Detenzione di petardi: la pericolosità non basta per una condanna

Esclusa la condanna per detenzione di illegale di esplosivi. Decisiva la constatazione della pericolosità dei petardi, pericolosità non sufficiente a porne in evidenza anche la micidialità.

Irrilevante un certo livello intrinseco di pericolosità dei petardi posseduti da un uomo per parlare di detenzione illegale di esplosivi. A finire sotto processo è un uomo, beccato a conservare dentro casa tre bombe artigianali – cosiddette ‘cipolle' – e ben sette petardi – cosiddetti ‘Cobra 17' – contenenti ciascuno 33 grammi di sostanza esplosiva. L'accusa è pesante detenzione illegale di esplosivi. Per i giudici del Tribunale, però, non vi sono i presupposti per una condanna. Ciò perché, visto l'esito della consulenza tecnica, «il materiale, pur risultando pericoloso, non poteva ritenersi concretamente dotato delle caratteristiche della micidialità invece richieste» dal reato ipotizzato. A impugnare questa decisione provvede la Procura, proponendo ricorso in Cassazione e sottolineando che «Io stesso Tribunale ha riconosciuto la concreta pericolosità intrinseca dei ‘Cobra 17' per le persone e le cose, ossia quelle caratteristiche che portano a ritenere la micidialità potenziale». Inoltre, «il materiale era concentrato in un sacchetto riposto in un ambiente angusto di pertinenza dell'abitazione» dell'uomo sotto processo, e «l' esplosione di un solo petardo aveva fatto sì che un asse di abete, posto a 10 centimetri e spesso 2,5 centimetri, si spezzasse longitudinalmente in più punti e venisse spostato a tre metri di distanza», sottolinea la Procura. Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici di terzo grado ricordano che «nella categoria delle materie esplodenti rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione» mentre debbono essere «annoverate nella diversa categoria degli esplosivi – la cui illegale detenzione è sanzionata dall' articolo 10 della legge numero 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo ». Subito dopo, i magistrati pongono in evidenza «la concreta verifica delle caratteristiche della deflagrazione del materiale» in possesso dell'uomo, annotando che «l'esplosione aveva determinato un minimo effetto , considerando quello riscontrato sul paletto posto a distanza di appena dieci centimetri». Peraltro, «neppure le modalità della detenzione del materiale potevano ritenersi idonee a produrre effetti di maggiore rilievo, posto che i ‘Cobra 17' non scoppiano per simpatia e l'involucro di cartone ove erano contenuti serviva per prevenire che ciò potesse verificarsi». Logico, quindi, escludere che «i ‘Cobra 17' fossero dotati delle caratteristiche della micidialità, risultando invece solo la loro pericolosità ». Consequenziale classificarli «solo come materiale esplodente », e far cadere l'accusa a carico dell'uomo sotto processo. Per chiudere il ragionamento, infine, i giudici della Cassazione ribadiscono che «non ogni materiale avente le caratteristiche esplodenti, che pur conferiscono all'esplodere un certo livello di intrinseca pericolosità, rientra nella categoria degli esplosivi, potendosi configurare quest'ultima solo in presenza di sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, siano idonee a provocare un'esplosione avente un rilevante effetto distruttivo».

Presidente Rocchi – Relatore Binenti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino assolveva N.B. dal reato previsto dalla L. numero 497 del 1974, articolo 10 , contestatogli per avere detenuto tre bombe artigianali c.d. cipolle e sette Cobra 17 contenenti ciascuno grammi trentatrè di sostanza esplosiva, in Torino il 7 febbraio 2019. A supporto della decisione, il Tribunale rilevava che, alla stregua dell'esito della consulenza tecnica acquisita, il materiale di cui sopra, pur risultando pericoloso, non poteva ritenersi concretamente dotato delle caratteristiche della micidialità invece richieste ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata. 2. Avverso la sentenza propone ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, lamentando violazione di legge. Deduce che la sentenza difetta della corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto la concreta pericolosità intrinseca per le persone e le cose del materiale costituito dai Cobra 17, ossia quelle caratteristiche che portano a ritenere la micidalità potenziale il materiale era concentrato in sacchetto riposto in un ambiente angusto di pertinenza dell'abitazione di B. l'esplosione di un solo petardo aveva fatto sì che un asse di abete, posto a 10 centimetri e spesso centimetri 2,5, si spezzasse longitudinalmente in più punti e venisse spostato a tre metri di distanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Occorre preliminarmente rilevare che nella categoria delle materie esplodenti indicata dall' articolo 678 c.p. , rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi - la cui illegale detenzione è sanzionata dalla L. numero 497 del 1974, articolo 10 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo Sez. 1, numero 12767 del 16/02/2021,dep. 2021, Salvi, Rv. 280857 . 3. Le doglianze mosse nel ricorso non intendono porre in discussione il percorso motivazionale alla base dell'apprezzamento delle risultanze acquisite, tanto è vero che esse denunziano invece una violazione di legge, sottolineando di non rilevare carenze o contraddittorietà nella ricostruzione del fatto concreto. Detto percorso, dando conto della concreta verifica delle caratteristiche della deflagrazione del materiale di cui trattasi, ha rilevato che l'esplosione aveva determinato un minimo effetto , considerando quello riscontrato sul paletto posto a distanza di appena dieci centimetri. Il Tribunale ha, fra l'altro, aggiunto che neppure le modalità della detenzione del materiale potevano ritenersi idonee a produrre effetti di maggiore rilievo, posto che i Cobra 17 non scoppiano per simpatia e l'involucro di cartone ove erano contenuti serviva per prevenire che ciò potesse verificarsi. Tali apprezzamenti hanno giustificano l'affermazione secondo cui non vi è prova che i Cobra 17 fossero dotati delle caratteristiche della micidialità, risultando invece solo la loro pericolosità. Da ciò è derivata la conclusione circa la possibilità della classificazione di tale materiale solo come esplodente, considerato piuttosto dalle previsioni degli articolo 678 e 679 c.p. . 4. Il ricorrente, al di là del mero richiamo descrittivo dell'esito degli accertamenti, si duole dichiaratamente della sola erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella normativa, in quanto l'intrinseca pericolosità del materiale avrebbe dovuto in sé condurre alla sua classificazione come micidiale. Tale lettura contrasta con la corretta interpretazione precisata in premessa, secondo cui non ogni materiale aventi le caratteristiche esplodenti, che pur conferiscono all'esplodere un certo livello di intrinseca pericolosità, rientra nella categoria degli esplosivi , potendosi configurare quest'ultima solo in presenza di sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, siano idonee a provocare un'esplosione avente un rilevante effetto distruttivo. Come sopra illustrato, proprio questa distinzione è stata applicata nella sentenza impugnata per escludere gli estremi della fattispecie delittuosa ascritta. 5. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.