Nella questione esaminata dalla Corte di Cassazione, il Collegio territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro, dove era deceduto un centauro, i cui eredi avevano agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, tenendo ben conto che le auto tamponate dal motociclista erano ferme sulla corsia di marcia della moto condotta dal medesimo, poi deceduto , a causa di un precedente sinistro, peraltro segnalato, ritenendo tali circostanze incontroverse in fatto, ed ha pure valutato che l’incolonnamento dei mezzi fermi per il precedente incidente, tenendo conto l’andamento curvilineo della strada, valutato assieme alle condizioni di luce, era ben visibile e, pertanto, ha ritenuto irrilevanti le violazioni alle disposizioni del Codice della Strada asseritamente addebitate dai ricorrenti ai conducenti delle auto tamponate.
La vicenda. Pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposti dai congiunti ed eredi di un uomo deceduto a causa di un sinistro stradale , nei confronti di alcune compagnie di assicurazione, nonché di ulteriori convenuti, il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda. La domanda, riproposta in appello, veniva parimenti rigettata. I congiunti ed eredi hanno proposto ricorso per Cassazione, che tuttavia è stato dichiarato inammissibile. La mancata dimostrazione della qualità di eredi. Il Collegio di legittimità ha anzitutto ritenuto fondata l'eccezione, sollevata dalle compagnie assicuratrici controricorrenti, in merito alla legittimazione attiva dei ricorrenti, per l'asserita qualità di eredi, non avendo gli stessi fornito prova alcuna. In particolare, i ricorrenti non hanno prodotto la documentazione che avrebbero dovuto porre a fondamento della dedotta legittimazione, ai sensi dell'articolo 372 del codice di rito civile. La tesi del tamponamento “da tergo”. I ricorrenti si sono lamentati della sentenza, avendo la stessa ritenuto che, nel caso di specie, si trattava di tamponamento da tergo, e rispetto al quale risulterebbe pacifica la giurisprudenza la quale, ponendo a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, escluderebbe l'operatività della presunzione di cui all' articolo 2054 c.c. , comma 2, a carico degli ulteriori conducenti dei mezzi in stato di quiete. Secondo i ricorrenti la giurisprudenza richiamata dal giudice territoriale si riferirebbe a fattispecie di scontro tra veicoli in movimento, e non alle ipotesi di un tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevisto e che, nel caso di specie, il sinistro si sarebbe verificato su strada a scorrimento veloce a causa dell'impatto tra il motoveicolo condotto dal deceduto e un'altra autovettura, ferma in fila da quasi un'ora, a causa di un precedente sinistro verificatosi, appunto, quasi un'ora prima, e che solo a seguito di tale urto il motoveicolo avrebbe, di conseguenza, urtato altre due auto. L'asserita violazione delle disposizioni stradali. Per i ricorrenti il sinistro sarebbe stato causato dall'imprevedibile ed anomalo incolonnamento non momentaneo, costituente ostacolo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, e dette circostanze decisive, sempre secondo detta difesa, non sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale, con l'effetto che il medesimo giudice di secondo grado avrebbe errato nel non ritenere responsabili, in via concorsuale, le parti appellate, non avendo i conducenti dei veicoli tamponati dimostrato di aver quantomeno provato a rendere libero il transito, ovvero di aver provato a collocarsi sul margine destro della carreggiata, in parallelo all'asse di essa, come disposto dall' articolo 161 del Codice della Strada , e neppure avrebbero stazionato le luci di segnalazione come previsto dall'articolo 153, né avrebbero esposto il triangolo ex articolo 162, stesso Codice, restando quindi inattivi e subendo gli eventi conseguenziali. Per l'effetto, secondo la tesi difensiva dei ricorrenti, ognuno dei conducenti coinvolti nel sinistro aveva concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, e il giudice di merito non avrebbe neppure accertato le circostanze dell'incidente. Inoltre, sempre secondo la difesa in parola, la sentenza impugnata sarebbe carente non potendo ritenersi che l'implicita esclusione dell'applicabilità dell' articolo 2054 c.c. , comma 2 «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli» , possa derivare automaticamente dal principio sancito dalla vecchia versione dell' articolo 107 del Codice della Strada . La valutazione de facto . Per il Giudice di legittimità i motivi proposti dai ricorrenti risultano inammissibili, proponendo questioni di fatto e tendendo a una rivalutazione nel merito. Per il medesimo collegio la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro tenendo ben conto che le auto tamponate dal motociclista erano ferme sulla corsia di marcia della moto da questi condotta a causa di un precedente sinistro, peraltro segnalato, ritenendo tali circostanze incontroverse in fatto, ed ha pure valutato l' incolonnamento delle auto ferme per il precedente incidente, tenendo conto che l'andamento curvilineo della strada, valutato assieme alle condizioni di luce, era ben visibile e, pertanto, risultano irrilevanti le violazioni alle disposizioni del Codice della strada lamentate dai ricorrenti e addebitate ai conducenti delle auto tamponate. La doppia conforme. Infine, il Collegio ha rilevato l'inammissibilità ex articolo 348- ter , ultimo comma del codice di rito civile, delle censure motivazionali proposte. Più in particolare, nell'ipotesi di cosiddetta “doppia conforme”, prevista dal quinto comma nei confronti dei giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato tramite citazione, di cui sia stata richiesta la notificazione a seguito del settembre 2012, il ricorrente per Cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'articolo 360, numero 5, del codice di rito, ha l' onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado, come anche della sentenza di rigetto dell'appello, fornendo prova che le stesse sono, tra di loro, differenti.
Presidente Scarano – Relatore Scrima Fatti di causa Con sentenza numero 3908/2016, depositata il 13 luglio 2016, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da P.R. , G.A.I. , G.M.A. e G.G. , congiunti ed eredi di G.S. , deceduto il 17 novembre 2006 a causa di un sinistro stradale avvenuto il omissis , nei confronti di Unipol Sai S.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., R.S.F. , R.S.A. , R.V. , R.M. , D. S.r.l., D.S. e P.A. nonché nei confronti di Fata Assicurazioni Danni S.p.a., INA Assitalia Assicurazioni S.p.a., poi Generali Italia S.p.a., e Società Cattolica di Assicurazioni, il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile tale domanda nei confronti di Unipol Sai S.p.a., la rigettò nei confronti degli altri convenuti e condannò gli attori alle spese di lite. Avverso la decisione di primo grado P.R. , G.A.I. , G.M.A. , anche in qualità di eredi di G.G. , deceduto nelle more del processo, proposero appello, cui resistettero Fata Assicurazioni Danni S.p.a., Società Cattolica di Assicurazioni e Generali Italia S.p.a. gli altri appellati restarono contumaci. La Corte di appello di Catania, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2019, rigettò il gravame e condannò gli appellanti alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito G.A.I. , G.M.A. , anche in qualità di eredi di G.G. , attore in primo grado e deceduto il omissis , ed eredi di P.R. , deceduta in data omissis , hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati da separate memorie, la Soc. C.A.s.c. poi C.A. S.p.a. , incorporante per fusione la FATA Assicurazioni Danni S.p.a., quale assicuratrice per la r.c.a. della Panda di proprietà della D. S.e.l., nonché la Soc. C.A.s.c. poi C.A. S.p.a. , quale assicuratrice della Multipla di proprietà di R.V. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente esaminata la contestazione sollevata dalle società assicuratrici controricorrenti circa la legittimazione attiva delle ricorrenti per l'asserita qualità di eredi di G.G. e di P.R. , non avendo al riguardo le ricorrenti fornito alcuna prova. L'eccezione è fondata, non avendo a tale proposito le ricorrenti prodotto alcunché e non avendo le medesime, a fronte di tale specifica eccezione, dedotto nulla al riguardo le stesse neppure hanno depositato memoria nè risulta si siano avvalse della facoltà di produrre documentazione a fondamento di tale dedotta legittimazione ai sensi dell' articolo 372 c.p.c. . 2. Vanno, poi, comunque esaminati i motivi proposti. 3. Il primo motivo è così rubricato Violazione o falsa applicazione dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, delle nome e dei principi e in tema di valutazione della prova e dei fatti non contestati, l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d'ufficio ai sensi dell' articolo 360, c.p.c. , nnumero 3 e 5 . Con tale mezzo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che trattasi nel caso di specie, di tamponamento da tergo. Sul punto è pacifica la giurisprudenza, che ponendo a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, esclude l'operatività della presunzione di cui all' articolo 2054 c.c. , comma 2, a carico degli altri conducenti dei veicoli in stato di quiete . Ad avviso delle ricorrenti, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale si riferirebbe ad ipotesi di scontro tra veicoli in movimento e non ad ipotesi di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevisto e che nel caso all'esame il sinistro si sarebbe verificato su strada a scorrimento veloce, a causa dell'impatto tra il motoveicolo condotto da G.S. e l'autovettura Multipla, di proprietà di R.V. , condotta da R.M. , ferma ed i fila da quasi un'ora a causa di un precedente sinistro verificatosi quasi un'ora prima, e che solo a seguito di tale urto, il predetto G. avrebbe urtato le altre due auto, la Fiat Panda condotta da D.S. e di proprietà della D. S.r.l., e la Fiat 600 di proprietà di P.A. e dal medesimo condotta. Pertanto, secondo le ricorrenti, il sinistro di cui si discute in causa sarebbe stato determinato dall'imprevedibile ed anomalo incolonnamento, non momentaneo, costituente ostacolo rispetto al normale andamento della circolazione stradale e tali circostanze, a loro avviso, decisive non sarebbero state esaminate dalla Corte territoriale, con la conseguenza che detta Corte avrebbe errato nel non ritenere responsabili, in via concorsuale le parti appellate, non avendo i conducenti dei veicoli tamponati provato a rendere libero il transito o quanto meno a collocarsi sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa, come disposto dall' articolo 161 C.d.S. , nè avrebbero azionato le luci di segnalazione, come previsto dall' articolo 153 C.d.S. , nè avrebbero esposto il triangolo di cui all' articolo 162 C.d.S. , rimanendo del tutto inattivi e subendo gli eventi consequenziali. Concludono le ricorrenti sostenendo che nella specie non potrebbe pertanto escludersi l'operatività dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, e dovrebbe, quindi, ritenersi che ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e che il Giudice di merito non avrebbe neppure accertato pienamente le circostanze dell'incidente inoltre, anche sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata sarebbe carente, non potendo ritenersi che l'implicita esclusione dell'applicabilità dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, possa derivare automaticamente dal principio sancito dal vecchio testo dell' articolo 107 C.d.S. , alla luce della giurisprudenza dalle medesime richiamate. 2. Con il secondo motivo, rubricato Violazione o falsa applicazione degli articolo 153, 161 e 162 C.d.S. , delle norme e dei principi in tema di valutazione della prova e dei fatti non contestati, contraddittorietà della sentenza, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte o rilevabile d'ufficio ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 . 4. I due motivi proposti che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Gli stessi, infatti, al di là del pur effettuato richiamo nella rubrica di alcuni di essi alla violazione di legge sostanziale e processuale, pongono questioni di fatto e tendono chiaramente, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede Cass., sez. unumero , 27/12/2019, numero 34476 . Va inoltre evidenziato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica del sinistro, ha ben tenuto conto che le auto tamponate da G.S. erano ferme sulla corsia di marcia della moto da questi condotta a causa di un precedente incidente, peraltro segnalato , ritenendo tali circostanze incontroverse in fatto v. p. 5 della sentenza impugnata e ha pure valutato, confermando sul punto quanto già rilevato dal Tribunale, che, in ogni caso, l'incolonnamento delle auto ferme per un precedente sinistro - tenuto conto dell'andamento curvilineo della strada curva assai ampia, inclinata a sinistra di soli trenta gradi, peraltro distribuiti in oltre 500 metri, come risultante da areo-fotografia, all. numero 2 in produzione Generali Italia , valutato assieme alle condizioni di luce ore 19,40 circa del mese di agosto - era ben prontamente visibile, sicché risultano irrilevanti le lamentate violazioni del C.d.S. ad opera dei conducenti delle auto tamponate peraltro, non è stato neppure precisato quando R.M. , nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe reso le dichiarazione cui si fa riferimento a p. 6 del ricorso, dove, a tale riguardo, si fa generico richiamo al fascicolo di primo grado , con conseguente difetto di specificità delle censure sul punto. Si rileva, infine, che risultano inammissibili ex articolo 348 ter c.p.c. , u.c., le censure motivazionali proposte. Nell'ipotesi di cd. doppia conforme , prevista dall' articolo 348 ter c.p.c. , comma 5, applicabile, ai sensi del D.L. numero 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. numero 134 del 2012 , ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 si evidenzia che, nella specie, l'atto di citazione in appello è stato notificato ben oltre tale data, come si evince anche dal NRG assunto dal giudizio di appello, 1319/2016 , il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5 nel testo riformulato dal D.L. numero 83 cit., articolo 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 , deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. 22/12/2016, numero 26774 Cass. 10/03/2014, numero 5528 . Nella specie tale onere non risulta essere stato assolto dalle ricorrenti. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 Cass., sez. unumero , 20/02/2020, numero 4315 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.