In previsione di un consiglio comunale burrascoso il Sindaco può ammettere la presenza fisica degli operatori in divisa, ma se chiede all’agente di riprendere il dibattito con la sua telecamera di servizio scattano anche necessarie valutazioni privacy che possono diventare un boomerang per l’amministrazione. In particolare, se la stessa non ha regolato in maniera dettagliata i dispositivi di videosorveglianza e non ha effettuato una valutazione preliminare dei rischi per gli utenti.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione numero 399, dell'11 novembre 2021. Una complessa questione connessa anche al rapporto di lavoro di un dipendente pubblico è approdata in consiglio comunale dove il primo cittadino ha richiesto alla polizia locale di attivare le bodycam per riprendere le discussioni dei consiglieri. A seguito di questo episodio l'interessato ha inoltrato doglianze a svariati enti tra cui l'Autorità Garante che ha avviato un'istruttoria anche in riferimento alla registrazione dell' evento e alla diffusione di dati personali sul sito del Comune. L'accertamento si è concluso con l'applicazione di una sanzione amministrativa . Per quanto riguarda in particolare l'uso delle badycam, specifica la nota, il titolare «è tenuto a valutare se i trattamenti che intende realizzare possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e, qualora ne ricorrano i presupposti, un'eventuale consultazione preventiva al Garante». In ogni caso, prosegue l'Autorità, anche in presenza di una base giuridica pertinente il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi cardine in materia di protezione dei dati , «fra i quali quello di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione». Per quanto riguarda l'impiego delle bodycam durante il consiglio comunale il Garante evidenzia una serie di incongruenze che emergono anche dalle memorie difensive del Municipio. Le registrazioni sarebbero state effettuate su richiesta del Sindaco per tutelare l'ordine e la sicurezza in previsione di un consiglio comunale burrascoso. Anche se effettivamente le attività di ripresa che possono effettuare gli operatori di polizia locale sono eventualmente inquadrabili nel d.lgs. numero 51/2018 che ha dato attuazione alla direttiva polizia, nel caso in specie non risultano motivazioni plausibili per discostarsi dal Regolamento europeo, compresi gli obblighi di informativa previsti dall' articolo 13 del GDPR .
Ordinanza ingiunzione del Garante Privacy dell’11 novembre 2021, numero 399