La vexata quaestio sul rapporto tra sospensione feriale e termine per il saldo prezzo

Il commento in esame vaglia la recentissima soluzione prospettata dal Tribunale di Castrovillari circa la concessione della sospensione feriale al terzo aggiudicatario alla luce delle pronunce occorse precedentemente. Il testo incentra l’analisi sull’annoso rapporto tra la configurazione del terzo aggiudicatario quale parte del procedimento esecutivo ed i relativi termini processuali e sostanziali, propri della espropriazione immobiliare.

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, si deve ritenere il termine per il versamento del saldo prezzo quale termine processuale, dunque soggetto alla sospensione feriale dei termini Il caso. Il caso concreto prende le mosse dalla aggiudicazione provvisoria occorsa in data 09.06.2021 in una procedura esecutiva immobiliare pendente al Tribunale di Castrovillari. Decorsi, al 07.10.2021, i rituali centoventi giorni prescritti nella ordinanza di vendita, il Delegato alla Vendita, ravvisato l'omesso versamento del saldo prezzo, faceva istanza al giudice dell'esecuzione al fine di ottenere lumi in ordine alla concessione della sospensione feriale in favore dell'aggiudicatario, statuendo, così, alternativamente, il termine del saldo prezzo al 07.10.2021 oramai spirato , ovvero posponendo al 07.11.2021, assimilandolo, dunque, a termine processuale strictu sensu . Il giudice dell'esecuzione, in data 26.10.2021, emetteva, all'uopo, provvedimento nel senso di rilevare che «il termine per il versamento del saldo prezzo costituisce termine processuale e pertanto deve trovare applicazione la disciplina della sospensione feriale dei termini», concedendo, dunque, implicitamente, al terzo aggiudicatario, la possibilità di saldare il prezzo alla data del 07.11.2021 La questione. La quaestio giuridica sottende all'annoso problema di intendere o meno il terzo aggiudicatario quale parte del processo, inserendolo, dunque, implicitamente all'interno del procedimento esecutivo ed estendendo prescrizioni proprie inerenti al debitore ed al creditore, ivi inclusa la sospensione feriale dei termini. In particolare, l' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742 così come modificato dalla legge numero 162 del 2014 prescrive che «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». La norma, pensata per consentire agli operatori iustitiae di beneficiare di un periodo di effettivo riposo lavorativo, si applica a qualsivoglia termine processuale che termina o attraversa il periodo dall'1° agosto al 31 agosto, con automatico scostamento di 31 giorni. Il dubbio sorge, come già osservato, in ordine, non già alla estensione del beneficio al processo esecutivo immobiliare tout court, bensì al terzo aggiudicatario, teoricamente altro da sé rispetto alle parti in causa. La pronuncia si innesta nel solco di una complessa questione pratica, se non altro per la discrasia di un acquisto occorso nelle more della sospensione prescritta ai sensi dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742 ed uno, invece, occorso in periodo, potremmo dire, rituale. Altro profilo è la necessaria inclusione obtorto collo del terzo, astrattamente non parte in causa, all'interno del processo esecutivo affinché possano a questi essere estesi i benefici della sospensione de qua. Analizzando, preliminarmente, la pronuncia in esame si possono cogliere proprio entrambi i profili dirimenti e peculiari poc'anzi tratteggiati che hanno condotto il giudicante a dirimere l'istanza prodotta dal Delegato alla Vendita nel senso di statuire il termine al lordo della sospensione feriale. Difatti, congiuntamente, il giudice dell'esecuzione ravvisava espressamente l'accezione di processualità alla disciplina della sospensione feriale in ambito delle procedure esecutive immobiliari ed, implicitamente, includeva, de facto, il terzo aggiudicatario tra le parti cui concedere suddetto beneficio. Tale pronuncia si innesta nel solco delle conclusioni della sentenza della Cassazione numero 12004/2012 , con cui la Suprema Corte accoglieva le doglianze di cui al ricorso promosso dall'aggiudicatario che era stato dichiarato decaduto e si era visto denegare l'applicazione della sospensione feriale del termine previsto per ottemperare al versamento del prezzo di aggiudicazione, con la consequenziale apprensione, da parte della procedura, della cauzione. In particolare, la Corte, applicando le norme del processo esecutivo alla vendita coattiva in ambito fallimentare, delibava concludendo per la applicazione in sede di procedura esecutiva della sospensione feriale dei termini. Da tale angolo visuale, il termine per il versamento del saldo prezzo, di cui all' articolo 576 c.p.c. , numero 7 e all' articolo 585 c.p.c. , comma 1, innestandosi nell'ambito di trasferimento coattivo, quale atto prodromico per la definitiva attribuzione del bene, deve considerarsi di natura processuale latu sensu e, come tale, soggetto tout court alla sospensione feriale dei termini Legge numero 742 del 1969, ex articolo 1. Si segnala però che molti giudici dell'esecuzione, in piena autonomia, al fine di limitare qualsivoglia disvalore tra le aggiudicazioni di un periodo dell'anno rispetto ad un altro, all'interno delle ordinanze di vendita ex articolo 591 c.p.c., sono soliti statuire e precisare che la sospensione feriale non debba essere applicata al termine del saldo del prezzo. Tale autonomia discende, ad avviso di chi scrive, da due distinte pronunce Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2019, numero 32136 , Cass. civ. Sez. III Sent., 29/05/2015, numero 11171 della medesima Suprema Corte che, statuendo la improrogabilità dei termini, sembra aver colto la natura non già processuale, bensì sostanziale, del termine. Nel corpo della pronuncia del 2019 la Corte statuisce che «l'istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere infatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presupposto l'impossibilità giuridica di quella. La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori […] Con essa, il giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell'atto processuale. La rimessione in termini è istituto ben diverso. [ ] La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi». Se, dunque, nel 2012 la Cassazione declinava una natura processuale del termine, non prorogabile né soggetto a rimessione in termini, ma, comunque soggetto alla sospensione ex articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, con le successive pronunce pare aver voluto, da un lato, confermare la non prorogabilità del termine, dall'altro, aprendo ad una possibile rimessione in termini del “decaduto incolpevole”, nulla dicendo sulla natura processuale, istituendo, invece, forse una sostanzialità del termine, soggetto, per l'appunto alla eccezionalità della rimessione in termini. Più recentemente, è occorso un interessante provvedimento Tribunale, Torre Annunziata, 24 luglio 2020 di merito che, organicamente, al netto delle pronunce poc'anzi menzionate, statuiva nel senso di disconoscere de plano la natura processuale del termine previsto per il versamento del saldo prezzo, ravvisando le seguenti caratteristiche della vendita coattiva e rassegnando severe conclusioni. In particolare, il Tribunale campano, preliminarmente, evidenziava la assenza di qualsivoglia disposizione espressa nella ordinanza di vendita circa la concessione della sospensione feriale, statuendo che «nel caso di specie, l'ordinanza di delega emanata dal Ge in data 23.11.2017 prevede[va] espressamente […]che il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni – senza alcuna sospensione feriale -” e che altresì “la non applicabilità del periodo di sospensione feriale [era] stata recepita, altresì, dal professionista delegato nell'avviso di vendita». Nel merito, il giudicante, rigettava le doglianze dell'aggiudicatario decaduto circa l'asserito termine processuale, asserendo che, da un lato, come richiamato dagli autori, la sospensione feriale sarebbe da inquadrare come risposta alla necessità di concedere un beneficio alle parti ed agli organi del processo esecutivo, altro da sé rispetto al terzo, dato che “nella fase di aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo prezzo costituisce attività essenzialmente rimessa ad un terzo, l'aggiudicatario, per cui non si ravvisa la necessità di garantire anche a costui un periodo di sospensione previsto dal legislatore ad altri fini” e, dall'altro, non era ravvisata l'eccepita la natura del termine atteso che «i termini processuali in senso stretto categoria che viene desunta dall' articolo 152 c.p.c. sono quelli che disciplinano gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell'attività giurisdizionale, mentre, nel caso di specie, non vi sono atti da compiersi a cura dei difensori o del magistrato, ma occorre semplicemente completare – a cura di un terzo estraneo al processo esecutivo». Ma è nella cesura conclusiva che il giudice dell'esecuzione di Torre Annunziata, forse, statuisce l'aspetto più dirimente della questione, al netto dell'inquadramento del termine. Difatti, in ogni caso, costituendo la delega ex articolo 591- bis lex specialis dell'intero procedimento esecutivo, sembra quasi che, qualora previsto espressamente, non sarebbe contra legem , l'inserimento della concessione della sospensione feriale in favore del terzo poiché “l'ordinanza di vendita descrive il dettaglio delle “regole” della fase liquidatoria del processo esecutivo […] a patto che sia sempre garantita «[…] l'uguaglianza e […] la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara». Conclusioni. Le conclusioni degli scriventi sono del seguente tenore. La rigida dicotomia della natura processuale e della sospensione feriale prescritte dal giudicante sono viste con assoluto favore dai practitioners della materia, soprattutto alle connaturate difficoltà di eventuale concessione di mutui e finanziamenti nel periodo agostano. Appare, forse più critico, l'aspetto della natura processuale del termine a fronte di una qualsivoglia prescrizione espressa nell'ordinanza di vendita. In sintesi, a parere di chi scrive, si ravvisa una lex specialis propria delle Corti, per materia e competenza che, a prescindere dall'inquadramento sistematico che si voglia dare al rapporto tra termine processuale, sostanziale e sospensione feriale, può delibare in completa autonomia. In ultima analisi, proprio per garantire «l'uguaglianza e […] la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara» correttamente richiamata dal Tribunale di Torre Annunziata, sarebbe forse opportuno, qualora la singola Corte propendesse per la concessione della sospensione de qua, inserire espressamente suddetta statuizione sia nell'ordinanza di vendita ex articolo 591 che nel relativo avviso.

Tribunale di Castrovillari, sezione unica Esecuzioni Immobiliari, del 26 ottobre 2021