La vicenda trae origine e spunto, per quanto concerne la definizione del contenuto dell’espressione “procedimento pendente” dalle vicende, ahinoi ben note, dell’estate Barese e delle traversie che hanno interessato i Colleghi ed i Magistrati in servizio presso il capoluogo Pugliese.
Il caso . In un ricorso, colto ed articolato, viene sostanzialmente contestata l'ammissibilità di un atto d'appello formato dalla Procura poiché depositato fuori “tempo massimo” anche ai sensi delle previsioni della norma aveva regolato la materia in riferimento alla peculiare situazione del Tribunale barese. In sostanza il ricorrente solleva l'eccezione di inammissibilità in riferimento alla dichiarata non pendenza di procedimento penale poiché questo non poteva dirsi essere pendente in primo grado una volta pronunciata la sentenza che lo aveva definito. Di qui l'inapplicabilità della normativa emergenziale che aveva riguardo solo ed esclusivamente ai giudizi pendenti in grado d'appello. Oltre al motivo, declinato quale primo motivo di lagnanza, il ricorrente sollevava, come detto, altre ed interessanti questioni giuridiche, tra cui quella inerente il mancato rispetto dei principi portati nella nota pronuncia Dann vs Moldavia in riferimento alla impossibilità del giudice di secondo grado di ribaltare sentenza assolutoria senza dar corso alla audizione diretta delle prove testimoniali, che, nel caso di specie, erano costituite, fra l'altro anche da elaborati di carattere tecnico perizie e consulenze che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità equipara alla prova dichiarativa. Il ricorso dunque viene accolto, sotto questo profilo, declinato quale quinto motivo di doglianza, e respinto con riferimento al primo che però induce la Corte ad effettuare profonda riflessione circa i contenuti per così dire spazio-temporali del sintagma “procedimento pendente”. Il “ procedimento pendente ”. La Corte esordisce chiarendo come nel codice di rito non sia contenuta una definizione diretta a definire cosa debba intendersi per procedimento pendente soprattutto con riferimento alle differenti fasi del procedimento “penale”, come è noto governata da differenti giudici. Ai fini di orientarsi ed orientare l'interpretazione della norma, meglio dell'espressione, i Giudici fanno riferimento all''articolo 746- bis c.p.p. che concedere la possibilità, nel rispetto delle convenzioni internazionali, di assumere nello Stato italiano un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero. Ancora, l' articolo 17, comma 1, c.p.p. contiene la disciplina inerenti la riunione di processi pendenti nello stesso grado e davanti al medesimo giudice regolandone la fattispecie. L'articolo 245 delle disposizioni transitorie del codice di rito al primo comma lettera e disponeva che ai procedimenti che proseguivano con le norme anteriormente vigenti si applicasse l' articolo 296, comma 3, del codice di procedura penale del 1988 “per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria” Vengono poi citate nella sentenza in commento le disposizioni contenute nell'articolo 304 comma 1 lettera c e c bis , 746- quater c.p.p. e 91 disp. att. c.p. Le disposizioni citate sono, a parere di chi scrive, di semplice interpretazione e per vero non in grado di sollevare dubbi interpretativi circa il concetto me la portata del “procedimento pendente” cui si riferiscono e, almeno in punto, l'opinione espressa pare condivisa anche dai Supremi Giudici. Il problema sorge, come sempre, con la cosiddetta “ legislazione speciale ” di cui, la Storia insegna, il Legislatore Italiano fa spesso ampio e non sempre coerente, rispetto alla legislazione ordinaria, uso. In legislazione di tal fatta, di natura almeno ontologicamente emergenziale, il termine “procedimento pendente” è utilizzato in modo generico e privo di riferimenti a concrete fasi e/o atti o strumenti processuali che aiutino ad indicare a quali limiti spazio-temporali, debba essere riferito. Il che importa che al lemma debba essere assegnato significato non univoco, non identico “ tale cioè da poter essere utilizzato in tutti i casi in cui ad esso il legislatore ricorra per disciplinare situazioni che risultano, tra loro, profondamente diverse e si potrebbe dire, a volte anche ontologicamente differenti, evenienza che ricorre quando il testo normativo è destinato a governare istituti di diritto penale sostanziale o, invece, istituti di carattere prettamente processuale ”. Ovvero, non possiamo dire, a priori e con certezza a cosa si riferisca l'espressione “ procedimento pendente ” se non collegarla all'esistenza fenomenica di una vicenda relativa alla pretesa punitiva che il Leviatano agisce nei confronti del cittadino. Un po' poco e molto preoccupante. Ci salva dall'incerto e disperato vagare il disposto dell'articolo 12 delle preleggi che ricorda come il significato che deve essere attribuito dall'interprete a una fattispecie scaturisce, oltre che dal significato letterale della disposizione normativa in cui le parole sono inserite dalla ratio che ispira la norma la quale quel segno linguistico adopera per il conseguimento dello scopo cui la norma stessa è predisposta. “ Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ” Ma se così è, o meglio se così dovrebbe essere, allora, secondo il ragionamento seguito ed espresso dalla Corte, occorre far buon governo degli strumenti interpretativi forniti dalla Giurisprudenza sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale numero 393/2006 che ha affermato, con riferimento alla normativa relativa alla prescrizione, che la pronuncia della sentenza di primo grado, a prescindere da quale ne sia il tenore, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento. “ Siccome a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell' articolo 10 comma 3, legge 251 del 2005 , la norma, che ne è risultata, stabilisce che la disciplina prescrizionale più favorevole si applica ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge cioè la numero 251 del 2005 ad esclusione dei processi pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del momento cui deve farsi riferimento per stabilire la “pendenza” del processo, ha dovuto scrutinare quale fosse effettivamente il vincolo imposto dalla pronuncia della Corte Costituzionale, esaminandone attentamente la motivazione della sentenza della Consulta per coglierne la ratio decidendi ” Di detta commendevole attività al povero commentatore sfugge l'utilità a fronte della definizione chiara resa dalla Corte Costituzionale, ma tant'è. L'esito del penetrante scrutinio è riportato nella sentenza a Sezioni Unite D'amato e Rancan che ha individuato la sentenza conclusiva del primo grado come spartiacque per l'applicazione della disciplina più favorevole in tema di prescrizione, ma…. unicamente in ragione e virtù del singolo problema affrontata e non già in via generale. Con il che “ la scelta di individuare, nella sentenza di primo grado, il momento preclusivo dell'applicazione della disciplina più favorevole, tra vecchio e nuovo regime della prescrizione, trova la propria giustificazione nella soluzione del caso specifico piuttosto che nell'enunciazione di una regola valida per definire, sempel pro semper, la nozione di “procedimento pendente” ” Non so se i miei lettori condivideranno il mio amletico dubbio che riassumo in un “ perchè? ” ma, bisognoso di sfogo, lo esterno. Ciò che è certo è che per gli Ermellini, l'impossibilità di utilizzare la definizione resa dalla Consulta di “ procedimento penale pendente ”, consente, ed anzi obbliga ad applicare il secondo canone indiccato dall'articolo 12 delle preleggi ovvero di analizzare la volontà del Legislatore. Analisi che porta ad individuare la medesima nella assegnazione al “ sintagma “procedimenti pendenti” il significato non di procedimenti definiti, per essere stato pronunciato il provvedimento conclusivo del giudizio, ma di procedimenti in relazione ai quali il tribunale fosse ancora nella materiale disponibilità degli atti del procedimento in attesa dell'espletamento degli adempimenti diretti a trasferire, se del caso, gli atti stessi al giudice di secondo grado, adempimento da compiersi necessariamente dopo la presentazione dell'impugnazione, i cui termini, per le criticità strutturali in precedenza evidenziate, erano stati perciò ex lege sospesi ” Perdonate la mia dura cervice ma non riesco a convincermi del ragionamento seguito, neppure alla luce del richiamo all'articolo 590 del codice di rito che, a mio modestissimo parere, indica solo come debba procedersi alla trasmissione di atti senza nulla dire rispetto alla questione giuridica affrontata. Neppure l' articolo 91 disp. att. c.p.p. pare essere d'ausilio posto che la norma attuativa indica solo a chi spetti provvedere in tema di misura cautelari e solo in detto tema verrebbe da sottolineare dopo l'emissione di sentenza di primo grado e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'appello. Si tratta di norma che non indica quale “pendente” un procedimento ma che si limita, in materia de libertate ad individuare un giudice competente a decidere in attesa di atti che il procedimento potrebbero riaprire riconducendolo allo stato di “pendenza”. Siamo innanzi dunque ad un sintagma dal significato indefinito che, per i Giudici della Corte di Cassazione, o almeno per i Giudici di questa Sezione della Corte, non è definibile con certezza neppure dopo la pronuncia del Giudice delle leggi e che, per ciò, necessita d'essere interpretato caso per caso. Taylor made, direbbero gli Inglesi.
Presidente Lapalorcia – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari ha riformato quella emessa dal Tribunale della medesima città e, in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile, ha condannato il ricorrente, in relazione al reato ascrittogli, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento della diminuente di cui all' articolo 89 c.p. nonché delle circostanze attenuanti generiche e con l'esclusione della circostanza aggravante di cui all' articolo 609-ter c.p. , numero 4, condannandolo altresì al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali del doppio grado sostenute dalla suddetta parte civile e, re3pingendo l'appello dell'imputato, l'ha condannato anche al pagamento delle spese processuali del grado, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all' articolo 609-bis c.p. e articolo 609-ter c.p. , comma 2, numero 4, per aver costretto la vittima, dell'età di 16 anni, a subire atti sessuali, minacciandola ripetutamente mediante l'uso di una pistola, chiudendosi con lei a chiave all'interno della camera da letto, impedendole di allontanarsi e costringendola, nonostante i suoi ripetuti rifiuti, a subire un rapporto sessuale completo condotta aggravata dall'aver agito nei confronti di persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale. In Bari il 28 settembre 2016. Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal delitto ascrittogli, esclusa l'aggravante di cui all' articolo 609-ter c.p. , comma 1 numero 2, perché persona non imputabile per incapacità di intendere e volere al momento del fatto. Con la stessa pronuncia, il Tribunale aveva applicato all'imputato la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata per la durata di anni due, prescrivendogli di frequentare il Centro d'igiene mentale territorialmente competente e di seguire scrupolosamente le indicazioni e la terapia farmacologica, psichiatrica e psicoterapeutica prescritta dai sanitari, disponendo che il responsabile del C.I.M. trasmettesse con cadenza bimestrale e fino all'irrevocabilità della sentenza, relazione in ordine all'osservanza delle prescrizioni imposte. 2. Il ricorso, presentato da entrambi i difensori di fiducia dell'imputato, è affidato a nove motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza resa in data 20 giugno 2019, con la quale la Corte territoriale rigettava l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per violazione dell' articolo 111 Cost. , comma 6, e dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, anche in relazione all' articolo 585 c.p.p. , e reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. 22 giugno 2018, numero 73, articolo 1 convertito nella L. 27 luglio 2018, numero 93 in relazione agli articolo 2,3,24,25 e 111 Cost. . In buona sostanza, il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per tardività, svolgendo la doglianza sotto diversi profili, e in particolare per inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità o decadenza in relazione al D.L. numero 73 del 2018, articolo 1 anche sotto l'angolo visuale dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione. A tal proposito, il ricorrente premette che la sentenza di primo grado venne resa in data 3 aprile 2018 con indicazione, da parte del giudice, del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e la motivazione del provvedimento fu depositata in data 12 giugno 2018, sicché la scadenza del termine per l'impugnazione era fissata al 16 settembre 2018. Siccome il pubblico ministero aveva depositato, presso la cancelleria del Tribunale, l'atto di appello in data 26 settembre 2018, l'impugnazione doveva essere stimata inammissibile, in quanto intempestiva, perché l'atto di gravame era stato presentato oltre il termine previsto per legge. Tale eccezione - ritualmente sollevata, in via preliminare, nel corso del giudizio di appello - era stata respinta con l'ordinanza del 20 giugno 2019 ed era stata confermata anche con l'impugnata sentenza. Il ricorrente prende, allora, precisa posizione rispetto alle ragioni per le quali la Corte d'appello aveva respinto, con l'ordinanza gravata, l'eccezione di tardività dell'atto di impugnazione presentato dal pubblico ministero e ricorda che la Corte barese aveva motivato il proprio assunto sul rilievo che il D.L. numero 73 del 2018, articolo 1 avesse espressamente previsto la sospensione dei termini per la presentazione delle impugnazioni avverse le sentenze di primo grado, numero d.r. a prescindere dalla questione relativa alla pendenza o meno del giudizio di appello, osservando come non fosse neppure applicabile il comma 2 del citato articolo, che si riferiva espressamente agli imputati in stato di custodia cautelare , mentre la misura di sicurezza provvisoria, in atto nei confronti dell'imputato, non era assimilabile alla misura cautelare, posto che sia la durata che l'efficacia della prima non potevano ritenersi vincolate, diversamente dalle cautele personali, al rispetto dei termini di durata della misura, bensì solo all'accertamento periodico della sussistenza della pericolosità sociale. Dopo aver riportato il testo del D.L. numero 73 del 2018, articolo 1 il ricorrente sottolinea l'errore interpretativo compiuto dalla Corte d'appello, sostenendo, con diffuse argomentazioni, che a il termine per l'appello non era sospeso in quanto il processo, una volta pronunciata la sentenza di primo grado, non era più pendente dinanzi al Tribunale di Bari b il termine per l'appello non era sospeso anche perché, contrariamente all'assunto della Corte di merito, il processo rientrava nell'eccezione di cui al D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2 in quanto l'imputato era sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, misura restrittiva del tutto equiparabile a quelle cautelari, in quanto parimenti limitativa della libertà personale. Cosicché, qualora si dovesse ritenere infondata la doglianza e ammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, osserva il ricorrente che il D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2, non si sottrarrebbe, allora, alla censura di illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude la sospensione dei termini per i soggetti sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti gravati da misure cautelari. Nell'eccepire, pertanto, l'illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli articolo 2,3,24,25 e 111 Cost. , il ricorrente sottolinea che, se la ratio sottesa alla esclusione della sospensione dei termini prevista dal D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2 è quella di non gravare gli imputati sottoposti ad una misura limitativa della libertà personale di un allungamento dei tempi processuali, allora la non inclusione in tale alveo degli imputati sottoposti all'applicazione di una misura di sicurezza personale quale la libertà vigilata non sarebbe costituzionalmente giustificabile. Ne' varrebbe ad escludere il vulnus il fatto che la libertà vigilata sia una misura di sicurezza non detentiva. Dopo aver enunciato le ragioni per le quali l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello al D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2 si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati, il ricorrente chiede che la Corte di cassazione, a norma della L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 23 sollevi questione di legittimità costituzionale del D.L. numero 73 del 2018, articolo 1 convertito, con modificazioni, con la L. numero 93 del 2018 , per contrasto con gli articolo 2,3,24,25 e 111 Cost. , trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della medesima ordinanza resa in data 20 giugno 2019, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato di inmmissibilità, per difetto d'interesse, dell'appello della parte civile per violazione dell' articolo 111 Cost. , comma 6, e dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione agli articolo 568,576 e 591 c.p.p. con conseguente nullità dei capi della sentenza concernenti le statuizioni civili. Premette che, in ordine all'accertamento del fatto storico contestato, la sentenza ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, su tale punto, quantomeno con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la statuizione sarebbe, in parte qua, divenuta irrevocabile. Ne consegue che l'assoluzione per difetto di imputabilità non produce effetti preclusivi nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, in quanto tale tipologia di sentenza lascia inalterato l'accertamento del fatto storico giudicato, incidendo esclusivamente sulla punibilità, sicché deve essere ritenuto inammissibile, per mancanza di interesse, l'appello proposto contro una sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza, resa in data 6 ottobre 2020, di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'assunzione di prove nuove, con specifico riferimento, nell'ambito dell'espletamento della perizia disposta in grado d'appello, all'audizione del proprio consulente, anche in virtù della diagnosi di una ulteriore patologia dell'imputato, emersa successivamente alla chiusura delle operazioni peritali, nonché con riferimento alla richiesta di acquisizione di una relazione tecnica informatica, resa dal consulente tecnico di parte, in data 9 novembre 2017, il quale aveva effettuato l'estrazione, dal profilo Facebook dell'imputato, di una conversazione intercorsa tra quest'ultimo e altra persona la sera del 28 settembre evidente, data del commesso reato . L'ascolto e la lettura dei files audio avrebbero reso evidente, ad avviso della difesa, la condizione psicopatologica in cui versava l'imputato in quel momento, quindi subito dopo l'incontro con la vittima, cosicché la difesa ne sollecitava l'acquisizione, in quanto elemento di particolare rilevanza alla luce delle patologie e del quadro psicotico o in cui versava l'imputato al momento dei fatti, nonché alla luce degli elementi utilizzati dal perito nominato dal giudice di appello per formulare la propria valutazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione per omessa rinnovazione della prova dichiarativa, in grado di appello, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, di sentenza assolutoria di primo grado. Osserva che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità causata dall'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avendo il giudice dell'appello riformato, sulla base di prove dichiarative assunte nel precedente grado di giudizio, la sentenza assolutoria resa in primo grado. Ricorda che la mancata rinnovazione in appello della prova dichiarativa decisiva è censurabile per violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, poiché sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto dell' articolo 178 c.p.p. , lett. c , e articolo 180 c.p.p. . Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva e neppure ha ritenuto di motivare sul punto. Dopo aver richiamato le più significative pronunce sulla rinnovazione delle prove dichiarative decisive nel caso di ribaltamento in appello di una decisione assolutoria di primo grado ed evidenziato che tra le prove dichiarative rientrano anche quelle dei periti e dei consulenti tecnici, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la Corte barese avrebbe dovuto procedere al nuovo esame del Dott. V. e del Prof. C., teste qualificato il primo e consulente di parte il secondo, le cui dichiarazioni erano state ritenute esaustive e concordi tra loro e, di conseguenza, poste dal giudice di prime cure a fondamento della sentenza assolutoria, ma avrebbe dovuto procedere anche all'audizione della L.S.K., con riferimento al contegno tenuto dall'imputato nei momenti immediatamente successivi ai fatti, in relazione ai messaggi dallo stesso inviati. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla nuova audizione della persona offesa, quantomeno con riferimento alla circostanza del mutamento improvviso che la stessa aveva riferito di aver visto nel suo amico e sulle presunte minacce che quest'ultimo avrebbe pronunciato nel corso del loro incontro. Con riferimento alle minacce, asseritamente proferite dall'imputato, si osserva come esse abbiano costituito un tema centrale e fondante della perizia, necessario per far propendere il perito per la incapacità di intendere e volere parziale e non totale. Tale tema, che aveva assunto rilevanza unicamente nel grado di appello, a seguito dell'espletamento della perizia, doveva essere rivalutato e approfondito in maniera specifica nel corso di un nuovo esame della persona offesa, anche per chiarire i dubbi che lo stesso perito aveva palesato in ordine all'autenticità delle dichiarazioni della stessa persona offesa. Del resto, la sentenza assolutoria di primo grado si era basata esclusivamente sulle prove dichiarative sopra indicate, Dott. V. e Prof. C. e, quindi, necessariamente si doveva procedere nuovamente al loro esame. Analogamente, si doveva procedere al nuovo esame della persona offesa e della L.S., le cui dichiarazioni erano state utilizzate in senso pregiudizievole, nella sentenza di appello, nei confronti dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla capacità di intendere e volere dell'imputato, dolendosi, in particolare, della mancanza di una motivazione c.d. rafforzata rispetto alla sentenza di primo grado, ribaltata, e del travisamento della prova su punti decisivi per il giudizio. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla capacità processuale dell'imputato. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge vizio di motivazione in relazione al reato di violenza sessuale, con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento psicologico censurato con l'atto di appello incidentale, nonché della necessità di una motivazione rafforzata anche sulla sussistenza del dolo. 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai mancato riconoscimento della circostanza di minore gravità. 2.9. Con il nono motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pericolosità sociale dell'imputato e all'applicazione della misura di sicurezza, chiedendo, in caso di annullamento del capo concernente la misura di sicurezza, il beneficio della sospensione condizionale della pena ex articolo 163 c.p. , comma 3, imputato infraventunenne . 3. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta che, conosciuta dalle parti, vale come memoria, dove, con ampie, diffuse e precise argomentazioni, ha concluso, quanto al primo motivo di ricorso, per il rigetto della doglianza, sul rilievo che, dal punto di vista squisitamente dogmatico, appare inequivocabile che la pendenza del giudizio d'appello consegua all'impugnazione della sentenza, ricordando come in tal senso si fosse pronunziata la pur risalente dottrina che aveva trattato in astratto tale profilo nella vigenza del codice di rito del 1930 sulla base dell'assunto che siffatto adempimento costituisse l'atto di effettivo impulso del giudizio di appello mentre, nella pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, il gravame rimane solo eventuale. Ne consegue che il grado d'appello è introdotto dalla presentazione dell'atto di impugnazione, sulla base della consueta argomentazione per cui in sua assenza il gravame sarebbe meramente virtuale e non certo pendente . Essendosi in tal senso allineata la decisione impugnata, il motivo di ricorso è stato stimato infondato. Nondimeno, esaminando il quarto motivo di gravame, all'evidenza preliminare rispetto alle ulteriori doglianze, il Procuratore generale ha osservato come il Giudice dell'appello, procedendo ad un giudizio diverso in termini di capacità di intendere e volere per l'imputato, non abbia disposto la rinnovazione dei periti e del consulenti che avevano concluso per una valutazione diversa da quella accolta dalla Corte di merito, ricordando che le Sezioni unite cfr. sentenza S.U. Pavan hanno fornito risposta affermativa al quesito se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice d'appello debba, qualora ritenuta decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa. Su queste basi, il Procuratore generale ha osservato che il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenza, in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'articolo 6 CEDU , così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, numero 8999, della Corte Europea dei diritti dell'uomo Sez. 2, numero 34843 del 01/07/2015, Sagone, Rv. 264542 . Erroneamente, pertanto, il giudice di secondo grado non avrebbe proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'assunzione delle prove dichiarative. Ne' l'avere espletato nuova perizia in secondo grado esonerava la Corte d'appello da tale obbligo, rendendo anzi ancora più pregnante l'esigenza di procedere, nell'ambito del dibattimento di secondo grado, al confronto dialettico tra le tesi sostenute dal perito di ufficio, dal consulente di parte della difesa e dal teste qualificato V A questo proposito, il Procuratore generale ha ribadito che il giudice di appello - qualora, come nel caso in esame, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna - ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza Sez. U., Mannino e ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. Il Procuratore generale ha pertanto concluso, assorbiti gli altri motivi, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio. 4. La parte civile ha presentato memoria con la quale, contrastando punto per punto i motivi di ricorso, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato alla luce del quarto motivo. Tuttavia, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso, in quanto pregiudiziale rispetto a tutte le altre prospettate doglianze. Esso non è fondato e la questione di legittimità costituzionale, che il ricorrente chiede alla Corte di sollevare, è manifestamente infondata. 2. Il D.L. numero 73 del 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 143 del 22 giugno 2018 e convertito con la L. 27 luglio 2018, numero 93 recante Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale , all'articolo 1 - rubricato sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale - stabilisce, al comma 1, che, fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualui que fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell' articolo 159 c.p. . Il medesimo articolo , al comma 2, stabilisce che la sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale, fatta salva, dal 1 al 31 agosto, l'applicazione della L. 7 ottobre 1969, numero 742, articolo 2, comma 1. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo . 2.1. Il codice di procedura penale non contiene una nozione diretta a definire il significato del sintagma procedimento penale pendente . L' articolo 746-bis c.p.p. , il comma 1 nel dettare le disposizioni generali in materia di trasferimenti di procedimenti penali tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea, contempla, tra l'altro, la possibilità, se ed in quanto previsto dalle convenzioni internazionali, di assumere, nello Stato, un procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero. L' articolo 17 c.p.p. , comma 1, contiene la disciplina dell'istituto della riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, regolando la fattispecie. L' articolo 245 disp. trans. c.p.p. , al comma 1, lett. e , disponeva che, ai procedimenti che proseguivano con le norme anteriormente vigenti, si applicasse l' articolo 296 c.p.p. 1988, comma 3, per i soli procedimenti pendenti ne//a fase istruttoria . Vi sono poi altre disposizioni del codice che fanno riferimento alla pendenza dei termini previsti da specifiche disposizioni articolo 304, comma 1, lett. c e c-bis oppure alla pendenza di un procedimento penale all'estero articolo 746-quater oppure alla pendenza del ricorso per cassazione articolo 91 disp. att. c.p.p. . La legislazione speciale, soprattutto quella dell'emergenza e il caso di specie ne è un'eloquente dimostrazione , ricorre, invece, frequentemente alla nozione di procedimento pendente sia per disciplinare istituti di carattere sostanziale come la prescrizione e sia per regolamentare, in un periodo limitato e ben definito, istituti di carattere processuale nei casi in cui particolari e imprevedibili eventi non consentono un regolare funzionamento dell'attività giudiziaria. A titolo esemplificativo, può farsi riferimento ai più imponenti interventi normativi emergenziali espressi con il D.L. 26 novembre 1980, numero 776 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 con il D.L. 27 ottobre 1997, numero 364 conv. nella L. 17 dicembre 1997, numero 434 con il D.L. 28 aprile 2009, numero 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile con il D.L. 6 giugno 2012, numero 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 con il D.L. 17 ottobre 2016, numero 189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e, da ultimo, con le misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare tra cui, D.L. 17 marzo 2020, numero 18 , conv. nella L. 24 aprile 2020, numero 27 . Ipotesi di sospensione dei termini procedurali sono contenute altresì nel D.L. 9 novembre 1966, numero 914 Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e nel D.L. 22 gennaio 1973, numero 2 Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 . Anche in molte leggi di amnistia e irdulto, in quelle di depenalizzazione e persino in disposizioni di diritto intertemporale emanate a corredo di modifiche a istituti del codice penale argumenta, L. 5 dicembre 2005, numero 251, articolo 10, comma 3 è presente il riferimento al segno linguistico procedimento pendente . Orbene, ad avviso del Collegio, è proprio la mancanza di una precisa definizione normativa, da un lato, e la oggettiva eterogeneità dei casi in cui il segno linguistico e', di volta in volta, adoperato dal legislatore che consentono di ritenere come allo stesso non possa essere assegnato, sempre e comunque, un identico significato, tale cioè da poter essere utilizzato in tutti i casi in cui ad esso il legislatore ricorra per disciplinare situazioni che risultano, tra loro, profondamente diverse e si potrebbe dire, a volte, anche ontologicamente differenti, evenienza che ricorre quando il testo normativo è destinato a governare istituti di diritto penale sostanziale o, invece, istituti di carattere prettamente processuale. Rientra, invece, in una corretta linea ermeneutica, in aderenza al principio espresso dall'articolo 12 disp. genumero , ritenere che il significato che deve essere attribuito dall'interprete a una fattispecie scaturisce, oltre che dal significato letterale della disposizione normativa in cui le parole sono inserite cioè dal testo , dalla ratio che ispira la norma la quale quel segno linguistico adopera per il conseguimento dello scopo cui la norma stessa è predisposta. In ciò, allora, risiede l'errore che affligge il motivo di ricorso, il quale sulla base di interventi nomofilattici della Corte di legittimità, scaturiti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, numero 251, articolo 10, comma 3, limitatamente alle parole dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché Corte Cost. numero 393 del 2006 , ha affermato che, ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli Sez. U, numero 15933 del 24/11/2011, dep. 24/04/2012, Rancan, Rv. 252012 - 01 Sez. U, numero 47008 del 29/10/2009. D'Amato, Rv. 244810 - 01 . Siccome a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. numero 251 del 2005, articolo 10, comma 3, la norma, che ne è risultata, stabilisce che la disciplina prescrizionale più favorevole si applica ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge cioè la numero 251 del 2005 , ad esclusione dei processi pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del momento cui deve farsi riferimento per stabilire la pendenza del processo, ha dovuto scrutinare quale fosse effettivamente il vincolo imposto dalla pronuncia della Corte costituzionale, esaminando attentamente la motivazione della sentenza della Consulta per coglierne la ratio decidendi. Posto che la Corte costituzionale aveva ritenuto che la norma - la quale disponeva la inapplicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali fosse intervenuta, in primo grado, la dichiarazione di apertura del dibattimento - introduceva una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all' articolo 2 c.p. , comma 4, poiché la scelta di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della L. numero 251 del 2005 non era assistita da ragionevolezza, le Sezioni unite D'Amato e Rancan hanno individuato, allora, la sentenza conclusiva del processo di primo grado come spartiacque nell'applicazione delle due discipline considerate dalla norma transitoria per la decisiva ragione che, a fondamento di tale scelta, era stata posta la considerazione che, divenuta operativa per effetto della sentenza della Corte costituzionale la disciplina più favorevole per tutta la durata del giudizio di primo grado, risultasse legittimo far scattare l'esclusione a partire dall'atto conclusivo di quest'ultimo, ossia dalla pronuncia di condanna o assolutoria resa all'esito del primo giudizio. Solo per questa ragione, nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni unite esclusero che il discrimine potesse essere costituito dalla proposizione dell'impugnazione come aveva ritenuto, Sez. 4, numero 22328 del 18/03/2009, Lombardi, Rv. 244000 - 01 ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado come aveva ritenuto, Sez. 3, numero 24330 del 15/04/2008, Muscariello, Rv. 240342 - 01 , giacché la prima opzione derivava da comportamenti delle parti e la seconda rappresentava un mero adempimento amministrativo. Perciò, calibrata sull'esigenza di raccordare la disciplina processuale intertemporale con la ratio decidendi della sentenza della Corte costituzionale, la scelta di individuare, nella sentenza di primo grado, il momento preclusivo dell'applicazione della disciplina più favorevole, tra vecchio e nuovo regime della prescrizione, trova la propria giustificazione nella soluzione del caso specifico piuttosto che nell'enunciazione di una regola valida per definire, semel pro semper, la nozione di procedimento pendente . 2.2. In altra ottica va, perciò, letto e interpretato il D.L. numero 73 del 2018 recante Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale . Come si evince dai lavori preparatori, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari trasmise, in data 18 maggio 2018, alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia le note conclusive della relazione relativa alla staticità dell'immobile di via OMISSIS , adibito a sede degli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale penale di Bari, redatta da un tecnico su incarico dell'INAIL, ente proprietario dell'edificio. Tale documento evidenziò carenze strutturali dell'immobile mai emerse prima e talmente gravi da comportare un serio pericolo per la incolumità dei dipendenti e degli utenti, essendo stata paventata la possibilità di un crollo improvviso dell'edificio non preceduto da segnali indicativi di cedimento. Alle stesse conclusioni giunse anche una successiva perizia del 25 maggio 2018 effettuata su incarico della Procura della Repubblica di Bari. Sulla base del suddetto rapporto tecnico, in data 23 maggio 2018, il direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari emise un provvedimento di sospensione dell'agibilità dell'immobile di via OMISSIS , comunicando inoltre l'avvio del procedimento amministrativo teso alla revoca dell'agibilità dell'immobile. Onde evitare l'interruzione dell'attività giudiziaria, con decreto-legge del 25 maggio 2018, il Ministro pro tempore della Giustizia autorizzò l'utilizzo dell'immobile già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il Tribunale penale e la Procura della Repubblica di Bari, immobile rivelatosi però di fatto insufficiente. A fronte di ciò, in data 26 maggio 2018, i capi degli uffii giudiziari della sede di via OMISSIS chiesero al Presidente della regione Puglia l'installazione di tensostrutture nel piazzale antistante l'edificio di via OMISSIS , all'interno delle quali poter svolgere attività di mero rinvio delle udienze già fissate relative ai processi penali pendenti dinanzi al tribunale penale di Bari. Furono così installate, a cura della Protezione civile, tre tende per lo svolgimento di tali udienze. Con provvedimento del 31 maggio 2018, il comune di Bari revocò l'agibilità dell'immobile di via OMISSIS . La revoca dell'agibilità dell'immobile comportò che le udienze di mero rinvio relative ai processi penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari fossero trattate nelle tensostrutture temporanee allestite all'aperto, con inevitabili conseguenze sull'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie. Di tale situazione prese atto il nuovo Ministro della giustizia, che, in data 7 giugno 2018, constatò le precarie condizioni in cui erano costretti a lavorare magistrati, avvocati e il personale amministrativo, nonché il forte disagio per tutti i cittadini. Le insostenibili condizioni termiche e igienico-sanitarie all'interno delle tensostrutture, unitamente ai successivi allagamenti causati dal violento temporale abbattutosi su Bari il 15 giugno 2018, resero impossibile, oltre che indecoroso, continuare a utilizzare le tensostrutture Assemblea Camera seduta del 11 luglio 2018 . In presenza, perciò, dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza fu emanato il decreto - legge in parola, con il quale si stabilì, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al Tribunale di Bari nonché del corso della prescrizione. In particolare, per i procedimenti penali pendenti, il D.L. sospese i termini di durata delle indagini preliminari i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni. Quanto alla sospensione di tali ultimi termini, il dato normativo, nella sua portata letterale, è estremamente chiaro perché, essendo stati sospesi, per quanto qui interessa, i termini per la presentazione delle impugnazioni, esso si riferisce a tutti i gravami, nessuno escluso e, quindi, anche agli appelli avverso le sentenze penali del tribunale, che le parti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge al 30 settembre 2018, avevano l'onere per quanto qui interessa, in via esclusiva, quanto al pubblico ministero, oppure in via alternativa, quanto alle parti private di presentare proprio presso l'ufficio giudiziario il Tribunale di Bari interessato alla sospensione delle attività, non anche presso la cancelleria del giudice ad quem, con la conseguenza che, durante il corso dei termini per impugnare, il procedimento, ai fini dell'intervento normativo in questione, doveva necessariamente ritenersi pendente presso il tribunale, a meno di limitare la sospensione epilogo cui paradossalmente giunge il ricorrente per dare corpo, contra litteram e contra tenorem rationes, alla sua tesi alle sole impugnazioni in cui il Tribunale di Bari fosse giudice di secondo grado, escludendo irragionevolmente tutte le impugnazioni ordinarie e, tuttavia, pretendendo per queste comunque la presentazione dell'impugnazione presso un ufficio giudiziario ossia il Tribunale di Bari che la legge, in quel periodo, aveva ritenuto, per la salvaguardia degli operatori e degli utenti nonché per le gravi carenze strutturali, inidoneo a prestare il servizio per le attività ordinarie, tra cui anche la presentazione delle impugnazioni penali, essendo state fatte salve solo le attività descritte nel D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2 relative ai procedimenti urgenti . Pertanto, l'intenzione del legislatore, come espressa nel D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 1, è stata quella di assegnare al sintagma procedimenti pendenti il significato non di procedimenti definiti, per essere stato pronunciato il provvedimento conclusivo del giudizio ma di procedimenti in relazione ai quali il Tribunale fosse ancora nella materiale disponibilità degli atti del procedimento in attesa dell'espletamento degli adempimenti diretti a trasferire, se del caso, gli atti stessi al giudice di secondo grado, adempimento da compiersi necessariamente dopo la presentazione proprio presso la cancelleria del Tribunale dell'impugnazione, i cui termini, per le criticità strutturali in precedenza evidenziate, erano stati perciò ex lege sospesi. Ulteriore conferma di tale soluzione si trae dal disposto dell' articolo 590 c.p.p. , il quale stabilisce che al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento , con la conseguenza che, sino a quando l'impugnazione non sia stata presentata, gli atti del procedimento restano nella materiale disponibilità del giudice a quo, e, pertanto, il procedimento deve ritenersi pendente presso l'ufficio giudiziario dell'organo che ha emesso la decisione conclusiva del grado, essendo giuridicamente escluso che, ai fini del compimento di atti processuali, un procedimento possa ritenersi pendente presso un ufficio giudiziario che potrebbe non essere mai investito della regiudicanda. Non è un caso, a tal proposito, che l' articolo 91 disp. att. c.p.p. , sebbene con riferimento alle sole misure cautelari, dispone che dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell' articolo 590 c.p.p. , provvede il giudice che ha emesso la sentenza , confermando il principio in base al quale la competenza a provvedere spetta al giudice che ha la materiale disponibilità degli atti e presso il quale il procedimento deve perciò ritenersi pendente. Quest'ultima disposizione, regolando poi la competenza a provvedere in materia cautelare nel lasso di tempo che intercorre tra la pronuncia della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, dà per scontato che, dopo la pronuncia della sentenza e prima dell'impugnazione di essa, la competenza a emettere provvedimenti de libertate spetti al giudice che ha pronunciato la sentenza, proprio perché, quando l'impugnazione non sia stata ancora presentata, sarebbe un fuor d'opera, salvo che legge disponga diversamente, parlare di procedimento pendente presso altro ufficio. Va anche detto, essendo stata eccepita l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, che, in tema di impugnazioni, contrariamente a quanto espressamente previsto per le parti private dall' articolo 582 c.p.p. , comma 2 non è in facoltà del pubblico ministero presentare l'atto di impugnazione a mezzo posta o nella cancelleria di un luogo diverso da quello in cui vi è la sede dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento oggetto dell'impugnazione l' articolo 582 c.p.p. non è interpretabile analogicamente, in quanto le forme di esercizio di un'attività processuale, allorché la relativa violazione è sanzionata dall'inammissibilità, non ammettono equipollenti Sez. 1, numero 18145 del 05/03/2003, Sergi, Rv. 223996 - 01 Sez. 1, numero 2670 del 06/02/1997, Romano, Rv. 207179 - 01 . Ne consegue che l'atto di appello del pubblico ministero doveva essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale di Bari. Nel caso in esame, l'impugnazione, della quale si discute, doveva, pertanto, essere presentata presso la Cancelleria del giudice Tribunale di Bari che aveva emesso il provvedimento impugnato dies a quo 2 luglio 2018, ossia novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta in data 3 aprile 2018 la motivazione della sentenza è stata depositata in data 12 giugno 2018 , ma i termini per la presentazione del gravame erano sospesi dal 22 giugno 2018 in forza del decreto - L. numero 73 del 2018, cosicché essi iniziavano a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione ossia, a rigore, dal 30 settembre 2018. Essendo stata l'impugnazione del pubblico ministero presentata in data 26 settembre 2018, il gravame deve ritenersi ampiamente tempestivo. Va anche precisato che la presentazione dell'impugnazione prima che sia interamente decorso il periodo di sospensione dei termini di proposizione del gravame non è causa di inammissibilità dello stesso, sia perché tale sanzione processuale non è espressamente prevista e sia perché la previsione di un dies a quo per l'impugnazione, anche quando debba tenersi conto della sospensione dei termini processuali, ha il solo scopo di rendere individuabile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere presentata, fermo restando che gli effetti di essa decorrono dal primo giorno successivo alla cessazione del periodo di sospensione. 3. Il ricorrente sostiene, in subordine, che, essendo egli sottoposto alla misura della libertà vigilata, i termini per la presentazione dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari non erano sospesi, perché il processo rientrava nell'eccezione di cui al D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2. La doglianza è manifestamente infondata proprio perché, a tutto concedere e contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, la misura di sicurezza della libertà vigilata argumenta ex articolo 215 c.p. , comma 2, che, appunto, cataloga la libertà vigilata nel novero delle misure di sicurezza non detentive non è equiparabile alle misure cautelari custodiali custodia in carcere o agli arresti domiciliari che sono, a tutti gli effetti, misure cautelari detentive per le quali soltanto del D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, il comma 2 prevede l'eccezione, senza condizioni, alla sospensione, tra l'altro, dei termini per la presentazione delle impugnazioni. Infatti, quanto alle misure cautelari non custodiali, ossia alle altre misure cautelari personali , il D.L. numero 73 del 2018, articolo 1, comma 2, seconda parte, l'equipara alla disciplina degli imputati in stato di custodia cautelare non tout court, ossia alla sola condizione della sussistenza di uno status detentivo cautelare, ma soltanto in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, il che presuppone un processo in corso, mentre, nel caso di specie, il processo di primo grado era già concluso alla data di entrata in vigore del decreto - legge. Il ricorrente, allora, denuncia la norma d'illegittimità costituzionale sul presupposto che essa irragionevolmente non prevede, per l'imputato sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, il medesimo trattamento riservato dalla prima parte della D.L. numero 73 del 2018 , comma 2 all'imputato in stato di custodia cautelare, denunciando, in realtà del tutto genericamente, la violazione degli articolo 2,3,24,25 e 111 Cost. . Nondimeno, essendo del tutto inconsistente il parametro invocato come tertium comparationis, in quanto non è possibile, all'evidenza, equiparare pienamente le misure limitative della libertà personale in senso stretto ossia le misure cautelari custodiali o detentive e quelle limitative della libertà personale in senso ampio ossia le misure cautelari personali non custodiali , la violazione del principio di uguaglianza è decisamente da escludere. Peraltro, la Corte costituzionale è stata già chiamata sentenza numero 47 del 20/03/1969, Rv. 0003196 a giudicare della legittimità delle disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, contenute in provvedimenti normativi analoghi a quello censurato. Al riguardo la Corte ha precisato che la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze straordinarie, e prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini e, in genere, sull'esercizio dell'attività giurisdizionale. Inoltre, la normativa eccezionale di carattere generale, perché riguarda la totalità dei cittadini della zona interessata e colpita dall'emergenza appare chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale, non violando perciò l' articolo 2 Cost. , e non crea alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza. In particolare, la Corte costituzionale ha specificato, per quanto attiene alla sospensione dei termini processuali, che non può condividersi l'opinione secondo la quale tali sospensioni contrastino col diritto di difesa tutelato dall'articolo 24, comma 1, posto che, sebbene tali norme comportino una parziale paralisi dell'attività giurisdizionale, ciò è stato previsto per breve tempo e in via del tutto eccezionale, e sulla base di un consistente fondamento razionale, poiché la legge collega gli effetti che derivano dal regime normativo ordinario a eventi straordinari che rendono, quando non impossibile, almeno assai difficile l'esercizio dell'attività giurisdizionale, circostanza che esclude anche la violazione del parametro della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost. . Conclusivamente, il primo motivo di ricorso non è fondato e la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata con riferimento alla reclamata violazione degli articolo 2,3,24 e 111 Cost. , mentre essa è del tutto non rilevante con riferimento all' articolo 25 Cost. potendo il parametro costituzionale evocato investire astrattamente l'istituto della sospensione dei termini di prescrizione che, nel caso in esame, non rileva sotto alcun profilo. In mancanza di contrasti giurisprudenziali sui punti precedenti, il Collegio non ritiene che le questioni sollevate debbano essere rimesse all'esame delle Sezioni unite, come richiesto dal ricorrente nel ricorso. 4. Ragioni di economia processuale consigliano di affrancare il giudizio di rinvio dalle eccezioni di rito proposte con l'impugnazione, per cui va esaminato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce il difetto di interesse della parte civile ad impugnare. Esso non è fondato. Precisato che, nel caso in esame, si discute dell'interesse ad impugnare e non della legittimazione all'impugnazione alla luce dell' articolo 576 c.p.p. , che proprio con riferimento alle sentenze di proscioglimento ha innovato radicalmente rispetto alla disciplina posta dal codice di rito del 1930, la parte civile è, infatti, legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza distinzione alcuna , osserva il Collegio che, secondo conformi pronunce della giurisprudenza di legittimità civile Sez. 3, numero 1006 del 04/04/1959, Rv. 881639 - 01 e penale Sez. 4, numero 299 del 15/04/1982, dep. 1983, Bertoldo, Rv. 156905 - 01 Sez. U, numero 1669 del 15/12/1973, dep. 1974, Crespi, Rv. 126265 - 01 , risalenti nel tempo ma presenti nell'insegnamento e perciò ancora oggi insuperate, ove l'azione dannosa, configurabile quale elemento materiale di reato, sia stata commessa da persona non imputabile perché incapace di intendere o di volere, i danni morali arrecati alla persona lesa non sono risarcibili, cosicché, anche in caso di proscioglimento dell'imputato con formula non preclusiva dell'azione civile, come l'assoluzione per difetto d'imputabilità, la parte civile è legittimata all'impugnazione per conseguire, indipendentemente da un concorrente e autonomo gravame del pubblico ministero, l'eventuale annullamento della sentenza, ai soli fini civili, e per ottenere successivamente dal giudice civile il risarcimento del danno morale, essendo evidente, in tal caso, il suo concreto interesse ad ottenere un sindacato nei confronti di una pronuncia che, anche implicitamente, escluda la risarcibilità dei danni morali, potendo la parte civile chiedere, al fine di ottenere il risarcimento anche per tale voce di danno, un diverso accertamento o una diversa valutazione sulla sussistenza del fatto, sulla sua qualificazione, sull'imputabilità materiale e psicologica. Evidentemente, queste posizioni vanno aggiornate con i più recenti orientamenti secondo i quali il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell' articolo 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni a che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell' articolo 2059 c.c. , giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile b che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità in quanto il dovere di solidarietà, di cui all' articolo 2 Cost. , impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza c che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità Sez. U, Civili, numero 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01 . Nondimeno, la parte civile ha interesse a vedere rimossa una sentenza di proscioglimento che abbia escluso l'esistenza del reato a causa della non imputabilità del suo autore, perché, in tal caso e rimossa la pronuncia, il danno morale, derivando da un fatto-reato, sarebbe sempre e comunque risarcibile. 5. E' invece fondato il quarto motivo, che assorbe i rimanenti. 5.1. Il giudice di primo grado ha assolto l'imputato ritenendolo incapace di intendere e di volere al momento del fatto e fondando la pronuncia assolutoria principalmente sulle dichiarazioni dibattimentali, rese all'udienza del 13 marzo 2018, dal consulente tecnico della difesa, il quale aveva riferito di aver ricevuto incarico dal difensore dell'imputato al fine di procedere alla valutazione della documentazione medica sottopostagli e degli atti del procedimento, onde stabilire se l'imputato stesso fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto. Quindi, il consulente evidenziava come l'età adolescenziale dell'imputato coincidesse, come avviene nel 70% dei casi, con l'esordio di patologie mentali, quali disturbi schizofrenici, disturbi dell'umore, anche associati all'uso di sostanze stupefacenti. L'imputato era stato, poi, sottoposto a visita psichiatrica, nel corso della quale era emerso che era affetto da idee deliranti, vissuti persecutori, in un quadro psicotico allucinatorio e tale condizione psicologica gli impedì di cogliere la sensazione di terrore della persona offesa, equivocandone il comportamento in termini di assenso alla consumazione del rapporto. Tanto trovava conferma, come si legge nella sentenza di primo grado, nell'assenza di violenza fisica da parte dell'imputato nei confronti della vittima, violenza intesa come aggressione fisica sfociata in percosse o lesioni. Il Tribunale, pertanto, affermava che, nel corso dell'attività istruttoria espletata, era emerso che l'imputato, al momento del fatto, non fosse capace di intendere e di volere, traendo element univoci in tal senso proprio dalla deposizione del consulente tecnico della difesa, in precedenza riassunta per come riportata nella sentenza di primo grado. In definitiva, le conclusioni del consulente, ritenute dal primo giudice ampiamente argomentate anche nella relazione a sua firma e versata in atti, deponevano nel senso che - alla luce degli accertamenti espletati, degli approfondimenti diagnostici effettuati e di tutta la documentazione acquisita l'imputato, all'epoca dei fatti-reato a lui attribuiti, avesse, per la grave infermità di mente, uno stato mentale gravemente compromesso, nel senso che la capacità di comprensione critica e di autodeterminazione consapevole, rispetto ai fatti-reato per cui si procedeva, erano totalmente escluse, ragione per la quale egli non poteva considerarsi imputabile dei fatti ascrittigli. Le conclusioni, cui era pervenuto il consulente tecnico della difesa dell'imputato, erano poi risultate corroborate dalla deposizione dibattimentale del 3 aprile 2018 del Dott. V.G., il quale riferì di aver visitato l'imputato in due occasioni presso il suo domicilio in Conversano e una volta presso il proprio studio in occasione della prima visita aveva proceduto ad una valutazione clinica, che aveva consentito di rilevare un'alterazione psichica, caratterizzata da coscienza di malattia fluttuante, con alterazione della condizione ideativa, pensieri persecutori e non del tutto coerenti, intervallati da momenti di lucidità. Aveva quindi diagnosticato un esordio di disturbo bipolare, indotto da uso di sostanze stupefacenti, caratterizzato da fasi maniacali, con umore sotto la soglia, in un quadro distonico nel quale si alternavano momenti di subeccitamento ed eccitamento maniacale a fasi di natura depressiva. 5.2. La sentenza impugnata, come fondatamente lamenta il ricorrente, ha superato, con riferimento all'epilogo cui è giunta, le prove orali assunte nel corso del primo giudizio, ribaltando l'esito assolutorio e pervenendo alla condanna dell'imputato, sia pur mitigata dal riconoscimento della seminfermità e delle attenuanti generiche. 5.3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova Sez. U, numero 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01 . Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che anche per il consulente tecnico valgono, mutatis mutandis, le stesse regole che presiedono all'attività peritale ove il consulente sia esaminato ex articolo 501 c.p.p. e la sua dichiarazione sia posta dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza assolutoria, la suddetta dichiarazione va ritenuta, agli effetti di cui all' articolo 603 c.p.p. , comma 3-bis, prova dichiarativa con la conseguenza che, ove il giudice di appello ritenga di rivalutare in senso peggiorativo per l'imputato quelle dichiarazioni, ha l'obbligo giuridico di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il giudice di primo grado abbia fondato l'esito assolutorio, quanto alla mancanza d'imputabilità in capo all'imputato, sulle prove dichiarative rese nel primo dibattimento dal consulente tecnico della difesa la perizia, nel corso del primo giudizio, non era stata disposta e dal teste qualificato, Dott. V La Corte di merito aveva, dunque, l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione delle prove dichiarative ritenute decisive dal giudice di primo grado. Quanto al requisito della decisività è sufficiente ribadire ciò che, sul punto, già è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituiscono prove decisive - al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese - quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna Sez. U, numero 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01 . Come puntualmente osservato dal Procuratore generale, l'avere disposto una perizia d'ufficio in ordine alla questione concernente l'imputabilità dell'imputato non esonerava il giudice d'appello dall'espletare l'incombenza mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in presenza di un appello del pubblico ministero e del conseguente ribaltamento della decisione di primo grado, poiché proprio le divergenze dichiarative/valutative del perito d'ufficio, nominato nel corso del giudizio di appello, e del consulente tecnico di parte nonché del teste qualificato, sentiti oralmente nel corso del primo giudizio, rendevano ancora più pregnante l'esigenza di procedere, nell'ambito del dibattimento di secondo grado, al confronto dialettico tra le tesi sostenute rispettivamente dal perito di ufficio, dal consulente di parte della difesa e dal teste qualificato, atteso che la prova orale, decisiva e diversamente valutata, può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative in quanto la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere Sez. U, numero 14426 del 28/01/2019, cit., in motiv. . Il motivo di ricorso e', pertanto, fondato. 6. Risolte le eccezioni processuali e assorbite, dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso, le restanti doglianze, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati v. p. 5.3. del considerato in diritto . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5 2 in quanto imposto dalla legge.