Dal 14 dicembre 2021 rafforzata la presunzione di innocenza

Dopo un travagliato iter normativo, in esecuzione della delega conferita con l. 22/4/2021 numero 53, il Governo ha adottato il d.lgs. 8/11/2021, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pubblicato in G.U. numero 284 del 29/11/2021, in vigore dal 14/12/2021.

Principali novità L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento nel recepimento della direttiva UE 2016/343 che - dopo aver ricordato che la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articolo 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , nell'articolo 6 della CEDU , nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo considerando 1 - stabilisce norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo considerando 9 . L'articolo 2 pone il divieto per le autorità pubbliche di qualificare l'indagato o l'imputato come colpevole - per tutta la durata del processo in ogni fase e grado - fino a quando non sia intervenuta condanna irrevocabile. La previsione, che riprende quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva, sembra riferibile ad autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici considerando 17 . In caso di violazione del citato divieto, da cui derivano sanzioni penali e disciplinari nonché l'obbligo del risarcimento del danno, all'interessato è conferito il diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa. Conseguentemente, ritenuta fondata la richiesta, l'Autorità deve provvedere immediatamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta modellato su quanto previsto dall' articolo 8 l. 8/2/1948 numero 47 , recante Disposizioni sulla stampa , in modo che la rettifica sia resa pubblica con le medesime modalità della dichiarazione o con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. Diversamente, laddove l'istanza non sia accolta, o quando la rettifica non sia stata pubblicizzata in modo adeguato, l'interessato potrà ricorrere al giudice chiedendo, con provvedimento d'urgenza ai sensi dell' articolo 700 c.p.c. , che sia ordinata la pubblicazione della rettifica. L'articolo 3 prevede modifiche agli articolo 5 e 6 d.lgs. 20/2/2006 numero 106 , recante Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Nello specifico, è stabilito che i rapporti con gli organi di informazione debbano essere tenuti dal Procuratore della Repubblica, o dal magistrato appositamente delegato, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica, tramite conferenza stampa, indetta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Inoltre, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando sia “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini” o ricorrano “altre specifiche ragioni di interesse pubblico”. Anche in questo caso, la direttiva reca come esempi di cosa sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, il caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, e di cosa si intenda per interesse pubblico, il caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico considerando 18 . In ogni caso, le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto dell'indagato e dell'imputato a non essere indicato come colpevole fino a quando non sia intervenuta condanna irrevocabile. Tali disposizioni si applicano anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, autorizzati con atto motivato dal procuratore della Repubblica a intrattenere rapporti con gli organi di informazione per ragioni di pubblico interesse, in relazione agli atti di indagine compiuti o ai quali abbiano partecipato. Infine, sia nei comunicati che nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. L'attività di vigilanza sul rispetto dei doveri, è devoluta al procuratore generale presso la corte di appello. L'articolo 4 reca alcune modifiche al codice di rito penale. - Viene innanzitutto introdotto, nel libro II del codice, il nuovo articolo 115-bis c.p.p. , recante Garanzia della presunzione di innocenza, secondo il quale nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, l'indagato o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando non sia intervenuta condanna irrevocabile. Il divieto non opera in relazione agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza richiesta di applicazione di misura cautelare, capo d'imputazione, impugnazioni . Invece, nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. In caso di violazione del divieto del solo comma 1 , all'interessato è conferito, a pena di decadenza, nei 10 giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, il diritto di richiederne la correzione, quando sia necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo rectius procedimento . Sull'istanza di correzione provvede, entro 48 ore dal deposito, con decreto motivato, il giudice che procede. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei 10 giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. - All' articolo 314 c.p.p. , concernente la riparazione per l'ingiusta detenzione, è inserito un periodo grazie al quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio non incide sul diritto alla riparazione. - All' articolo 329 c.p.p. , in tema di obbligo del segreto, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini è inserito l'avverbio “strettamente” per consentire al pubblico ministero la desecretazione degli atti. - Infine, all' articolo 474 c.p.p. , concernente l'assistenza dell'imputato all'udienza, è introdotto il nuovo comma 1- bis ai sensi del quale l'impiego delle eventuali cautele di coercizione fisica per prevenire il pericolo di fuga o di violenza è disposto dal giudice, sentite le parti, con ordinanza revocabile quando siano cessati i motivi. In ogni caso, è garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.