La S.C. sulla liquidazione delle spese nel processo esecutivo

Il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell'articolo 624 c.p.c. ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione.

Nel corso di un procedimento di riscossione promosso dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il debitore proponeva opposizione, alla quale poi rinunciava espressamente. Il giudice dell'esecuzione, preso atto della rinuncia, dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione e poneva le spese della stessa fase sommaria a carico all'opponente. Da qui il ricorso in Cassazione. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell'articolo 624 c.p.c. ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione, che l'interessato può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'opposizione sia stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente, spettando esclusivamente al giudice del merito valutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali, in relazione ad ogni fase dell'opposizione, mentre la relativa ordinanza del giudice dell'esecuzione resta un provvedimento non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase meramente sommaria del giudizio di opposizione. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, pur dando atto dell'avvenuta rinuncia dell'opponente, non ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione, né ha liquidato le spese di quest'ultimo, ma si è limitato a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e a liquidare le spese del procedimento cautelare, cioè della fase sommaria dell'opposizione ogni questione sull'esito definitivo del giudizio di opposizione e sulla definitiva liquidazione delle relative spese non poteva, dunque, che essere posta e decisa nel giudizio di merito a cognizione piena. Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel corso di un procedimento di riscossione promosso dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione AdER nelle forme di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 72 bis, il debitore S.N. ha proposto una opposizione, alla quale ha poi nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione espressamente rinunciato. Il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria dell'opposizione, preso atto di detta rinuncia, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha regolato le spese della stessa fase sommaria, facendone carico all'opponente, con ordinanza. Avvero detta ordinanza ricorre lo S., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. È stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che conduce ad esito negativo. Il ricorso straordinario per cassazione non può infatti ritenersi ammissibile in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte quello secondo il quale il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell'articolo 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione, che l'interessato può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, onde, in relazione a detto provvedimento anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'articolo 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell'opposizione non è ammissibile nè il reclamo al collegio ai sensi dell'articolo 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione , nè l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., e, tanto meno, il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza numero 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 - 01 Sez. 3, Sentenza numero 19644 del 18/09/2014, Rv. 632022 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 23733 del 10/10/2017, non massimata nel medesimo senso, diffusamente in motivazione, cfr. anche, tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 3019 del 09/02/2021, Rv. 660609 - 01 . Nella specie, quindi, la decisione relativa alle spese della fase sommaria dell'opposizione poteva essere posta in discussione dell'opponente esclusivamente instaurando la fase a cognizione piena della stessa. Gli indicati principi di diritto devono ritenersi validi anche nel caso in cui, come nella specie, l'opposizione sia stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente, spettando comunque, anche in siffatta ipotesi, esclusivamente al giudice del merito valutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali anche eventualmente ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. , in relazione ad ogni fase dell'opposizione, mentre la relativa ordinanza del giudice dell'esecuzione resta in ogni caso un provvedimento non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase meramente sommaria del giudizio di opposizione, provvedimento che, di conseguenza, non può in nessun caso essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione. D'altra parte, è appena il caso di osservare che, nella specie e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., comma 2 , in realtà il giudice dell'esecuzione - del tutto correttamente - pur dando atto dell'avvenuta rinuncia dell'opponente, non ha affatto dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione, nè ha liquidato le spese di quest'ultimo, ma si è limitato a dichiarare non luogo provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in virtù della suddetta rinuncia e a liquidare le spese del procedimento cautelare , cioè della fase sommaria dell'opposizione. Ogni questione sull'esito definitivo del giudizio di opposizione ivi inclusa la sua formale dichiarazione di estinzione per rinuncia e sulla definitiva liquidazione delle relative spese non poteva, dunque, che essere posta e decisa nel giudizio di merito a cognizione piena, come di regola. La radicale inammissibilità del ricorso esime dall'illustrare le specifiche censure poste a base dello stesso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.