Con sentenza numero 2690, depositata il 21 settembre 2021, la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata sulla garanzia di un contratto di assicurazione stipulato da persona diversa dal proprietario di un immobile, da cui sarebbe scaturito un incendio che ha causato molti danni ad altri appartamenti.
Con sentenza numero 2690, depositata il 21 settembre 2021, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sulla garanzia di un contratto di assicurazione. Una società proprietaria di un immobile, da cui era scaturito un incendio poi propagatosi ad altre parti del Condominio stesso causando ulteriori danni a terzi, agiva nei confronti della società assicurativa, chiedendo al Tribunale di Milano di «accertare l'operatività della garanzia Ricorso terzi , prevista dalla polizza numero e di dichiarare la responsabilità civile della compagnia tenuta a tenerla indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria di terzi causalmente riconducibile» al citato incendio. Il giudice di merito ha ritenuto che tale polizza avesse la portata di un contratto in favore di terzo per cui tale contratto individuava l'assicurato nel «soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione» e il bene in relazione al quale la garanzia era stata prestata è stato individuato nell'immobile in questione. L'interesse del contraente a proteggere, oltre che l'immobile, anche il patrimonio della società, è stato ravvisato non solo in relazione al diritto di proprietà o altro diritto reale sulla cosa assicurata ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso. Secondo l'articolo 1891 c.c., infatti, per queste polizze assicurato e contraente sono soggetti diversi.
Presidente Vigorelli – Relatore Mammone Motivi della decisione società semplice, proprietaria di un'unità immobiliare sita in Carona, perita in un incendio che da quell'unità immobiliare si è propagato ad altre facenti parte del medesimo edificio condominiale, ha agito nei confronti di S.p.A. chiedendo al tribunale di Milano di accertare l'operatività della garanzia Ricorso terzi , prevista dalla polizza numero e di dichiarare la compagnia tenuta a tenerla indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria di terzi causalmente riconducibile all'incendio del 14.4.2013 e dunque in relazione alle somme tutte che quale responsabile civile, sia tenuta a corrispondere ai terzi stessi, nei limiti di operatività della polizza de qua . Il Tribunale, con sentenza numero 1755/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, ha accolto le domande proposte dalla società attrice ed ha condannato al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice, qualificato il contratto di assicurazione stipulato da usufruttuari a delle quote sociali ed amministratrice di s.s., come contratto per conto di chi spetta e disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla compagnia convenuta, considerato che la presente iniziativa segue ai dinieghi operati dalla convenuta e documentati sub doc 7 e 8 fascicolo attoreo, che risultano plurimi terzi danneggiati dall'incendio che si è pacificamente propagato dalla proprietà della parte attrice, che risultano richieste risarcitori e documentate , ha rinvenuto l'interesse ad agire della società attrice nell'utilità di accertare, anche alla luce dell'articolo 1917, secondo comma, c.c., che obbliga l'assicuratore, se l'assicurato lo richiede, al pagamento diretto dell'indennità dovuta al danneggiato, che la copertura assicurativa riguarda il bene e non la persona della contraente, dovendosi annoverare fra le ipotesi di responsabilità civile nei confronti di terzi anche il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. . Contro detta sentenza ha proposto appello s.p.a., deducendo l'erroneità della decisione 1. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto s.s. legittimata a far valere la garanzia nonostante il contratto di assicurazione fosse stato stipulato da persona diversa dal proprietario dell'immobile. La garanzia Ricorso terzi assicura il responsabile del danneggiamento o della perdita di cose di proprietà di terzi dal rischio di dover risarcire i terzi danneggiati secondo la compagnia, nella fattispecie in esame, la parte contraente avrebbe inteso assicurarsi per la responsabilità civile propria, mentre non avrebbe avuto nessun interesse a stipulare un contratto di assicurazione a garanzia della responsabilità civile del terzo proprietario del medesimo bene ed anzi il contratto, interpretato nei termini prospettati dal tribunale, sarebbe privo di causa 2. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere l'interesse ad agire in capo a tra l'altro disattendendo l'insegnamento pacifico della giurisprudenza che, con riferimento all'articolo 100 c.p.c., ha chiarito in più occasioni come l'interesse all'interpretazione delle clausole contrattuali sussista soltanto all'interno del processo nel quale quelle clausole debbano trovare applicazione e dunque, in una fattispecie come quella in esame, solo in rapporto a specifiche ed individuate richieste risarcitone formulate dai terzi danneggiati e sul presupposto della responsabilità dell'assicurato 3. nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto pacifica la responsabilità di nella causazione dell'incendio, sebbene gli accertamenti eseguiti avessero concluso per l'accidentalità dell'evento ricorrerebbe cioè un'ipotesi di caso fortuito, tale per cui dovrebbe escludersi la responsabilità del proprietario dell'immobile ai sensi dell'articolo 2051 c.c. 4. nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi in relazione all'eccezione di perdita del diritto all'indennizzo conseguente all'aver tenuto una condotta equivalente ad un'ammissione di responsabilità, in spregio a quanto previsto dalla clausola numero 13 della polizza, che fa divieto all'assicurato di riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore. La società appellante ha perciò domandato la riforma integrale della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande proposte da s.s Quest'ultima si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Con riferimento all'eccepito difetto di interesse ad agire, ha evidenziato di essere stata convenuta in giudizio da surrogatasi nei diritti del Condominio per il risarcimento dei danni conseguenti all'incendio e che quel giudizio, del quale è parte anche a seguito di chiamata in causa di v. docomma 2 di parte appellata è stato sospeso il 3 luglio 2019 in attesa della definizione del presente giudizio di appello. L'instaurazione della lite, ad avviso di avrebbe fatto venir meno ogni dubbio sulla sussistenza dell'interesse ad agire. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge numero 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione il 13 maggio 2021 e la sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio odierna. Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato. s.s. ha proposto infatti due diverse, seppur collegate, domande e, ad avviso di questa Corte, è solo in relazione alla prima che ricorre l'interesse ad agire. E' noto che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza Cass. numero 6749/2012 Cass. numero 28405/2008 Cass. S.U. 27187/2006 . La domanda diretta ad accertare il diritto di s.s. di avvalersi, nei confronti di della garanzia denominata Ricorso terzi e dunque, in altre parole, la sua legittimazione all'esercizio dei diritti che trovano origine nella polizza numero , soddisfa le condizioni indicate, poiché si è in presenza di una situazione di oggettiva ed attuale incertezza, resa evidente dal tenore delle contestazioni svolte dall'assicuratore ed è dunque da escludere che la domanda sia strumentale solo ad una soluzione accademica della questione in vista di situazioni future o meramente ipotetiche e poiché, per altro verso, è solo l'intervento del giudice che può risolvere, con effetti vincolanti nei confronti di entrambi i contraenti, tale incertezza giuridica cfr. Cass. numero 16262/2015 Cass. numero 13556/2008 Cass. numero 4496/2008 . In questi limiti, inoltre, la domanda dell'odierna parte appellata è fondata. Non vi è dubbio, infatti, che, come ha ritenuto il primo giudice, s.s., sia legittimata a far valere la garanzia, denominata Ricorso terzi clausola numero 13 , che impegna la compagnia di assicurazioni a tenere indenne l'assicurato per quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, fino a concorrenza di Euro 125.000, in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'articolo 11, lett. a usque m , che, a propria volta, precisa che l'assicuratore è tenuto ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati dall'incendio alle cose assicurate. Il contratto numero , sebbene stipulato da in qualità di contraente, individua l'assicurato nel soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il bene in relazione al quale la garanzia è prestata è incontestatamente l'immobile di proprietà di s.s La tesi della parte appellante, secondo la quale la legittimazione di sussisterebbe solo per la c.d. garanzia diretta e cioè con riferimento al danno consistente nel danneggiamento o nella perdita del bene, ma non per la responsabilità civile verso i terzi, è contraddetta dal chiaro tenore delle clausole citate e, in particolare, dal rinvio all'articolo 11 contenuto nell'articolo 13, che rende la garanzia operante a favore del proprietario dell'unità immobiliare, sebbene diverso dal contraente, negli stessi casi in cui il predetto proprietario può invocare la garanzia per il danno consistente nel perimento dell'immobile. Detto in altre parole, la polizza tutela chi è proprietario dell'immobile al momento dell'evento dannoso ed è proprio la relazione con il bene lo qualifica come assicurato dal rischio di perdita del bene, ma anche dal rischio di veder leso il proprio patrimonio a causa della necessità di risarcire a terzi danni conseguenti ad eventi lesivi di cui egli debba rispondere in ragione del suo rapporto con il bene. Del resto, non vi sono limiti di carattere logico o giuridico che ostino alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per conto di spetta, così come ha ben chiarito la Corte di cassazione, allorché ha affermato che oggetto dell'assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l'obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull'assicurato. Titolare dell'interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell'articolo 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell'interesse assicurato cfr. Cass. numero 15376/2011 . Né può sostenersi che non esistesse un interesse di a proteggere, oltre che l'immobile, anche il patrimonio di considerato che l'interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso Cass. numero 15107/2013 Cass. numero 9469/2004 Cass. numero 354130/1981 . è pacificamente usufruttuaria della totalità delle quote sociali di e dunque la sua sfera patrimoniale è suscettibile di essere incisa da eventuali azioni risarcitorie nei confronti della società. E, del resto, seguendo il ragionamento di non è possibile comprendere in che modo la clausola denominata Ricorso terzi potrebbe giovarle, considerato che, dagli atti, la risulta essere sempre stata residente a Milano, in via non nell'immobile di proprietà della parte appellata, diversamente da quanto adombrato dalla compagnia dagli atti di indagine, peraltro, emerge che la notte in cui divampò l'incendio l'appartamento era occupato da e - cfr. docomma 17 e 18 di parte attrice . Sotto questo profilo, dunque, la sentenza appellata e, più esattamente, il suo capo 1 merita conferma. Giustamente, invece, ha dedotto la carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di accertamento dell'obbligo della compagnia di manlevare e tenere indenne parte attrice da qualsivoglia richiesta risarcitoria di terzi causalmente riconducibile all'incendio del 14.4.2013 e dunque in relazione alle somme tutte che quale responsabile civile, sia tenuta a corrispondere ai terzi stessi, nei limiti di operatività della polizza de qua siccome del tutto avulsa dall'accertamento di un obbligo risarcitorio della società assicurata nei confronti di determinati terzi danneggiati dall'incendio. Invero, l'obbligo dell'assicuratore di rimborsare al proprietario dell'immobile le somme che questi dovesse essere tenuto a pagare in dipendenza dell'incendio ha per presupposto che siano state formulate nei confronti dell'assicurato specifiche richieste risarcitorie e che, rispetto ad esse, sia stata affermata in concreto la sua responsabilità e dunque non solo che sia accertato che le fiamme si propagarono dall'immobile di proprietà di s.s., ma anche che l'evento sia addebitabile all'assicurato, che non ricorrano cause di esonero da responsabilità - tale è il caso fortuito nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2051 c.comma - e, ancora, che sussistano tutte le condizioni di operatività della garanzia assicurativa, che, ad esempio, non opera a vantaggio di alcuni soggetti e per alcune tipologie di beni cfr. la clausola numero 13 . Una domanda come quella proposta da tende invece ad ottenere un provvedimento privo di ogni concreta utilità per l'assicurato, in quanto meramente confermativo dell'esistenza in astratto dell'obbligazione contrattuale ed inidoneo a produrre nei confronti dell'assicuratore un qualche effetto giuridicamente vincolante in mancanza del riconoscimento della responsabilità risarcitoria di in rapporto agli specifici danni denunciati dai terzi che si assumono danneggiati dall'evento. Non è un caso, del resto, che l'odierna appellata abbia spiegato la propria iniziativa come principalmente diretta ad agevolare la definizione transattiva delle richieste stragiudiziali dei terzi danneggiati peraltro indirizzate alla ed a certo - cfr. docomma 14 e docomma 19 del fascicolo di primo grado di s.s. e dunque abbia invocato un effetto indiretto e di mero fatto della pronuncia e che anche il Tribunale di Milano non si sia dato carico di spiegare quale risultato utile giuridicamente apprezzabile possa conseguire da una sentenza che rimette a futuri ed eventuali altri giudizi l'accertamento dei presupposti di quella stessa responsabilità che essa va ad affermare. Anche il disposto dell'articolo 1917, secondo comma, c.comma risulta richiamato in modo incongruo, considerato che il terzo danneggiato può rivolgersi direttamente all'assicuratore a condizione che sia accertata la responsabilità dell'assicurato, sicché, ancora una volta, non ha alcun senso l'affermazione dell'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato in relazione ad uno specifico evento lesivo ove la sua responsabilità, rispetto a quell'evento, non sia stata in concreto né azionata né, a maggior ragione, accertata. E ciò senza tacere - seppure esclusivamente per completezza dell'esposizione, posto che non si è doluta dell'ultrapetizione - che s.s. non ha mai invocato l'applicazione della norma e non ha domandato, come invece disposto dal primo giudice, di dichiarare l'obbligo dell'assicuratore di provvedere al pagamento diretto dell'indennizzo ai danneggiati. Tali conclusioni non mutano per effetto dell'azione risarcitoria nel frattempo esercitata in via di surroga da poiché l'interesse ad agire va accertato nel processo e nel rapporto tra situazione giuridica dedotta in quella sede e provvedimento invocato ed è significativo, infatti, che, nel nuovo giudizio, abbia chiamato in causa ed abbia proposto nei suoi confronti domanda di manleva, chiedendo di essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale accertamento della sua responsabilità nei confronti di . Quanto finora esposto rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello svolti da S.p.A. mentre, con riferimento alle istanze istruttorie riproposte dalla società appellata, non si può che ribadire quanto già scritto dal primo giudice in ordine all'inutilità delle prove dedotte in quanto hanno ad oggetto circostanze in parte non contestate, in parte documentalmente provate ed in parte mirano all'accertamento di fatti non rilevanti ai fini del giudizio si veda l'ordinanza in data 5712/2017, da intendersi qui integralmente richiamata . In riforma del capo 2 della sentenza appellata, si impone dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda di di accertamento dell'obbligo di manleva nei termini in cui essa è stata formulata per difetto dell'interesse ad agire, restando di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla società appellante. Venendo quindi alla disciplina delle spese di lite, è consolidato il principio di diritto secondo cui in base al principio fissato dall'articolo 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata cosiddetto effetto espansivo interno , la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse Cass. numero 13059 del 2007, ex multis . Nel caso di specie, dunque, l'accoglimento parziale dell'appello comporta l'onere di valutare la nuova situazione determinatasi, che è di accoglimento parziale della domanda proposta da s.s., ciò che giustifica la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Milano numero 1755/2019, pubblicata il 21/2/2019 1. in riforma del capo 2 della sentenza appellata, dichiara inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda proposta da s.s. per sentir dichiarare SpA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne parte attrice delle somme da corrispondere per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, che siano causalmente riconducibili all'incendio del 14.4.2013 e dunque delle somme che quale responsabile civile, sia tenuta a corrispondere ai terzi stessi, nei limiti di operatività della polizza de qua 2. conferma, per il resto, la sentenza impugnata 3. dichiara le spese dei due gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti.