L'opposizione a una cartella emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada si considera tempestiva quando il plico viene consegnato all'agente postale e non alla data in cui il ricorso giunge nella cancelleria del Giudice di Pace.
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un'automobilista avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di alcuni verbali di contravvenzione al Codice della strada nello specifico, la ricorrente eccepiva la violazione dell'articolo 7 d.lgs. numero 150/2011 in relazione all'articolo 360 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la proposizione dell'opposizione, considerando quale dies ad quem la data in cui il ricorso era stato iscritto nel ruolo del Giudice di Pace, e non, invece, alla data, anteriore, in cui l'atto era stato spedito via posta al richiamato ufficio giudiziario. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il dies ad quem per verificare la tempestività dell'opposizione va individuato nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace. Pertanto, la previsione di una struttura processuale particolarmente semplificata, che consente alla parte l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione, implica la necessaria esclusione della possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso pervenuto con tale mezzo nella pendenza del termine perentorio di impugnazione, ma iscritto materialmente al ruolo dall'ufficio successivamente alla sua scadenza la scelta legislativa di consentire il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale – espressamente contenuta per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada nell'articolo 7d.lgs. numero 150/2011 – si manifesta quindi da un lato ragionevole, in funzione della particolare materia, e dall'altro idonea ad assicurare la certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale. Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto «qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione».
Presidente Lombardo – Relatore Oliva Fatti di causa Con ricorso del D.Lgs. numero 150 del 2011, ex articolo 7, G.L. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento alla stessa notificata in data 25.01.2012 sulla base di alcuni verbali di contravvenzione al Codice della Strada. L'odierna ricorrente deduceva l'omessa notifica dei suddetti verbali di accertamento, la nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, la mancata emissione della stessa nei termini indicati dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 25, l'illegittimità applicazione della maggiorazione di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 27, la mancata sottoscrizione dell'atto esecutivo e la mancata allegazione allo stesso della copia dei verbali di accertamento presupposti. Si costituiva in giudizio Roma Capitale insistendo per il rigetto, mentre Equitalia restava contumace. Con sentenza numero 74371/2013 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione. Interponeva appello la G. e si costituivano in seconde cure Roma Capitale ed Equitalia, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva in particolare, Roma Capitale, in relazione alle doglianze inerenti gli atti posti in essere dal concessionario per la riscossione, ed Equitalia per i vizi antecedenti alla ricezione del ruolo esecutivo trasmesso dall'ente locale. Con la sentenza oggi impugnata, numero 11306/2018, il Tribunale di Roma respingeva l'appello condannando l'opponente alle spese. Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione G.L. , affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale. L'Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 3.7.2020, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria numero 29405/2020, in attesa della decisione delle S.U. sull'ordinanza di remissione numero 17710 del 2020. A seguito del deposito della sentenza delle S.U. numero 15911/2021 Cass. Sez. U, Sentenza numero 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 01 - 02 - 03 , il ricorso è stato nuovamente chiamato all'odierna adunanza camerale. Ragioni della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. numero 150 del 2011, articolo 7, recte, D.Lgs. , in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la proposizione dell'opposizione, avendo avuto riguardo, quale dies ad quem, alla data in cui il ricorso è stato iscritto nel ruolo del Giudice di Pace, e non invece alla data, anteriore, in cui l'atto era stato spedito via posta al predetto ufficio giudiziario. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, perché il giudice capitolino non avrebbe tenuto conto della ricevuta di spedizione della raccomandata diretta all'ufficio del Giudice di Pace di Roma. Ad avviso della ricorrente, detta ricevuta attesterebbe che il ricorso era stato spedito in data 15.02.2012 e che il plico era stato ricevuto dall'ufficio del Giudice di Pace il 20.02.2012. Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono fondate. Nella sentenza impugnata viene correttamente affermato cfr. pag.8 che il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 3, prevede che l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada debba essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, che - nel caso di opposizione diretta avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di atti non precedentemente notificati - decorre dalla data di notifica della cartella stessa. Nel caso di specie, detta notifica è pacificamente avvenuta il 25 gennaio 2012 onde da tale data va computato il termine di proposizione dell'opposizione. Il Tribunale ha tuttavia fatto riferimento – erroneamente - al momento in cui il ricorso al Giudice di Pace era stato materialmente iscritto al ruolo 5 marzo 2012 senza considerare che quando -come nel caso di specie - il ricorso viene spedito per mezzo del servizio postale presso l'ufficio del Giudice di Pace competente al suo esame, occorre fare riferimento, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, non già alla data di iscrizione al ruolo, nè a quella in cui il plico contenente il ricorso viene ricevuto materialmente dall'ufficio, bensì al momento in cui l'opponente lo consegna per la spedizione all'agente postale. Il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 3, ammette infatti che il ricorso possa essere depositato a mezzo del servizio postale e, in tale eventualità, va applicato il principio della cd. scissione degli effetti soggettivi affermato, in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale numero 477 del 2002, nnumero 28 e 97 del 2004 e numero 154 del 2005 cfr. Cass. Sez. U, Sentenza numero 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870 conf. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 24702 del 21/11/2006, Rv. 593250 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 26162 del 06/12/2006, Rv. 593531 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 10693 del 10/05/2007, Rv. 599859 . Il dies ad quem per verificare la tempestività dell'opposizione va quindi individuato, analogicamente a quanto affermato in materia di notificazioni, nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace. La previsione di una struttura processuale particolarmente semplificata, che consente alla parte l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione, implica la necessaria esclusione della possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso pervenuto con tale mezzo nella pendenza del termine perentorio di impugnazione, ma iscritto materialmente al ruolo dall'ufficio successivamente alla sua scadenza. Le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi devono infatti essere interpretate in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non possono frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa irragionevoli e non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata. D'altro canto, le esigenze di certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale che il deposito personale dell'atto introduttivo mira a realizzare possono essere assicurate attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini da diverse norme del codice di rito e relative al procedimento notificatorio. La scelta legislativa di consentire il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale espressamente contenuta, per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazione al codice della strada nel D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7 - si appalesa quindi da un lato ragionevole, in funzione della particolare materia, e dall'altro idonea ad assicurare la certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale. Tale opzione è da intendersi evidentemente estesa anche alle opposizioni dirette avverso la cartella di pagamento emessa sulla base di contravvenzioni al codice della strada, qualora la parte deduca, nella sua opposizione, di non aver mai ricevuto la notificazione dei verbali presupposti ed utilizzi il primo strumento processuale a sua disposizione per proporre non soltanto le eccezioni avverso la cartella di pagamento, ma anche quelle concernenti i predetti verbali non notificati. Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione . Da quanto precede deriva l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, il quale avrà cura di conformarsi al superiore principio di diritto. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.