Il primo statista a promulgare una legge che assicurava un trattamento previdenziale al termine della vita lavorativa fu il cancelliere prussiano/tedesco Otto von Bismarck, nel 1889. L’obiettivo di questo primo esempio di Stato assistenziale era quello di alleggerire le tensioni sociali con la classe operaia. Età per la pensione anni 70 quando la mortalità era sui 50 anni, quindi un sistema previdenziale perfettamente in equilibrio!
Il Comitato dei Delegati di Cassa Geometri, nella seduta del 24 novembre u.s., ha previsto la possibilità per gli iscritti di anticipare l’accesso alla pensione di vecchiaia rispetto al requisito di 67 anni di età previsto dall’articolo 34, comma 6, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’iscritto, al compimento dei 60 anni di età e al raggiungimento di 40 anni di effettiva contribuzione, anziché richiedere il trattamento di anzianità, non più previsto dall’ordinamento della Cassa, potrà scegliere di andare in pensione con contestuale riduzione della prestazione in misura proporzionale ai mesi di anticipo. Tale modifica è soggetta ad approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti. E’ accaduto che in CIPAG, in occasione dell’ultimo Comitato dei Delegati, è stata varata una riforma strutturale del sistema previdenziale. In particolare, è stato deliberato di abrogare, a decorrere dal 01.01.2022, l’istituto della pensione di anzianità di cui all’articolo 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. Contestualmente è stata introdotta, all’articolo 34, comma 6 bis e 6 ter, del citato regolamento, la facoltà di anticipare la fruizione della pensione di vecchiaia con calcolo misto di cui all’articolo 34, comma 6, rispetto al requisito anagrafico di 67 anni. Coloro i quali abbiano maturato 60 anni di età anagrafica e 40 anni di effettiva contribuzione potranno fruire, infatti, di un trattamento pensionistico anticipato con una riduzione della sola quota di prestazione calcolata con il sistema reddituale, in misura pari all’1% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico di 67 anni di età con una riduzione minima del 12%. È comunque prevista la salvaguardia dell’importo derivante dall’applicazione del calcolo contributivo di cui all’articolo 33, comma 2, del regolamento e l’accesso al nuovo trattamento è possibile solo ove l’importo spettante sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge numero 335/1995. Mi dicono che la delibera è stata approvata con 111 voti favorevoli, 31 contrari e 3 astenuti. La cosa singolare è che si è abrogato un impianto normativo che era in essere da soli due anni, e cioè dal 01.01.2020. Chi contava di raggiungere il traguardo pensionistico nell’anno 2022, credo 735 i geometri coinvolti, si è visto spostare il paletto di ben 7 anni. Dal 1° gennaio 2022, infatti, salteranno i vecchi parametri e la prospettiva si sposterà sulla pensione di vecchiaia anticipata 67 anni di età, 35 anni di anzianità contributiva senza obbligo di fatturato minimo, calcolo misto, retributivo fino al 2009 e poi contributivo . L’articolo 3 del Regolamento sopra citato così recita articolo 3 Pensione di anzianità 3.1 La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti a compimento del sessantesimo anno di età b quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8. 3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8.8.1995, numero 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate alla data del 31.12.2006. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all’importo di cui al comma 4 del citato articolo 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. 3.3 Alla pensione come sopra determinata vengono applicati esclusivamente gli adeguamenti ISTAT nella misura dovuta. 3.4 SOPPRESSO in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza numero 137/2006 . 3.5 SOPPRESSO 3.6 Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l’esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all’atto della cancellazione dall’Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8.8.1995, numero 335. 3.7 SOPPRESSO 3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento sulla contribuzione. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età. 3.9 Periodicamente la Cassa provvederà ad inviare agli assicurati un estratto conto, in cui saranno indicate le annualità considerate utili ai sensi del presente articolo, al fine della concessione del trattamento di anzianità. Facciamo ora il punto della situazione in ordine ai poteri normativi della CIPAG, dopo la privatizzazione, avvalendoci del dossier ADAPT University Press di Ilaria Bresciani, 2021. 7.3. Gli esiti dell’analisi giurisprudenziale soluzioni, effetti e questioni aperte Volendo effettuare una qualche riflessione sui principi espressi in oltre un ventennio dalla Corte costituzionale, se non sussistono dubbi in relazione all’attività di natura pubblica svolta dagli enti privatizzati, se non altro in quanto ciò è espressamente affermato dall’articolo 2, comma 1, d.lgs. numero 509/1994, qualche perplessità deriva dall’affermazione per cui non vi sarebbe ragione di preoccuparsi delle conseguenze che la regola dell’autofinanziamento avrebbe per gli iscritti in caso di dissesto dell’ente privatizzato, sul presupposto che sarebbe difficile se non impossibile il verificarsi di tale ipotesi disastrosa stante il fatto che la disciplina legislativa tende proprio a garantire la stabilità finanziaria di lungo periodo 108 . In realtà, che lo spettro del dissesto esista trova conferma proprio nelle numerose attenzioni che il legislatore ha dedicato alla questione della stabilità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio, ed è proprio la necessità di operare per scongiurare l’ipotetico disavanzo che impone di interrogarsi su quali siano, in concreto, i poteri e gli strumenti con cui gli enti possono salvaguardare e migliorare le proprie gestioni al fine di evitare l’evento disastroso. Innanzitutto, fin dalla sentenza numero 15/1999 della Corte costituzionale, è stata attribuita una portata ampia all’autonomia organizzativa degli enti privatizzati, affermandosi la legittimità dei vincoli legali di composizione degli organi collegiali, ma solo per la prima fase della trasformazione, ammettendo che nel prosieguo della vita dell’ente questo possa modificare tali regole attraverso una revisione del proprio atto statutario, appunto, secondo le norme del diritto privato. A partire dal nuovo millennio, le pronunce della Corte sono state orientate a riconoscere una più ampia portata all’autonomia delle Casse privatizzate dal d.lgs. numero 509/1994, a cominciare dall’ordinanza numero 340/2000, che ha posto quale criterio fondamentale quello della garanzia dell’equilibrio finanziario degli enti, di fatto ammettendo che la loro autonomia regolamentare possa trovare maggiori o minori spazi rispetto alle ingerenze del legislatore a seconda della necessità di preservare e mantenere in bonis le relative gestioni economiche. Da ultimo, la sentenza numero 7/2017 ha confermato il predetto orientamento, rafforzandolo, attraverso l’affermazione di un limite fondamentale, non al potere regolamentare degli enti privatizzati, bensì al potere normativo dello stesso legislatore, laddove quest’ultimo non può spingersi fino a contraddire sé stesso, vanificando le finalità di un sistema previdenziale da esso stesso prescelto 109 . Una delle questioni irrisolte dalla giurisprudenza costituzionale attiene alla natura giuridica degli atti normativi emanati dalle Casse privatizzate, ma, da una lettura d’insieme degli approdi della Corte, si potrebbe dedurre la necessità di distinguere a seconda del fatto che le delibere a contenuto normativo emanate dall’ente previdenziale siano volte a regolare la propria struttura organizzativa e il proprio funzionamento oppure a regolare il rapporto contributivo e previdenziale con i propri iscritti ove nel primo caso gli atti avrebbero natura privatistica, mentre nel secondo caso avrebbero natura pubblicistica. Sul punto, una qualche risposta è ricavabile dalle sentenze di legittimità, anche se occorre avvertire che le pronunce della Corte di Cassazione che si sono esaminate in punto di poteri normativi degli enti previdenziali privatizzati avevano come parametro di legittimità l’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995 nella sua versione originaria, prima che il legislatore intervenisse a rimuovere l’elenco dei provvedimenti adottabili e il rispetto “rigoroso” del principio del pro-rata 110 . Nel tempo 111 , l’orientamento della Corte di Cassazione si è evoluto a favore di un ampliamento dei poteri normativi riconosciuti alle Casse privatizzate fino ad affermare che l’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995, pur nella sua versione originaria, consentiva, al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio, che le Casse potessero deliberare anche in deroga alle norme di legge previgenti rispetto alla privatizzazione , purché nelle materie ivi previste in maniera tassativa e nei limiti del principio del pro-rata. Così soprattutto con la sentenza del 2009 112 si è affermato che con il d.lgs. numero 509/1994 si sarebbe realizzata una «sostanziale delegificazione» da parte del legislatore a favore dell’ente privatizzato, con conseguente attribuzione allo stesso di un potere normativo anche in senso abrogativo o derogatorio della fonte di rango primario, purché nel rispetto dei limiti da essa imposti che all’epoca erano quelli definiti dall’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995 113 , nonché dei limiti costituzionali. Di fatti, una sentenza di poco successiva a quella da ultimo citata 114 aveva stabilito che così come sussistono dei limiti costituzionali al potere legislativo, a maggiore ragione essi operano con riguardo ad atti unilaterali degli enti previdenziali, sia che abbiano natura regolamentare o negoziale, con particolare riferimento al principio di ragionevolezza, stabilendo che essi non si possono spingere fino a ledere il legittimo affidamento dell’assicurato in una consistenza della prestazione pensionistica proporzionale ai contributi versati, nemmeno qualora la misura fosse volta a preservare l’equilibrio finanziario dell’ente stesso. A questa impostazione, particolarmente ampia in punto di poteri normativi delle Casse privatizzate, è seguito un orientamento più cauto secondo il quale il potere regolamentare di tali enti, seppure ampio, non si potrebbe spingere fino a derogare alle norme di legge, in quanto ciò non sarebbe espressamente previsto dal d.lgs. numero 509/1994 anzi, proprio per questa ragione, l’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995, che costituisce il riferimento normativo attraverso cui valutare la legittimità degli atti normativi delle Casse, «ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate», come dimostrato dal fatto che quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge con l’articolo 1, comma 763, l. numero 296/2006 115 . Tuttavia, a parte quel precedente, l’orientamento più recente della Corte di Cassazione ha di nuovo accolto una definizione più ampia dei poteri normativi delle Casse privatizzate 116 , affermando che, in virtù della «sostanziale delegificazione» operata dal d.lgs. numero 509/1994, gli atti dispositivi adottati dagli enti privatizzati hanno natura regolamentare, e dunque non si tratta di meri atti di autonomia privata aventi carattere negoziale, ma di atti che entrano a far parte a pieno titolo della gerarchia delle fonti del diritto. Oltre al riconoscimento espresso dell’esistenza di un’autonomia regolamentare delle Casse, secondo la ricostruzione della Corte, nel rapporto tra le fonti del diritto, l’effetto della delegificazione operata dal d.lgs. numero 509/1994 consisterebbe nell’aver attribuito alle Casse il potere di abrogare precedenti disposizioni di legge come se la legge di delegificazione avesse trasferito la sua forza normativa alle norme regolamentari adottate dagli enti abilitati. La tesi parrebbe scontrarsi con i principi affermati dalla Corte costituzionale nell’ordinanza numero 254/2016 peraltro richiamata dalla stessa Corte di Cassazione che, pur recependo la tesi della «sostanziale delegificazione» e dell’attribuzione di un potere regolamentare agli enti privatizzati, ha affermato di non essere competente a giudicare sulla legittimità costituzionale di questi atti, proprio in virtù del fatto che essi non costituiscono una specificazione di disposizioni di legge, in quanto la mancanza uno specifico collegamento con quest’ultima, non consente di attribuirvi la medesima forza normativa e di poterli considerare atti aventi forza di legge ai sensi dell’articolo 134 Cost. Inoltre, il supposto effetto abrogativo o derogatorio alternativa risolvibile solo previa qualificazione della nature giuridica degli atti normativi delle Casse della fonte primaria si dispiegherebbe solo nei confronti degli atti legislativi «previgenti», emanati prima della privatizzazione nel caso della Cassa forense, il riferimento è alla l. numero 576/1980 di riforma del sistema previdenziale degli avvocati . Gli interventi normativi successivi al 1995 non sembrano avere inciso sugli orientamenti giurisprudenziali delineati, anzi sembrano averne confermato la validità. Sugli effetti della riforma dell’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995, a opera dell’articolo 1, comma 763, l. numero 296/2006, la Corte di Cassazione ha affermato che l’articolo 1, comma 763, l. numero 296/2006 a ha ribadito l’obiettivo, per le Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali con riferimento ad un arco temporale di almeno trenta anni poi elevato a cinquanta anni dal d.l. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 24, comma 24, conv. in l. 22 dicembre 2011, numero 214 b ha facoltizzato tali enti, sulla base dei propri bilanci tecnici, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo periodo, avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle suddette modifiche regolamentari , e tenendo conto dei criteri di gradualità e equità fra le generazioni c ha previsto che sono fatti salvi gli atti e le delibere in materia previdenziale adottati e approvati in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della presente modifica normativa a partire dal 1° gennaio 2007 117 . Si tratterebbe di una «norma a carattere innovativo» che ha inteso rendere più flessibile il criterio del pro-rata, bilanciandolo con gli altri due criteri di gradualità ed equità fra le generazioni, conferendo alle Casse privatizzate uno spazio di intervento maggiore, anche in considerazione della eliminazione del catalogo chiuso dei provvedimenti adottabili, ammettendo il sacrificio delle posizioni previdenziali degli iscritti ove ciò sia necessario per garantire l’equilibrio finanziario dell’ente 118 . La stessa “clausola di salvezza” di cui all’ultimo periodo della norma considerata si pone in un’ottica di favore per le Casse. Sulla portata di tale disposizione, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 119 , tenendo conto del disposto di cui all’articolo 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, numero 147 120 . Prima dell’intervento del 2013, si era affermato 121 che la “clausola di salvezza” non consentiva di sanare i provvedimenti regolamentari illegittimi, ovvero adottati in violazione della legge vigente al momento della maturazione del trattamento pensionistico, e, pertanto, «gli atti e i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e loro legittimità, per i pensionamenti attuati entro il 2006, […] deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis», mentre, a partire dal 1° gennaio 2007, le precedenti disposizioni regolamentari «sono valutate avendo come parametro di legittimità il nuovo comma 12, articolo 3, senza necessità di essere reiterate» 122 . Tuttavia, dopo l’intervento normativo del 2013, si era creato un contrasto giurisprudenziale 123 , che le Sezioni Unite hanno risolto dando continuità all’orientamento espresso con la sentenza numero 24221/2014, e affermando che l’articolo 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, numero 147 è una norma di interpretazione autentica volta a chiarire il significato del dettato normativo dell’articolo 1, comma 763, l. numero 296/2006, il quale «attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro-rata rilevante, in relazione al momento di maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l’entrata in vigore della l. 27 dicembre 2006, numero 296» 124 . Pertanto, «per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione la l. numero 335 del 1995, articolo 3, comma 12, nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del pro-rata» che, nel caso di specie, impediva di considerare legittima una disposizione regolamentare volta a introdurre un massimale al trattamento pensionistico mentre «per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione la l. 8 agosto 1995, numero 335, articolo 3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla l. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro-rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra le generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo il 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della l. numero 296 del 2006» «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine», così come puntualizzato dalla l. 27 dicembre 2013, numero 147, articolo 1, comma 488 125 . Dunque, posto che la base giuridica e il parametro di legittimità degli atti normativi della Cassa è l’articolo 3, comma 12, l. numero 335/1995, norma che consente di riempire di significato il riconoscimento di autonomia di cui all’articolo 2, d.lgs. numero 509/1994, si potrebbe ritenere che la CIPAG sia stata abilitata ex lege, dopo la riforma del 2006, ad intervenire su ogni aspetto di propria competenza in materia di previdenza e assistenza dei Geometri, purché sussistano contemporaneamente le due condizioni che, rispettivamente, giustificano e legittimano questo intervento, anche in senso peggiorativo per gli iscritti rispetto al regime previgente si tratta della necessità di tutelare dei livelli di finanziamento e gli equilibri finanziari del sistema previdenziale di categoria e della necessità di operare un bilanciamento il criterio del pro-rata, quello di gradualità e di equità tra le generazioni. Se è vero che tale ricostruzione consente di affermare che sussiste un’autonomia normativa in capo alle Casse privatizzate, è altrettanto vero che i chiarimenti del legislatore del 2006 e del 2013 non sono sufficienti a fugare ogni dubbio con riguardo ai limiti di quel potere e agli strumenti attraverso cui si può esprimere. Ho inserito nel testo Cipag e geometri al posto di Cassa Forense e avvocati Queste le conclusioni dell’ultima relazione della Corte dei Conti 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, soggetto di diritto privato ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, numero 509, ed inserito nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge di contabilità pubblica del 31 dicembre 2009, numero 196, provvede a riconoscere trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale e dei loro familiari. I trattamenti erogati consistono nelle seguenti prestazioni pensioni di vecchiaia, di anzianità, d’invalidità, di inabilità, ai superstiti di reversibilità o indirette indennità di maternità e provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati ed ai superstiti che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno. Il costo totale inclusi gli oneri previdenziali e fiscali per compensi agli organi e indennità di carica per incarichi specifici è pari a 2.123.511 euro i compensi per gettoni di presenza ammontano a 620.558 euro, mentre i compensi per rimborsi e missioni ammontano a 1.385.596 euro. Atteso quanto disposto dalla delibera del Comitato dei delegati numero 1 del 26 novembre 2008, appare opportuno procedere ad una puntuale disciplina della corresponsione delle varie indennità svolgimento di funzioni istituzionali, partecipazione ad organi istituzionali, gettoni di presenza allo scopo di evitare duplicazioni di trattamenti, non in linea con il principio generale di contenimento della spesa. I costi del personale, rappresentato da 129 dipendenti e 4 dirigenti, oltre al Direttore generale, fanno registrare un incremento, tra il 2018 e il 2019, di 466.371 euro. Il costo complessivo è di 8.841.553 euro e quello medio è di 65.982 euro. Dal 2019, per ottenere il previsto trattamento di vecchiaia si richiede il compimento di 70 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione oppure, per la pensione di vecchiaia contributiva è previsto il compimento di 67 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione . Per la pensione di anzianità, a regime dal 2020, sono richiesti, invece, 40 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età anagrafica. Nel 2019 gli iscritti sono diminuiti di 2.880 unità -2.821 nel 2018 sul precedente esercizio e questo risultato conferma, con un calo ancora più significativo -3,4 per cento sul 2018 , l’andamento già registrato nel 2017 sull’esercizio precedente. Nel 2018 i pensionati sono cresciuti dello 0,5 per cento 135 unità , mentre nel 2019 l’aumento è stato dello 0,8 per cento 240 unità . I dati sono in linea con il trend in aumento del numero delle pensioni IVS invalidità, vecchiaia e superstiti , incrementato, nell’ultimo decennio, del 19 per cento circa, a fronte della diminuzione del numero degli iscritti che si attesta, nel medesimo arco temporale, sul 14 per cento. In ragione di ciò è pressoché continua la flessione del rapporto iscritti-pensionati che passa dal 2,80 del 2018 al 2,68 del 2019. Il numero delle pensioni vecchiaia, anzianità, invalidità, superstiti aumenta, tra il 2015 e il 2019, del 3 per cento. In questo contesto si registra, in misura maggiore rispetto alle altre tipologie, l’aumento del numero di pensioni di anzianità +4,3 per cento , mentre le pensioni di vecchiaia mostrano, in coerenza con il trend degli ultimi anni, una flessione pari al 3,4 per cento. Gli oneri relativi alle pensioni di anzianità aumentano, rispetto, al 2018 del 4,3 per cento, mentre quelli per le pensioni di vecchiaia diminuiscono del 2,7 per cento. Sotto il profilo dell’andamento storico, l’onere per le prestazioni pensionistiche IVS è aumentato, tra il 2015 e il 2019 del 7,2 per cento. Incremento che, tra il 2018 e il 2019, è passato da 490,692 milioni a 504,197 milioni +2,8 per cento . Nel medesimo arco temporale le entrate contributive fanno registrare un aumento del 15,7 per cento, con un aumento tra il 2018 e il 2019 del 6,4 per cento. Meritevole di sottolineatura è il problema dell’evasione contributiva ancorché, sul fronte dell’azione di recupero si registri una diminuzione dei valori, da 12,830 milioni nel 2018 a 12,064 nel 2019.Si deve sottolineare, pertanto, la necessità di una costante e attenta valutazione nel tempo della sostenibilità del sistema, in ragione della tendenziale riduzione degli iscritti e dell’aumento delle pensioni erogate. Quanto alla spesa per l’indennità di maternità/paternità corrisposta agli iscritti alla Cassa, che si attesta, nel 2019, su un importo 1.473.227 euro , deve dirsi che essa è superiore rispetto al correlato gettito contributivo 842.318 euro , stante anche la diminuzione del contributo capitario, che passa dai 12 euro del 2018 ai 10 euro dell’esercizio in esame. Avuto riguardo alle prestazioni assistenziali, le stesse subiscono una flessione pari a 742.050 euro, attestandosi, nel 2019, su 4.361.212 euro. Tale diminuzione consegue all’attivazione della nuova polizza di assistenza sanitaria integrativa, che incorpora, a costi ridotti, anche la tutela in casi di non autosufficienza del geometra. La Cassa ha posto in essere, negli ultimi anni, diversi interventi finalizzati ad evitare un depauperamento finanziario e patrimoniale, tali da modulare gli elementi costitutivi del profilo pensionistico secondo le mutate aspettative di vita, ad es. aumentando in alcuni casi, l’età pensionabile ed introducendo per molte fattispecie il sistema contributivo. Continua a registrarsi un saldo previdenziale positivo, e, dal punto di vista prospettico, il documento attuariale disponibile relativo all’arco temporale 2018-2067, stima il saldo previdenziale in larga misura positivo, ad eccezione del periodo dal 2045 al 2049, ed il patrimonio in costante aumento. Si rileva, però, che l’indice di copertura del patrimonio netto rispetto agli oneri pensionistici correnti continua ad assestarsi sotto il limite delle cinque annualità. Sebbene dalle valutazioni attuariali emerga la previsione di un rapporto superiore alle 5 annualità già successivamente al 2021, si invita la Cassa a monitorare costantemente eventuali scostamenti rispetto alle valutazioni dell’attuario, al fine di porre tempestivamente in essere ogni eventuale misura correttiva. Il patrimonio immobiliare della Cassa, al 31 dicembre 2019, è costituito da 71 immobili tutti a reddito, ad esclusione di quello adibito a sede Cipag , il cui valore contabile, al netto degli ammortamenti, è di 190,194 milioni 192,556 nel 2018 , con un’incidenza sul totale delle immobilizzazioni che passa dal 12,7 nel 2018 al 13,7 nel 2019. Nell’anno in esame si è provveduto a redigere un nuovo piano triennale 2019-2021 successivamente aggiornato dal Comitato dei delegati con delibera numero 2 del 17 aprile 2019 e a fine 2019 il fondo immobiliare Enti previdenziali è iscritto in bilancio per un importo di 303,045 milioni di euro, pari all’ammontare degli apporti effettuati. In merito al patrimonio mobiliare si è registrata la diminuzione delle partecipazioni da 77 milioni a 76,8 milioni e delle quote di altri fondi, che passano da 75,7 milioni nel 2018 a 70,3 milioni nel 2019, nonché dei fondi di investimento mobiliari, che da 844,091 milioni nel 2018 si attestano a 747,577 milioni nel 2019. L’investimento in fondi immobiliari ha fatto registrare una diminuzione sul precedente esercizio di 20 milioni di euro, attestandosi a 303,045 milioni di euro -6,2 per cento . Il saldo economico 2019 presenta una consistenza maggiore di quello dell’esercizio precedente, passando da 38,75 milioni di euro a 44,63 milioni di euro ed un risultato della gestione patrimoniale pari a 25 milioni, superiore a quello del 2018, che ammontava a 16,84 milioni. La gestione previdenziale, invece, chiude con un saldo di 43,41 milioni, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente per 2,7 milioni. Le previsioni attuariali, in presenza di un nuovo bilancio tecnico per il periodo 2018-2067, confermano un saldo previdenziale positivo, ad eccezione del periodo 2045-2049, con un assestamento, nel 2067 su 739 milioni euro circa. Il patrimonio si conferma in costante aumento per raggiungere, a fine periodo, 15.581 milioni di euro. A mio giudizio, la delibera non ha minimamente tenuto in considerazione il principio del pro rata temporis e quindi, sotto questo profilo, appare illegittima e non credo che potrà essere tranquillamente assentita dai Ministeri Vigilanti. Nel caso di specie la pensione di anzianità, ristrutturata soltanto nel 2020, è stata abolita e sostituita dall’anticipazione della pensione di vecchiaia estremamente penalizzante perché ha previsto una decurtazione al tasso dell’1% al mese dai 60 anni di anticipo ai 67 previsti con un minimo del 12% e quindi si va da una decurtazione massima dell’84% al minimo del 12%. Tale criterio non risponde minimamente ai requisiti di legge che debbono garantire la gradualità e l’equità tra le generazioni. La parola passa ora ai Ministeri Vigilanti. Una cosa mi pare però di poterla dire se per assicurare l’equilibrio di bilancio si aboliscono le pensioni si ritorna alla logica di Otto von Bismarck. Nel caso di specie si è abolita la pensione di anzianità il cui trattamento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 08/08/1995, numero 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro rata in relazione alla anzianità già maturata alla data del 31.12.2006. NOTE 108 C. cost. numero 248/1997, op. cit. In senso critico v. G. CANAVESI, L’incerto destino della privatizzazione dei liberi professionisti tra «paure» del legislatore e autofinanziamento, op. cit., p. 16 M. SCARPELLINI, La previdenza dei professionisti incongruenze giuridiche ed equilibrio di lungo periodo, in RDSS, 2004, pp. 373 ss. 109 C. cost. numero 7/2017, op. cit., in cui si è affermato che laddove «la tutela degli equilibri finanziari della Cassa è funzionale alla garanzia delle posizioni previdenziali degli iscritti articolo 38, comma 2, Cost. », lo Stato non può spingersi fino ad alterare con norme imperative questo equilibrio. 110 Sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di autonomia normativa della Casse privatizzate, v. M. RANIERI, Profili giurisprudenziali sull’autonomia normativa degli enti previdenziali dei liberi professionisti, in LPO, 2010, numero 10, pp. 967 ss. 111 A partire da Cass. numero 14701/2007, op. cit. 112 In senso critico, v. A. RICCIO, Fonti del diritto e delegificazione la Cassa forense ha potestà normativa in deroga alla legge?, in CI, 2010, numero 4-5, pp. 839 ss. 113 Cass. numero 24202/2009, op. cit. 114 Cass. numero 25029/2009, op. cit. 115 Cass. numero 13607/2012, op. cit. Cass. numero 24534/2013, op. cit. 116 Cass. numero 3461/2018, op. cit. Cass. 10866/2020, op. cit. Cass. numero 603/2019, op. cit. 117 Cass. numero 13607/2012, op. cit. 118 Sulla solidarietà intergenerazionale, v. G. CANAVESI, La dimensione giuridica della solidarietà intergenerazionale nella prospettiva della casse di previdenza privatizzate, op. cit., pp. 58 ss. 119 Cass., sez. unumero , 8 settembre 2015, numero 17742, in LG, 2016, numero 1, p. 91, relativa alla illegittimità della delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali che aveva introdotto un massimale pensionabile. 120 «L’ultimo periodo della l. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della l. 27 dicembre 2006, numero 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine». 121 Cass. 18 aprile 2011, numero 8847, in LG, 2011, numero 7, p. 740, con nota di C.A. GIOVANARDI, G. GUARNIERI, G. LUDOVICO, G. TREGLIA, Sul criterio del pro-rata la Cassazione difende le aspettative dei diritti acquisiti, in cui si critica la sentenza nella misura in cui incidendo sul rapporto intergenerazionale, che è alla base del sistema a ripartizione gestito dalla Cassa, si fanno prevalere le ragioni delle generazioni più anziane rispetto a quelle delle generazioni più giovani, altrettanto meritevoli di tutela, salvaguardando l’affidamento dei primi rispetto alle esigenze di contenimento della spesa. 122 Cass. 30 luglio 2012, numero 13612, in Dejure. 123 Cass. 12 agosto 2014, numero 17892, in LG, 2014, numero 12, p. 1130, con nota di C.A. GIOVANARDI, G. GUARNIERI, G. LUDOVICO, G. TREGLIA, Modifica in peius del calcolo della pensione retributiva e criterio del pro-rata, in cui si evidenzia come l’attribuzione di una particolare efficacia al criterio del pro-rata pregiudichi gli effetti delle modifiche introdotte dalla Casse al fine di garantire il proprio equilibrio finanziario. Contra Cass. 13 novembre 2014, numero 24221, in MGC, 2014. 124 Cass., sez. unumero , numero 17742/2015, op. cit. da ultimo, v. anche Cass. 08 aprile 2019, numero 9746, in Dejure, in cui si afferma che «la garanzia costituita dal principio cd. del pro rata […] ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. L’articolo 1, comma 763, della legge numero 296 del 2006, ha sostituito il concetto di pro rata di cui al citato articolo 3, comma 12, con un concetto meno rigido […] Il criterio del pro rata è, dunque, stato reso flessibile e posto in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni consentendo alla Cassa, solo dalla data di entrata in vigore della norma, di adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla legge numero 335 del 1995». V, anche, Cass. 7 gennaio 2019, numero 133, in Dejure Cass. 10 dicembre 2018, numero 31875, in LG, 2019, numero 3, p. 313 Cass. 6 novembre 2018, numero 28253, in Dejure Cass. 28 settembre 2018, numero 23597, in Dejure. 125 Sull’interpretazione giudiziale del principio del pro-rata, v. G. CANAVESI, Principio del pro-rata o diritti acquisiti nelle casse di previdenza dei liberi professionisti?, op. cit., in cui si evidenzia come il principio del pro-rata non debba essere inteso come garanzia dei diritti quesiti.