Necessario un nuovo processo in appello per valutare la richiesta presentata da un cittadino del Mali. Fondamentale valutare il suo racconto e le condizioni del suo Paese di origine alla luce di fonti informative privilegiate ed attuali.
Da censurare il giudice di merito che respinge la richiesta di protezione presentata da un cittadino extracomunitario basandosi su Wikipedia come fonte per valutare le condizioni del suo Paese di origine Cass. civ., sez. lav., ord., 29 novembre 2021, numero 37288 . Riflettori puntati sulla vicenda riguardante un uomo originario del Mali. Quest'ultimo, una volta approdato in Italia, chiede protezione , spiegando di essersi allontanato dal Paese di origine per «il timore di aggressioni da parte dei parenti di un ragazzo rimasto ferito durante una rissa in un locale annesso al suo negozio di parrucchiere». Lo straniero precisa che «i familiari della persona ferito gli hanno sfasciato il locale e lo ritengono responsabile di quanto accaduto» e spiega di temere di «poter essere ucciso per vendetta» in caso di ritorno in patria. Per i giudici di merito, però, il racconto fatto dal cittadino extracomunitario non è credibile, poiché la fuga dal Paese di origine è frutto di «una vicenda privata» e «il Mali dispone di un apparato di polizia funzionante». Ogni ipotesi di tutela per il cittadino extracomunitario va negata, quindi. E i giudici d'appello escludono anche la possibile applicazione del « principio del non respingimento », poiché l'area nord del Mali, da cui proviene lo straniero, «non è interessata da una guerra civile». Il pronunciamento emesso in secondo grado viene però censurato dalla Cassazione. I magistrati del ‘Palazzaccio' ritengono evidente l'errore compiuto in Appello, laddove la non credibilità dello straniero non è stata poggiata su «informazioni tratte da fonti autorevoli ed aggiornate» e ciò «sia sotto il profilo della presenza in Mali di forme di vendetta privata non adeguatamente represse dallo Stato, sia sui livelli di legalità e sull'eventuale corruzione delle forze dell'ordine ed in genere degli apparati dello Stato». I giudici di terzo grado sottolineano che in Appello «le informazioni relative alla situazione del Mali» sono state tratte «da un'unica fonte , rappresentata da ‘ Wikipedia' , la quale, come noto, offre un'informazione di tipo generalistico ma risulta intrinsecamente inidonea a dare un quadro approfondito ed appropriato della situazione di un Paese in funzione delle peculiari esigenze di tutela connesse al sistema della protezione internazionale», e ciò, viene aggiunto, «anche sotto il profilo della attualità delle informazione offerte». Assolutamente insufficienti, quindi, le valutazioni compiute dai giudici di secondo grado. Proprio per questo, essi sono ora chiamati a riesaminare la posizione del cittadino del Mali, basandosi però, chiosano dalla Cassazione, su « fonti informative privilegiate ed attuali » e non certo su Wikipedia.
Presidente Tria – Relatore Pagetta Rilevato in fatto Che 1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di protezione, internazionale, sussidiaria e umanitaria, presentata da I.K.S. , cittadino del 1.1. dalla sentenza impugnata si evince che il richiedente aveva giustificato l'allontanamento dal Paese di origine con il timore di aggressioni da parte dei parenti di un ragazzo rimasto ferito in un locale - sala giochi - annesso al suo negozio di parrucchiere il ferimento era avvenuto nel corso di una rissa ed era stato cagionato da una terza persona i familiari del ferito, che gli avevano sfasciato il locale, lo ritenevano responsabile dell'accaduto in particolare il richiedente ha riferito di temere che il padre del ferito, persona influente presso la Polizia e che in passato aveva avuto contrasti con il proprio genitore, potesse vendicarsi uccidendolo per questo nell'anno 2016 aveva deciso di espatriare in 1.2. il giudice di appello, ritenuto non credibile il racconto del richiedente, rilevato che le ragioni dell'allontanamento attenevano comunque ad una vicenda privata e il disponeva di un apparato di polizia funzionante, ha escluso i presupposti per la tutela richiesta evidenziando che neppure poteva applicarsi il principio del non respingimento per non essere l'area Nord del , dalla quale proveniva il richiedente, interessata da una guerra civile 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.K.S. , sulla base di plurime censure il Ministero dell'Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell' articolo 370 c.p.c. , comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva. Considerato in diritto Che 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 2, 3 e 14 sostiene di avere compiuto ragionevoli sforzi di diligenza per circostanziare la domanda e che vi era coerenza intrinseca del narrato e suo riscontro nelle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso deduce la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in presenza del pericolo di persecuzioni attinenti alla sua persona in ipotesi di ritorno in patria 2. con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 5, comma 6, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria assume che la situazione di personale vulnerabilità era evincibile dal permanere nel Paese di origine di un sistema di vendette al quale si accompagnava una situazione di scarsa legalità, corruzione generalizzata tanto elideva il carattere meramente privato della vicenda ritenuto nella sentenza impugnata. La verifica della esistenza di siffatto sistema avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento nell'ambito della doverosa applicazione del principio di cooperazione nell'autonoma ricerca delle fonti da parte dell'organo giurisdizionale 3. con il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 25 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sulla base della considerazione del carattere vulnerante delle condizioni attuali del migrante la cui necessità di improvviso abbandono dei luoghi originari aveva comportato la rinunzia di fatto a quella totalità di mezzi che in precedenza costituivano la sua esistenza 4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati 4.1. le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito in tema di non credibilità del narrato non sono sorrette da informazioni tratte da fonti autorevoli ed aggiornate al fine della verifica del racconto del richiedente sotto il profilo sia del permanere in di forme di vendetta privata non adeguatamente represse dallo Stato sia sui livelli di legalità e sull'eventuale corruzione delle forze dell'ordine ed in genere degli apparati dello Stato 4.2. in base al consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 3, comma 5, e tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente di cui all'articolo 5, comma 3, lett. c , del D.Lgs. cit. , senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto Cass. numero 2956/2020 , numero 19716/2018 numero 26921/2017 solo all'esito di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. numero 251 del 2007, articolo 14, lett. a e b , ma non per l'accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all'articolo 14 cit., lett. c , - la quale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale - neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria cfr. tra le altre, Cass. numero 2960/2020, numero 2956/2020 , numero 10922/2019 4.3. solo a condizione che la suddetta valutazione - sulla sussistenza o meno della credibilità soggettiva - risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 - nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, numero 134 - come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito tra le tante Cass. numero 3340/2019 4.4. in particolare, con riguardo al tema delle fonti dalle quali acquisire le informazioni necessarie anche al vaglio di credibilità del narrato, è stato affermato che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice attraverso la consultazione di fonti informative privilegiate D.Lgs. numero 25 del 2008, ex articolo 8, comma 3, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole ed in questa prospettiva è stato ad es. ritenuta non sufficiente la consultazione delle raccomandazioni della Farnesina , trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale v. tra le altre, sul tema delle fonti Cass. numero 3357/2021 , Cass. numero 22528/2020 , Cass. numero 9230/2020 4.5. la Corte di merito non si è attenuta ai principi richiamati in quanto ha tratto le informazioni relative alla situazione del , Paese di origine del richiedente, da un'unica fonte rappresentata da Wikipedia la quale, come noto, offre un'informazione di tipo generalistico ma risulta intrinsecamente inidonea a dare un quadro approfondito ed appropriato della situazione del Paese in funzione delle peculiari esigenze di tutela connesse al sistema della protezione internazionale questo anche sotto il profilo della attualità delle informazione offerte 4.6. in base alle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, si impone la cassazione con rinvio della decisione al fine del riesame della concreta fattispecie alla luce di fonti informative privilegiate ed attuali, pertinenti con il quadro allegato dal ricorrente 5. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.