipotesi in cui il vettore aereo operativo anticipi il volo, prenotato nell'ambito di un circuito “tutto compreso”, di almeno due ore e dieci minuti nell'ambito dello stesso giorno. 5 Se il vettore aereo operativo possa ridurre la compensazione pecuniaria di cui all' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 , conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, qualora l'anticipazione di un volo rientri nei periodi di tempo ivi indicati. 6 Se una comunicazione relativa all'anticipazione del volo, fornita prima dell'inizio del viaggio, costituisca un'offerta di riavviamento ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 . 7 Se l' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 imponga al vettore aereo operativo l'obbligo di informare il passeggero, ai fini della richiesta di compensazione pecuniaria, in ordine alla propria esatta denominazione sociale, al relativo recapito, all'importo spettante in base alla distanza e, se del caso, ai documenti da allegare». Causa C ‑ 196/20 24 Il 24 ottobre 2017 due passeggeri aerei hanno prenotato presso un'agenzia di viaggi un viaggio «tutto compreso» che includeva un trasporto aereo andata e ritorno fra Amburgo Germania e Palma di Maiorca Spagna . 25 L'operatore turistico ITS ha trasmesso a tali passeggeri un documento intitolato «iscrizione al viaggio», il quale indicava, per quanto riguarda l'andata, che il volo sarebbe stato effettuato il 22 maggio 2018 dalla compagnia aerea Eurowings con il numero EW 7582, con un orario di partenza previsto alle 7 30 e un orario di arrivo previsto alle 10 05. 26 Detti passeggeri hanno effettivamente preso il volo con tale numero. Tuttavia, hanno raggiunto la loro destinazione finale non alle 10 05, bensì alle 21 08. Dopo che tali passeggeri avevano ceduto i loro eventuali diritti a una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento numero 261/2004 alla flightright, quest'ultima ha proposto un ricorso dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf sostenendo che detti passeggeri disponevano di una prenotazione confermata per il volo in questione, il cui arrivo era previsto alle 10 05. 27 La Eurowings ha replicato che i passeggeri disponevano di una prenotazione confermata per il volo con numero EW 7582, il cui arrivo era previsto alle 19 05. Pertanto, il ritardo subito era inferiore a tre ore, il che non darebbe diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento numero 261/2004 . 28 L'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf ha accolto la domanda della flightright con la motivazione che l'«iscrizione al viaggio» emessa dall'operatore turistico ITS costituiva una conferma di «prenotazione», ai sensi dell' articolo 2, lettera g , del regolamento numero 261/2004 , in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f , di tale regolamento. Il summenzionato giudice ha infatti ritenuto che l'«iscrizione al viaggio» trasmessa ai passeggeri coinvolti costituisse un «altro titolo» ai sensi di detto articolo 2, lettera g , dal momento che tale disposizione si limita a richiedere che la prenotazione sia stata accettata dall'operatore turistico. Dalla decisione di rinvio risulta che non esisteva un documento che potesse essere identificato come «biglietto», ai sensi dell'articolo 2, lettera f , del suddetto regolamento. 29 La Eurowings ha interposto appello avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf , giudice del rinvio nella causa C‑196/20. Quest'ultimo si chiede, in sostanza, se una conferma di prenotazione da parte di un operatore turistico, la quale non si basa su una prenotazione effettuata presso il vettore aereo interessato dalla domanda di compensazione pecuniaria, possa essere considerata una «prenotazione confermata», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del regolamento numero 261/2004 . 30 Date tali circostanze, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se un passeggero disponga di una “prenotazione confermata” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del [ regolamento numero 261/2004 ], nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con cui abbia concluso un contratto, un “altro titolo” ai sensi dell'articolo 2, lettera g , [di tale regolamento], recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest'ultimo. 2 Se un vettore aereo debba già essere considerato quale “vettore aereo operativo” in relazione ad un passeggero, ai sensi dell'articolo 2, lettera b , del [ regolamento numero 261/2004 ], laddove il passeggero abbia concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza peraltro provvedere alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, instaurare una relazione contrattuale con il vettore aereo in relazione a tale volo. 3 Se, ai fini della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato, l'“orario di arrivo previsto” di un volo ai sensi dell'articolo 2, lettera h , dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , dell'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del [ regolamento numero 261/2004 ], possa risultare da un “altro titolo” rilasciato da un operatore turistico a un passeggero, ovvero se, a tal fine, occorra far riferimento al biglietto ai sensi dell'articolo 2, lettera f , [di tale regolamento]». Causa C ‑ 270/20 31 I passeggeri aerei AG, MG e HG hanno prenotato un volo da Vienna Austria al Cairo Egitto presso la compagnia aerea Austrian Airlines. L'orario di partenza era previsto alle 22 15, il 24 giugno 2017, e l'orario di arrivo alle 01 45 del giorno successivo. Il giorno del volo, la Austrian Airlines ha cancellato quest'ultimo e ha proposto a detti passeggeri un volo con partenza lo stesso giorno alle 10 20 e con arrivo al Cairo alle 13 50 i medesimi hanno accettato tale proposta. Così, questi ultimi hanno raggiunto la loro destinazione finale 11 ore e 55 minuti prima dell'orario di arrivo originariamente previsto. 32 In sede stragiudiziale, la Austrian Airlines ha versato a ciascuno di tali passeggeri una compensazione pecuniaria di EUR 200 in applicazione dell' articolo 7, paragrafo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 , che prevede una riduzione del 50% dell'importo della compensazione pecuniaria prevista all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b , di tale regolamento. 33 I suddetti passeggeri hanno proposto un ricorso dinanzi al Bezirksgericht Schwechat Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria nei confronti della Austrian Airlines inteso a ottenere una compensazione pecuniaria integrale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b , di detto regolamento. A sostegno del loro ricorso, essi hanno fatto valere che, pur non essendo arrivati in ritardo al Cairo, il loro arrivo anticipato ha causato loro un danno equivalente a quello che sarebbe risultato da un ritardo prolungato, affermando di aver accettato la proposta della Austrian Airlines di imbarcarsi su un volo anticipato, in quanto l'altra opzione proposta da quest'ultima avrebbe fatto perdere loro due giorni di vacanza. 34 Il Bezirksgericht Schwechat Tribunale circoscrizionale di Schwechat ha respinto detto ricorso con la motivazione che dalla chiara formulazione dell' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 emergeva che tale disposizione era applicabile anche alle situazioni in cui il passeggero raggiungesse la sua destinazione finale con un volo anticipato. 35 I passeggeri nel procedimento principale nella causa C‑270/20 hanno interposto appello avverso la sentenza di tale giudice dinanzi al Landesgericht Korneuburg Tribunale del Land, Korneuburg, Austria , giudice del rinvio di detta causa. Quest'ultimo si chiede se l' articolo 7, paragrafo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 , secondo cui una compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% qualora il ritardo all'arrivo non superi le tre ore, possa essere applicato anche per un arrivo anticipato rispetto alla programmazione del volo originario. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che un decollo che ha luogo con molto anticipo può comportare per il passeggero disagi altrettanto gravi di un arrivo tardivo alla luce dei criteri previsti da detta disposizione. 36 Date tali circostanze, il Landesgericht Korneuburg Tribunale del Land, Korneuburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale «Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b , del [ regolamento numero 261/2004 ] debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo possa ridurre l'importo della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b , di tale regolamento anche qualora, a seguito della cancellazione del volo prenotato, ai passeggeri venga offerto un volo alternativo il cui orario di partenza e di arrivo previsto sia rispettivamente undici ore e cinquantacinque minuti prima dell'orario del volo cancellato». Sulle questioni pregiudiziali Sulle prime questioni nelle causeC ‑ 188/20 e C ‑ 196/20 37 Con la sua prima questione nella causa C‑188/20, che è identica alla sua prima questione nella causa C‑196/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del regolamento numero 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l'operatore turistico trasmetta a tale passeggero, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , del succitato regolamento, che offra a detto passeggero un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l'indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo, anche qualora detto operatore turistico non abbia ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, degli orari di partenza e di arrivo di tale volo. 38 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio nelle cause C‑188/20 e C‑196/20 risulta che il documento trasmesso ai passeggeri aerei dall'operatore turistico conteneva informazioni sugli orari dei voli diverse dalle ultime informazioni che il vettore aereo aveva trasmesso all'operatore turistico. Orbene, tali informazioni non erano state trasmesse a detti passeggeri, cosicché essi disponevano solo delle informazioni contenute nel documento trasmesso dall'operatore turistico. 39 A tal proposito, occorre ricordare che l' articolo 3 del regolamento numero 261/2004 disciplina l'ambito di applicazione di quest'ultimo imponendo, in forza del suo paragrafo 2, lettera a , che il passeggero disponga di una prenotazione confermata sul volo in questione. 40 Il regolamento numero 261/2004 non definisce la nozione di «prenotazione confermata». Tuttavia, la nozione di «prenotazione» è, quanto a essa, definita all'articolo 2, lettera g , di tale regolamento come il «fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico». 41 Da tale definizione discende che una prenotazione può consistere in un «altro titolo» che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico. Ne consegue che una prenotazione accettata e registrata da quest'ultimo ha lo stesso valore di quella accettata e registrata dal vettore aereo. 42 Perciò, se il passeggero aereo dispone di un «altro titolo», ai sensi dell' articolo 2, lettera g , del regolamento numero 261/2004 , emesso dall'operatore turistico, tale altro titolo equivale a una «prenotazione», ai sensi della medesima disposizione. 43 Nel caso di specie, il giudice del rinvio nelle cause C‑188/20 e C‑196/20 parte dalla premessa secondo cui le iscrizioni al viaggio trasmesse dall'operatore turistico ai passeggeri di cui ai procedimenti principali in tali cause costituiscono un «altro titolo», ai sensi dell' articolo 2, lettera g , del regolamento numero 261/2004 . Tuttavia, occorre rilevare, in particolare nell'ambito della situazione di cui alla causa C‑188/20, che tale iscrizione menziona esplicitamente la natura provvisoria degli orari dei voli. In tali circostanze, spetta a detto giudice stabilire se le summenzionate iscrizioni costituiscano effettivamente una prenotazione accettata e registrata, ai sensi di tale articolo 2, lettera g . 44 In caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede, più in particolare, se una prenotazione possa altresì essere «confermata», ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del regolamento numero 261/2004 , dall'operatore turistico e non soltanto dal vettore aereo. 45 Al riguardo, si deve constatare che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , di tale regolamento non precisa se l'operatore turistico possa confermare una prenotazione. 46 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . 47 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che diverse disposizioni del regolamento numero 261/2004 non operano una distinzione tra l'operatore turistico e il vettore aereo ai fini della loro applicazione. È quanto avviene, in particolare, nel caso dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a , primo trattino, di tale regolamento, ai sensi del quale l'ora in cui occorrerebbe presentarsi all'accettazione può essere comunicata dal vettore aereo, da un operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato. Ciò avviene anche per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b , di detto regolamento, il quale prevede che il passeggero può essere trasferito su un altro volo sia dal vettore aereo sia dall'operatore turistico. 48 Inoltre, ritenere che una prenotazione possa essere confermata solo dal vettore aereo, facendo così gravare sul passeggero l'onere di verificare le informazioni fornite dall'operatore turistico, sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri aerei, sancito al considerando 1 del medesimo regolamento. 49 Il regolamento numero 261/2004 mira infatti a far sì che il rischio che gli operatori turistici forniscano informazioni inesatte ai passeggeri nell'ambito delle loro attività sia assunto dal vettore aereo. In tale contesto, il passeggero non è coinvolto nel rapporto tra il vettore aereo e l'operatore turistico e non può essergli richiesto di procurarsi informazioni al riguardo. 50 Da queste ultime considerazioni discende altresì che la circostanza che l'operatore turistico non abbia ricevuto conferma degli orari di partenza e di arrivo del volo da parte del vettore aereo interessato non è tale da incidere sulla valutazione di cui al punto 43 della presente sentenza, che spetta al giudice del rinvio effettuare. 51 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle prime questioni nelle cause C‑188/20 e C‑196/20 dichiarando che l' articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l'operatore turistico trasmetta a detto passeggero, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , del succitato regolamento, che offra al medesimo un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l'indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo, e ciò anche nell'ipotesi in cui detto operatore turistico non abbia ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo di tale volo. Sulle seconde questioni nelle causeC ‑ 188/20 e C ‑ 196/20 52 Con la seconda questione nella causa C‑188/20, che è identica alla sua seconda questione nella causa C‑196/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo», ai sensi di tale disposizione, nei confronti di un passeggero, qualora quest'ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo. 53 Al riguardo, si deve ricordare che la nozione di «vettore aereo operativo» è definita all'articolo 2, lettera b , di tale regolamento nel senso che designa un vettore aereo che opera o intende operare un volo non solo nell'ambito di un contratto con un passeggero, ma anche per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero. 54 Tale definizione pone, quindi, due condizioni cumulative affinché un vettore aereo possa essere qualificato come «vettore aereo operativo», attinenti, da un lato, all'effettiva realizzazione del volo in questione e, dall'altro, all'esistenza di un contratto concluso con il passeggero sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 18 . 55 Per quanto attiene alla prima condizione, essa s'incentra sulla nozione di «volo» che ne costituisce l'elemento fondamentale. Orbene, la Corte ha già dichiarato che detta nozione deve essere intesa come un'«operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'“unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario» sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 19 e giurisprudenza ivi citata . 56 Ne consegue che deve essere considerato quale vettore aereo operativo quel vettore che, nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando, in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L'adozione di una siffatta decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali cancellazioni e ritardi prolungati all'arrivo sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 20 . 57 Nel caso di specie, è pacifico che, nelle situazioni di cui alle cause C‑188/20 e C‑196/20, l'unica modifica effettuata dal vettore aereo rispetto all'iscrizione al viaggio trasmessa ai passeggeri in questione riguardava gli orari di volo. 58 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, la mera circostanza che la prenotazione del passeggero presso l'operatore turistico contenga orari di volo che non sono stati confermati dal vettore aereo nell'ambito della prenotazione interna tra detto vettore e detto operatore non può essere sufficiente per ritenere che i requisiti di cui all' articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 non siano soddisfatti. 59 Infatti, si deve ritenere che un vettore aereo – che abbia effettuato un'offerta di trasporto aereo corrispondente a quella realizzata da un operatore turistico nell'ambito del suo rapporto con un passeggero, pur essendovi la possibilità che intervengano cambiamenti rispetto a tale offerta – intenda operare un volo, ai sensi dell' articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 . 60 Una siffatta interpretazione risulta avvalorata dall'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri aerei, affermato nel considerando 1 del regolamento numero 261/2004 , in quanto essa consente di assicurare che ai passeggeri trasportati sia versata una compensazione pecuniaria o sia prestata assistenza senza dover tener conto degli accordi conclusi dal vettore aereo che abbia deciso di realizzare il volo in questione in un orario diverso da quello originariamente previsto, ai fini della sua concreta effettuazione v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 23 . 61 Va altresì precisato che, nell'ipotesi in cui il vettore aereo operativo sia tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in forza del regolamento numero 261/2004 a causa della condotta dell'operatore turistico, tale vettore ha la possibilità di chiedere all'operatore turistico il risarcimento per i danni subiti, conformemente all'articolo 13 di detto regolamento v., in tal senso, sentenza dell'11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU C 2017 359, punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 62 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle seconde questioni nelle cause C‑188/20 e C‑196/20 dichiarando che l' articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo», ai sensi di tale disposizione, nei confronti di un passeggero, qualora quest'ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo. Sulle terze questioni nelle causeC ‑ 188/20 e C ‑ 196/20 63 Con la sua terza questione nella causa C‑188/20, che è identica alla sua terza questione nella causa C‑196/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera h , l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , e l'articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che l'orario di arrivo previsto di un volo, ai sensi di tali disposizioni, può risultare, ai fini della compensazione pecuniaria dovuta in forza dell'articolo 7 del succitato regolamento, da un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , di detto regolamento, che sia stato trasmesso al passeggero dall'operatore turistico oppure sia necessario che figuri su un «biglietto» ai sensi dell'articolo 2, lettera f , del medesimo regolamento. 64 Occorre rilevare, in via preliminare, che l'articolo 2, lettera h , l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , nonché l' articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 , che sostanzialmente menzionano i termini «orario di arrivo previsto», riguardano le condizioni alle quali può essere dovuta una compensazione pecuniaria forfettaria conformemente all'articolo 7 di tale regolamento. Tuttavia, detto regolamento non contiene alcuna definizione della nozione di «orario di arrivo previsto». 65 Nel caso di specie, è pacifico, nelle situazioni di cui alle cause C‑188/20 e C‑196/20, che i passeggeri aerei disponevano di un solo documento, denominato «iscrizione al viaggio», senza essere in possesso di un documento qualificabile come «biglietto», ai sensi dell'articolo 2, lettera f , di detto regolamento. 66 Nondimeno, come è stato rilevato nell'ambito dell'esame delle prime questioni nelle cause C‑188/20 e C‑196/20, i passeggeri possono disporre di una prenotazione in presenza non solo di un biglietto, ma anche di un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , del medesimo regolamento. Pertanto, nel caso di specie, ipotizzando che il documento fornito ai passeggeri di cui ai procedimenti principali in tali cause costituisse un «altro titolo», si deve ritenere che tali passeggeri disponessero di una «prenotazione», ai sensi di detta disposizione, che indicava gli orari di volo. Essi potevano quindi legittimamente ritenere che, non essendo stati informati di alcuna modifica da parte dell'operatore turistico o del vettore aereo, gli orari indicati su tale prenotazione identificassero gli orari di partenza e di arrivo previsti, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 64 della presente sentenza. 67 Inoltre, va precisato che la sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts C‑11/11, EU C 2013 106 , non inficia l'interpretazione secondo cui l'orario di arrivo previsto di un volo può risultare da un «altro titolo», ai sensi dell' articolo 2, lettera g , del regolamento numero 261/2004 . Infatti, a differenza delle circostanze alla base delle situazioni di cui trattasi nelle cause C‑188/20 e C‑196/20, si deve constatare che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, non vi è stato l'intervento di alcun operatore turistico e il passeggero disponeva di un «biglietto», ai sensi dell'articolo 2, lettera f , del summenzionato regolamento. 68 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle terze questioni nelle cause C‑188/20 e C‑196/20 dichiarando che l'articolo 2, lettera h , l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , nonché l' articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l'orario di arrivo previsto di un volo, ai sensi delle succitate disposizioni, può risultare, ai fini della compensazione pecuniaria dovuta in forza dell'articolo 7 di tale regolamento, da un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , di detto regolamento, che sia stato trasmesso al passeggero dall'operatore turistico. Sulla quarta questione nella causa C ‑ 188/20 e sulla prima questione nella causa C ‑ 146/20 69 Con la sua quarta questione nella causa C‑188/20, che è analoga alla sua prima questione nella causa C‑146/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera l , e l' articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi tale volo di diverse ore. 70 Al riguardo, occorre rilevare che la nozione di «cancellazione del volo» è definita all'articolo 2, lettera l , di detto regolamento come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 71 La nozione di «volo» non è definita dal succitato regolamento. Tuttavia, come ricordato al punto 55 della presente sentenza, un volo consiste, in sostanza, in un'«operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'“unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario». 72 La Corte ha inoltre precisato, da un lato, che l'itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest'ultimo è effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore aereo sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 30 . 73 Dall'altro lato, dalla definizione di cui all' articolo 2, lettera l , del regolamento numero 261/2004 non discende affatto che la «cancellazione» di detto volo richieda, ai sensi della medesima disposizione, oltre alla mancata effettuazione del volo inizialmente previsto, l'adozione di una decisione esplicita di cancellazione sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C‑83/10, EU C 2011 652, punto 29 . 74 Certamente, l'articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento non precisano il trattamento da riservare a un'anticipazione del volo. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 46 della presente sentenza, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione deve tener conto della lettera della stessa, nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 75 A tal proposito, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 , occorre rilevare che detto regolamento si riferisce a casi di anticipazione di un volo nell'ambito dei voli alternativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , ii e iii , del summenzionato regolamento. Quest'ultima disposizione prevede infatti che il vettore aereo operativo sia tenuto a versare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo sia stato cancellato, salvo che tale vettore lo informi della cancellazione entro i termini previsti da detta disposizione e offra al passeggero di partire con un volo alternativo non più di una o due ore, a seconda dei casi, prima dell'orario di partenza previsto, nonché di raggiungere la destinazione finale meno di quattro o due ore, a seconda dei casi, dopo l'orario di arrivo originariamente previsto. 76 Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha riconosciuto che un'anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. 77 Ciò si verifica in particolare nel caso in cui un passeggero, dopo aver preso tutte le precauzioni richieste, non sia in grado di imbarcarsi sull'aereo a causa dell'anticipazione del volo che ha prenotato. Ciò si verifica anche nel caso in cui il passeggero si veda costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere. 78 Inoltre, occorre ricordare che l'obiettivo principale perseguito dal regolamento numero 261/2004 consiste, come emerge in particolare dal suo considerando 1, nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU C 2015 618, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 79 La Corte ha quindi dichiarato che, conformemente a tale obiettivo, le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri aerei devono essere interpretate estensivamente sentenza del 22 aprile 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU C 2021 318, punto 61 e giurisprudenza ivi citata . 80 Così, atteso che il regolamento numero 261/2004 è volto a risarcire, in modo uniforme e immediato, i diversi danni rappresentati dai gravi disagi nel trasporto aereo dei passeggeri sentenza del 3 settembre 2020, Delfly, C‑356/19, EU C 2020 633, punto 25 e giurisprudenza ivi citata e tenuto conto dei gravi disagi che possono essere causati ai passeggeri in circostanze come quelle di cui al punto 76 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «cancellazione del volo» nel senso che essa comprende la situazione in cui un volo è oggetto di un'anticipazione significativa. 81 Al riguardo, si devono distinguere le situazioni in cui l'anticipazione non ha alcuna incidenza o ha un'incidenza trascurabile sulla possibilità per i passeggeri aerei di disporre liberamente del loro tempo da quelle che danno luogo a gravi disagi dovuti all'anticipazione significativa del volo, quali descritti ai punti 76 e 77 della presente sentenza. 82 Al fine di operare una distinzione tra un'anticipazione significativa e un'anticipazione trascurabile di un volo, occorre basarsi sulle soglie di cui all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , ii e iii , del regolamento numero 261/2004 . 83 Va sottolineato che il caso dell'anticipazione differisce da quello di un ritardo, per il quale la Corte ha considerato che ai passeggeri è conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 57 , giacché, a causa dell'anticipazione del volo prenotato, i passeggeri devono mobilitarsi per essere in grado di imbarcarsi sull'aereo. Tale differenza risulta altresì dalla circostanza che il legislatore dell'Unione, all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , iii , del regolamento numero 261/2004 , ammette ritardi di meno di due ore, mentre, per quanto riguarda le anticipazioni, queste ultime non possono superare un'ora. 84 Dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , iii , di tale regolamento emerge che qualsiasi anticipazione inferiore o pari a un'ora può esonerare il vettore aereo operativo dal suo obbligo di versare una compensazione pecuniaria al passeggero ai sensi dell'articolo 7 del summenzionato regolamento. Pertanto, occorre considerare che un'anticipazione superiore, pari o inferiore a un'ora costituisce il riferimento per stabilire se l'anticipazione sia significativa o trascurabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del medesimo regolamento. 85 Tale interpretazione resta rispettosa del bilanciamento degli interessi dei passeggeri aerei e di quelli dei vettori aerei operativi che il legislatore dell'Unione ha inteso raggiungere mediante l'adozione del regolamento numero 261/2004 v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU C 2012 657, punto 39 e giurisprudenza ivi citata . 86 Infatti, pur consentendo ai passeggeri di ottenere una compensazione pecuniaria per gravi disagi in occasione di un'anticipazione significativa di un volo, tale interpretazione dispensa i vettori aerei operativi dall'obbligo di versare una compensazione pecuniaria qualora essi informino i passeggeri aerei dell'anticipazione del volo alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , da i a iii , di detto regolamento. 87 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑188/20 e alla prima questione nella causa C‑146/20 dichiarando che l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un'ora. Sulla quinta questione nella causa C ‑ 188/20 e sulla questione unica nella causa C ‑ 270/20 88 Con la quinta questione nella causa C‑188/20 e la questione unica nella causa C‑270/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf e il Landesgericht Korneuburg Tribunale del Land, Korneuburg chiedono, rispettivamente, in sostanza, se l' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 sia applicabile a una situazione in cui l'orario di arrivo di un volo anticipato si colloca entro i limiti previsti a tale disposizione. 89 Al riguardo, occorre ricordare che il paragrafo 2 dell'articolo 7 del summenzionato regolamento prevede che, se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8 di detto regolamento, volo il cui orario di arrivo non superi di minimo due ore o massimo quattro ore, in funzione della fascia di distanza del volo, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo ha il diritto di ridurre del 50% la compensazione pecuniaria forfettaria di cui al paragrafo 1 di tale articolo 7. 90 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, dall' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 emerge esplicitamente che il diritto di ridurre l'importo della compensazione pecuniaria riguarda la fattispecie in cui il vettore aereo operativo offre un volo alternativo che limita il ritardo alla destinazione finale. Per contro, detta disposizione non menziona affatto la situazione in cui, a causa di un'anticipazione del suo volo, il passeggero giunge alla destinazione finale prima dell'orario di arrivo originariamente previsto. 91 Si deve aggiungere, al riguardo, che il legislatore dell'Unione ha preso in considerazione sia un'anticipazione sia un ritardo del volo nell'ambito dell'offerta di volo alternativo di cui all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 . Tuttavia, pur essendo consapevole dei disagi connessi alle anticipazioni dei voli, tale legislatore non ha ritenuto che un volo alternativo offerto dal vettore aereo operativo, che consenta di limitare l'entità delle conseguenze pregiudizievoli di una partenza anticipata, possa dar luogo a una riduzione dell'importo della compensazione pecuniaria. 92 Se una siffatta possibilità dovesse essere concessa a un vettore aereo operativo che offra un volo alternativo che dia luogo a un arrivo anticipato, essa comporterebbe l'autorizzazione sistematica di riduzioni dell'importo della compensazione pecuniaria ove tale vettore proceda a un'anticipazione significativa del volo. 93 Orbene, come è stato rilevato nell'ambito della quarta questione nella causa C‑188/20 e della prima questione nella causa C‑146/20, un'anticipazione significativa di un volo provoca gravi disagi che giustificano una compensazione pecuniaria. La circostanza che una riduzione dell'importo della compensazione pecuniaria debba sempre essere ammessa in una situazione del genere, per il solo fatto che il passeggero non subisce un ritardo all'arrivo alla sua destinazione finale e rientra dunque nei limiti posti dall' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 , contrasterebbe con l'obiettivo, perseguito da tale regolamento, inteso a rafforzare i diritti dei passeggeri vittime di gravi disagi. 94 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quinta questione nella causa C‑188/20 e alla questione unica nella causa C‑270/20 dichiarando che l' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui l'orario di arrivo di un volo anticipato si colloca entro i limiti previsti da tale disposizione. S ulla sesta questione nella causa C ‑ 188/20 e sulla seconda questione nella causa C ‑ 146/20 95 Con la sua sesta questione nella causa C‑188/20, che è analoga alla sua seconda questione nella causa C‑146/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e l' articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che l'informazione relativa all'anticipazione di un volo, comunicata al passeggero prima dell'inizio del viaggio, può costituire un'«offerta di riavviamento», ai sensi di quest'ultima disposizione. 96 A tal riguardo, dal combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , di tale regolamento risulta che ai passeggeri coinvolti dalla cancellazione di un volo deve essere offerto dal vettore aereo operativo un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile. 97 Orbene, occorre rilevare che l'anticipazione del volo, come quella che ha avuto luogo nelle situazioni di cui alle cause C‑188/20 e C‑146/20, può costituire un riavviamento «in condizioni di trasporto comparabili», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , di detto regolamento, poiché solo gli orari di volo sono stati modificati. 98 Inoltre, un'offerta di riavviamento che proponga un volo il cui orario di partenza sia anticipato rispetto all'orario di partenza del volo cancellato può costituire un riavviamento effettuato «non appena possibile», ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 , dal momento che tale offerta consente al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale il più rapidamente possibile. 99 Si deve aggiungere che il vettore aereo operativo è tenuto a proporre al passeggero il cui volo sia stato cancellato le diverse opzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a a c , di tale regolamento v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Rusu, C‑354/18, EU C 2019 637, punto 58 . 100 Pertanto, al fine di porre il passeggero in condizione di esercitare efficacemente i propri diritti in caso di cancellazione, ai sensi del considerando 20 del suddetto regolamento, spetta al vettore aereo operativo fornirgli tutte le informazioni relative ai diritti derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 101 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione nella causa C‑188/20 e alla seconda questione nella causa C‑146/20 dichiarando che l' articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l'informazione relativa all'anticipazione del volo, comunicata al passeggero prima dell'inizio del viaggio, può costituire un'«offerta di riavviamento», ai sensi di quest'ultima disposizione. Sulla settima questione nella causa C ‑ 188/20 102 Con la settima questione nella causa C‑188/20, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf chiede, in sostanza, se l' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 debba essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di informare il passeggero aereo relativamente all'esatta denominazione sociale e al recapito dell'impresa presso la quale quest'ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, nonché relativamente all'importo esatto di detta compensazione e, se del caso, di precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria. 103 Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del summenzionato regolamento, se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo deve presentare ad ogni passeggero coinvolto un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del medesimo regolamento. In forza della succitata disposizione, il vettore aereo operativo presenta analogo avviso ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. 104 Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 20 del regolamento numero 261/2004 , da cui risulta che affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti, segnatamente in caso di cancellazione del volo. 105 L'esercizio efficace dei diritti derivanti da tale regolamento presuppone infatti che il passeggero sia posto nelle condizioni di rivolgersi utilmente all'impresa presso la quale questi può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del summenzionato regolamento, cosicché egli deve, a tale scopo, disporre della denominazione esatta di detta impresa e del relativo recapito. 106 Inoltre, l'informazione concernente le regole in materia di compensazione pecuniaria che il vettore aereo operativo deve fornire, conformemente all' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 , implica che il passeggero sia altresì informato della procedura da seguire per far valere i propri diritti. A tale riguardo, spetta al vettore aereo operativo informare il passeggero riguardo ai documenti che egli deve allegare, se del caso, alla sua domanda di compensazione pecuniaria. 107 Per contro, il vettore aereo operativo non è tenuto a informare il passeggero dell'importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento. Infatti, un'informazione del genere riguarda non già le «regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento» a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, bensì la loro applicazione a un caso specifico. 108 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla settima questione nella causa C‑188/20 dichiarando che l' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di informare il passeggero aereo relativamente all'esatta denominazione sociale e al recapito dell'impresa presso la quale quest'ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento nonché, se del caso, di precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia imporre a tale vettore di informare il passeggero aereo relativamente all'importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Sulle spese 109 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara 1 L' articolo 3, paragrafo 2, lettera a , del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 , deve essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l'operatore turistico trasmetta a detto passeggero, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , del succitato regolamento, che offra al medesimo un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l'indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo, e ciò anche nell'ipotesi in cui detto operatore turistico non abbia ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo di tale volo. 2 L' articolo 2, lettera b , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo», ai sensi di tale disposizione, nei confronti di un passeggero, qualora quest'ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo. 3 L'articolo 2, lettera h , l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , nonché l' articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l'orario di arrivo previsto di un volo, ai sensi delle succitate disposizioni, può risultare, ai fini della compensazione pecuniaria dovuta in forza dell'articolo 7 di tale regolamento, da un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g , di detto regolamento, che sia stato trasmesso al passeggero dall'operatore turistico. 4 L' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un'ora. 5 L' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui l'orario di arrivo di un volo anticipato si colloca entro i limiti previsti da tale disposizione. 6 L' articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l'informazione relativa all'anticipazione del volo, comunicata al passeggero prima dell'inizio del viaggio, può costituire un'«offerta di riavviamento», ai sensi di quest'ultima disposizione. 7 L' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di informare il passeggero aereo relativamente all'esatta denominazione sociale e al recapito dell'impresa presso la quale quest'ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento nonché, se del caso, di precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia imporre a tale vettore di informare il passeggero aereo relativamente all'importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. Corte di Giustizia UE, sez. I, 21 dicembre 2021, numero C 263/20 ECLI EU C 2021 1039 Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , e dell'articolo 7 del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 365, pag. 89 e in GU 2007, L 329, pag. 64 , nonché dell'articolo 11 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno «direttiva sul commercio elettronico» GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27 . 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Airhelp Limited e la Laudamotion GmbH in merito al rifiuto da parte di quest'ultima di versare una compensazione pecuniaria a taluni passeggeri aerei, nei cui diritti è subentrata la Airhelp, a motivo dell'anticipazione del loro volo. Contesto normativo Regolamento numero 261/2004 3 Ai sensi dei considerando 1, 7, e 12 del regolamento numero 261/2004 « 1 L'intervento [dell'Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. 7 Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma. 12 Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». 4 L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue «Ai sensi del presente regolamento, si intende per l “cancellazione del volo” la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 5 L'articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», ai suoi paragrafi 1 e 4 così dispone «1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti a è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8 b è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a , e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b e c e c spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che i siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto oppure ii siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto oppure iii siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto. 4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo». 6 L'articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a a 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri ». 7 L'articolo 13 del regolamento numero 261/2004, intitolato «Diritti ad azioni di regresso», così recita «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile». Direttiva 2000/31 8 La sezione 3, intitolata «Contratti conclusi per via elettronica», del capo II della direttiva 2000/31 comprende gli articoli da 9 a 11 di tale direttiva. L'articolo 11 della direttiva medesima, intitolato «Inoltro dell'ordine», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue «Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti principi – il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica – l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 Due passeggeri aerei hanno prenotato, tramite una piattaforma elettronica di prenotazione, un volo da Palma di Maiorca Spagna a Vienna Austria , effettuato dal vettore aereo operativo Laudamotionumero Al momento della prenotazione su tale piattaforma, detti passeggeri hanno fornito i loro indirizzi di posta elettronica privati e i loro numeri di telefono. La succitata piattaforma ha proceduto alla prenotazione del volo per conto dei passeggeri presso la Laudamotion, generando un indirizzo di posta elettronica specifico per detta prenotazione. Tale indirizzo era l'unico indirizzo di contatto di cui disponeva la Laudamotionumero 10 La partenza del volo prenotato, inizialmente prevista per il 14 giugno 2018 alle 14 40, è stata anticipata dal vettore aereo operativo alle 08 25 dello stesso giorno, il che corrisponde a un anticipo di oltre sei ore. 11 La Airhelp, alla quale i due passeggeri hanno ceduto i loro eventuali diritti a una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento numero 261/2004 , ha proposto un ricorso dinanzi al Bezirksgericht Schwechat Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria . Essa ha sostenuto che il vettore aereo operativo era debitore della somma totale di EUR 500 per i due passeggeri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a , di tale regolamento a motivo dell'anticipazione del volo in questione di oltre sei ore, di cui i passeggeri erano stati informati soltanto quattro giorni prima della partenza prevista, ossia il 10 giugno 2018, tramite la piattaforma di prenotazione. 12 La Laudamotion ha contestato la fondatezza della domanda della Airhelp con la motivazione che l'anticipazione del volo di cui trattasi sarebbe stata comunicata, in tempo utile, il 23 e il 29 maggio 2018, all'indirizzo di posta elettronica specifico fornito dalla piattaforma di prenotazione. 13 Avendo il Bezirksgericht Schwechat Tribunale circoscrizionale di Schwechat respinto il ricorso della Airhelp, quest'ultima ha interposto appello contro la decisione di tale giudice dinanzi al Landesgericht Korneuburg Tribunale del Land, Korneuburg, Austria , giudice del rinvio. Esso si chiede, in particolare, se l'anticipazione di un volo costituisca una «cancellazione del volo», ai sensi del regolamento numero 261/2004 , e si interroga su quale sia la portata dell'obbligo di informazione del vettore aereo operativo. 14 A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa di condividere la posizione del Bundesgerichtshof Corte federale di giustizia, Germania secondo la quale l'anticipazione significativa di un volo implica che venga meno la programmazione dell'orario di volo originario e costituisce dunque una «cancellazione del volo», ai sensi dell'articolo 2, lettera l , di detto regolamento. 15 Per quanto attiene alla questione di stabilire se i passeggeri nel procedimento principale siano stati adeguatamente informati dell'anticipazione del loro volo, il giudice del rinvio afferma che, in forza della normativa austriaca che traspone la direttiva 2000/31, una presunzione di accesso sorge non solo nelle ipotesi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, ma anche in occasione di un semplice scambio di dichiarazioni per posta elettronica. Ciò significherebbe, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che si considera che un passeggero è stato informato dell'anticipazione del suo volo ove la dichiarazione del vettore aereo operativo sia accessibile a tale passeggero. Il giudice del rinvio si chiede, di conseguenza, se occorra applicare la normativa nazionale, la direttiva 2000/31 o il regolamento numero 261/2004 al fine di stabilire se i passeggeri nel procedimento principale siano stati adeguatamente informati dell'anticipazione del loro volo. 16 Date tali circostanze, il Landesgericht Korneuburg Tribunale del Land, Korneuburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c , e 7 del [ regolamento numero 261/2004 ] debbano essere interpretati nel senso che il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria qualora l'orario di partenza venga anticipato dalle 14 40 alle 8 25 dello stesso giorno. 2 Se l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , da i a iii , del regolamento numero 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l'esame volto a stabilire se il passeggero sia stato informato della cancellazione deve essere effettuato esclusivamente in base a tale disposizione e osta all'applicazione della normativa nazionale sull'accesso alle dichiarazioni, la quale risulta dalla trasposizione della [direttiva 2000/31] e prevede una finzione di accesso. 3 Se l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , da i a iii , del regolamento numero 261/2004 e l'articolo 11 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di prenotazione del volo da parte del passeggero mediante una piattaforma di prenotazione, qualora il passeggero abbia comunicato il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica, ma detta piattaforma abbia trasmesso al vettore aereo il numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica generato automaticamente dalla stessa piattaforma, la notifica della comunicazione inerente all'anticipazione del volo all'indirizzo di posta elettronica generato automaticamente deve essere considerata come informazione oppure come accesso alla comunicazione inerente all'anticipazione [della partenza], anche nel caso in cui la piattaforma di prenotazione non inoltri al passeggero la comunicazione del vettore aereo oppure la inoltri in ritardo». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 17 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che un volo si considera cancellato qualora il vettore aereo operativo anticipi tale volo di diverse ore. 18 Al riguardo, occorre rilevare che la nozione di «cancellazione del volo» è definita all'articolo 2, lettera l , di tale regolamento come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 19 La nozione di «volo» non è definita dal succitato regolamento. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, un volo consiste, in sostanza, in un'«operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'“unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario» sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 19 e giurisprudenza ivi citata . 20 La Corte ha inoltre precisato, da un lato, che l'itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest'ultimo è effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore aereo sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 30 . 21 Dall'altro lato, dalla definizione di cui all' articolo 2, lettera l , del regolamento numero 261/2004 non discende affatto che la «cancellazione» di detto volo richieda, ai sensi della medesima disposizione, oltre alla mancata effettuazione del volo inizialmente previsto, l'adozione di una decisione esplicita di cancellazione sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C‑83/10, EU C 2011 652, punto 29 . 22 Certamente, l'articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento non precisano il trattamento da riservare a un'anticipazione del volo. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione deve tener conto della lettera della stessa, nonché del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . 23 A tal proposito, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 , occorre rilevare che detto regolamento si riferisce a casi di anticipazione di un volo nell'ambito dei voli alternativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , ii e iii , del summenzionato regolamento. Quest'ultima disposizione prevede infatti che il vettore aereo operativo sia tenuto a versare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo sia stato cancellato, salvo che tale vettore lo informi della cancellazione entro i termini previsti da detta disposizione e offra al passeggero di partire con un volo alternativo non più di una o due ore, a seconda dei casi, prima dell'orario di partenza previsto, nonché di raggiungere la destinazione finale meno di quattro o due ore, a seconda dei casi, dopo l'orario di arrivo originariamente previsto. 24 Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha riconosciuto che un'anticipazione significativa di un volo può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo di un volo, dal momento che una siffatta anticipazione fa perdere ai medesimi la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. 25 Ciò si verifica in particolare nel caso in cui un passeggero, dopo aver preso tutte le precauzioni richieste, non sia in grado di imbarcarsi sull'aereo a causa dell'anticipazione del volo che ha prenotato. Ciò si verifica anche nel caso in cui il passeggero si veda costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere. 26 Inoltre, occorre ricordare che l'obiettivo principale perseguito dal regolamento numero 261/2004 consiste, come emerge in particolare dal suo considerando 1, nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri sentenza del 17 settembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU C 2015 618, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 27 La Corte ha quindi dichiarato che, conformemente a tale obiettivo, le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri aerei devono essere interpretate estensivamente sentenza del 22 aprile 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU C 2021 318, punto 61 e giurisprudenza ivi citata . 28 Così, atteso che il regolamento numero 261/2004 è volto a risarcire, in modo uniforme e immediato, i diversi danni rappresentati dai gravi disagi nel trasporto aereo dei passeggeri sentenza del 3 settembre 2020, Delfly, C‑356/19, EU C 2020 633, punto 25 e giurisprudenza ivi citata e tenuto conto dei gravi disagi che possono essere causati ai passeggeri in circostanze come quelle di cui al punto 24 della presente sentenza, occorre interpretare la nozione di «cancellazione del volo» nel senso che essa comprende la situazione in cui un volo è oggetto di un'anticipazione significativa. 29 Al riguardo, si devono distinguere le situazioni in cui l'anticipazione non ha alcuna incidenza o ha un'incidenza trascurabile sulla possibilità per i passeggeri aerei di disporre liberamente del loro tempo da quelle che danno luogo a gravi disagi dovuti all'anticipazione significativa del volo, quali descritti ai punti 24 e 25 della presente sentenza. 30 Al fine di operare una distinzione tra un'anticipazione significativa e un'anticipazione trascurabile di un volo, occorre basarsi sulle soglie di cui all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , ii e iii , del regolamento numero 261/2004 . 31 Va sottolineato che il caso dell'anticipazione differisce da quello di un ritardo, per il quale la Corte ha considerato che ai passeggeri è conferito il diritto alla compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla durata che era stata originariamente prevista dal vettore v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 57 , giacché, a causa dell'anticipazione del volo prenotato, i passeggeri devono mobilitarsi per essere in grado di imbarcarsi sull'aereo. Tale differenza risulta altresì dalla circostanza che il legislatore dell'Unione, all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , iii , del regolamento numero 261/2004 , ammette ritardi di meno di due ore, mentre, per quanto riguarda le anticipazioni, queste ultime non possono superare un'ora. 32 Dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , iii , di tale regolamento emerge che qualsiasi anticipazione inferiore o pari a un'ora può esonerare il vettore aereo operativo dal suo obbligo di versare una compensazione pecuniaria al passeggero ai sensi dell'articolo 7 del summenzionato regolamento. Pertanto, occorre considerare che un'anticipazione superiore, pari o inferiore a un'ora costituisce il riferimento per stabilire se l'anticipazione sia significativa o trascurabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del medesimo regolamento. 33 Tale interpretazione resta rispettosa del bilanciamento degli interessi dei passeggeri aerei e di quelli dei vettori aerei operativi che il legislatore dell'Unione ha inteso raggiungere mediante l'adozione del regolamento numero 261/2004 v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU C 2012 657, punto 39 e giurisprudenza ivi citata . 34 Infatti, pur consentendo ai passeggeri di ottenere una compensazione pecuniaria per gravi disagi in occasione di un'anticipazione significativa di un volo, tale interpretazione dispensa i vettori aerei operativi dall'obbligo di versare una compensazione pecuniaria qualora essi informino i passeggeri aerei dell'anticipazione del volo alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , da i a iii , di detto regolamento. 35 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un'ora. Sulla seconda questione 36 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il rispetto dell'obbligo di informare in tempo utile il passeggero aereo della cancellazione del suo volo debba essere valutato esclusivamente alla luce dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 e non alla luce del diritto nazionale, che traspone l'articolo 11 della direttiva 2000/31, relativo all'accesso nell'ambito di contratti conclusi per via elettronica. 37 Per quanto riguarda, anzitutto, l'articolo 11 della direttiva 2000/31, esso prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti elettronici, da un lato, il prestatore «accus[i] ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica» e, dall'altro, «l'ordine e la ricevuta si consider[i]no pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi». 38 L'applicazione di tale articolo 11 presuppone che il prestatore di servizi disponga dei mezzi per contattare direttamente il destinatario del servizio, che ha ordinato quest'ultimo per via elettronica. 39 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, l'informazione relativa a una cancellazione del volo, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento numero 261/2004 , non costituisce né un «ordine» né una «ricevuta», ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2000/31, cosicché una situazione come quella di cui al procedimento principale esula dall'ambito di applicazione ratione materiae di tale articolo 11. 40 Inoltre, per quanto riguarda la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha precisato che essa va al di là dell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31 in quanto detta disposizione prevede che la presunzione di ricezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva si applichi non solo agli «ordini» e alle «ricevute», ma anche a tutti gli altri documenti elettronici giuridicamente rilevanti, compresi i documenti relativi alla prenotazione dei voli e alle modifiche di tale prenotazione. Tuttavia, tale disposizione nazionale non può pregiudicare le condizioni di applicazione delle disposizioni del regolamento numero 261/2004 . 41 Al riguardo, occorre rilevare che l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 stabilisce che ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato spetta una compensazione pecuniaria a meno che essi siano stati informati di tale cancellazione alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , da i a iii , di detto regolamento. 42 In tale contesto, va sottolineato che l'articolo 5 del succitato regolamento prevede una condizione supplementare a carico del vettore aereo operativo. Dal paragrafo 4 del summenzionato articolo risulta infatti che l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo. La circostanza che tale onere incomba al vettore aereo operativo consente di garantire l'elevato livello di protezione per i passeggeri menzionato al considerando 1 del regolamento numero 261/2004 . 43 Nel caso di specie, dai fatti del procedimento principale risulta che la prenotazione è stata effettuata tramite un intermediario. In presenza di un intermediario, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , di tale regolamento osta, in linea di principio, all'applicazione di una presunzione, come quella risultante dalle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale si presume che sia effettuata una comunicazione tra il prestatore di un servizio e il destinatario del servizio in questione al fine di dimostrare che la comunicazione è stata effettuata al passeggero. Invero, se il vettore aereo operativo comunica unicamente con l'intermediario, ciò non è di per sé sufficiente per ritenere che la comunicazione al passeggero sia stata effettuata. 44 Tuttavia, ove il passeggero autorizzi espressamente l'intermediario a ricevere l'informazione trasmessa dal vettore aereo operativo e tale autorizzazione sia nota a detto vettore, si deve considerare che l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 non osta a una presunzione come quella risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. 45 Spetta al giudice del rinvio procedere alla verifica dei succitati elementi alla luce delle circostanze di cui al procedimento principale. 46 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il rispetto dell'obbligo di informare in tempo utile il passeggero della cancellazione del suo volo deve essere valutato esclusivamente alla luce dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 , in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento. Sulla terza questione 47 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , i , del regolamento numero 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come informato della cancellazione di tale volo qualora il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione relativa a detta cancellazione all'intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, senza che il suddetto intermediario abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione. 48 Tale questione si basa sulla premessa secondo cui il passeggero non abbia autorizzato l'intermediario a ricevere l'informazione trasmessa dal vettore aereo operativo secondo le modalità indicate al punto 44 della presente sentenza. 49 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo alle condizioni previste dalla prima disposizione menzionata. 50 Come ricordato al punto 42 della presente sentenza, l'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento dispone che l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito, entro i termini, della cancellazione del volo in questione, incombe al vettore aereo operativo. 51 Dalla chiara formulazione di tali disposizioni risulta che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero coinvolto è stato informato della cancellazione del suo volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, detto vettore è tenuto a versare una compensazione pecuniaria conformemente all' articolo 7 del regolamento numero 261/2004 . 52 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che un'interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero coinvolto e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, una piattaforma online v., in tal senso, sentenza dell'11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU C 2017 359, punto 26 . 53 Infatti, come emerge tanto dall' articolo 3, paragrafo 5, del regolamento numero 261/2004 , quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l'intenzione di operare un volo è l'unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l'inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , dello stesso sentenza dell'11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU C 2017 359, punto 27 . 54 Va tuttavia rilevato che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento numero 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all'origine dell'inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come previsto dall'articolo 13 di detto regolamento v., in tal senso, sentenza dell'11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU C 2017 359, punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 55 Atteso che tale articolo menziona espressamente i terzi, ne deriva che il regolamento numero 261/2004 non subordina all'esistenza di un contratto, stipulato tra il vettore aereo operativo e l'intermediario al quale il passeggero aereo si è rivolto per prenotare il proprio volo, il diritto di detto vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento. 56 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , i , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione relativa a detta cancellazione all'intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione e il passeggero stesso non abbia espressamente autorizzato l'intermediario medesimo a ricevere l'informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo. Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara 1 L' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 , devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un'ora. 2 Il rispetto dell'obbligo di informare in tempo utile il passeggero della cancellazione del suo volo deve essere valutato esclusivamente alla luce dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , del regolamento numero 261/2004 , in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento. 3 L' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , i , del regolamento numero 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione relativa a detta cancellazione all'intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione e il passeggero stesso non abbia espressamente autorizzato l'intermediario medesimo a ricevere l'informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo. Corte di Giustizia UE, sez. I, 21 dicembre 2021, numero C 395/20 ECLI EU C 2021 1041 Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera l , dell' articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 362, pag. 89 e GU 2007, L 329, pag. 64 . 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede contrapposti EP e GM, due passeggeri aerei in prosieguo i «passeggeri in questione» , alla compagnia aerea Corendon Airlines Turistik Hava Tașımacılık A.Ș. in prosieguo la «Corendon Airlines» in merito al rifiuto di quest'ultima di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in questione per il rinvio dell'orario di partenza inizialmente previsto del loro volo. Contesto normativo 3 L'articolo 2 del regolamento numero 261/2004, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue «Ai sensi del presente regolamento, si intende per l “cancellazione del volo” la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 4 L'articolo 5 del regolamento succitato, intitolato «Cancellazione del volo», al paragrafo 1 così dispone «In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti a è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8 b è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a , e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b e c e c spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che i siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto oppure ii siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto oppure iii siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto». 5 L'articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Ritardo», così recita «1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km o b di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km o c di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a o b , il vettore aereo operativo presta ai passeggeri i l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a , e nell'articolo 9, paragrafo 2 e ii quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b e c e iii quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a . 2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza». 6 Ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria» «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a b 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri ». 7 L'articolo 8 del regolamento numero 261/2004, intitolato «Diritto a rimborso o al riavviamento», prevede quanto segue «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra a – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso – un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile b il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o c il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti. ». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 I passeggeri in questione hanno prenotato un viaggio «tutto compreso» attraverso la piattaforma Internet «Check24». La loro prenotazione è stata confermata dalla Corendon Airlines, vettore aereo operativo, per un volo che doveva essere effettuato il 18 maggio 2019 da Düsseldorf Germania ad Antalya Turchia , con partenza prevista alle ore 13 20 e arrivo previsto lo stesso giorno alle ore 17 50. 9 La Corendon Airlines ha successivamente spostato tale volo, pur mantenendone il numero, e ha fissato il nuovo orario di partenza alle 16 10 e il nuovo orario di arrivo alle 20 40 del 18 maggio 2019, circostanza di cui ha informato i passeggeri in questione nove giorni prima dell'inizio del volo. Poiché il volo così modificato ha subìto un ritardo, la partenza ha avuto luogo alle ore 17 02 e l'atterraggio alle ore 21 30 del 18 maggio 2019. 10 I passeggeri in questione hanno chiesto alla Corendon Airlines una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 400 ciascuno, ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b , del regolamento numero 261/2004 . 11 In seguito al rifiuto della Corendon Airlines di versare una compensazione pecuniaria a tali passeggeri, questi ultimi hanno proposto ricorso dinanzi all'Amtsgericht Düsseldorf Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania , il quale ha respinto tale ricorso con la motivazione, da un lato, che, sebbene l'orario di partenza del volo fosse stato modificato, la programmazione originaria di tale volo non era stata abbandonata. Dall'altro lato, detti passeggeri sarebbero stati in ogni caso informati della modifica dell'orario di partenza entro il termine previsto all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , punto ii , del regolamento numero 261/2004 , il quale è compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto, sicché non sarebbe stato necessario accertare se la modifica dell'orario di partenza del volo costituisse una cancellazione o un ritardo prolungato dello stesso. Inoltre, tale giudice ha osservato che era irrilevante appurare se la Corendon Airlines avesse adempiuto il proprio obbligo di informazione quanto ai diritti dei passeggeri in questione in forza dell'articolo 8 del regolamento in parola, giacché un'eventuale violazione di un simile obbligo di informazione non dà diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo. 12 I passeggeri in questione hanno impugnato la sentenza del suddetto giudice dinanzi al Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania , il quale rileva che tale sentenza non può essere confermata ove il rinvio dell'ora di partenza di un volo di circa tre ore configuri una cancellazione, ai sensi dell' articolo 2, lettera l , del regolamento numero 261/2004 , e ove la comunicazione relativa a tale rinvio non costituisca un'offerta di volo alternativo alle condizioni previste da tale regolamento. 13 Stante quanto precede, il Landgericht Düsseldorf Tribunale del Land, Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se sussista una cancellazione del volo ai sensi dell'articolo 2, lettera l , e dell'articolo 5, paragrafo 1, del [ regolamento numero 261/2004 ], nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti il volo prenotato nell'ambito di un viaggio “tutto compreso”, con partenza prevista alle 13 20 ora locale , alle 16 10 ora locale dello stesso giorno. 2 Se la comunicazione dello spostamento del volo dalle 13 20 ora locale alle 16 10 ora locale dello stesso giorno, effettuata nove giorni prima dell'inizio del viaggio, costituisca un'offerta di volo alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c , punto ii , del [ regolamento numero 261/2004 ], e, in caso affermativo, se tale offerta debba soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a , e all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 14 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che un volo è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l'orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo. 15 Si deve rilevare, in via preliminare, che il giudice del rinvio solleva tale questione solo in relazione a un rinvio dell'orario di partenza del volo di cui trattasi di due ore e cinquanta minuti, senza fare riferimento, nelle sue questioni pregiudiziali, al successivo ritardo subìto dallo stesso volo. 16 A tale riguardo, occorre rilevare che la nozione di «cancellazione del volo» è definita all'articolo 2, lettera l , di tale regolamento come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto». 17 La nozione di «volo» non è definita dal suddetto regolamento. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un volo consiste, in sostanza, in un'«operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un'“unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario» sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU C 2018 527, punto 19 e giurisprudenza ivi citata . Inoltre, la Corte ha precisato che l'itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest'ultimo è effettuato in conformità a un programma previamente stabilito dal vettore aereo sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 30 . 18 La Corte ha altresì dichiarato che, a norma dell' articolo 2, lettera l , del regolamento numero 261/2004 , diversamente dal ritardo del volo, la cancellazione è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Se ne evince che, a tale riguardo, i voli cancellati e i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte. Da tale regolamento, pertanto, non risulta che un volo ritardato possa essere qualificato come «volo cancellato» per il solo motivo che la durata del ritardo si è prolungata, foss'anche in misura significativa sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 33 . 19 Ciò considerato, quando i passeggeri vengono trasportati su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto all'orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere considerato «cancellato» solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU C 2009 716, punto 35 . 20 Orbene, la circostanza che il rinvio dell'orario di partenza del volo sia stato annunciato ai passeggeri in questione con vari giorni di anticipo non incide, di per sé, sulla distinzione tra le nozioni di «ritardo» e di «cancellazione del volo». 21 Invero, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 18 della presente sentenza, il regolamento numero 261/2004 prevede due categorie di voli ben distinte, ossia, da un lato, i voli cancellati, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, e, dall'altro, i voli ritardati alla partenza, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo. Lo stesso regolamento non fa dipendere l'inquadramento nell'una o nell'altra di tali categorie dal solo previo annuncio del rinvio dell'orario di partenza del volo. 22 Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, sarebbe contrario all'accezione corrente dei termini del regolamento numero 261/2004 e all'impianto sistematico dello stesso ritenere che un volo che è stato oggetto di un rinvio inferiore a tre ore, annunciato con vari giorni di anticipo, e per il resto immutato, costituisca una «cancellazione», ai sensi dell'articolo 2, lettera l , di tale regolamento. 23 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento numero 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l'orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo. Sulla seconda questione 24 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l'informazione comunicata sul rinvio della partenza di un volo costituisca un'offerta di volo alternativo, ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, lettera c , punto ii , del regolamento numero 261/2004 , il quale si riferisce alla nozione di «cancellazione» di un volo, ai sensi dell'articolo 2, lettera l , di tale regolamento. 25 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale. Sulle spese 26 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara L' articolo 2, lettera l , e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CE numero 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE numero 295/91 , devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l'orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.