La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale.
Un commercialista proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 98 l.fall. contestando la non ammissione al passivo del fallimento di una s.r.l. degli interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale. Il Tribunale rigettava l'opposizione in quanto «non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo» il non aver domandato gli accessori nell'anteriore fase, infatti, precluderebbe, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, «la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o per causa petendi a quella richiesta» Da qui il ricorso in Cassazione. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale Cass. civ., sez. unite, numero 6060/2015 . Nello specifico, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, in quanto il credito degli interessi costituisce un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato. Per questi motivi, la Suprema Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza.
Presidente Ferro – Relatore Terrusi Rilevato che P.G. , dottore commercialista, ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 98 L. Fall. contestando per quanto ancora interessa la non ammissione al passivo del fallimento di omissis s.r.l. del credito differenziale tra quello richiesto in sede di domande tardive e quello ammesso dal GD all'udienza di verifica si evince dal decreto impugnato che si era trattato degli interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale il tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione perché non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa - incarico professionale e rapporto di lavoro - di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo ciò in base all'assunto che il non aver domandato gli accessori nell'anteriore fase precluderebbe, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o per causa petendi a quella richiesta Panzera ricorre per cassazione con unico motivo, teso a censurare il decreto per violazione o falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 101 L. Fall. il Fallimento non ha svolto difese. Considerato che I. - la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale Cass. Sez. U numero 6060-15 tanto costituisce espressione di un ormai pacifico orientamento II. - in particolare, e diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Cosenza, l'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché, giustappunto, il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato v. già Cass. numero 4554-12 III. - ne segue che il ricorso è manifestamente fondato e il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame il tribunale si uniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Cosenza anche per le spese del giudizio di cassazione.