La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario in tema di risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale

«Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo».

Il Giudice di Pace di Vitulano rigettava la domanda di A.O. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni nei confronti della D. Assicurazioni s.p.a., per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale. Il Tribunale di Benevento confermava la pronuncia del Giudice di Pace, ritenendo che l'appellante non avesse fornito la prova dei fatti della pretesa azionata. A.O. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 145, comma 2 e articolo 149 d.lgs. numero 209/2005, e articolo 102 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato l'omessa citazione in giudizio del responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario. La doglianza è fondata. Secondo i Giudici di legittimità «in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex articolo 149 d.lgs. numero 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché … il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti» Cass. numero 21869/2017 . Anche l'articolo 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, dispone che «quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ha l'obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo». Nel caso di specie, non vi è stata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Ne consegue che «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo». Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al GdP di Vitulano.

Presidente Amendola – Relatore Gorgoni Rilevato che D.A. ricorre, formulando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 2079/2019 depositata in data 28 novembre 2019. Resiste con controricorso Cattolica Assicurazioni SPA. Il ricorrente espone di aver citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vitulano, la Duomo Assicurazioni Spa, per sentirla condannare, ai sensi dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni, al risarcimento del danno per le lesioni riportate nel sinistro stradale, verificatosi il giorno 30 novembre 2019, per esclusiva responsabilità di P.C. , il quale, alla guida di una fiat Punto di sua proprietà e assicurata con la Nuova Tirrena Assicurazioni, non rispettava il segnale di stop, impegnava l'incrocio senza rispettare il diritto di precedenza e finiva per urtare violentemente la Toyota Corolla che stava guidando. Il Giudice di Pace, con sentenza numero 249/2012, rigettava la domanda attorea, ritenendo i danni lamentati incompatibili con quanto emerso dalla CTU. Il Tribunale di Benevento, nel giudizio di appello promosso dall'odierno ricorrente, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame e confermava la pronuncia del Giudice di Pace. In particolare, per quanto ancora di interesse, il Tribunale riteneva che l'appellante non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e giudicava infondata l'eccezione di giudicato formulata con riferimento alla decisione numero 249/2012 del Giudice di Pace di Vitulano, resa a definizione del giudizio promosso da B.I. , terza trasportata, nei confronti della Duomo Assicurazioni per il risarcimento delle lesioni riportate nel sinistro, perché i era stata emessa tra parti diverse ii non ricorrevano i presupposti per affermare l'efficacia riflessa del giudicato, atteso che il diritto azionato dall'odierno ricorrente non era dipendente dalla situazione definita in quel processo nè era a questa subordinato infatti, il danno subito dal terzo trasportato, ex articolo 141 codice delle assicurazioni, è risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che 1. Con il primo motivo viene dedotta la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione all'articolo 2909 c.c. , per avere sia la decisione di prime cure sia quella del Tribunale negato efficacia di giudicato alla pronuncia numero 249/2012, emessdal Giudice di pace di Vitulano, nel procedimento avviato da B.I. , terza trasportata, per il risarcimento del danno derivante dalle lesioni subite sentenza che aveva accertato che la Fiat Punto e la Toyota Corolla erano venute in collisione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento alla decisione numero 17931/2019 di questa Corte, perché detta pronuncia si riferisce ad un'ipotesi differente da quella per cui è causa, essendo relativa all'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione valuti in maniera diversa la percentuale di responsabilità del conducente di un veicolo rimasto estraneo al primo giudizio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4, in relazione al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 145, comma 2, e articolo 149, nonché in relazione all'articolo 102 c.p.c. , per non avere il giudice a quo considerato che non era stato citato in giudizio il responsabile civile, cioè il proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario. 3. Per ragioni logico-giuridiche merita di essere trattato per primo tale ultimo motivo di ricorso, il quale, ad avviso di questa Corte, merita accoglimento. Da quando la questione è stata affrontata in maniera diretta ed esplicita da questa Corte, con la pronuncia numero 21896 del 20/09/2017, è divenuto principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell'ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. numero 209 del 2005, ex articolo 149, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiché il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 149, comma 3 . Tale conclusione si giustifica in considerazione dell'articolo 144 Codice delle Assicurazioni private, comma 3, il quale dispone che quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile ha l'obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non è diversa da quella regolata dall'articolo 144 cit. ne dà conferma in tal senso l'articolo 149, comma 6, che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente. Ciò rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno da sinistro stradale all'origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell'articolo 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario. Nel caso di specie è provata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario. Di conseguenza, trovando applicazione il principio secondo cui Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo s'impone l'annullamento delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, il Giudice di Pace di Vitulano, a norma dell'articolo 383 c.p.c., comma 3, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 4. Il primo motivo di ricorso deve considerarsi assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia la controversia al Giudice di Pace di Vitulano, demandandogli anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio.