Il termine di prescrizione della pena della reclusione e della multa decorre dal giorno di effettiva esecuzione

«Ai sensi dell’articolo 172 c.p. il termine prescrizionale della pena di dieci anni decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna o dal giorno in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all’esecuzione per evasione. Difatti, l’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione di cui all’articolo 656, comma 5, c.p.p. non costituisce evento interruttivo della prescrizione della pena, da individuarsi, invece, nell’esecuzione effettiva della medesima. Altresì, la mancata proposizione dell’istanza sospensiva per la concessione di misure alternative non integra una condizione valida, ex articolo 172, comma 5, c.p. a costituire il termine di nuovo decorso del termine prescrizionale».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 46387/2021, depositata il 17 dicembre 2021, risolvono i quesiti sottoposti dalla Prima Sezione Penale, con ordinanza dell'11 marzo 2021, in tema di estinzione delle pene della reclusione e della multa. Il fatto. Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui lo stesso giudice aveva dichiarato l'estinzione per decorso del tempo della pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, inflitta nei riguardi di uno straniero dal Tribunale locale e divenuta irrevocabile nel dicembre del 2007. Nel marzo 2017 il P.M. procedente notificava l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione ex articolo 656, comma 5, c.p.p. al prevenuto fino ad allora irreperibile, rispetto al quale non veniva presentata nessuna istanza di concessione di misura alternativa. Difatti, in data 9 maggio 2017 il P.M. revocava la sospensione dell'ordine di esecuzione tuttavia, il condannato, per lungo tempo irreperibile, veniva tradotto in carcere solo nel 2020 al momento del suo rintraccio. Alla luce di tale ricostruzione, il G.I.P. ha ritenuto che la pena inflitta al prevenuto si fosse estinta il 21 dicembre 2017, in applicazione delle regole dettate dall' articolo 172, comma 1, c.p. secondo il giudicante il termine da cui far decorrere la prescrizione estintiva della pena è quello della effettiva traduzione in carcere, non costituendo la notificazione dell'ordine di esecuzione un evento interruttivo della medesima e non potendosi qualificare la irreperibilità come sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata. Difatti, il reo era stato espulso dall'Italia nell'anno 2006 per farvi rientro nell'anno 2017. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione la Pubblica Accusa, lamentando violazione di legge con riguardo agli articolo 172 c.p. e 656 c.p.p. A tenore delle argomentazioni del ricorrente, la notificazione dell'ordine di esecuzione pur con decreto sospensivo ex articolo 656, comma 5, c.p.p. segna l'inizio dell'esecuzione perché rappresenta l'istanza punitiva da parte dello Stato. Ciò posto, la successiva irreperibilità del condannato integrerebbe una sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata della pena e, di conseguenza, impone l'applicazione dello statuto interruttivo della prescrizione contemplato dall' articolo 172, comma 4, c.p. Altresì, secondo la Procura, vi sarebbe ulteriore violazione dell' articolo 172 c.p. la mancata richiesta di concessione di misure alternative e la successiva notifica dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione integrano la fattispecie, regolata dall' articolo 172, comma 5, c.p. , poiché l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine dal quale decorre la prescrizione della pena. La Prima Sezione Penale, rilevato un contrasto sul tema, rimette la risoluzione della questione alle Sezioni Unite. La decisione delle Sezioni Unite. Dinanzi ai quesiti posti dalla Prima Sezione, il Supremo Consesso, dopo aver ripercorso la lunga evoluzione del contrasto pretorio sorto sulle questioni lumeggiate dal ricorrente, rigetta il ricorso e afferma i seguenti principi di diritto «il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell' articolo 172, quarto comma, c.p. , ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l'esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente per evasione. Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell' articolo 656, comma 5, c.p.p. non rientra in una delle ipotesi previste dall' articolo 172, comma 5, c.p.p. ». In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, rileva l'intervenuta prescrizione della sanzione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente governato i principi di diritto atteso che, ai sensi dell' articolo 172 c.p. , il termine prescrizionale della pena di dieci anni decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna o dal giorno in cui il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione per evasione. Difatti, l'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione di cui all' articolo 656, comma 5, c.p.p. non costituisce evento interruttivo della prescrizione della pena, da individuarsi, invece, nell'esecuzione effettiva della medesima. Altresì, la mancata proposizione dell'istanza sospensiva per la concessione di misure alternative non integra una condizione valida, ex articolo 172, comma 5, c.p. a costituire il termine di nuovo decorso del termine prescrizionale.

Presidente Cassano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza con cui lo stesso Giudice aveva dichiarato l'estinzione per decorso del tempo della pena di anni due di reclusione ed Euro 3.000 di multa inflitta a S.U. con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2007. Il Pubblico Ministero aveva emesso ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, il 16 maggio 2013 il provvedimento era stato notificato al difensore del condannato nei giorni successivi, mentre la notifica nei confronti di S. era intervenuta solo il 6 marzo 2017, quando egli era rientrato in Italia, da cui era stato espulso fin dal 2006. Il condannato, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, non aveva presentato istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione e il Pubblico Ministero, in data 9 maggio 2017, aveva revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione. Peraltro, le ricerche del condannato avevano avuto esito negativo per sua irreperibilità fino al suo rintraccio, avvenuto il 12 febbraio 2020, quando lo stesso era stato tradotto in carcere. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, la pena inflitta a S. si era estinta il 21 dicembre 2017 in applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 1. Il Giudice negava che la notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione segnasse l'inizio dell'esecuzione, che era determinato soltanto dalla carcerazione del condannato di conseguenza, la notificazione non integrava un fatto interruttivo della prescrizione della pena, mentre la successiva irreperibilità del condannato non poteva essere qualificata come sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata della pena ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4. Non ricorreva nemmeno l'ipotesi contemplata dall' articolo 172 c.p. , comma 5, in quanto le cause di sospensione del termine di estinzione della pena per decorso del tempo sono esclusivamente quelle riferibili alla sentenza di condanna e non quelle relative all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione in particolare, era ininfluente la circostanza che il condannato fosse stato espulso dal territorio nazionale fin dal 2006 e fosse rientrato in Italia solo nel 2017. A seguito dell'espulsione dal territorio nazionale, non poteva trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal D.L. 30 dicembre 1989, numero 416, articolo 7, comma 12 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, numero 39 norma, peraltro, abrogata dalla L. numero 40 del 1998 . 2. Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo, in un primo motivo, violazione dell' articolo 172 c.p. , e articolo 656 c.p.p. , comma 5. La notifica al condannato dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, operata in forza dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, segna l'inizio dell'esecuzione, in quanto manifesta la volontà punitiva dello Stato. Di conseguenza, la successiva irreperibilità del condannato dimostra la volontà di sottrarsi all'esecuzione già iniziata della pena e comporta l'applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 4, con nuova decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo. In un secondo motivo il Procuratore ricorrente deduce analoga violazione di legge, non avendo il Giudice considerato che l'inutile decorso del termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, a seguito della notificazione del decreto del pubblico ministero, e la consequenziale emissione dell'ordine di carcerazione integrano la fattispecie regolata dall' articolo 172 c.p. , comma 5, in quanto l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine, da cui decorre la prescrizione della pena. In un terzo motivo il Procuratore della Repubblica deduce, in via subordinata, violazione dell' articolo 172 c.p. , con riferimento alla omessa applicazione della sospensione del termine di prescrizione della pena tra la data dell'espulsione dello straniero dal territorio nazionale e il ripristino della detenzione a seguito del rientro in Italia. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, nella requisitoria scritta depositata per l'udienza dell'11 dicembre 2020 e in quella depositata per l'odierna udienza, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Secondo il Sostituto Procuratore generale, mentre nel disegno originario del codice di rito l'esecuzione della pena detentiva coincideva con l'arresto e la concreta detenzione del condannato, a seguito dell'introduzione della procedura di cui all' articolo 656 c.p. , comma 5, ad opera della L. 27 maggio 1998, numero 165 Modifiche all' articolo 656 c.p.p. , ed alla L. 26 luglio 1975, numero 354 , e successive modificazioni , l'esecuzione delle pene detentive brevi ha inizio con l'ordine di esecuzione e la sua contestuale sospensione. La sospensione temporanea, finalizzata a consentire al condannato di presentare richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, per il periodo di trenta giorni o comunque sino a che intervenga la decisione sulla richiesta, non rientra nelle ipotesi previste dall' articolo 172 c.p. , comma 5. Il Sostituto Procuratore generale, infine, ritiene manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, basato su una norma dettata per un'ipotesi specifica e, comunque, successivamente abrogata. 4. La Prima Sezione penale, con ordinanza adottata all'udienza dell'11 marzo 2021, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite. L'ordinanza ricorda che l'estinzione della pena per decorso del tempo, regolata dagli articolo 172 e 173 c.p. , risponde alla finalità di porre un limite temporale alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti condannati per la commissione di reati, sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna fa venire meno l'interesse alla esecuzione della sanzione e, al tempo stesso, rende irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, a distanza di un lungo periodo di tempo dalla condotta illecita, può presentare una positiva evoluzione della personalità. La disciplina persegue anche una finalità preventiva, tanto che l'estinzione della pena è esclusa in presenza delle condizione ostative di cui all' articolo 172 c.p. , comma 7. Il termine per la prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, salvi i casi previsti dall' articolo 172 c.p. , comma 4 volontaria sottrazione all'esecuzione già iniziata della pena e dal comma 5 esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione . La Sezione rimettente segnala un contrasto relativo all'individuazione del momento in cui ha inizio il decorso del termine di estinzione della pena con riferimento alla ipotesi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, seconda parte, e cioè quella della volontaria sottrazione alla esecuzione della pena già iniziata . Per un primo orientamento, l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva si verifica solo con la carcerazione del condannato, cosicché la sua irreperibilità non integra una volontaria sottrazione all'esecuzione già iniziata e il dies a quo per la decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo coincide con la data di irrevocabilità della sentenza di condanna Sez. 1, numero 4060 del 10/06/1997, Gallo, Rv. 207956 . Il principio è stato ribadito anche dopo l'introduzione, ad opera della L. numero 165 del 1998 , della procedura relativa all'esecuzione delle pene detentive brevi, che prevede la notifica, al condannato ancora libero, dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione emesso dal pubblico ministero al fine di permettergli di presentare al tribunale di sorveglianza la domanda di concessione di misure alternative alla detenzione senza fare ingresso in carcere Sez. 1, numero 21963 del 06/07/2020, EI Misri, numero m. Sez. 1, numero 49747 del 26/06/2018, Kaja Saymir, Rv. 274536 Sez. 1, numero 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286 Sez. 5, numero 32021 del 14/04/2003, Costanzo, Rv. 226501 . Tale orientamento nega anche che, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, ricorra il caso dell'esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione previsto dall' articolo 172 c.p. , comma 5 di conseguenza, si afferma l'applicabilità della regola generale sul decorso del termine di prescrizione della pena, negando ogni ipotesi di sospensione. Un secondo orientamento afferma, al contrario, che l'emissione dell'ordine di carcerazione, ancorché sospeso temporaneamente, realizza la potestà punitiva dello Stato la irreperibilità del condannato successiva alla notifica del provvedimento integra, di conseguenza, una volontaria sottrazione all'esecuzione della pena già iniziata, determinando la nuova decorrenza del termine di cui all' articolo 172 c.p. , comma 4, Sez. 1, numero 9854 del 29/04/2007, Corio, Rv. 6 236289 . Secondo lo stesso indirizzo interpretativo, inoltre, in caso di sospensione dell'ordine di esecuzione ex articolo 656 c.p.p. , comma 5, ricorre la fattispecie contemplata dall' articolo 172 c.p. , comma 5, in quanto, a seguito della notifica del decreto del pubblico ministero, l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza del termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di concessione delle misure alternative alla detenzione. Il Collegio rimettente rimarca che l'individuazione dell'inizio dell'esecuzione riguarda tutte le pene detentive temporanee, e non solo quelle brevi, e aderisce al primo orientamento, ritenendo che la sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata di una pena sia possibile solo se vi sia stata privazione della libertà personale del condannato, pur ammettendo che tale impostazione mal si adatti a situazioni in cui il condannato è già sottoposto a forme di privazione della libertà personale e presenti l'inconveniente pratico di consentire ai condannati di sfruttare i tempi di decisione della magistratura di sorveglianza, spesso lunghi. L'ordinanza menziona la sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 2020 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. numero 3 del 2019, articolo 1, comma 6, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte alla L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 4 bis , comma 1, si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge, ha esteso gli effetti della pronuncia al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. a , associando l'inizio dell'esecuzione all'emissione dell'ordine di carcerazione, così implicitamente ammettendo che tale inizio possa realizzarsi anche in ambito non detentivo L'ordinanza di rimessione segnala che il contrasto evidenziato assume rilievo anche nel diverso contesto normativo che disciplina la procedura estradizionale, in quanto l'estradizione non può essere accordata se la pena è prescritta secondo la legge della Parte richiesta, e sottolinea la necessità che la soluzione assicuri sul piano sistematico unità e coerenza per l'esecuzione di qualsiasi pena detentiva temporanea e anche con riferimento al meccanismo di esecuzione delle pene pecuniarie. Il Collegio rimette, quindi, alle Sezioni Unite i quesiti relativi all'individuazione dell'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve e dell'applicabilità, nel caso previsto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, della disciplina dettata dall' articolo 172 c.p. , comma 5. 5. Con provvedimento del 12 aprile 2021, il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ha fissato l'udienza odierna per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 611 c.p.p. . Considerato in diritto 1. Le questioni di diritto sulle quali le Sezioni unite vengono chiamate a pronunciarsi sono le seguenti 1 Se la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, seconda parte. 2 Se e entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena ai sensi dell' articolo 172 c.p. , la sospensione temporanea dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, integri una delle ipotesi previste dall' articolo 172 c.p. , comma 5, secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata . 2. L'estinzione della pena per decorso del tempo. Gli articolo 172 e 173 c.p. , nell'ambito del Capo II del Titolo VI del Libro I, disciplinano l'estinzione delle pene per decorso del tempo, prevedendo termini differenziati limitandosi a quelle detentive, la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni articolo 172 c.p. , comma 1 , mentre quella dell'arresto si estingue nel termine di cinque anni articolo 173 c.p. , comma 1 . Una deroga è prevista per i recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell' articolo 99 c.p. , i delinquenti abituali, professionali o per tendenza nei loro confronti la pena della reclusione così come quella della multa non si estingue articolo 172 c.p. , comma 7, prima parte , mentre la pena dell'arresto così come quella dell'ammenda si estingue nel termine di dieci anni articolo 173 c.p. , comma 1, seconda parte . Un'ulteriore previsione impedisce l'estinzione delle pene della reclusione e della multa se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole articolo 172 c.p. , comma 7, seconda parte . In forza dell' articolo 172 c.p. , comma 4, il termine per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. Il comma 5, della medesima disposizione prevede, inoltre, che, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata Queste due norme si applicano, in forza del richiamo operato dall' articolo 173 c.p. , comma 3, anche alle pene dell'arresto e dell'ammenda. Il legislatore riconduce entrambe le ipotesi al paradigma della estinzione con la conseguenza che non sono ad essa applicabili gli istituti della sospensione e dell'interruzione, al contrario regolati in dettaglio per la prescrizione dei reati cfr. Sez. U, numero 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 . Inoltre, a differenza di quanto previsto in tema di prescrizione del reato per l'imputato, al condannato non è consentito di rinunciare alla estinzione della pena. Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, le previsioni contenute nell' articolo 172 c.p. , si fondano su una duplice ratio da una parte, l'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizione di reati risalenti nel tempo per il diminuito ricordo sociale del fatto, dall'altra la necessità di non tenere il condannato per un periodo eccessivo in uno stato di incertezza in ordine all'esecuzione della pena unita alla considerazione che l'esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande distanza di tempo dalla commissione del reato. 3. La decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo. 3.1. Come anticipato, il quarto e l' articolo 172 c.p. , comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile comma 4, prima parte , quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena comma 4, seconda parte e, infine, quello in cui è scaduto il termine o si è verificata la condizione alla cui scadenza o al cui verificarsi l'esecuzione della pena è subordinata comma 5 . 3.2. Il primo momento è coerente con il principio, stabilito dall' articolo 650 c.p.p. , comma 1, secondo cui salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili . Il sistema dell'esecuzione penale presuppone la formazione del giudicato che, ai sensi dell' articolo 648 c.p.p. , si realizza quando contro le sentenze pronunciate in giudizio non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, oppure quando l'impugnazione consentita non è proposta, o, se presentata, è dichiarata inammissibile o rigettata. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che lo dichiara inammissibile o lo rigetta. La consolidata elaborazione giurisprudenziale, i cui esiti sono stati riassunti e valorizzati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite numero 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261, distingue tra autorità di cosa giudicata ed esecutività della decisione giudiziale. La prima è il risultato conseguente alla conclusione del processo nel suo sviluppo per gradi ed all'esaurimento del potere decisionale sulla regiudicanda, in modo tale da impedire che sul medesimo oggetto possa intervenire ulteriore pronuncia. L'autorità di cosa giudicata prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato. La esecutività presuppone la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento, che può riguardare tutte le sue componenti, oppure, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione, il capo che abbia acquisito autorità di cosa giudicata e sia, quindi, immodificabile nel giudizio di rinvio quanto al giudizio di responsabilità ed alla determinazione della pena principale e che sia autonomo rispetto a quelli attinti dall'annullamento. Dalla lettura coordinata degli articolo 624,648 e 650 c.p.p. , si desume che, in linea generale, l'esecutività del provvedimento discende dalla sua irrevocabilità, salvo che non sia diversamente disposto La correlazione tra irrevocabilità ed esecutorietà del provvedimento può difettare quando esso, sebbene definitivo sul piano formale a seguito della conclusione del procedimento penale per mancata proposizione dell'impugnazione nel termine prescritto o per l'avvenuto esperimento con esito negativo dei mezzi di impugnazione, contiene un comando giurisdizionale non realizzabile. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, quando l' articolo 172 c.p. , comma 4, individua come termine di decorrenza per l'estinzione della pena per decorso del tempo il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, intende fare riferimento al momento in cui la sentenza sia concretamente utilizzabile come titolo esecutivo Sez. U, numero 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 . Secondo le Sezioni Unite, Attinà Sez. U, numero 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 l'irrevocabilità può non coincidere con la definitività del decisum quando si sia formato un giudicato parziale sulla responsabilità dell'imputato e non è ancora intervenuta la determinazione della pena e quindi la sentenza non è ancora utilizzabile come titolo esecutivo arg. ex articolo 624,648 e 650 c.p. . Il fatto che, esclusa la prescrizione del reato per il giudicato progressivo formatosi, non cominci ancora a decorrere la prescrizione della pena fino all'esaurimento del giudizio di rinvio con l'inflizione della sanzione, dipende dall'inattualità di una condanna irrevocabile per l'impossibilità di dare esecuzione ad una pena non ancora determinata . La decisione adottata dalle Sezioni Unite, Maiorella, secondo cui, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio Sez. U, numero 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 , si fonda sulla medesima distinzione, atteso che da tale data la pena è eseguibile e il pubblico ministero è tenuto a porla in esecuzione, mentre l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che revoca l'indulto ha natura meramente formale e ricognitiva. 3.3. Gli altri due momenti di decorrenza del termine ritardano l'estinzione della pena rispetto alla previsione generale, ma operano in maniera differente mentre la norma dell' articolo 172 c.p. , comma 5, fa slittare il dies a quo del termine di estinzione ad una data successiva a quella di irrevocabilità della sentenza di condanna senza che l'esecuzione abbia avuto inizio, nell'ipotesi contemplata dalla seconda parte dell' articolo 172 c.p. , comma 4, l'esecuzione della pena è già iniziata. Con tale ultima norma il legislatore ha regolato l'ipotesi fisiologica di una sentenza irrevocabile di condanna alla quale è stata data tempestiva esecuzione. Si deve evidenziare che l'inizio dell'esecuzione non costituisce un atto interruttivo, tale da far decorrere nuovamente il termine per l'estinzione della pena come anticipato, non si applicano all'estinzione della pena per decorso del tempo le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato. Piuttosto, quando l'esecuzione della pena consegua alla irrevocabilità della sentenza di condanna, non è più ipotizzabile una sua estinzione per decorso del tempo. La seconda parte dell' articolo 172 c.p. , comma 4, prevede un'eccezione a questo principio, facendo decorrere un nuovo termine di estinzione della pena quando il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata. La pena si estinguerà per decorso del tempo se il condannato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione, non sarà nuovamente sottoposto ad essa entro il termine fissato dalla norma. 3.4. L' articolo 172 c.p. , comma 5, invece, regola casi - che non vengono specificati - in cui alla irrevocabilità della sentenza non corrisponde la sua esecutorietà. Le ipotesi che vi rientrano sono soltanto quelle stabilite dal legislatore, in quanto l'esecuzione delle sentenze irrevocabili è obbligatoria e in nessun modo è lasciata alla discrezionalità del pubblico ministero il Titolo II del Libro X del codice di procedura penale descrive, infatti, attività vincolate del pubblico ministero che cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti articolo 655 c.p.p. , comma 1 . L' articolo 28 reg. esec. c.p.p. dispone che la cancelleria trasmetta senza ritardo l'estratto dei provvedimenti esecutivi al pubblico ministero e che il pubblico ministero promuova senza ritardo l'esecuzione del provvedimento. Spetta all'interprete individuare le ipotesi normativamente disciplinate dal codice penale o dal codice di rito o da leggi speciali riconducibili alla previsione dell' articolo 172 c.p. , comma 5. Si deve ricordare che le Sezioni Unite Sez. U, numero 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305 hanno affermato che il vincolo inscindibile tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza, in uno al principio generale di indefettibilità della esecutorietà della sentenza penale al momento della formazione dell'irrevocabilità, non consente di ipotizzare casi di sospensione a qualsiasi titolo al di fuori di quelli, eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, previsti dalla legge sostanziale e da quella processuale . Al giudice non spetta, quindi, il potere di sospendere l'esecuzione in casi non previsti. 4. La disciplina della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi. 4.1. L' articolo 656 c.p.p. , comma 1, nel disciplinare l'esecuzione delle pene detentive, stabilisce che, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato . Il comma 5, dello stesso articolo, introdotto dalla L. 27 maggio 1998, numero 165 Modifiche all' articolo 656 c.p.p. , ed alla L. 26 luglio 1975, numero 354 , e successive modificazioni , più volte modificato, stabilisce che se la pena detentiva, pur se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a quattro anni - tale misura della pena è stata imposta dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 41 del 2018 - ovvero sei anni nei casi di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, articolo 90 e 94, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , il pubblico ministero ne sospende contestualmente l'esecuzione. Il comma 4 bis aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b , numero 1, D.L. 4 ottobre 2018, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, numero 94 prevede che il pubblico ministero, nel caso in cui esistano periodi di custodia cautelare o di pena fungibile relativi al titolo da eseguire, prima di provvedere o meno alla sospensione, trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata ai sensi dell' articolo 54 ord. penumero all'esito di tale decisione, che deve essere adottata senza ritardo, il pubblico ministero sospende o meno l'esecuzione della pena a seconda che la pena residua non superi o, al contrario, superi i limiti indicati. Peraltro, la sospensione dell'ordine di carcerazione deve essere disposta soltanto se ricorrono alcune condizioni la condanna non deve essere stata emessa per i reati elencati dall' articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. a , salvo che si tratti di condannato minorenne cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 90 del 2017 il condannato non deve trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere o non deve essere detenuto per altra causa articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. b in senso conforme in giurisprudenza, cfr., da ultimo, Sez. 1, numero 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Di Marzo, Rv. 267325 infine, non deve essere già stata disposta in precedenza la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna da eseguire articolo 656 c.p.p. , comma 7 . In presenza di queste condizioni, l'ordine di carcerazione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al suo difensore, con l'avviso che, entro trenta giorni, può essere presentata al tribunale di sorveglianza istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall' ordinamento penitenziario ovvero dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'articolo 94, del testo unico sugli stupefacenti ovvero istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi all'articolo 90, dello stesso testo unico. La sospensione dell'esecuzione viene disposta anche se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se ricorrono le altre condizioni richieste in questo caso, tuttavia, è il pubblico ministero a trasmettere gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione e, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato resta agli arresti domiciliari esecutivi articolo 656 c.p.p. , comma 10 . 4.2. Nel caso di condannato libero, la presentazione al pubblico ministero di un'istanza tempestiva comporta l'ulteriore protrazione della sospensione dell'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il pubblico ministero deve trasmettere gli atti Se, invece, non è stata presentata un'istanza tempestiva ovvero se l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 90 T.U. stup. è inammissibile, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Si deve, tuttavia, ricordare che, in forza della L. 26 novembre 2010, numero 199 Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi , se la pena detentiva non è superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, il pubblico ministero deve sospendere l'ordine di carcerazione e trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio L. numero 199 del 2010, articolo 1, comma 3, come modificato dal D.L. 22 dicembre 2011, numero 211, articolo 3, comma 1, lett. a , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, numero 9 . Secondo ripetute pronunce di questa Corte, il pubblico ministero deve disporre tale ulteriore sospensione dell'esecuzione, in presenza delle condizioni previste, anche nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena in forza dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, e non ha avanzato richiesta di misura alternativa Sez. 1, numero 14987 del 13/03/2019, Mihai, Rv. 275330 Sez. 1, numero 4971 del 09/12/2014, dep. 2015, Vullo, Rv. 262642 . Il pubblico ministero deve revocare la sospensione dell'esecuzione anche se l'istanza è stata presentata direttamente al tribunale di sorveglianza e non al suo ufficio, come espressamente indicato dall' articolo 656 c.p.p. , comma 6, Sez. 1, numero 27836 del 08/04/2013, Scala, Rv. 255993 . Prima della decisione del tribunale, il pubblico ministero deve revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione anche quando l'istanza abbia ad oggetto l'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'articolo 94 T.U. stup. e il pubblico ministero accerti che il programma di recupero non sia stato iniziato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza o risulti interrotto. 4.3. Il pubblico ministero, infine, deve revocare immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione quando il tribunale di sorveglianza rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di misure alternative alla detenzione o di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 90 T.U. stup. articolo 656 c.p.p. , comma 8 . Se, al contrario, il tribunale accoglie la domanda, deve essere data esecuzione alla misura alternativa disposta ovvero, se è stata accolta l'istanza di cui all'articolo 90 T.U. stup., la sospensione dell'esecuzione proseguirà per altri cinque anni, salvo revoca anticipata. Successivamente, sulla eventuale revoca delle misure alternative provvederà la magistratura di sorveglianza e, ai sensi dell' articolo 659 c.p.p. , il pubblico ministero darà esecuzione ai provvedimenti conseguenti previsti dalla legge. 4.4. In sostanza, con l'introduzione dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, il legislatore ha disposto che, in presenza di determinate condizioni, il pubblico ministero, in deroga alla regola generale sull'esecuzione delle pene detentive stabilita dal comma 1, non debba ordinare la carcerazione del condannato, ma sia tenuto a notificargli l'ordine di esecuzione e il contestuale decreto di sospensione la carcerazione del condannato sarà ordinata successivamente solo se ricorrono le specifiche circostanze in precedenza ricordate. Nel caso di accoglimento dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, la sospensione della carcerazione diviene definitiva, salva l'ipotesi di revoca della misura da parte del tribunale di sorveglianza. 4.5. Alla luce di questa disciplina, il lasso temporale che intercorre tra la data di irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva breve e l'eventuale carcerazione del condannato può essere ripartito in vari segmenti. Una prima fase intercorre tra la data di irrevocabilità della sentenza di condanna - nel significato chiarito in precedenza - e quella della notifica al condannato dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione. Come dimostra il presente procedimento, può trattarsi di periodo di durata non breve, ove si abbia riguardo ai vari adempimenti previsti trasmissione al pubblico ministero dell'estratto esecutivo della sentenza di condanna da parte della cancelleria del giudice o della Corte di cassazione, quando l'esecuzione consegua alla decisione della stessa Corte articolo 28 reg. esec. c.p.p. iscrizione nel registro delle esecuzioni ad opera della segreteria del pubblico ministero articolo 29 reg. esec. c.p.p. computo da parte del pubblico ministero della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo articolo 657 c.p.p. adozione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nel caso di plurime condanne da eseguire provvedimento cd. di cumulo , articolo 663 c.p.p. trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata a seguito dell'accertata esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo da eseguire articolo 656 c.p.p. , comma 4 bis . Inoltre, la notificazione del provvedimento del pubblico ministero deve essere effettuata sia al condannato che al suo difensore, con conseguente decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di concessione di misure alternative dalla data della seconda notificazione. Occorre, altresì, sottolineare che, mentre la notificazione al difensore è facilitata dalla sua individuazione ex lege in quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio o in quello nominato per la fase dell'esecuzione, la notificazione al condannato è resa meno agevole dalla inefficacia in questa fase di un'eventuale elezione o dichiarazione di domicilio operata nel giudizio, con la conseguente nullità di una notificazione al domicilio eletto nella fase di cognizione Sez. 3, numero 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154 Sez. 1, numero 43551 del 10/10/2013, Ciranna, Rv. 257173 Sez. 3, numero 14930 del 11/02/2009, Amato, Rv. 243385 . Non a caso, il condannato non detenuto ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione articolo 677 c.p.p. , comma 2 bis . Appare superfluo evidenziare che l'attività di notificazione al condannato è fondamentale per garantire una effettiva conoscenza del provvedimento articolo 656 c.p.p. , comma 8 bis . 4.7. Un secondo segmento temporale è costituito dal termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, termine che decorre dalla notificazione del decreto del pubblico ministero si tratta di un termine di carattere processuale al quale si applica la sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, numero 742 Sez. 5, numero 483 del 25/01/2000, Militano, Rv. 215487 Sez. 5, numero 5504 del 16/11/1999 dep. 2000, Quacquarelli, Rv. 215961 Sez. 2, numero 3933 del 22/09/1999, Salamida, Rv. 215085 . 4.8. Il terzo segmento temporale intercorre tra la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza e la data della decisione del tribunale di sorveglianza in base all' articolo 656 c.p.p. , comma 6, il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale l'istanza unitamente alla documentazione presentata. La norma stabilisce che il tribunale deve decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza si tratta di termine ordinatorio, la cui violazione non comporta conseguenze, in quanto il pubblico ministero non può in ogni caso revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione fino alla decisione, che deve essere adottata dopo un'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell' articolo 666 c.p.p. , comma 3. Il presidente del tribunale di sorveglianza può, tuttavia, nei casi previsti, dichiarare inammissibile l'istanza con decreto motivato in forza dell' articolo 666 c.p.p. , comma 2, provvedimento cui consegue la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione Sez. 1, numero 20467 del 27/01/2015, Tafa, Rv. 263366 Sez. 1, numero 356 del 18/01/2000, Cerri, Rv. 215369 . L' articolo 678 c.p.p. , comma 1 ter, inserito dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, numero 123, articolo 4, comma 1, lett. b , numero 3, prevede una procedura semplificata per la decisione sulle istanze di cui all' articolo 656 c.p.p. , comma 5, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi la misura alternativa alla detenzione può essere provvisoriamente applicata dal magistrato di sorveglianza con ordinanza adottata senza formalità, che può essere confermata dal tribunale di sorveglianza, anche in questo caso senza formalità, in caso di mancata opposizione entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione al pubblico ministero e dalla notificazione all'interessato e al difensore. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma dell' articolo 666 c.p.p. . Questo segmento temporale ovviamente manca se, come nel caso in esame, nei trenta giorni successivi alla notificazione, il condannato o il suo difensore non presentano istanza di concessione di misure alternative alla detenzione 4.6. Il quarto segmento temporale è quello successivo all'ordinanza del tribunale di sorveglianza che rigetta o dichiara inammissibile l'istanza di concessione della misura alternativa ovvero al decreto del presidente che la dichiara inammissibile oppure alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento del pubblico ministero, nel caso in cui l'istanza non sia stata presentata. Il pubblico ministero deve revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione articolo 656 c.p.p. , comma 8 e, quindi, dare nuova efficacia all'ordine di carcerazione del condannato, il quale deve essere arrestato e tradotto in carcere salvo il caso già ricordato della nuova sospensione disposta in applicazione della L. numero 199 del 2010 , nel caso in cui la pena detentiva sia inferiore a diciotto mesi . In caso di mancata presentazione dell'istanza, il pubblico ministero deve disporre la rinnovazione della notifica, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento articolo 656 c.p.p. , comma 8 bis . Anche questa fase può prolungarsi in effetti, il condannato è rimasto libero, né la notifica del provvedimento del pubblico ministero o la presentazione dell'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione hanno comportato qualche forma di limitazione dei suoi movimenti, cosicché il suo rintraccio ai fini della carcerazione può non risultare agevole, senza che l'eventuale condizione oggettiva di irreperibilità possa in alcun modo equipararsi alla nozione di volontaria sottrazione all'esecuzione già iniziata di cui all' articolo 172 c.p. , comma 4, seconda parte. 5. L'incidenza della sospensione delle pene detentive brevi sull'estinzione della pena per decorso del tempo. 5.1. L'analisi del funzionamento della procedura ex articolo 656 c.p.p. , comma 5, compiuta nel paragrafo precedente permette di comprendere meglio la portata della decisione impugnata nel presente procedimento. Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, benché nelle prime tre fasi sopra descritte il pubblico ministero abbia l'obbligo di non disporre la carcerazione del condannato e benché il rintraccio di quest'ultimo nell'ultima fase possa essere difficoltoso e, quindi, ritardato, il termine per l'estinzione della reclusione o dell'arresto inizia comunque a decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, senza che ricorra alcuna interruzione o sospensione. Di conseguenza, poiché l'inizio dell'esecuzione coincide con l'ingresso in carcere del condannato, la pena detentiva si estingue se tale evento interviene dopo oltre dieci anni dalla irrevocabilità cinque anni in caso di condanna alla pena dell'arresto . 5.2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è finalizzato ad evitare questo effetto mediante due prospettazioni alternative. Secondo la prima, in caso di pene detentive brevi, l'inizio dell'esecuzione, che impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo, dovrebbe essere fatto coincidere con la notificazione al condannato dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione e non con l'arresto e la traduzione in carcere pertanto, la fase successiva a tale notificazione dovrebbe essere qualificata come volontaria sottrazione del condannato all'esecuzione già iniziata della pena, con l'effetto di far decorrere dalla data della notificazione un nuovo termine decennale per l'estinzione della pena ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, seconda parte. Secondo la diversa, alterativa ricostruzione proposta nel secondo motivo di ricorso, non potendo il pubblico ministero revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione o, nel caso in cui la stessa non sia presentata, fino al decorso di trenta giorni dalla notifica al condannato del provvedimento, in forza dell' articolo 172 c.p. , comma 5, il termine di estinzione della pena dovrebbe decorrere da una delle due date, atteso che l'esecuzione della pena - in questo caso intesa come carcerazione del condannato - è subordinata alla scadenza di un termine. 6. Il momento di inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi sospese in forza dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5. 6.1. Come segnala la Sezione rimettente, sul momento di inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi rientranti tra quelle contemplate dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, sussiste un contrasto, da inquadrare nel più ampio contesto riguardante l'individuazione del momento in cui inizia l'esecuzione, tema oggetto di difformi indirizzi interpretativi. Prima dell'introduzione dell'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, la giurisprudenza di legittimità affermava che l'inizio dell'esecuzione coincide con la carcerazione del condannato, cosicché, perché si possa fare riferimento, come dies a quo, al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata. In mancanza il termine iniziale decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile Sez. 1, numero 4060 del 10/06/1997, Gallo, Rv. 207956 . Il principio è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore della L. numero 165 del 1998 si e', infatti, affermato che, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, il termine di estinzione della pena per decorso del tempo decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione Sez. 1, numero 49747 del 26/06/2018, Kaja Saymir, Rv. 274536 , atteso che lo stesso non segna l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva. Secondo il ricorrente, le modifiche apportate all' articolo 656 c.p.p. , comma 5, dalla L. numero 165 del 1998 , imporrebbero di individuare per le pene detentive brevi ivi contemplate un diverso momento di inizio dell'esecuzione, coincidente con la notifica al condannato dell'ordine di carcerazione e della contestuale sospensione dell'esecuzione tale notifica, infatti, consoliderebbe l'esecuzione nei confronti del condannato. La soluzione sarebbe, inoltre, coerente con la ratio dell' articolo 172 c.p. , comma 4, che si fonda sul principio del decorso della prescrizione della pena in caso di inerzia dell'autorità statuale. Il Procuratore generale argomenta, a sua volta, che la notifica del provvedimento del pubblico ministero al condannato segna l'inizio della fattispecie complessa integrante il rapporto esecutivo. 6.2. Come in precedenza accennato, nessuna pronuncia di legittimità che ha affrontato la questione relativa all'inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi cui si applica la procedura disciplinata dall' articolo 656 c.p.p. , ha affermato espressamente che l'esecuzione delle pene detentive brevi inizia con la notifica al condannato del decreto del pubblico ministero emesso ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5. Ai fini della corretta impostazione del problema, appare opportuno prendere le mosse dal contesto normativo in cui venne inserito l' articolo 172 c.p. , e dalle sue interrelazioni con talune disposizioni del codice di rito all'epoca vigente. Dopo aver stabilito che l'esecuzione della sentenza presuppone la irrevocabilità della stessa e che le sentenze di condanna irrevocabili devono essere eseguite entro cinque giorni, l' articolo 581 c.p.p. 1930 stabiliva Il pubblico ministero o il pretore, competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all'autorità di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato, se questi non è già detenuto. Alla luce di tale previsione, è da ritenere che il riferimento alla esecuzione della pena già iniziata, contenuto nell' articolo 172 c.p. , comma 4, si riferisse all'ipotesi dell'evasione, perché l'inizio dell'esecuzione avveniva con la cattura del condannato e la sua carcerazione oppure con la notifica dell'ordine di esecuzione al condannato già detenuto . Pertanto, già in base alla regolamentazione emergente dai due codici del 1930, in caso di mancato arresto del condannato libero dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, la pena si estingueva per decorso del tempo stabilito dalla legge decorrente da tale data. In altre parole, la manifestazione formale della volontà dello Stato di dare esecuzione alla sentenza di condanna, mediante l'emissione dell'ordine di carcerazione, risultava irrilevante ai fini della estinzione della pena. Una conclusione del genere è avvalorata dalla mancata riproposizione, nel codice di rito del 1930, della disposizione contenuta nel Codice Zanardelli Regio Decreto 30 giugno 1889, numero 6133 che, all'articolo 96, comma 2, prevedeva, al contrario, che qualunque atto dell'Autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato, interrompe la prescrizione . 6.3. Il codice di procedura penale del 1988 ha dato continuità ai principi sinora illustrati, laddove stabilisce che l'esecuzione delle pene detentive avviene con la carcerazione del condannato. L' articolo 656 c.p.p. , comma 1, prevede, per l'esecuzione delle pene detentive, che il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ne dispone la carcerazione . Come nel codice previgente, l'eccezione è costituita dal condannato già detenuto in questo caso l'ordine di esecuzione viene notificato al condannato e comunicato al Ministro della giustizia. Particolare menzione merita il periodo finale del comma 1 della medesima disposizione, in base al quale copia dell'ordine è consegnata all'interessato la persona condannata viene fisicamente arrestata e tradotta in carcere e contestualmente le viene effettuata la notificazione dell'ordine che dispone la carcerazione 6.4. Questa disciplina consente di trarre una prima conclusione se l'esecuzione delle pene detentive avviene con la carcerazione, l'emissione del provvedimento previsto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, non può costituire l'inizio dell'esecuzione della pena, considerato che il pubblico ministero, contestualmente all'ordine di esecuzione, deve adottare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. Tale soluzione è conforme alla finalità perseguita dalla L. numero 165 del 1998 non dare corso alla carcerazione di soggetto che non sia già detenuto o in custodia cautelare e che, per la non eccessiva gravità del reato commesso e per i precedenti penali, si trova nelle condizioni giuridiche di essere ammesso dal tribunale di sorveglianza ad una delle misure alternative alla detenzione previste dall' ordinamento penitenziario e dal T.U. stup. Ma, appunto, le misure possibili sono alternative alla detenzione sono, quindi, modalità di esecuzione di pena in forma differente dalla carcerazione. 6.5. Questa ricostruzione è coerente con quanto previsto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 10, per l'esecuzione della pena detentiva breve nei confronti del condannato che si trova agli arresti domiciliari per il fatto della condanna da eseguire. Come si è accennato, in questo caso il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative e fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerata come pena espiata a tutti gli effetti . La finalità è la medesima evitare che il condannato entri in carcere se ha la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione. Il fatto che il pubblico ministero, anche in questo caso, debba sospendere l'ordine di carcerazione suffraga il principio per cui, in mancanza di effettiva carcerazione, non si ha inizio dell'esecuzione della pena proprio in quanto la sospensione dell'ordine di carcerazione determina la mancata esecuzione della pena, il legislatore ha dovuto prevedere espressamente che il tempo trascorso agli arresti domiciliari in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, in ordine all'eventuale applicazione di una delle misure alternative, e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti . 6.6. L'opposta ricostruzione, secondo cui l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione segnerebbe l'inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi, non è condivisibile, in quanto non è sufficiente la mera emissione del provvedimento da parte del pubblico ministero, ma occorre che lo stesso sia notificato al condannato. In effetti, come si è visto, ciò avviene per ogni provvedimento di carcerazione l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero non determina l'inizio dell'esecuzione fino a quando il soggetto non viene fisicamente arrestato e tradotto in carcere e non gli viene consegnato il provvedimento ovvero lo stesso viene notificato al soggetto già detenuto . Come già sottolineato, se il condannato libero riesce a sfuggire all'arresto per tutto il tempo indicato dall' articolo 172 c.p. , comma 1, decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, la pena si estingue. Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo non ha alcuna rilevanza l'esistenza in atti di un verbale di vane ricerche, ricollegandosi l'effetto estintivo al semplice fatto del decorso, appunto, del tempo misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna , salve le ipotesi di diversa decorrenza previste nell' articolo 172 c.p. , e non all'eventuale inerzia degli organi esecutivi Sez. 1, numero 5205 del 16/12/1992, dep. 1993, Cursio, Rv. 192975 . 6.7. Risulta infondata anche la tesi secondo cui, sul piano sistematico, l'inizio dell'esecuzione della pena coincide con il sorgere del procedimento esecutivo, con la inevitabile conseguenza dell'anticipazione dell'inizio dell'esecuzione al momento in cui il pubblico ministero emette il provvedimento dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. In realtà, il procedimento di esecuzione sorge prima della carcerazione del condannato cfr. articolo 29 reg. esec. c.p.p. e il rapporto esecutivo conseguente alla notificazione del provvedimento del pubblico ministero prescinde dall'intervenuto inizio dell'esecuzione. Alcuni dei provvedimenti che il giudice dell'esecuzione può adottare in forza dell' articolo 667 c.p.p. e ss., non richiedono affatto la pregressa carcerazione del condannato. Ad esempio, il condannato non ancora arrestato, nonostante l'adozione dell'ordine di carcerazione del pubblico ministero, può promuovere un incidente di esecuzione, contestando che il provvedimento sia divenuto esecutivo articolo 670 c.p.p. oppure censurando le modalità di formazione del cumulo articolo 663 c.p.p. o il mancato o erroneo computo della custodia cautelare o delle pene espiate senza titolo articolo 657 c.p.p. il giudice dell'esecuzione deciderà sull'incidente di esecuzione a prescindere dall'intervenuto arresto, se del caso annullando l'ordine di carcerazione ovvero calcolando la pena da espiare in una diversa misura. Ancora, la richiesta da parte del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena o dell'indulto o della grazia articolo 674 c.p.p. è avanzata quando il condannato è libero e la sua finalità e', appunto, quello di ottenere un titolo esecutivo che ne permetta la carcerazione altri provvedimenti del giudice dell'esecuzione, come il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili articolo 671 c.p.p. ovvero la revoca della sentenza per abolizione del reato articolo 673 c.p.p. , sono adottati prescindendo dallo stato di libertà o di detenzione del condannato. 6.8. Anche la prospettazione, sostenuta dal ricorrente, secondo cui l'inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi, in caso di ricorrenza delle ipotesi previste dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, dovrebbe essere individuata nel momento della notificazione al condannato del decreto di esecuzione e contestuale sospensione da parte del pubblico ministero, è infondata. L'individuazione del momento in cui inizia l'esecuzione di una pena in quello in cui tale esecuzione viene sospesa omette di considerare l'univoca previsione contenuta nell' articolo 172 c.p. , comma 4, che riconduce la volontaria sottrazione alla esecuzione già iniziata mediante restrizione della libertà personale e confonde due fasi tenute nettamente distinte dal legislatore una prima fase, nella quale il condannato è totalmente libero, ed una seconda in cui è tradotto in carcere ovvero è sottoposto a misura alternativa alla detenzione. Infine, omette di valutare che la prima fase altro non è che un periodo in cui, in ragione della sospensione ex lege, l'esecuzione non ha luogo per le ragioni già in precedenza esposte. Ad ulteriore conforto di tale approdo esegetico occorre evidenziare che, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, il condannato non si sottrae volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena articolo 172 c.p. , comma 4, seconda parte , in quanto, come già detto, dopo la notifica dei due provvedimenti del pubblico ministero ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione egli non è sottoposto a nessuna restrizione. Si potrebbe, tuttavia, argomentare che, nel caso in cui, dopo la notifica dei provvedimenti, il condannato non presenti istanza di applicazione di una misura alternativa come è avvenuto nel caso oggetto del presente procedimento , egli è consapevole delle ricadute giuridiche della sua scelta, ossia della obbligatoria adozione, da parte del pubblico ministero, della revoca del decreto di sospensione con contestuale emissione dell'ordine di carcerazione il decreto contiene, infatti, l'avviso che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione avrà corso immediato cfr. articolo 656 c.p.p. , comma 5, ultimo periodo . Questa prospettazione non è condivisibile. Il soggetto che non presenta la domanda di applicazione di una misura alternativa, con la certezza della conseguente revoca del decreto di sospensione, si trova nella identica posizione di colui che si sottrae all'esecuzione di una pena detentiva non sospesa conseguente ad una condanna irrevocabile ma, come si è già visto, nei confronti di quest'ultimo l'esecuzione della pena inizia solo con l'arresto e, in mancanza di esso, il termine di estinzione della pena per decorso del tempo decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. 6.9. Un'ulteriore considerazione - che, come si vedrà, è comune alla soluzione della diversa prospettazione basata sull'applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, - convince dell'erroneità della tesi secondo cui l'inizio dell'esecuzione delle pene detentive brevi sospese in forza dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, coincide con la notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione . Questa prospettiva interpretativa contrappone, infatti, a un termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilità della sentenza di condanna - un termine mobile e incerto in effetti, l'effettuazione della notificazione al condannato dell'ordine di carcerazione e del contestuale decreto di sospensione dipende dal tempo necessario al pubblico ministero per emetterlo e da quello occorrente per il rintraccio e la notifica al condannato con modalità tali da far ritenere che egli ne abbia avuto effettiva conoscenza articolo 656 c.p.p. , comma 8 bis . Di conseguenza, nei confronti dei condannati a pene detentive brevi il termine di decorrenza ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo comincerebbe nuovamente a decorrere - senza che agli stessi possa essere attribuita alcuna condotta attiva - dalla data incerta della notificazione dei provvedimenti, con una ingiustificabile diversità di trattamento in senso deteriore rispetto a coloro che, condannati a pene detentive più severe cui volontariamente si sottraggono, possono confidare nel termine fisso previsto dall' articolo 172 c.p. , comma 1. Tale diversità di trattamento è particolarmente evidente con riferimento ai condannati ad una pena compresa fra i quattro e i cinque anni di reclusione il termine di estinzione della pena per decorso del tempo è di dieci anni, così come per i condannati ad una pena inferiore, ma per essi la decorrenza resta fissata alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. 6.10. Non sembra che le pronunce emesse in tema di estradizione segnalate dall'ordinanza di rimessione contraddicano la soluzione adottata. La questione della estinzione della pena è rilevante in questo ambito, in quanto la stessa è ostativa all'accoglimento della domanda di estradizione sia che dipenda dalla legislazione della parte richiedente sia che sia ascrivibile alla legislazione della parte richiesta articolo 10 della Convezione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 ratificata in forza della L. 30 gennaio 1963, numero 300 l'articolo è stato, peraltro, recentemente modificato dall'articolo 1 del Quarto protocollo addizionale alla Convenzione, ratificato in forza della L. 24 luglio 2019, numero 88 . In proposito, Sez. 6, numero 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700 ha ribadito che il dies a quo del termine di estinzione della pena per decorso del tempo si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al predetto articolo 172, comma 5, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione. La Corte ha respinto la tesi sostenuta dal Governo richiedente, secondo cui i procedimenti aventi ad oggetto decisioni in esecuzione erano stati sospesi dal momento in cui il condannato non era stato reperito nella propria dimora all'atto della notifica dell'ordine di carcerazione, osservando che l'esecuzione della condanna nei confronti delVestradando non era mai iniziata, con la conseguenza che il dies a quo doveva essere individuato nel momento del passaggio in giudicato delle sentenze. Conferma pienamente la soluzione qui accolta anche Sez. 1, numero 54337 del 20/11/2018, Bertulazzi, Rv. 274543, secondo cui l'arresto del condannato effettuato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di estinzione della stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione del condannato per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera. La decisione recepisce i principi già in precedenza affermati, in tema di mandato di arresto Europeo da Sez. 1, numero 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923. L'arresto dell'estradando è stato individuata come inizio dell'esecuzione anche da Sez. 6, numero 54664 del 31/10/2018, Vicol, non mass., peraltro con riferimento ad una richiesta di estradizione formulata non per l'esecuzione di pena in conseguenza di sentenza irrevocabile di condanna, ma ai fini del perseguimento del soggetto imputato. Altre due pronunce menzionate dall'ordinanza di rimessione non sembrano smentire espressamente il principio qui accolto e devono essere inquadrate nel contesto dei principi in tema di estradizione. Secondo Sez. 6, numero 44604 del 15/09/2015, Wozniak, Rv. 265454, il termine per il calcolo della estinzione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non dalla emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento. La pronuncia argomenta che, con la formale presentazione della domanda di estradizione, lo Stato richiedente fa valere la pretesa alla consegna del soggetto e dimostra il suo concreto interesse all'esecuzione della pena oggetto della sentenza di condanna, costituente titolo per l'attivazione della procedura estradizionale. Si tratta di pronuncia dalla quale non è possibile evincere il dato dell'avvenuto arresto in Italia del condannato ai fini estradizionali la cui rilevanza, pertanto, non viene valutata, mentre la motivazione si concentra su due differenti eventi la presentazione della domanda di estradizione e la decisione sulla stessa della corte d'appello . Analogamente, Sez. 6, numero 17999 del 29/03/2018, Reut, Rv. 272892, che ribadisce il principio affermato da Sez. 6, Wozniak, non menziona l'arresto a fini estradizionali e, quindi, non ne valuta l'incidenza ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, che viene esclusa in quanto la richiesta di estradizione era stata presentata prima della decorrenza del termine decennale di cui all' articolo 172 c.p. , comma 1. 6.11. L'ordinanza di rimessione segnala un ulteriore aspetto del problema, posto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 32 del 2020 . Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 6, lett. b , Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e hi materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte alla L. 26 luglio 1975, numero 354, articolo 4 bis , comma 1, Norme sull' ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della L. numero 3 del 2019 , in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzbne, previste dal Titolo I, Capo VI, della L. numero 354 del 1975 , della liberazione condizionale prevista dagli articolo 176 e 177 c.p. , e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. a , la Consulta ha affermato il principio secondo cui di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l' articolo 25 Cost. , comma 2 . Nel trattare specificamente il tema del divieto di sospensione dell'esecuzione disposto dall' articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. a , la sentenza osserva Non v'e' dubbio che l' articolo 656 c.p.p. , comma 9, - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella, che qui viene in considerazione, relativa alla condanna per un reato di cui all'articolo 4 bis ordinumero penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa e dunque comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extramurarie che erano consentite - per l'intera durata della pena inflitta - sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto . In ragione di questi due passaggi, l'ordinanza di rimessione si interroga se la Corte Costituzionale associ l'inizio dell'esecuzione all'emissione dell'ordine di carcerazione e ammetta così implicitamente che la medesima evenienza possa realizzarsi anche nel caso della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5. Il dubbio sembra infondato. La questione dell'inizio di esecuzione della pena non era in alcun modo oggetto della sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a valutare un diverso profilo, quello relativo al mutamento della pena applicabile per effetto di una legge sopravvenuta alla consumazione del reato. A tale riguardo ha osservato che la normativa sopravvenuta rilevante è quella che non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato . Nel riferimento incidentale all'inizio dell'esecuzione della pena in regime detentivo, quindi, la Corte si limita a descrivere il diverso meccanismo di funzionamento dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, rispetto alla norma generale del comma 1, senza affrontare la questione riguardante la diversa ipotesi che l'ordine di carcerazione non sospeso emesso dal pubblico ministero possa non essere eseguito per latitanza del condannato con conseguente impossibilità di esecuzione della pena mediante carcerazione. 6.12. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, con riferimento alla prima questione sollevata dalla Sezione rimettente, occorre affermare il seguente principio di diritto Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione . 7. L'applicabilità dell' articolo 172 c.p. , comma 5, in caso di sospensione della pena detentiva breve disposta ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5. 7.1. Una pronuncia di questa Corte ha affermato che tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine deve essere ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5 in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il tribunale di sorveglianza accerti la causa di inammissibilità o di rigetto dell'applicazione della misura alternativa, perché solo in tale data si ha la certezza sulle modalità di espiazione della pena Sez. 1, numero 9854 del 16/01/2007, Corio, Rv. 236289 . La sentenza osserva che, a seguito delle modifiche apportate all' articolo 656 c.p.p. , dalla L. numero 165 del 1998 , il pubblico ministero non è esonerato dall'emettere l'ordine di carcerazione, ma deve, contestualmente e con separato provvedimento, sospenderne l'esecuzione ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione. Ricordando che il decreto di sospensione è soggetto a revoca immediata in presenza di un provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari inammissibile o rigetti l'istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione, la Corte giunge alla conclusione che tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, previste dall' articolo 172 c.p. , comma 5, è ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione della pena disposta dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5. La decorrenza del termine di estinzione della pena e', pertanto, individuata nella data in cui il tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile o rigetti l'istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione, cui è finalisticamente preordinato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, obbligatoriamente adottato dal pubblico ministero, poiché solo in tale momento si ha la certezza giudiziale circa le modalità di espiazione della pena e soltanto da tale data, pertanto, può essere dato corso alla concreta esecuzione della pena medesima. La pronuncia è stata richiamata anche successivamente da Sez. 1, numero 8166 del 16/1/2018, Esposito, non mass. sul punto, e da Sez. 1, numero 35537 del 2/7/2012, Perna, non mass. In precedenza, Sez. 5, numero 32021 del 14/04/2003, Costanzo, non mass. sul punto, applicando la normativa previgente introdotta dalla L. 10 ottobre 1986, numero 663 Modifiche alla legge sull' ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà , che imponeva al pubblico ministero, al quale fosse stata presentata istanza di affidamento in prova al servizio sociale prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione per una condanna ad una pena detentiva non superiore a tre anni, di sospendere l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza L. numero 354 del 1975, articolo 47, comma 4, successivamente modificato , aveva ritenuto che il termine di estinzione della pena decorresse dalla data in cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di misura alternativa, in quanto, con la richiesta avanzata al tribunale di sorveglianza, l'esecuzione della pena era rimasta sottoposta ad un termine iniziale di efficacia, costituito dalla decisione sulla stessa. La pronuncia negava che le ipotesi di applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, fossero esclusivamente quelle previste dagli articolo 146 e 147 c.p. , e quelle di revoca della sospensione condizionale della pena o dell'indulto, rientrando nella previsione normativa tutti i casi in cui la sentenza di condanna non è eseguibile. 7.2. Altre pronunce affermano, al contrario, che, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, il termine di estinzione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell' articolo 172 c.p. , comma 4, e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione Sez. 1, numero 49747 del 26/06/2018, Kaja Saymir, Rv. 274536 si sostiene, infatti, che le cause di sospensione previste dall' articolo 172 c.p. , comma 5, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione e che, pertanto, ai fini dell'estinzione della pena, il dies a quo è da individuare nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è suscettibile di essere utilizzata come titolo esecutivo Sez. 1, numero 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286 . Le decisioni menzionate osservano che l' articolo 172 c.p. , non prevede cause di sospensione del termine di estinzione della pena e che il legislatore del 1998, introducendo la disciplina processuale in esame, non ha integrato la norma prevedendo una specifica causa di sospensione negano che sia possibile introdurla in via analogica, atteso che l' articolo 172 c.p. , è una norma sostanziale e l'analogia sarebbe operata in malam partem. Sottolineano, inoltre, la differenza tra la revoca della sospensione condizionale della pena o dell'indulto - per le quali è pacifica l'applicabilità dell' articolo 172 c.p. , comma 5, - e la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi di cui all' articolo 656 c.p.p. , comma 5 le prime attengono a una condanna non ancora eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione, mentre la procedura disciplinata dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, presuppone l'esecutività della condanna. Inoltre, le cause sospensive devono ritenersi riferite alla sentenza di condanna e non a fatti e circostanze relativi all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione, la cui inerzia non può avere effetti sulla decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo che, in base all' articolo 172 c.p. , comma 4, consegue alla irrevocabilità della sentenza di condanna, suscettibile di essere utilizzata come titolo esecutivo. Più recentemente, Sez. 1, numero 21963 del 6/7/2020, El Misri, non mass., ha argomentato che esiste un principio di civiltà giuridica che discende dalla necessità di porre un termine certo alla possibilità di eseguire la pena detentiva, diversa da quella perpetua, perché, altrimenti, il condannato sarebbe indefinitamente soggetto alla pretesa punitiva dello Stato anche quando questo, per mezzo degli organi preposti all'esecuzione, abbia di fatto manifestato il proprio disinteresse ovvero l'incapacità di eseguire la pena. Compete, infatti, agli organi che devono curare l'esecuzione della pena - in primis il pubblico ministero ex articolo 655 c.p.p. - di assumere le iniziative tra cui spiccano per importanza le ricerche in campo internazionale, la richiesta di estradizione e il mandato di arresto Europeo che si palesino opportune per individuare il condannato e, quindi, sottoporlo all'autorità dello Stato, sicché non può tornare a danno del condannato il tempo impiegato dalle autorità pubbliche per portare a compimento il compito loro affidato dalla legge. Analogamente non può essere addebitato al condannato il tempo impiegato dal tribunale di sorveglianza per valutare l'istanza di misura alternativa che è stata avanzata a seguito dell'ordine di carcerazione - con contestuale sospensione - emesso dal pubblico ministero a norma dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5 . Già la sentenza Sez. 6, numero 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700, pronunciata in tema di estradizione, aveva affermato che le cause di sospensione del termine di estinzione della pena per decorso del tempo, di cui al predetto articolo 172, comma 5, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riconducibili all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione. 7.3. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo orientamento. Il dato testuale evidenziato dalle sentenze menzionate al par. 7.2 è senza dubbio importante il legislatore del 1998, disegnando un istituto in forza del quale, pur in presenza di sentenza di condanna irrevocabile, la esecuzione viene obbligatoriamente sospesa, non è intervenuto sull' articolo 172 c.p. , e non ha, quindi, stabilito espressamente che la sospensione dell'esecuzione disposta in forza all' articolo 656 c.p.p. , comma 5, introduce un termine o una condizione inquadrabili in quelli previsti dal comma 5 della norma sostanziale. D'altro canto, si deve escludere che l'interpretazione della norma processuale renda evidente tale inquadramento in effetti, la complessa e articolata procedura che discende dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, in precedenza descritta in dettaglio par. 4 , può essere diversamente interpretata come contenente un elenco di adempimenti dei diversi organi coinvolti cancelleria, segreteria, pubblico ministero, polizia giudiziaria, tribunale di sorveglianza, UEPE che si aggiungono a quelli in ogni caso necessari per l'esecuzione di una pena detentiva trasmissione dell'estratto esecutivo da parte della cancelleria del giudice o della Corte di cassazione iscrizione nel registro delle esecuzioni calcolo della custodia cautelare subita e delle pene fungibili adozione di provvedimento di cumulo emissione dell'ordine di carcerazione ricerche del condannato da parte della polizia giudiziaria , ma che non incidono sulla decorrenza del termine di estinzione della pena ai sensi dell' articolo 172 c.p. . L'importanza del dato testuale è sottolineato dalla sentenza delle Sezioni Unite, Maiorella Sez. U, numero 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 , già menzionata Il dato testuale assume, in materia, un'importanza decisiva. Poiché il tema centrale è l'estinzione della pena per decorso inattivo del tempo, e cioè la prescrizione della stessa, l'individuazione del dies a quo è argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste carattere sostanziale, non può che assurgere al paradigma della tipicità. Non è consentito, dunque, all'interprete percorrere vie esegetiche per quanto anch'esse non prive di argomenti logico-sistematici che esulino dal dato testuale assolutamente preciso e chiaro . 7.4. Si deve rilevare che non è esatto quanto affermato da alcune pronunce, secondo cui le cause di sospensione del termine di estinzione della pena per decorso del tempo attengono necessariamente alla sentenza di condanna sono, al contrario, estranee al giudizio di cognizione e non sono oggetto della sentenza di condanna il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive nei casi previsti dagli articolo 146 e 147 c.p. , la necessità di autorizzazione da parte di altra autorità per l'esecuzione del provvedimento l' articolo 655 c.p.p. , comma 4, stabilisce che l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa nonché l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane l' articolo 746 c.p.p. , comma 1, stabilisce che l'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima . Tuttavia, è indiscutibile che tali diverse cause, sicuramente inquadrabili nella previsione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, integrano circostanze indipendenti dall'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione della sentenza di condanna. Al contrario, l'intera procedura dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, dipende da tale attività, così come la possibilità di dare esecuzione concreta alla carcerazione nei casi previsti mancata presentazione dell'istanza di concessione di una misura alternativa nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti del pubblico ministero ovvero declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'istanza tempestivamente presentata da parte del tribunale di sorveglianza ovvero alle misure alternative alla detenzione cui il condannato è stato ammesso il lasso temporale necessario per giungere al perfezionamento del procedimento e alla effettiva esecuzione delle decisioni adottate può variare in conseguenza del tempo necessario per l'emissione dei provvedimenti del pubblico ministero, per le ricerche del condannato in vista della notifica dei provvedimenti del pubblico ministero e, nel caso in cui l'istanza di concessione delle misure alternative sia stata ritualmente presentata, della tempestività della decisione del tribunale di sorveglianza. Si deve ricordare che, per alcuni passaggi della procedura, la legge stabilisce termini o indica la necessità di una rapida adozione il pubblico ministero deve promuovere senza ritardo l'esecuzione, il magistrato di sorveglianza deve decidere senza ritardo sulla liberazione anticipata nei casi previsti dall' articolo 656 c.p.p. , comma 4 bis, il tribunale di sorveglianza deve decidere entro quarantacinque giorni sull'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione si tratta, peraltro, di termini ordinatori. 7.5. Il secondo orientamento, inoltre, è coerente con la volontà del legislatore. In effetti, l'istituto dell'estinzione della pena per decorso del tempo e la fissazione di un termine differente a seconda della entità della pena inflitta risponde anche a ragioni di opportunità politica, atteso l'attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale si è affievolito per il trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati alla esecuzione della pena inflitta la Relazione al Progetto definitivo del codice penale esprimeva con chiarezza tali ragioni, segnalando la necessità di una soluzione equilibrata equilibrio che si percepisce proprio con riferimento all'estinzione per decorso del tempo delle pene detentive brevi, per le quali il legislatore ha abbandonato il criterio generale di un termine pari al doppio della pena inflitta, fissando un termine non inferiore a dieci anni per la pena della reclusione e a cinque anni per la pena dell'arresto articolo 172 c.p. , comma 1, e articolo 173 c.p. . La stessa Relazione giustificava la norma dell' articolo 172 c.p. , comma 5, distinguendo tra i fatti ostativi all'esecuzione posti volontariamente dalla persona del condannato e gli eventi ostativi indipendenti dalla volontà dello stesso, escludendo per i secondi il differimento del termine di estinzione della pena sarebbe eccessivo il rigore della legge, se in simili casi rimanesse anche sospeso il decorso del tempo per l'estinzione della pena se, cioè, esso non iniziasse il suo svolgimento o, dopo essersi iniziato, subisse un arresto a danno del condannato incolpevole dell'impedimento sopravenuto. E questa considerazione mi ha indotto a temperare il rigore del principio, dichiarando l'irrilevanza giuridica di siffatto impedimento, nel calcolo del periodo estintivo, dovendo valere la regola generale, che fissa la decorrenza di esso alla data della sentenza di condanna divenuta irrevocabile . 7.6. L'orientamento è già stato recepito, sia pure incidentalmente, dalle Sezioni Unite, Maiorella, già menzionata, che ha individuato la decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo, in caso di esecuzione subordinata alla revoca dell'indulto, nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio e non, invece, in quella in cui è divenuta definitiva la decisione che abbia accertato la sussistenza della causa di revoca dell'indulto. Per respingere la tesi secondo cui, in caso di revoca dell'indulto, il termine per l'estinzione della pena decorrerebbe dalla data del provvedimento di revoca del beneficio, le Sezioni Unite osservano a fronte di un dies a quo determinato per legge, il preteso rinvio del decorso della prescrizione fino al momento della presunta successiva eseguibilità, è argomento che, introducendo una sospensione della prescrizione non prevista, non ha basi normative e si pone come anomalo nel sistema questo prevede invero cause di sospensione dell'esecuzione già avviata v. articolo 656 c.p.p. , ma non sospensioni della prescrizione della pena ed invero, ancora, l' articolo 172 c.p. , prevede diversi dies a quibus a seconda dei casi condannato che si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata verificarsi di una condizione , ma non, come appena detto, ipotesi di sospensione del corso della prescrizione rispetto ad un inizio fissato per legge . Il ragionamento svolto viene completato, quindi, mediante l'affermazione, sia pure incidentale, che la procedura prevista dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, non determina la sospensione del termine di estinzione della pena per decorso del tempo. 7.7. L'orientamento, inoltre, trova giustificazione nei principi costituzionali e convenzionali già posti a base di quella decisione. Le Sezioni Unite sottolineano che l'anticipazione dell'esecuzione della pena e, quindi, della decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo - al momento dell'avveramento della condizione risolutiva è coerente con i principi di ragionevole durata, di sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile evincibili dagli articolo 5 e 6 CEDU. La soluzione opposta, imponendo di attendere il provvedimento giudiziale dichiarativo della revoca dell'indulto, fa dipendere l'eseguibilità della pena dai tempi, i più vari e spesso lunghi, dell'attività giudiziaria diretta alla declaratoria di revoca, con due negative e non accettabili ricadute l'essere esposto il condannato alla maggiore o minore tempestività dei provvedimenti giudiziali, con lesione del principio di uguaglianza subire lo stesso condannato le conseguenze della revoca a maggiore distanza di tempo, così vulnerando i principi, di rango costituzionale, relativi all'effettività ed alla ragionevole durata del processo anche della fase esecutiva, ex articolo 111 Cost. , ma anche afferenti ai valori rieducativi articolo 27 Cost. , comma 2 per cui l'esecuzione della pena deve essere il più vicino possibile alla commissione del reato ed alla definitività della condanna . Ebbene l'orientamento che sostiene l'applicabilità dell' articolo 172 c.p. , comma 5, nel caso di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, fa dipendere l'esecuzione della sentenza di condanna dal tempo necessario per i vari adempimenti previsti, facendo subire al condannato gli effetti di ritardi e inefficienze, per di più attribuibili a diversi organi e non solo all'autorità giudiziaria. L'orientamento sostituisce un termine di decorrenza fisso e certo - la data di irrevocabilità della sentenza di condanna - con uno mobile e del tutto incerto, senza alcuna responsabilità del condannato. 7.8. Un effetto del genere contrasta con i principi di ragionevole durata del processo, applicabile anche alla fase esecutiva articolo 111 Cost. , comma 2 articolo 6, comma 1, CEDU , e della finalità rieducativa della pena articolo 27 Cost. , comma 3 , in quanto l'effetto del trattamento penitenziario è possibile se l'esecuzione della stessa è temporalmente vicina alla commissione del reato e alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Ciò riguarda anche l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, la cui efficacia rieducativa è senza dubbio differente se le stesse vengono eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato. 7.9. Anche la violazione del principio di uguaglianza, richiamato da Sezioni Unite, Maiorella, viene in evidenza, addirittura in misura maggiore rispetto alla tematica in quella sede decisa. In primo luogo, adottando la soluzione che qui si respinge, l'esecuzione della sentenza di condanna o della misura alternativa alla detenzione può intervenire in momenti differenti anche per condannati nella medesima posizione, in conseguenza di circostanze del tutto indipendenti dalla loro volontà, quale il tempo necessario per la notifica del decreto del pubblico ministero di carcerazione e contestuale sospensione dell'esecuzione, ovvero quello di decisione sull'istanza di misure alternative alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza. Ma la violazione del principio di uguaglianza può essere evidenziata confrontando la posizione, ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, dei condannati per i quali l'esecuzione della pena non può essere sospesa ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, e di quelli che, invece, accedono a tale procedura. I primi sono responsabili di reati più gravi - come dimostra la misura della pena inflitta o il loro inquadramento in quelli di cui all' articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. a , - ovvero sono soggetti rispetto ai quali sussistono esigenze cautelari attuali e concrete al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna arg. ex articolo 656 c.p.p. , comma 9, lett. b eppure possono lucrare - ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo - sui ritardi nell'emissione dell'ordine di carcerazione e sulla incapacità della polizia giudiziaria di darvi esecuzione, poiché il termine per l'estinzione della pena decorre indefettibilmente dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. Al contrario, i condannati per i reati per i quali si applica la procedura in esame - quindi responsabili di reati meno gravi o di minore allarme sociale e per i quali non sussistono esigenze cautelari attuali - non hanno alcuna aspettativa di estinzione della pena per decorso del tempo in conseguenza dei ritardi e delle inefficienze dei vari organi coinvolti nella stessa. 7.10 In definitiva, l'esito dell'accoglimento dell'opposto orientamento è paradossale e inaccettabile. Il condannato può restare sottoposto alla minaccia dell'esecuzione della pena detentiva per un periodo indeterminato sono incerti i tempi di notificazione al condannato dei provvedimenti del pubblico ministero nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata solo quando lo straniero era tornato in Italia alcuni anni dopo la sua espulsione, venendo identificato , così come quelli del suo rintraccio in caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative nel termine previsto ovvero della decisione del tribunale di sorveglianza nel caso che l'istanza sia stata presentata. 7.11. Le sentenze che sostengono la tesi opposta par. 7.1. sembrano limitarsi a verificare l'astratta riconducibilità dei vari passaggi della procedura prevista dall' articolo 656 c.p.p. , comma 5, alla condizione o al termine menzionati dall' articolo 172 c.p. , comma 5. In verità, l'individuazione della decisione del tribunale di sorveglianza come avveramento della condizione o del termine tende a semplificare il quadro, che è molto più complesso. Sono, infatti, diverse le condizioni che rendono possibile l'inizio della carcerazione se l'istanza non è stata presentata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero se, nel caso in cui venga chiesta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 90 T.U. Stup. da parte di persona tossicodipendente che si è sottoposta a programma terapeutico, all'istanza non sia allegata la certificazione prevista dall'articolo 91, comma 2 T.U. Stup. se, nel caso in cui venga chiesta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 90 T.U. Stup. da parte di persona tossicodipendente che si è sottoposta a programma terapeutico, il condannato, prima della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza, commette un altro delitto non colposo punito con la reclusione se, nel caso in cui sia stata presentata domanda di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'articolo 94 T.U. Stup., il programma di recupero previsto da detta norma non risulti iniziato entro cinque giorni dalla data della presentazione dell'istanza ovvero risulti interrotto prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza se, infine, il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile o respinge l'istanza di misura alternativa. In ogni caso, la soluzione tralascia del tutto le esigenze di carattere costituzionale e convenzionale fin qui valorizzate e non tiene conto della fondamentale differenza tra le ipotesi rientranti nella previsione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, tutte indipendenti dagli adempimenti degli organi incaricati dell'esecuzione, e quella dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, al contrario influenzata da tali adempimenti, sui quali il condannato non può in alcun modo incidere. 7.12. In definitiva, con riferimento alla seconda questione posta dall'ordinanza di rimessione, deve essere affermato il seguente principio di diritto Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell' articolo 656 c.p.p. , comma 5, non rientra in una delle ipotesi previste dall' articolo 172 c.p. , comma 5 . 8. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il pubblico ministero ricorrente sostiene che, nei confronti di S.U., il termine di estinzione della pena per decorso del tempo era sospeso durante il periodo in cui il soggetto si trovava fuori del territorio nazionale. S. era stato coattivamente espulso dal territorio nazionale il 17 marzo 2006 - quindi prima che la sentenza di condanna divenisse irrevocabile - ed era rientrato in Italia il 6 marzo 2017. Si tratterebbe, quindi, dell'applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, ad un'ipotesi finora non contemplata, quella della assenza del condannato dal territorio dello Stato, mentre il rientro in Italia costituirebbe una condizione al cui verificarsi è subordinata l'esecuzione della pena. A sostegno di tale tesi il ricorrente richiama una pronuncia di questa Corte secondo cui il termine di prescrizione della pena resta sospeso tra la data dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero e quella del ripristino della detenzione in caso di rientro in Italia dello straniero espulso Sez. 1, numero 26300 del 19/04/2011, Abduli, Rv. 250698 . La citazione di questa decisione non appare pertinente in quanto riguarda un caso peculiare, oggetto di una specifica disciplina legislativa, quella della espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, condannato con sentenza irrevocabile. Il D.L. 30 dicembre 1989, numero 416, articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, numero 39 , e modificato dal D.L. 14 giugno 1993, numero 187 Nuove misure in materia di trattamento penitenziario nonché sull'espulsione del cittadini stranieri convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1993, numero 206 , stabiliva, in proposito, l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superiore a tre anni di reclusione, disposta dal giudice dell'esecuzione. Secondo l'articolo 7, comma 12 quater cit., l'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospendeva l'esecuzione della pena. Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al momento dell'espulsione S. non era stato condannato con sentenza irrevocabile e non si trovava in stato di detenzione inoltre, era stato espulso in forza di un provvedimento prefettizio. Pertanto, non poteva trovare applicazione l'articolo 7 cit., peraltro abrogato dalla L. 6 marzo 1998, numero 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successivamente non reintrodotto. Il ricorrente sostiene che l'applicazione dell' articolo 172 c.p. , comma 5, al caso di specie dovrebbe discendere da un principio di carattere generale, secondo cui l'esecuzione della pena è giuridicamente possibile solo a partire dal momento in cui il condannato ha fatto rientro sul territorio nazionale tale conclusione non ha fondamento giuridico, in mancanza di una norma espressa che sospenda l'esecuzione fino al verificarsi della condizione del rientro del condannato sul territorio dello Stato. Non può trovare applicazione, del resto, l' articolo 172 c.p. , comma 5, per le ragioni già in precedenza esposte cfr. par. 7 . 9. Alla luce di tali principi il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deve essere rigettato. Esattamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la pena per il decorso del termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna in effetti, il condannato, nei dieci anni successivi, non è mai stato tradotto in carcere in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna. La notifica nei suoi confronti dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione dell'esecuzione e la mancata formulazione di istanza di misura alternativa alla detenzione nel termine previsto dalla norma non hanno inciso sul decorso del termine stabilito dall' articolo 172 c.p. , comma 1. P.Q.M. Rigetta il ricorso.