Trova dei documenti smarriti e non li restituisce: accusato di furto

Chi trova documenti smarriti e non provvede a restituirli al legittimo proprietario commette il reato di furto. Se poi fa circolare ulteriormente i beni mediante il trasferimento a terzi, il reato si trasforma in ricettazione.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è intervenuta in un giudizio nei confronti di un uomo condannato per ricettazione della carta d'identità, della patente di guida e della tessera sanitaria di proprietà di una donna e da lei smarriti. A riguardo, la Suprema Corte ha precisato che «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori» Cass. penumero , numero 4132/2019 . Colui che ritrova un documento smarrito, pertanto, ha l'obbligo di restituirlo al proprietario che – proprio in funzione della sua identificabilità – conserva il pieno dominio sul bene dominio che viene meno solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole. La Suprema Corte chiarisce, poi, che non è ravvisabile la speciale tenuità in relazione al delitto di ricettazione avente a oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, in quanto «il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» Cass. penumero , numero 14895/2019 . Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Imperiali – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. S.F. impugna la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 01/03/2019 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato -per quel che qui interessa per il reato di ricettazione. Deduce 1.1. Violazione degli articolo 648 c.p., e 2, in relazione alla ricettazione della carta d'identità, della patente di guida e della tessera sanitaria di G.F. documenti denunciati smarriti e dunque non provenienti da delitto a seguito dell'abrogazione dell'articolo 647, c.p. . Con il primo motivo si sostiene che l'abrogazione dell'articolo 647, c.p., rendeva impossibile qualificare i documenti indicati nell'intitolazione come provenienti da delitto, con la conseguente mancanza di un elemento costitutivo del reato di ricettazione. Il ricorrente precisa che la condotta appropriativa si era realizzata nel 2019, quando il delitto di appropriazione di cose smarrite era stato abrogato da tempo, così che risultava inconferente il principio di diritto richiamato dalla Corte di appello, relativo alla abrogazione medio tempore, di un elemento esterno alla fattispecie delittuosa. 1.2. Si sostiene, inoltre, che l'errore di diritto in cui è incorso il giudice si è riverberato sulla configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 c.p., comma 2, motivato principalmente proprio sulla pluralità dei documenti ricettati, essendo invece gli ulteriori richiami soggettivi alla sottoposizione a misura di prevenzione e alla personalità dell'imputato secondari . 1.3. Si denuncia, ancora, l'apoditticità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., numero 4, in ragione della indeterminabilità del valore dei documenti, così affermando un principio in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione Rv. 236914 . Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il delitto presupposto alla ricettazione in giudizio è il furto e non l'appropriazione di cose smarrite, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori , Sez. 2 -, Sentenza numero 4132 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225 01 . Il principio -pur affermato per assegni, carte di credito e carte bancomat, ben si attaglia al caso concreto, discriminandosi il furto dall'appropriazione di cose smarrite sulla base della identificabilità del proprietario e/o del titolare della cosa mobile. Infatti, quando quest'ultimo sia ben identificato, il ritrovatore -ai sensi dell'articolo 627 c.c., ha l'obbligo di restituirlo al proprietario che -proprio in ragione della sua certa identificabilità conserva il pieno dominio sulla cosa mobile dominio che viene meno solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole. Difatti, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 647 c.p., è richiesta la sussistenza di tre presupposti che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore Sez. 5, numero 11860 del 22/09/1998, Rv. 211920 . E nel caso in esame invece i segni esteriori del bene erano certi ed evidenti, tali da attestare nei confronti di chiunque la sua appartenenza ad un preciso legittimo titolare. Da ciò discende che del tutto correttamente l'imputazione indica quale reato presupposto il furto ovvero la ricettazione, atteso che il possesso della cosa consapevolmente altrui si spiega soltanto con il furto o con la ricezione da parte del ladro o da precedente ricettatore. Il motivo è, dunque, infondato e va rigettato. 1.2. Si mostrano del pari infondati i motivi esposti con riguardo all'ipotesi di cui all'articolo 648 c.p., comma 2, e all'articolo 62 c.p., numero 4, alla luce di un unico, comune, principio di diritto, in forza del quale Nel caso di ricettazione avente ad oggetto moduli in bianco relativi a carte di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'articolo 648 c.p., nè quella di cui all'articolo 62, numero 4 c.p., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità , Sez. 2 -, Sentenza numero 14895 del 18/12/2019 Ud., dep. 13/05/2020, Mahmoud, Rv. 279194 01 . Il principio è ulteriormente specificato sia con riguardo all'ipotesi di cui all'articolo 648 c.p., comma 2, in relazione al quale si è affermato che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità , Sez. 2, Sentenza numero 24075 del 04/02/2015, Dimanna, Rv. 264115 01 sia con riguardo all'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., numero 4, al cui proposito si è affermato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile in caso di ricettazione di patente di guida, poiché in tale ipotesi il valore da tener presente per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, certamente non determinabile o comunque di non speciale tenuità, del documento che lo stampato ha consentito di formare , Sez. 2, Sentenza numero 39825 del 22/05/2009, Di Popolo, Rv. 245235 01 . 3. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso -e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.